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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5131/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti ESPOSITO ALDO E Parte_1
SANTONICOLA CIRO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 10.10.2024 la ricorrente esponeva di aver presentato, in data
30.10.2017, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia ATA, triennio 2018/2021, per la provincia di Milano ed i profili di Assistente Amministrativo e
Collaboratore Scolastico. Rappresentava di aver indicato all'interno della domanda di aver svolto servizio paritario in qualità di assistente Amministrativo presso l'Istituto Paritario “Mini
Club i Sogni dei Bimbi” di OC RE (Sa) dal 2.01.2012 al 30.10.2017, ragion per cui Co veniva individuata quale titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato per il profilo nell'a.s. 2018/2019 e 2019/2020 presso l'IC di Monte Amiata-Rozzano e per il 2020/2021 presso l'IC Cinque Giornate di Milano. Assumeva che in data 03.05.2021, dopo aver maturato i 24 mesi di servizio statale valutabili sul profilo AA, inoltrava all' Parte_2 domanda di inserimento nelle graduatorie per l'a.s. 2021/2022 venendo nominata presso l'IC Gobetti di Trezzano sul Naviglio, mentre in data 1.09.2022 veniva chiamata dalla graduatoria ATA per la stipula di contratto a tempo indeterminato presso la Scuola CPIA 3 di Milano come AA. Lamentava che l , con nota prot. n. 9678 del 19.04.2024, Parte_2 aveva comunicato l'avvio di un procedimento amministrativo per la sua cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale di assistente amministrativo con conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato e disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso a seguito della comunicazione di applicazione di misure cautelari, emessa in data 28.10.2022, nei confronti del gestore dell'Istituto Paritario Mini
Club I sogni dei bimbi, nel procedimento penale n. 4056/2018 R.G.N.R. e n. 4779/2018
RGGIP incardinato presso il tribunale di OC RE. Evidenziava di aver inoltrato, in data 29.04.2024, memoria difensiva volta a dimostrare l'assenza di dichiarazioni mendaci sul titolo di servizio paritario ma che l disponeva, in data 23.05.2024, Parte_2
l'esclusione dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della provincia di Milano per gli a.s. dal 2021 al 2023 per carenza di anzianità di almeno due anni di servizio con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino alla revoca dell'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2023/2024, datata 27.05.2024, presso l'IC Giovanni
Paolo II di Salerno, sua ultima sede di servizio. Eccepiva l'illegittimità del decreto di depennamento dalla graduatoria permanente per violazione del principio di tempestività della verifica, evidenziando altresì che nel triennio 2018/2021 disconosciuto aveva comunque prestato regolare servizio come da certificati di servizio, buste paga ed estratto contributivo allegati ed al contempo considerava che il non aveva fornito alcuna CP_1 prova del fatto a lei addebitato e posto a fondamento del licenziamento. Precisava che la sua dichiarazione asseritamente non veritiera sul possesso dei titoli indicati non avrebbe comunque impedito la costituzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica e che il provvedimento di esclusione dalle graduatorie risultava essere del tutto sproporzionato attesa la mancanza di alcuna condanna per falsità ideologica. Sottolineava altresì l'irrilevanza delle presunte irregolarità contributive ai fini dell'inserimento in graduatoria in quanto imputabile unicamente al datore di lavoro. Concludeva affermando che la condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione le aveva cagionato un danno ingiusto meritevole di ristoro sotto il profilo patrimoniale. Per i suesposti motivi la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:”
1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ,
ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto prot. 1245 del
23.05.2024 emesso dall' di MILANO di esclusione dalla Controparte_4
graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022 e 2022/203, profilo professionale di Assistente
Amministrativo;
2. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto come Assistente Amministrativo negli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
3. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA del diritto all'inserimento nella graduatoria permanente ATA, profilo di Assistente Amministrativo, a.s. 2021/2022 e 2022/2023; 4.
DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro a tempo indeterminato come Assistente Amministrativo, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
5. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda di CP_1
cui chiedeva il rigetto. Specificava che il nominativo della ricorrente figurava tra i soggetti qualificati dall'autorità giudiziaria come falsi lavoratori presso la scuola “Mini Club i Sogni dei Bimbi” la cui dichiarazione mendace sul servizio ivi prestato aveva portato all'assegnazione di 12 punti in più nelle graduatorie, punteggio maggiore rivelatosi determinante per l'assunzione col profilo professionale di Assistente Amministrativo presso le istituzioni scolastiche della provincia di Milano nel triennio 2018/2021 e per la conseguente maturazione dei 23 mesi e 16 giorni necessari per l'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale ATA per gli anni scolastici successivi nonché per la successiva immissione in ruolo dell'1.09.2022. Deduceva altresì che le prove fornite dalla ai fini dell'accertamento dell'effettività del servizio presso l'istituto paritario si erano Pt_1 rivelate lacunose e generiche e che l'Inps aveva annullato tutto il rapporto di lavoro subordinato tra l'Istituto paritario e la ricorrente dandogliene comunicazione già in data
03.02.2021. Affermava la legittimità dell'operato dell' che in virtù di un Controparte_5
servizio reso di fatto e non diritto, perché svolto sulla base di dichiarazioni mendaci, venendo meno il requisito del servizio di almeno 2 anni prestato nel profilo corrispondente presso scuole statali, portava alla revoca dell'inserimento in graduatoria di circolo e di istituto.
Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14.05.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
1.SUI FATTI DI CAUSA
All'esame delle doglianze di parte ricorrente giova premettere una sintetica ricostruzione dei fatti oggetto di causa.
E' pacifico in giudizio che, a seguito di domanda presentata in data 30 ottobre 2017, parte attrice è stata inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per la Provincia di Milano;
nella suddetta domanda, a pag. 7, la ricorrente ha allegato di aver prestato servizio presso l'Istituto paritario
“Mini Club I Sogni dei Bimbi” di OC RE (SA) nel periodo compreso tra il 2 gennaio
2012 e il 30 ottobre 2017 , nello specifico, dal 2.01.2012 al 31.08.2012, dal 01.09.2012 al
31.08.2013, dal 01.09.2013 al 31.08.2014, dal 01.09.2014 al 31.08.2015, dal 01.09.2015 al
31.08.2016, dal 01.09.2016 al 31.08.2017, dal 01.09.2017 al 30.10.2017 (doc. 1, fascicolo ricorrente).
In forza della suddetta domanda, la ricorrente, con il profilo di assistente amministrativo, è stata individuata quale destinataria di tre contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Statale di Monte Amiata per l' a.s. 2018-2019 dal 08.10.2018 al 31.08.2019 (allegato n.3) e per l' a.s. 2019/2020 dal 18.09.2019 al 31.08.2020 (allegato n.4) e di un contratto a tempo determinato presso l'.I.C. Cinque Giornate di Milano (all. 5) per l'a.s. 2020/2021, dal
24.09.2020 al 30.06.2021.
Nelle more, con decreto dell'11.07.2019 n. prot. 1949/VII.1, il Dirigente dell'I.C. di Monte
Amiata di Rozzano disponeva la rettifica del punteggio per il profilo di assistente amministrativo da 29,18 a 25,53.
Il successivo 3 maggio 2021 la ricorrente ha chiesto di essere inserita nella graduatoria permanente ATA per l'Anno Scolastico 2021/2022, in ragione dei 24 mesi di servizio statale resi e valutabili per il profilo di assistente amministrativo (doc. 7, fascicolo ricorrente).
Con l'avvio dell'a.s. 2021/2022, la veniva assunta dalla graduatoria permanente Pt_1
per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato come Assistente Amministrativo dal 7.09.2021 al 31.08.2022 presso l'Istituto Comprensivo “Gobetti” di Trezzano sul Naviglio.
In occasione dell'aggiornamento della graduatoria permanente ATA 24 mesi per l'a.s.
2022/2024, in data 14.05.2022, presentava domanda.
In data 1.09.2022 la ricorrente veniva chiamata dalla menzionata graduatoria permanente
ATA per la stipula di un contratto a tempo indeterminato presso la Scuola di Primo Grado
Centro Territoriale Permanente c/o SMS “Cuciniello” di Trezzano sul Naviglio con la mansione di Assistente Amministrativo.
Tuttavia, con nota del 19.04.2024, n. prot. 9678, l Controparte_6
di Milano comunicava all'odierna ricorrente l'avvio di un procedimento
[...]
amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale di assistente amministrativo e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato (doc. 11 fascicolo ricorrente); con successivo decreto del 23 maggio 2024, n.
1245, la medesima Amministrazione disponeva l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente definitiva della Provincia di Milano per gli a.s. 2021/2022
e 2022/2023, profilo professionale di assistente amministrativo, per mancanza del requisito di un servizio statale di almeno 24 mesi, disponendo contestualmente la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 13, fascicolo ricorrente).
In data 27.05.2024, l di Salerno comunicava altresì la revoca Controparte_7 dell'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2023/2024 presso l'IC. Ad Indirizzo Musicale
“Giovanni Paolo II” di Salerno (all. 14). E' circostanza altresì pacifica in giudizio, e comunque documentale, che il procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale sia stato avviato a seguito della comunicazione dell' del Controparte_6
13 marzo 2023, n. prot. 6581, relativa a una ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data il 28 ottobre 2022 nei confronti del titolare dell'Istituto paritario “Mini Club I
Sogni dei Bimbi” di OC RE (SA), nell'ambito del procedimento penale N. 4756/2018
R.G.N.R. e N. 4779/2018 R.G.G.I.P., incardinato presso il Tribunale Ordinario di OC
RE (docc. 1-2, fascicolo resistente).
L' provvedeva invero a trasmettere l'ordinanza Controparte_6
cautelare ai Dirigenti degli , invitandoli Controparte_8
a effettuare, in raccordo con i DD.SS. delle Istituzioni Scolastiche interessate, un'attenta verifica delle posizioni dei lavoratori indicati nell'ordinanza individuando i nominativi di coloro che risultavano aver lavorato nelle scuole statali dei rispettivi territori in virtù del servizio dichiarato come prestato presso le scuole paritarie dell' coinvolte Parte_3 nelle indagini, tra le quali risultava l'Istituto “Mini Club I sogni dei Bimbi”.
