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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 1482/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Carbone Parte_1
-attore-
E
nato a [...] il [...], contumace CP_1
-convenuto-
La parte attrice precisava le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio chiedendo risolversi per inadempimento del Parte_1 CP_1
convenuto il contratto preliminare in data 18/11/2009 con cui gli era stato promesso in vendita il terreno censito in catasto di Manduria al foglio n. 62 particella n. 1791.A fondamento della domanda deduceva che
CP lo si era reso inadempiente all'obbligo di trasferire la proprietà di detto terreno libero da pesi e vincoli atteso che lo stesso era gravato da ipoteche non cancellate ed era decorso il termine del 31/3/2010 entro cui doveva essere stipulato il contratto definitivo.Chiedeva, inoltre, la condanna del convenuto a restituirgli l'acconto di euro 4500,00 versato all'atto della stipula del contratto preliminare.Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione nessuno si costituiva per il convenuto.Nel merito, le domande attoree vanno accolte.E' provato, in base al contenuto della scrittura privata in data 18/11/2009 prodotta dall'attore e sottoscritta da entrambe le parti in lite con firme da ritenersi tacitamente riconosciute ex art. 215 comma 1
1 CP n. 2 c.p.c., che lo promise di vendere al il fondo censito in catasto di Manduria al foglio n. 62 Parte_1
particella n. 1791 per il prezzo di euro 14.500,00, di cui euro 4500,00 da versare all'atto della conclusione di detto accordo.Il adempì il proprio obbligo versando l'acconto di euro 4500,00 tramite assegno di Parte_1
conto corrente non trasferibile emesso il 18/11/2009 a favore del promittente venditore ed a questi regolarmente pagato, come si desume dall'addebito del relativo importo su conto corrente intestato all'attore in data 18/11/2009 (rif. assegno ed estratto conto prodotti in allegato all'atto di citazione).Per
CP parte sua lo è, invece, rimasto inadempiente rispetto agli obblighi assunti con l'innanzi richiamato contratto preliminare.Dalle visure prodotte in allegato all'atto di citazione risulta, infatti, provato che il fondo promesso in vendita, alla data del contratto preliminare, era gravato da due iscrizioni ipotecarie,
rispettivamente del 4/10/2003 e del 30/3/2006.Era, quindi, onere del convenuto, da questi non assolto attesa la sua contumacia, provare di aver ottenuto la cancellazione di tali iscrizioni pregiudizievoli avendo assunto, nel preliminare del 18/11/2009, l'obbligo di trasferire il fondo libero da ipoteche alla data fissata
CP per la stipula del contratto definitivo.Al contrario, dalla dichiarazione sottoscritta dallo in calce al contratto preliminare, risulta la confessione dello stesso che alla data del 31/3/2010 non era possibile la conclusione del contratto definitivo per la perdurante presenza di più ipoteche gravanti sul fondo.La
presenza di ipoteche non cancellate rappresenta inadempimento grave rispetto all'obbligo assunto dallo
CP
di trasferire la proprietà del fondo libero da detti gravami in quanto la presenza degli stessi espone il promittente acquirente al rischio di espropriazione della proprietà del bene da parte dei terzi creditori attesa la natura reale del vincolo, opponibile a tutti i successivi acquirenti del bene immobile (art. 2808
CP c.c.).Attesa la gravità dell'inadempimento in cui è incorso lo , sussistono i presupposti previsti dagli artt.
CP 1453 e 1455 c.c. per la risoluzione del contratto preliminare.Ne consegue l'obbligo dello di restituire all'attore l'acconto di euro 4500,00 essendo divenuta oggettivamente indebita (art. 2033 c.c.) la relativa prestazione per il venir meno, con effetto ex tunc, della vincolatività giuridica del contratto che costituiva la causa giuridica del pagamento.Alla soccombenza dello Zito segue, altresì, la condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore sia della fase di sequestro conservativo, concesso ante causam con ordinanza in data 20/1/2025 a cautela del credito restitutorio relativo all'acconto, e sia della fase di merito relativa al presente giudizio.Dette spese sono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Risolve il contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti in data 18/11/2009 per grave inadempimento di che condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
della somma di euro 4.500,00;
[...]