Come si legge nel corpo della citata ordinanza, con riferimento alla scuola paritaria “Miniclub
I sogni dei bimbi sas”, si apprendeva che “gli Ispettori constatano che i numerosissimi rapporti di lavoro oggetto di trasmissioni di comunicazioni unilav retroattive per profili attinenti alle qualifiche connesse alla gestione della scuola paritaria Mini Club Sogni dei
Bimbi, […] non possono essere ritenuti genuini. […] Con la redazione del verbale conclusivo dell'accertamento verranno annullate, in quanto presenti nelle denunce UNIEMENS presentate all'INPS, le posizioni assicurative/contributive inerenti i rapporti di lavoro di n.
302 persone fisiche” (cfr. pag. 429), l'Ufficio scolastico procedeva a fare richiesta, all'INPS competente, dei provvedimenti di disconoscimento del servizio fittizio dichiarato (all. 3).
Con nota prot. n. 17330 del 18/10/2023, l'INPS di OC RE comunicava di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra e la scuola paritaria Parte_1 denominata “Mini Club I sogni dei bimbi sas”, per il periodo dal 02/01/2012 al 30/10/2017.
Nello specifico, l'Amministrazione Scolastica ha contestato la veridicità della dichiarazione inerente al servizio svolto presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di OC
RE (SA), a suo tempo effettuata nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2017-2020: dalla falsità della suddetta dichiarazione sarebbe derivata l'invalidità dei servizi statali resi nel triennio 2018-2021 e, conseguentemente, l'insussistenza del requisito di anzianità utile nella graduatoria permanente ATA per l'Anno Scolastico 2021/2022.
Risulta altresì agli atti di causa – circostanza confermata dalla stessa ricorrente nella sua memoria difensiva - che la , a seguito della trasmissione dei nominativi Controparte_9
da parte della Procura della Repubblica di OC RE, come seguito del procedimento penale n. 4756/218 R.G.N.R. e n. 4779/2018 R.G.G.I.P., procedeva a contestare alla ricorrente l'illecito amministrativo di cui all'art. 316 ter c.p. per ragioni di mancato raggiungimento della soglia di punibilità̀ richiesta dalla norma (beneficio economico di almeno 4.000 euro, ex comma 2 dell'art. 316ter c.p.) (all. 12 resistente).
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, occorre esaminare le doglianze sollevate dalla parte ricorrente.
2. SULL'ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA
PERMANENTE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITA'
In primo luogo, la ricorrente eccepisce l'illegittimità del decreto di depennamento dalla graduatoria perché adottato oltre i dodici mesi di cui all'art. 21- nonies della legge 241/1990, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) Legge 7 agosto 2015 n. 124 secondo cui “
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo
20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti
o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445”. Ritiene lo scrivente che non possa applicarsi al caso di specie la disciplina richiamata da parte attrice in quanto non si verte in materia di procedimento amministrativo, ma in materia di atto di gestione del rapporto assunto con i poteri del datore di lavoro privato, fermo restando che il termine previsto dall'art. 21-novies della legge n. 241/90 decorre “dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, mentre nel caso che ci occupa non vengono in rilievo né un'autorizzazione né un provvedimento attributivo di vantaggi economici, bensì un provvedimento di attribuzione del corretto punteggio da assegnare in graduatoria.
A ben vedere, nella fattispecie che ci occupa, non si versa propriamente nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autotutela dell'amministrazione posto che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, nell'ambito del lavoro privatizzato, gli atti di gestione del rapporto di lavoro, da adottarsi, con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5), devono essere valutati secondo gli stessi parametri del datore di lavoro privato. Sicché l'atto con cui la P.A. revochi un'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale o, come nella fattispecie in esame, della nullità dell'atto di conferimento per difetto in capo al contraente privato dei presupposti di accesso alla procedura concorsuale o per violazione dell'ordine della graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass., nn.
8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019; 11011/2022), rispetto al quale non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l'atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. 3047/2017, 3826/2016, 19626/20915,
1047/2014, 19425/2013, 8328/2010, 25761/2008).
Si tratta di vicenda giuridica diversa rispetto alla sanzione disciplinare o al licenziamento, istituti ai quali non è riferibile la fattispecie in esame.
Il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum.
Non vi è dubbio che, a partire dalla conclusione del contratto, la Pubblica Amministrazione non eserciti più poteri di carattere autoritativo, ma agisca con le capacità proprie del datore di lavoro privato, sicchè non può far valere la mancanza o il vizio della procedura concorsuale attraverso lo strumento tecnico-giuridico dell'autotutela.
Ciò, però, non significa che le norme inderogabili di legge che disciplinano le modalità e le forme del reclutamento non condizionino la validità del contratto concluso, bensì solo che, definita la fase concorsuale ed individuato sulla base della graduatoria il destinatario della proposta di assunzione, il vizio del negozio deve essere necessariamente ricondotto ad una delle categorie note al diritto civile ed assoggettato alla relativa disciplina (in tal senso cfr
Cassazione civile sez. lav., 16/02/2021, n.4057).
Muovendo da detta premessa la Corte regolatrice ha da tempo affermato che l'erronea autoqualificazione dei potere in termini di autotutela non comporta che per ciò solo l'agire dell'ente debba integrare inadempimento, perchè il datore di lavoro pubblico è sempre tenuto al rispetto della legalità ed a conformare la propria condotta ai precetti inderogabili di legge, con la conseguenza che il giudice ordinario ben può diversamente qualificare l'atto adottato, ritenendolo illegittimo solo qualora riscontri l'insussistenza del vizio fatto valere dalla P.A. (cfr Cass. n. 25761 del 2008).
La censura attorea è dunque infondata.
3.SULL'ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA
GRADUATORIA PERMANENTE PER DICHIARAZIONE MENDACE
La ricorrente lamenta inoltre l'illegittimità del provvedimento di depennamento con cui l l'ha cancellata dalla graduatoria provinciale Controparte_6 permanente di cui è causa, e contesta, per l'effetto, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato da lei stipulato.
Secondo parte attrice il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione scolastica del servizio nella qualità̀ di assistente amministrativo per 6 ore settimanali presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di OC RE (SA), che era stato indicato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, provincia di
Milano, per il triennio 2018/2021, non ha alcuna giustificazione.
In particolare, la ricorrente osserva che le circostanze fattuali individuate nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari e nella successiva richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di OC RE, che hanno indotto l'amministrazione competente a ritenere non veritiera la dichiarazione della prestazione di servizio presso il detto Istituto paritario, causando quindi il depennamento della ricorrente dalla graduatoria, non sarebbero sufficienti a dimostrare la falsità di quanto da lei dichiarato con la domanda di inserimento. Infatti, l' ordinanza cautelare conterebbe un complesso indiziario utile soltanto a provare il cospicuo rilascio di false attestazioni di servizio da parte del titolare dell'Istituto scolastico, ma nulla direbbe in merito alla natura fittizia del rapporto di lavoro da lei instaurato con l'istituto scolastico. Al contrario, vi sarebbe l'evidenza documentale a prova dell'effettiva prestazione del servizio a titolo di assistente amministrativo presso la scuola
Mini Club I Sogni dei Bimbi che risulterebbe dalla produzione in causa del certificato di servizio (allegato n.15), del certificato rilasciato dal Centro per l'impiego (allegato n.16), delle buste paga (all. 17) e dell'estratto contributivo INPS datato 30.03.2020 (allegato n.18).
Ebbene, vanno anzitutto richiamate le risultanze desumibili dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, i quali possono essere posti dal Giudice civile a base del proprio convincimento quali prove c.d. atipiche, mancando nel vigente ordinamento una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ed essendo venuta meno la pregiudiziale penale.
In tal senso si è pronunciata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale "nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, può porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale" (così Cass. 20.1.2017, n. 1593;
Sez. 2 - , Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021).
E' stato invero affermato che "per il principio della pressoché completa autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile, quale principio generale del nuovo codice di procedura penale, questa Corte ha già statuito non solo che il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale
(Cass. n. 1095 del 2007), ma soprattutto che il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico" (Cass.
18.4.2019, n. 10853; Sez. 3 - , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023).
Sul punto, si deve fare riferimento all'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa il 28.10.2022 nel procedimento penale nr. 4756/2018 R.G.N.R. e nr. 4779/2018
R.G.G.I.P, in questo giudizio allegata dal . Proprio i risultati delle Controparte_1 indagini penali, contrariamente da quanto asserisce la ricorrente, fanno in realtà propendere per la non veridicità di quanto dalla medesima dichiarato in data 30.10.2017 con la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio 2018/2021
(all. 1 ricorrente) e ribadito in data 3.05.2021 nella domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'a.s. 2021/2022 (all. 7 ricorrente).
La richiamata ordinanza cautelare (all. 2 parte resistente)– emessa in seno al procedimento penale che vedeva imputati i titolari di alcune scuole paritarie della provincia di Salerno – riconosceva l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla fittizia assunzione, presso scuole paritarie, di centinaia di soggetti, i quali rivolgendosi a “faccendieri” orbitanti nel mondo delle predette scuole, “si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio
a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio” (cfr. pag. 2 ordinanza).
Nello specifico, l'istituto paritario “Mini Club I Parte_4
è esaminato dall'ordinanza GIP a pagg. 406 e ss. Dalla stessa risulta che l'accesso ispettivo, effettuato in data 4/06/2018 dagli Ispettori dell'I.N.P.S. e dell'INL di Salerno presso la sede legale ed operativa della "Mini Club I Sogni dei ", consentiva di Parte_4
constatare che l'attività realizzata era quella di Scuola dell'infanzia paritaria. Al momento dell'accesso erano presenti soltanto due lavoratrici, un'assistente amministrativa e una maestra. La prima forniva notizie utili al riguardo alla forza lavoro nel tempo occupata presso la scuola, delineando una gestione dell'attività scolastica realizzata prevalentemente con la compresenza di una sola maestra, di un'unica assistente amministrativa, e due soli collaboratori scolastici/bidelli in alternanza tra loro, uno dei quali identificato come
“ ” (pag. 407 ordinanza). Per_1
Dal sopralluogo descritto dagli ispettori è emerso che la scuola, posta tutta al piano terra, è risultata articolarsi in un piccolo ingresso che disimpegna a destra per chi entra verso un mini studio costituito da un ambiente molto ristretto, quasi totalmente occupato dall'arredo e appena sufficiente per ospitare una sola postazione di lavoro e nel caso specifico occupata dall' assistente amministrativa . Tes_1 Si legge nell'ordinanza che dai dati contenuti nelle dichiarazioni di cui ai modelli tipo sottoscritti e prodotti al Controparte_10
per i vari anni scolastici dai soci accomandatari succedutesi,
[...]