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate CP_1 Parte_1
in euro 76,00 per esborsi, euro 294,00 per spese di trascrizione ed euro 1308,00 per compensi della fase di sequestro ed in euro 264,00 per esborsi ed euro 3397,00 per compensi del presente giudizio,
oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 24/11/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado n. 1482/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Carbone Parte_1
-attore-
E
nato a [...] il [...], contumace CP_1
-convenuto-
La parte attrice precisava le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio chiedendo risolversi per inadempimento del Parte_1 CP_1
convenuto il contratto preliminare in data 18/11/2009 con cui gli era stato promesso in vendita il terreno censito in catasto di Manduria al foglio n. 62 particella n. 1791.A fondamento della domanda deduceva che
CP lo si era reso inadempiente all'obbligo di trasferire la proprietà di detto terreno libero da pesi e vincoli atteso che lo stesso era gravato da ipoteche non cancellate ed era decorso il termine del 31/3/2010 entro cui doveva essere stipulato il contratto definitivo.Chiedeva, inoltre, la condanna del convenuto a restituirgli l'acconto di euro 4500,00 versato all'atto della stipula del contratto preliminare.Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione nessuno si costituiva per il convenuto.Nel merito, le domande attoree vanno accolte.E' provato, in base al contenuto della scrittura privata in data 18/11/2009 prodotta dall'attore e sottoscritta da entrambe le parti in lite con firme da ritenersi tacitamente riconosciute ex art. 215 comma 1
1 CP n. 2 c.p.c., che lo promise di vendere al il fondo censito in catasto di Manduria al foglio n. 62 Parte_1
particella n. 1791 per il prezzo di euro 14.500,00, di cui euro 4500,00 da versare all'atto della conclusione di detto accordo.Il adempì il proprio obbligo versando l'acconto di euro 4500,00 tramite assegno di Parte_1
conto corrente non trasferibile emesso il 18/11/2009 a favore del promittente venditore ed a questi regolarmente pagato, come si desume dall'addebito del relativo importo su conto corrente intestato all'attore in data 18/11/2009 (rif. assegno ed estratto conto prodotti in allegato all'atto di citazione).Per
CP parte sua lo è, invece, rimasto inadempiente rispetto agli obblighi assunti con l'innanzi richiamato contratto preliminare.Dalle visure prodotte in allegato all'atto di citazione risulta, infatti, provato che il fondo promesso in vendita, alla data del contratto preliminare, era gravato da due iscrizioni ipotecarie,
rispettivamente del 4/10/2003 e del 30/3/2006.Era, quindi, onere del convenuto, da questi non assolto attesa la sua contumacia, provare di aver ottenuto la cancellazione di tali iscrizioni pregiudizievoli avendo assunto, nel preliminare del 18/11/2009, l'obbligo di trasferire il fondo libero da ipoteche alla data fissata
CP per la stipula del contratto definitivo.Al contrario, dalla dichiarazione sottoscritta dallo in calce al contratto preliminare, risulta la confessione dello stesso che alla data del 31/3/2010 non era possibile la conclusione del contratto definitivo per la perdurante presenza di più ipoteche gravanti sul fondo.La
presenza di ipoteche non cancellate rappresenta inadempimento grave rispetto all'obbligo assunto dallo
CP
di trasferire la proprietà del fondo libero da detti gravami in quanto la presenza degli stessi espone il promittente acquirente al rischio di espropriazione della proprietà del bene da parte dei terzi creditori attesa la natura reale del vincolo, opponibile a tutti i successivi acquirenti del bene immobile (art. 2808
CP c.c.).Attesa la gravità dell'inadempimento in cui è incorso lo , sussistono i presupposti previsti dagli artt.
CP 1453 e 1455 c.c. per la risoluzione del contratto preliminare.Ne consegue l'obbligo dello di restituire all'attore l'acconto di euro 4500,00 essendo divenuta oggettivamente indebita (art. 2033 c.c.) la relativa prestazione per il venir meno, con effetto ex tunc, della vincolatività giuridica del contratto che costituiva la causa giuridica del pagamento.Alla soccombenza dello Zito segue, altresì, la condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore sia della fase di sequestro conservativo, concesso ante causam con ordinanza in data 20/1/2025 a cautela del credito restitutorio relativo all'acconto, e sia della fase di merito relativa al presente giudizio.Dette spese sono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Risolve il contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti in data 18/11/2009 per grave inadempimento di che condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1
della somma di euro 4.500,00;
[...]
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate CP_1 Parte_1
in euro 76,00 per esborsi, euro 294,00 per spese di trascrizione ed euro 1308,00 per compensi della fase di sequestro ed in euro 264,00 per esborsi ed euro 3397,00 per compensi del presente giudizio,
oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 24/11/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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