emerge un contesto di scuola dell'infanzia paritaria operante per un ridotto numero di bambini (sedici alunni) per i quali sono impegnate, in numero di due e più raramente di tre maestre, assunte nello stesso anno scolastico unitamente ad uno o al massimo due assistenti amministrativi ( sin dall'ottobre 2014 e, per un limitato periodo, Pt_5 Parte_6
alla quale risulta però attribuita la qualifica di collaboratore scolastico) e ad un solo
[...]
collaboratore scolastico, qualifica presente nella documentazione prodotta al dalla CP_10
società de quo per una sola unità in ciascuno dei seguenti anni scolastici: 2011/12 (Molinaro
C.), 2015/2016 ( I.), 2016/2017 (Desiderio A.) e 2017/2018 (Annunziata S. M.). CP_11
Per gli anni scolastici 2012/13 e 2013/14 i legali rappresentanti hanno prodotto dichiarazioni suppletive motivanti l'assenza della figura del collaboratore scolastico, al riguardo dichiarando: "il servizio di pulizie e di collaboratore scolastico per l'anno scolastico ..... viene svolto da familiari senza retribuzione" .
Tali dati, si legge nell'ordinanza, riflettono il ristretto e stabile numero dei bambini, circoscritto a sole sedici unità e il ridotto numero di maestre, assistenti amministrativi, cuochi e collaboratori scolastici, peraltro compatibili con quelli di cui alle informazioni assunte in occasione dell'accesso ispettivo.
In sintesi, la Mini Club I sogni dei Bimbi s.a.s ha gestito una piccola realtà scolastica costituita da una scuola materna per soli 16 bambini, di qui la singolarità delle risultanze delle analisi di comunicazioni LA trasmesse al Centro per l'impiego sia in ragione della loro entità numerica (476 Comunicazioni LA) che la anomala distribuzione per qualifiche di tale ingente numero di lavoratori.
L'accertamento ispettivo rileva che in totale contrasto con il numero dei lavoratori comunicati nei vari anni scolastici al risultano le numerosissime Comunicazioni LA (circa 476 CP_10
per complessivi 341 codici fiscali di persone fisiche) trasmesse telematicamente dalla scuola paritaria al Centro per l'impiego, per la maggior parte relative a periodi di lavoro ampiamente precedenti la data di trasmissione delle dette comunicazioni e avvenute in un arco temporale ridottissimo (dal 13.11.2017 al 20.07.2018). Pur tenendo conto che, per effetto della legge n. 176/2007, per gli Istituti scolastici l'obbligo di comunicazione di assunzione eccezionalmente non è preventivo ma va adempiuto entro i 10 giorni successivi all'evento, si è constatato che numerosissime Comunicazioni obbligatorie unilav delineano una rilevante e massiccia operazione di regolarizzazione di numerosissimi rapporti " a posteriori" , prevalentemente comunicati al Centro per l'Impiego (data invio Comunicazioni unilav) in periodi ampiamente successivi, posteriori alla data del 26/10/2017 di nomina dell'attuale socio accomandatario ed in concomitanza dell'emanazione del D.M. 640/2017 di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia con validità triennio scolastico 2017/2020. L'instaurazione, anomala in quanto marcatamente retroattiva, di tali rapporti di lavoro con così tanti collaboratori scolastici oltre a maestre e assistenti amministrativi è dunque apparsa infatti, in insanabile contrasto non solo con il dato costituito dal ridotto numero di bimbi frequentanti la piccola scuola dell'infanzia Mini
Club I Sogni dei Bimbi al Corso Vittorio Emanuele 101 in OC RE, ma anche con i contenuti sia delle dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento che della documentazione, trasmessa al (prospetti del personale e Controparte_10
schede di funzionamento) per ciascun anno scolastico a firma del Legale Rappresentante
e del Coordinatore didattico (pag. 412 ordinanza).
L'assistente amministrativa trovata all'atto dell'ispezione, invero, ha riferito solo di due bidelli in tutti gli anni di ininterrotto servizio (dal 2014), assunti in alternanza ed impegnati solo per un'ora al giorno tra le 14:00 e le 15:00, dichiarando di essere stata l'unica dipendente occupata in qualità di assistente amministrativa (pag. 420 ordinanza cautelare).
Tale contrasto appare ancora più marcato in relazione alla visione dei luoghi ove si svolge l'attività scolastica, effettuata in occasione dell'accesso ispettivo del 4 giugno 2018 dagli
Ispettori verbalizzanti e dalle notizie in tale occasione e in tempi successivi assunte.
Come di legge nell'ordinanza (pag. 426) nessuno dei tre soci accomandatari succedutesi nella carica, nel rendere dichiarazioni ai verbalizzanti , ha fornito elementi e conferme circa l'effettivo verificarsi in un ampio temporale di tanti rapporti di lavoro oggetto di retroattive trasmissioni della relativa Comunicazione LA di assunzione.
Inoltre, dall'accertamento ispettivo è emerso che il volume d'affari degli istituti esaminati era
“largamente insufficiente a bilanciare già solo i cosi relativi a tutto il personale denunciato”; gli adempimenti fiscali erano stati effettuati “solo per una parte dei lavoratori”; per evitare i controlli degli istituti scolatici sulla regolarità contributiva dei lavoratori fittiziamente occupati, gli istituti paritari si sono “inventati” lo stratagemma di “crearsi un credito ad hoc” da compensare del tutto inesistente.
Si è ritenuto dunque che “numerosissimi rapporti di lavoro oggetto di trasmissioni di comunicazioni unilav retroattive per profili attinenti alle qualifiche connesse alla gestione della scuola paritaria Mini Club Sogni dei Bimbi, […] non possono essere ritenuti genuini.
[…] Con la redazione del verbale conclusivo dell'accertamento verranno annullate, in quanto presenti nelle denunce UNIEMENS presentate all'INPS, le posizioni assicurative/contributive inerenti i rapporti di lavoro di n. 302 persone fisiche” (cfr. pag. 429 ordinanza).
Nell'elenco di tali soggetti – che, in virtù di questi fittizi rapporti di lavoro, hanno prodotto domande di inserimento in graduatorie di vario genere e in varie province, dichiarando falsamente di aver prestato tali servizi – figurava anche il nominativo della ricorrente.
Alla pagina 444 della citata ordinanza, infatti, si può leggere che , nata a Parte_1
OC RE (SA) Siano il 08/12/1978 “In data 30/10/2017 ha presentato presso l'Istituto
Tecnico Statale Albe Steiner, via S. Dionigio 36 - Milano, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola Mini Club i Sogni dei Bimbi dal 02/01/2012 al 30/10/2017. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo Monte
Amiata, Via Lambro,92 - 20089 -Rozzano (Milano) dal 08/10/2018 al 30/06/2020”.
Con riferimento a siffatta posizione, a fronte di un rapporto di lavoro iniziato nel gennaio del
2012, la comunicazione LA risulta trasmessa solo nel novembre del 2017 e le denunce il 04.04.2018. Pt_7
In seguito ai richiamati accertamenti ispettivi, come ricordato, l'Inps ha proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la scuola paritaria richiamata.
Orbene, a fronte delle suddette risultanze documentali dalle quali emerge che il servizio espletato dalla ricorrente presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di OC
RE (SA) sia stato falsamente attestato nella domanda di inserimento nella graduatoria
ATA presentata il 30.10.2017, sarebbe stato onere esclusivo della ricorrente superare siffatte risultanze, dimostrando l'effettività del servizio reso presso tale scuola e la veridicità della dichiarazione resa ai fini dell'utile inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di
III Fascia ATA, valevoli per il triennio scolastico 2018-2021. Ma tale onere non è stato adempiuto.
Invero, alla luce di un quadro fortemente indicativo della non veridicità dell'attività lavorativa espletata, la ricorrente avrebbe dovuto corroborare la propria tesi sulla effettività di tale rapporto, con indicazione delle modalità con cui si esplicava la sua attività lavorativa, dell'articolazione del suo orario di lavoro, dei colleghi di lavoro;
elementi di cui non vi è alcuna traccia in atti, di talché la loro mancanza si aggiunge, quale ulteriore indizio, al quadro probatorio di segno opposto fornito dal . CP_1
Come detto, in ricorso, parte attrice afferma di aver prestato regolare servizio nella qualità di assistente amministrativo per 6 ore settimanali presso l'indicato Istituto paritario come poteva evincersi dal certificato di servizio , dai cedolini paga, dal certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l'Impiego e dall'estratto contributivo INPS.
Ebbene, ritiene il giudicante che siffatta documentazione non può essere utile a comprovare l'intercorso rapporto di lavoro della ricorrente con l'Istituto Paritario “Mini Club I Sogni dei
Bimbi”, nel periodo dalla medesima indicato.
Al contrario, alla luce del delineato quadro probatorio, trattasi di documentazione confutata proprio dall'esito delle indagini che hanno portato al procedimento penale e alla vicenda di cui ci si occupa.
Inoltre, non può non evidenziarsi che, nonostante il rapporto di lavoro della ricorrente intercorso con la detta scuola paritaria sia iniziato nel gennaio del 2012, tutte le buste paga sono state stampate il 2.01.2018.
Per il resto, pare sufficiente evidenziare come la ricorrente non abbia ritenuto di formulare istanze istruttorie in grado di confermare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di OC RE (SA), dunque, dimostrando l'erroneità dell'operato disconoscimento di detto periodo di servizio presso la scuola paritaria.
In tale contesto non si può poi non considerare, come elemento probatorio a sé stante,
l'archiviazione del procedimento penale dal momento che in quel caso la rilevanza penale
è stata esclusa per insussistenza del fatto, ma ciò è avvenuto solo per ragioni di mancato raggiungimento della soglia di punibilità̀ richiesta dalla norma – come indicato dalla stessa ricorrente nella sua memoria difensiva (all. 12) - (beneficio economico di almeno 4.000 euro, ex comma 2 dell'art. 316 ter c.p.), lasciando quindi incontestata la rilevanza civile, amministrativa e contabile della condotta così accertata.
La valenza probatoria dei documenti prodotti in atti dalla difesa della ricorrente è pertanto smentita dall'insieme delle risultanze provenienti dalle indagini penali nonché dalle verifiche espletate dall'ufficio INPS territoriale, appena illustrate. Tutto ciò basta per ritenere provata la falsità delle autocertificazioni allegate dalla ricorrente con la domanda di inserimento in graduatoria limitatamente alle dichiarazioni circa la prestazione del servizio quale assistente amministrativo, negli anni 2012- 2017, presso l'Istituto “Mini Club I sogni dei Bimbi”.
4.SULLE CONSEGUENZE DELLE DICHIARAZIONI MENDACI RESE NELLA DOMANDA
DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DEL PERSONALE ATA E SULL'INVALIDITA'
DEL SERVIZIO STATALE SVOLTO NEL TRIENNIO 2018/2021
Occorre a tal punto richiamare il D.M. 640 del 2017 (decreto recante la disciplina per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia ATA per il triennio 2018-2021) che, in ordine all'attività di verifica e all'adozione di provvedimenti comportanti l'esclusione dalla graduatoria, agli artt. 7 e 8, così dispone: art. 7, c. 7.1 “- Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze sono previste sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati utili ai fini della presente procedura;
vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni.
7.2 - È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
7.3 - Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della domanda,
l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. […]
7.4 - Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. […]
7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, […], dandone conseguente comunicazione all'aspirante
e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.
7.7 - Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio. Il successivo art. 8, rubricato “Nullità della domanda – Esclusione della procedura”, già richiamato dall'art.
7.7 stabilisce che:
“8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:
a) … ; […];
d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
8.4 - Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre,
l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445” .
Rileva ancora richiamare l'art. 2, co. 2 del bando di concorso del Direttore Generale dell' , prot. 818 del 22/04/2022 relativo alla graduatorie permanenti di cui al Parte_2
D.lgs 297/94 art 554, profilo professionale Assistente Amministrativo (all. 18 resistente) secondo cui “Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere “una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi;
le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre”.
La lettura delle citate disposizioni disciplinanti la costituzione delle graduatorie depone dunque per la piena legittimità del depennamento disposto dall'Amministrazione convenuta.
Difatti, la PA, nel rivalutare la posizione occupata dall'odierna ricorrente nelle previgenti G.I. alla luce dei nuovi elementi emersi in sede penale e del riscontro poi fornito dall'INPS, che, addirittura, comunicava l'annullamento dei rapporti di lavoro intercorsi tra l'odierno ricorrente e la scuola paritaria in questione, smentendo così le dichiarazioni rese in domanda in ordine a detti servizi, a fronte della non veridicità delle dichiarazioni rese, ha proceduto correttamente al depennamento della dalla graduatoria permanente. Pt_1 Ed invero, come già ricordato, la sig.ra proponeva domanda di Parte_1
inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto personale ATA, profilo Assistente
Amministrativo, nel triennio 2017/2020 e nel triennio 2021/2024, dichiarando di aver prestato servizi presso l'Istituto Paritario “Miniclub I sogni dei Bimbi”, accertati poi come mai svolti.
In forza dell'inserimento in tale graduatoria, la ricorrente stipulava il primo contratto a tempo determinato presso l'I.C. presso l'I.C. di Monte Amiata – Rozzano e il Dirigente scolastico del predetto istituto, ai sensi dell'art. 7, co. 5 e 8 del D.M. 640/2017, rettificava il punteggio della signora assegnando, per il profilo di Assistente Amministrativo, 10,93 punti ai titoli culturali e 14,60 punti ai titoli di servizio, per un totale di 25,53 punti.
Occorre fin d'ora evidenziare che dei 14.60 punti relativi ai titoli di servizio, 12 si riferiscono integralmente al servizio fittiziamente dichiarato che è oggetto di contestazione in questa sede.
Ebbene, come correttamente rammentato da parte convenuta, il servizio a tempo determinato reso dalla sig.ra negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, Parte_1
2020/2021 - che ha contribuito alla maturazione dei 24 mesi di servizio utili all'inserimento in graduatoria provinciale permanente di prima fascia - è stato, da quest'ultima, quindi, reso in virtù del punteggio indebitamente maggiorato dal servizio presso la scuola Mini Club I sogni dei Bimbi SaS.
Come visto, ai sensi dell'art. 7, co. 7 del D.M. 640/2017 (all. 17 resistente) tutto il servizio reso, poiché svolto sulla base di dichiarazioni mendaci, deve essere considerato come reso di fatto e non diritto, e allo stesso non deve essere assegnato alcun punteggio.
Ne consegue che i rapporti di lavoro instaurati nei predetti anni scolastici non potevano costituire valido titolo e non potevano essere considerati ai fini dell'inserimento della sig.
all'interno della graduatoria permanente per l'anno scolastico 2021/22. Tali Pt_1
incarichi sono stati infatti assegnati sulla base della posizione indebitamente raggiunta dalla ricorrente nella graduatoria di circolo e di istituto grazie al punteggio ottenuto per buona parte sulla base del servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto paritario in esame.
Non può sul punto non evidenziarsi che per il personale della scuola assunto a tempo determinato si realizza una fisiologica continuità nel conferimento degli incarichi, dal momento che i contratti stipulati in passato hanno incidenza sull'assegnazione di quelli futuri, facendo maturare punteggio rilevante ai fini della formazione delle graduatorie (cfr
Cassazione, Sezione lavoro sentenza 29 marzo 2023 n. 8944).
Conseguentemente, senza il servizio a tempo determinato svolto sulla base di dichiarazioni mendaci, la ricorrente si ritrovava sprovvista di uno dei requisiti di ammissione al concorso (cfr. art. 2, co. 2 del bando di concorso del Direttore Generale dell prot. Parte_2
818 del 22/04/2022 (all. 18 resistente), che prevede, come appena visto, quale requisito per l'assunzione a tempo indeterminato l'avere una anzianità di servizio di almeno due anni di servizio prestato nel profilo corrispondente presso scuole statali.
Ne consegue pertanto l'infondatezza della prospettazione attorea relativa alla validità del servizio statale prestato, quale assistente amministrativo, negli aa.ss.. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 e, conseguentemente, sulla sussistenza del requisito utile (24 mesi di servizio statale) per l'inserimento nella graduatoria permanente.
Come visto, le dichiarazioni mendaci, in base al predetto art. 8, comma 2, lett. d), sono trattate, dalla normativa di settore, alla stregua dell'assenza del titolo richiesto ai fini dell'accesso all'impiego.
Dunque, non solo il servizio prestato nei detti anni scolastici non può aver nessun rilievo giuridico, ma, comunque, in ragione della falsa attestazione sul servizio presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei Bimbi” di OC RE (SA), parte attrice non avrebbe potuto – in ogni caso – restare nella graduatoria permanente, dovendosene disporre l'esclusione.
Come visto, l'accertata insussistenza di un'anzianità di servizio pregressa è requisito di esclusione dalla graduatoria di terza fascia di circolo e di istituto per il quadriennio
2017/2020 (art. 8, comma 2, lett. d) D.M. cit.) e siffatta esclusione reca con sé la caducazione di tutti gli atti conseguenziali, ossia dell'immissione in ruolo e dei rapporti di lavoro instaurati in base alla stessa dal momento che il punteggio accumulato grazie ai primi contratti – da considerarsi giuridicamente non validi, in quanto il lavoratore avrebbe dovuto essere escluso dalle graduatorie - ha permesso a parte attrice di posizionarsi utilmente in graduatoria e di maturare nel contempo i 24 mesi che gli hanno, poi, consentito di accedere alla graduatoria permanente e all'immissione in ruolo.
Con riguardo al possesso dei requisiti per poter essere inserita nella graduatoria permanente anno 2021-2022 non può pertanto trovare accoglimento l'argomento svolto dalla ricorrente secondo cui avrebbe potuto comunque maturare i 24 mesi di servizio richiesti per accedere alla graduatoria permanente anche con un punteggio rettificato dai titoli del servizio paritario (pari a 12).
Tale argomentazione non tiene conto della circostanza sopra evidenziata per cui parte attrice non avrebbe potuto ottenere tali diverse nomine, in quanto al riscontro della dichiarazione mendace consegue non solo l'invalidità del servizio ma anche la cancellazione dalla graduatoria
Se la falsità dichiarativa comporta ex lege l'estromissione dall'intera procedura, ciò comporta di per sé la nullità (quale vizio genetico) dei contratti stipulati, senza alcuna necessità di vagliare il punteggio conseguito dal dichiarante e dagli altri partecipanti alla procedura.
Non ha quindi alcun rilievo nemmeno l'eventuale circostanza che molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia ATA, triennio scolastico 2017/2020, della provincia di Milano si erano collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio attribuito a parte attrice meno i punti a lei assegnati per il servizio falsamente prestato come dipendente dell'Istituto Paritario sopra menzionato.
Inoltre, come condivisibilmente affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito (cfr sentenze allegate in atti) per essere correttamente inseriti nella graduatoria permanente non basta l'assegnabilità potenziale/ipotetica degli incarichi che altri hanno ottenuto sulla base di un punteggio inferiore assegnato loro in graduatoria di terza fascia, ma è necessaria la maturazione di due anni di servizio effettivamente e legittimamente prestato.
5. CONCLUSIONI
Alla stregua delle suesposte considerazioni, risultando pienamente legittimo l'operato dell'Amministrazione resistente, la quale ha fatto corretta applicazione delle disposizioni disciplinanti la materia in esame, depennando la ricorrente dalla graduatoria permanente provinciale a.s. 2021/2022 e a.s. 2022/2023, profilo Assistente Amministrativo, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro in essere per assenza dei requisiti previsti per l'accesso, il ricorso va disatteso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in euro 2.540,00 oltre 15% spese generali
Salerno, 14.05.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino