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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/11/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA I TALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 20/11/2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3351 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, vertente
T R A
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Giulio Scapato
RICORRENTE
E
, in persona del , Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dal dott. Vito Alfonso, Dirigente dell' per effetto Controparte_3 del Decreto del Direttore generale prot. n. 50175 del 04/09/2024
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 28.03.2025, contenente domanda cautelare ex art. 700
c.p.c., la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto: “La prof.ssa è insegnante Parte_1 di sostegno, di ruolo, in servizio presso l'Istituto Comprensivo Tommasone/Alighieri di
Lucera, nella classe I^ sez. H, con contratto a tempo indeterminato, in qualità di lavoratore dipendente della scuola.
In data 20.02.2025 alla stessa è stato comunicato l'impugnato Ordine di Servizio con il quale è stato disposto che la prof.ssa vigili e accompagni il minore (C.G.) nei Parte_1 suoi spostamenti (es. laboratorio, bagno ecc.), nonché lo accolga all'ingresso alla prima ora di lezione e solo in sua assenza tale compito lo dovrebbe assolvere il collaboratore scolastico sig. . Controparte_4
1 Avverso tale Ordine di Servizio, a mezzo del sott.tto avvocato, la ricorrente ex art. 17 DPR
n. 3 del 10.01.1957 ha prodotto in data 22.02.2025 un atto di rimostranza (doc.3) rimasto inascoltato.
Si ritiene che tale Ordine di Servizio sia illegittimo per quanto si dirà infra.
L'insegnante di sostegno
La legge 517 del 1977, nel definire il docente di sostegno, lo descrive come un insegnante esperto in didattica di tipo speciale idonea a sviluppare l'integrazione degli alunni definiti come “diversamente abili”, o comunque certificati “in situazione di handicap”.
L'insegnante di sostegno è un insegnante che ha un ruolo particolare che consiste nell'aiutare gli alunni che hanno delle disabilità fisiche o psichiche o che in qualche modo hanno bisogno di un sostegno maggiore. La figura quindi di questo insegnante deve contribuire alla formazione e alla maturazione dell'alunno con un approccio umanistico e una certa empatia. L'insegnante di sostegno aiuta quindi l'alunno disabile a integrarsi non solo nella scuola ma anche nella società.
L'insegnante di sostegno assume la contitolarità nella classe dove è assegnato per la presenza di un soggetto diversamente abile e in quanto contitolare partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Lo stesso CCNL SCUOLA non fa alcuna distinzione tra la funzione docente curriculare e di sostegno nella misura in cui è chiamato a realizzare “il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni”, nel pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata.
Il docente di sostegno ha una specializzazione che gli consente di promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni diversamente abili e ha compiti e responsabilità pari a quelle di tutti gli altri docenti tant'è che la retribuzione del docente di sostegno è identica ai docenti curriculari in relazione al grado di scuola in cui è chiamato ad operare.
Mansioni e competenze dell'insegnante di sostegno Come stabilito dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (CCNL) e dalla normativa in materia di disabilità, il ruolo dell'insegnante di sostegno è principalmente quello di fornire supporto educativo e didattico all'alunno disabile, adattando l'insegnamento alle sue esigenze e favorendo l'integrazione scolastica. L'assistenza fisica, come ad esempio l'accompagnamento in bagno, non rientra
2 nelle competenze previste per tale figura professionale, la quale non è qualificata né formata per l'assistenza personale o sanitaria.
La Legge 104/1992, definisce le competenze educative dell'insegnante di sostegno, SENZA
INCLUDERE L'ASSISTENZA PERSONALE, che dovrebbe essere svolta da figure professionali quali operatori socio-sanitari, parimenti la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), vieta attività lavorative che non siano conformi alle mansioni previste dal contratto e che comportino rischi per la salute o per la qualità del lavoro.
Il CCNL comparto scuola firmato lo scorso anno 2024 a pag. 207 (vedesi contratto allegato) nelle specifiche professionali dei singoli profili professionali relativamente al
Collaboratore Scolastico prevede che questi …………….. “Ai fini di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle Aree esterne alle strutture scolstiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.”
L'insegnante di sostegno deve occuparsi di attività destinate all'educazione e all'istruzione, non alla mera assistenza. I doveri di servizio del docente di sostegno sono gli stessi del docente della disciplina, cioè sono quelli scritti nell'art. 40 e nell'art. 42, 43 e 44 del CCNL scuola 2024.
Circa gli insegnanti di sostegno con le note 3390/2001 (doc.4) e 4274/2009 (doc.5) il CP_5 ha specificato che l'assistenza di base, tra cui le mansioni di assistenza dell'alunno disabile ai servizi igienici, rientra tra le funzioni aggiuntive per l'attivazione delle quali il dirigente scolastico dovrà avviare la procedure previste dalla contrattazione collettiva.
Contrasto con la natura del ruolo professionale
L'ordine di servizio ricevuto dalla prof.ssa risulta essere non conforme alle Parte_1 mansioni delineate nel contratto di lavoro, che prevede l'assistenza educativa e non l'assistenza fisica dell'alunno. La mansione di accoglienza e accompagnamento del minore disabile nei suoi spostamenti e soprattutto in bagno è, infatti, una funzione esclusiva di figure professionali come gli operatori socio-sanitari o assistenti personali, figure specializzate nella cura e assistenza fisica degli alunni disabili.
Normativa di riferimento
La Legge 104/1992 prevede che l'insegnante di sostegno abbia il compito di garantire l'inclusione scolastica dell'alunno disabile, ma non specifica tra le sue mansioni l'accompagnamento in bagno o altre attività di cura personale. Inoltre, la stessa legge tutela i lavoratori da mansioni che esulano dalle proprie competenze, con l'intento di evitare sovraccarichi di lavoro e stress professionale.
3 Dal 1.05.2024 sono entrate in vigore le disposizioni del Capo I, titolo IV, sezione scuola del
CCNL 2019/21, sottoscritto il 18.01.2024. E' entrato quindi a pieno regime il nuovo sistema di classificazione ATA. Le aree passano da 5 a 4 e precisamente le ex aree D e C diventano
“Funzionari ed elevata qualificazione” l'area B diventa “Assistenti”, larea As diventa
“Operatori” e l'area A diventa “Collaboratori”.
Tra le novità vi è il nuovo profilo dell'operatore scolastico.
Oggi, per quello che qui interessa, l'area del “Collaboratore” (ex A) le mansioni e/o specifiche professionali sono: Eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:
- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni – nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione – e del pubblico;
- pulizia dei locali, degli spazi scolatici, degli arredi e delle pertinenze;
- vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
-custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- collaborazione con i docenti;
Al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
Anche il precedente CCNL 2006/09, sempre in riferimento al profilo del collaboratore scolastico, prevedeva che questi: “Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47
Illegittimità dell'ordine di servizio:
L'ordine di servizio impugnato appare illegittimo poiché non rispetta la distinzione tra le mansioni educative e quelle di assistenza fisica, creando una condizione di sovraccarico lavorativo che potrebbe incidere sulla qualità del lavoro e sulla tutela della salute e
4 sicurezza sul posto di lavoro. In base a quanto sopra esposto, si ritiene che l'ordine di servizio soprattutto nella parte in cui prescrive di accompagnare l'alunno disabile in bagno:
• Sia inadeguato rispetto alle mansioni previste per la figura dell'insegnante di sostegno, come indicato dal contratto di lavoro e dalle normative vigenti.
• Violenti le condizioni di lavoro sancite dalla legge, in quanto impone una prestazione lavorativa che non è parte del ruolo educativo e che rientra nelle competenze di altre figure professionali.
• Espone la salute e sicurezza dell'insegnante ad un rischio di stress eccessivo, in contrasto con la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Concludendo, l'assistenza di base spetta alla scuola ed è affidata ai collaboratori scolastici.
La differenza è ben spiegata nella Circolare Ministeriale n. 3390/2001. Il DL 66/17 riafferma all'art. 3 c.2/c l'obbligo dello Stato di fornire alle scuole i collaboratori scolastici per occuparsi ANCHE dell'assistenza degli alunni con disabilità ed è compito e responsabilità del dirigente scolastico convincere eventuali collaboratori riottosi, non degli insegnanti.
Pertanto, la ricorrente, insegnante di sostegno, non deve accompagnare il minore (C.G.) nei suoi spostamenti (es. laboratorio, bagno ecc.), né lo deve accogliere all'ingresso alla prima ora di lezione, in quanto come sopra detto trattasi di compiti da affidare ad altra figura professionale (Collaboratore Scolastico)”.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Accogliere il presente ricorso e, ai sensi dell'art. 700 cpc, ordinare la sospensione dell'ordine di servizio impugnato fino alla definizione del giudizio di merito, in quanto gravemente lesivo dei diritti del lavoratore. In via principale, annullare l'ordine di servizio impugnato in quanto illegittimo per le ragioni sopra indicate, riconoscendo che l'insegnante di sostegno non è tenuto a svolgere mansioni di assistenza fisica e non deve quindi accompagnare il minore
(C.G.) nei suoi spostamenti (es. laboratorio, bagno ecc.), né lo deve accogliere all'ingresso alla prima ora di lezione. In via subordinata, ordinare alla parte resistente di astenersi dall'esecuzione dell'ordine di servizio in attesa della decisione del Tribunale. Condannare
l'amministrazione scolastica al risarcimento dei danni derivanti da tale illegittima imposizione da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudicante”.
A seguito di rituale intimazione, si è costituito in giudizio il Controparte_1
, deducendo l'infondatezza della domanda di merito e dell'istanza cautelare ed
[...] invocandone l'integrale rigetto.
5 Con ordinanza del 25.5.2025, resa dal magistrato precedente assegnatario della causa e (a quanto consta) non oggetto di reclamo, la domanda cautelare è stata rigettata per difetto di periculum in mora e il giudizio è proseguito per il merito.
Tentata vanamente la conciliazione delle parti alla luce del mutato quadro fattuale (v. verbale udienza in presenza del 16.10.2025), all'esito dell'udienza del 20.11.2025, tenuta con le modalità ex art. 127-ter c.p.c., la causa, nella quale la scrivente è subentrata in data
08.09.2025 e di natura documentale, viene decisa con la presente sentenza depositata Pa telematicamente previa acquisizione da entrambe le parti di note di
2. – Va dichiarata l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, del capo di domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto della a non essere adibita Parte_1
a mansioni asseritamente non rientranti nel proprio livello di inquadramento.
Ed invero, l'odierna ricorrente ha contestato la legittimità dell'ordine di servizio adottato con provvedimento Prot. 0001907/U del 21.02.2025, con il quale la Dirigente Scolastica della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” in Lucera le aveva imposto, per n.
18 ore settimanali, di accompagnare il minore C.G. – alunno della classe I H – nei suoi spostamenti, di vigilare sul minore stesso e di accoglierlo all'ingresso alla prima ora di lezione, chiedendo al Tribunale di accertare “…che l'insegnante di sostegno non è tenuto a svolgere mansioni di assistenza fisica e non deve quindi accompagnare il minore (C.G.) nei suoi spostamenti (es. laboratorio, bagno ecc.), né lo deve accogliere all'ingresso alla prima ora di lezione”.
Tuttavia, è pacifico, oltre che documentato, che detto ordine di servizio non è più attuale giacché la ha modificato la precedente organizzazione del servizio, Parte_3 disponendo, con riferimento all'anno scolastico in corso (a.s. 2025/2026), l'assegnazione della ricorrente a classi e ad alunni differenti (v. doc. all. alla memoria di costituzione del elativa alla fase di merito - all.7). CP_6
Come noto, il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé
e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare (Cass. Civ.,
Sez. Lav., n. 21903/2018).
Invero, “La tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della
6 complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza” (così Cass. Civ., Sez. 3, n.
17877/2007; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. 3, n. 5074/2007).
L'azione deve essere sorretta da un interesse concreto e attuale ad agire, essendo quest'ultimo posto a presidio di un uso responsabile del processo ed essendo, al contempo, manifestazione del principio di economia processuale, ovvero della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante in vista della tutela di una lesione non meramente potenziale (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 18819/2018).
Conseguentemente, il capo di domanda in esame va dichiarato inammissibile conformemente al richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non essendo ravvisabile un interesse, attuale e concreto, ad ottenere una decisione sulla legittimità dell'ordine di servizio impugnato e restando assorbita ogni ulteriore questione.
Infondato è, poi, l'ulteriore capo di domanda, avente ad oggetto la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa, derivanti dall'asserita illegittimità dell'ordine di servizio impugnato.
Ed invero, la lavoratrice ha genericamente dedotto che quest'ultimo l'avrebbe esposta “ad un rischio di stress eccessivo in contrasto con la legge sulla nei luoghi di lavoro (D.lgs.
81/2008)” (cosi a pagina 5 del ricorso introduttivo).
Tale deduzione evoca la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.p.c.
Al riguardo, si osserva che l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 22710/2015, 18626/2013, 2038/2013, 13956/2012).
Ancor più recentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che “il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne
7 consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo”
(Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 29909 del 25/10/2021).
Ciò posto, non può non rilevarsi l'estrema genericità della domanda risarcitoria, essendosi la lavoratrice limitata ad invocare il principio della liquidazione equitativa del danno, nonché
l'assoluto difetto di prova del danno biologico asseritamente subito dalla lavoratrice stessa, genericamente limitatasi ad allegare, senza in alcun modo documentarlo, di essere stata esposta ad uno “stress eccesivo” per effetto della condotta datoriale.
Giova, al riguardo, rammentare che “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al , CP_7 in assenza di prova di tale pregiudizio)” (Cassazione civile sez. III, 12/04/2023, n.9744. In senso conforme: Cass. Civ., n. 4534 del 2017. Si veda anche Cass. Civ., n. 4310 del 2018).
Ed ancora, “L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'articolo 1226 del codice civile, solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare
8 difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto” (Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, n.5956).
Al mancato assolvimento degli oneri assertivi e probatori da parte della ricorrente, consegue il rigetto del capo di domanda relativo al risarcimento del danno.
3. - In ossequio al criterio legale della soccombenza (art. 91, co. 1 c.p.c.), la ricorrente è tenuta a rifondere le spese di lite relative ad entrambe le fasi nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Tali spese sono liquidate secondo dispositivo D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 (parametri minimi - stante la sostanziale identità delle questioni trattate nelle due fasi - previsti per i procedimenti cautelari e per le cause di lavoro di valore indeterminabile – complessità bassa), applicata la riduzione del 20% dell'importo complessivo così calcolato ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., essendosi il difeso a mezzo di proprio dipendente ex art. 417-bis c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. - dichiara l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, del capo di domanda relativo all'accertamento del diritto della ricorrente a non essere adibita a mansioni asseritamente non rientranti nel proprio livello di inquadramento;
2. - rigetta il capo di domanda avente ad oggetto la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento dei danni;
3. - condanna al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti del , liquidandole in complessivi €. 5.789,60 Controparte_1 per compensi (€. 2.608,00 per la fase cautelare + €. 4.629,00 per la fase di merito = €.
7.237,00 - €. 1.447,40), oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge (se dovuti).
Foggia, 28.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 20/11/2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3351 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, vertente
T R A
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Giulio Scapato
RICORRENTE
E
, in persona del , Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dal dott. Vito Alfonso, Dirigente dell' per effetto Controparte_3 del Decreto del Direttore generale prot. n. 50175 del 04/09/2024
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 28.03.2025, contenente domanda cautelare ex art. 700
c.p.c., la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto: “La prof.ssa è insegnante Parte_1 di sostegno, di ruolo, in servizio presso l'Istituto Comprensivo Tommasone/Alighieri di
Lucera, nella classe I^ sez. H, con contratto a tempo indeterminato, in qualità di lavoratore dipendente della scuola.
In data 20.02.2025 alla stessa è stato comunicato l'impugnato Ordine di Servizio con il quale è stato disposto che la prof.ssa vigili e accompagni il minore (C.G.) nei Parte_1 suoi spostamenti (es. laboratorio, bagno ecc.), nonché lo accolga all'ingresso alla prima ora di lezione e solo in sua assenza tale compito lo dovrebbe assolvere il collaboratore scolastico sig. . Controparte_4
1 Avverso tale Ordine di Servizio, a mezzo del sott.tto avvocato, la ricorrente ex art. 17 DPR
n. 3 del 10.01.1957 ha prodotto in data 22.02.2025 un atto di rimostranza (doc.3) rimasto inascoltato.
Si ritiene che tale Ordine di Servizio sia illegittimo per quanto si dirà infra.
L'insegnante di sostegno
La legge 517 del 1977, nel definire il docente di sostegno, lo descrive come un insegnante esperto in didattica di tipo speciale idonea a sviluppare l'integrazione degli alunni definiti come “diversamente abili”, o comunque certificati “in situazione di handicap”.
L'insegnante di sostegno è un insegnante che ha un ruolo particolare che consiste nell'aiutare gli alunni che hanno delle disabilità fisiche o psichiche o che in qualche modo hanno bisogno di un sostegno maggiore. La figura quindi di questo insegnante deve contribuire alla formazione e alla maturazione dell'alunno con un approccio umanistico e una certa empatia. L'insegnante di sostegno aiuta quindi l'alunno disabile a integrarsi non solo nella scuola ma anche nella società.
L'insegnante di sostegno assume la contitolarità nella classe dove è assegnato per la presenza di un soggetto diversamente abile e in quanto contitolare partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Lo stesso CCNL SCUOLA non fa alcuna distinzione tra la funzione docente curriculare e di sostegno nella misura in cui è chiamato a realizzare “il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni”, nel pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata.
Il docente di sostegno ha una specializzazione che gli consente di promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni diversamente abili e ha compiti e responsabilità pari a quelle di tutti gli altri docenti tant'è che la retribuzione del docente di sostegno è identica ai docenti curriculari in relazione al grado di scuola in cui è chiamato ad operare.
Mansioni e competenze dell'insegnante di sostegno Come stabilito dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (CCNL) e dalla normativa in materia di disabilità, il ruolo dell'insegnante di sostegno è principalmente quello di fornire supporto educativo e didattico all'alunno disabile, adattando l'insegnamento alle sue esigenze e favorendo l'integrazione scolastica. L'assistenza fisica, come ad esempio l'accompagnamento in bagno, non rientra
2 nelle competenze previste per tale figura professionale, la quale non è qualificata né formata per l'assistenza personale o sanitaria.
La Legge 104/1992, definisce le competenze educative dell'insegnante di sostegno, SENZA
INCLUDERE L'ASSISTENZA PERSONALE, che dovrebbe essere svolta da figure professionali quali operatori socio-sanitari, parimenti la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), vieta attività lavorative che non siano conformi alle mansioni previste dal contratto e che comportino rischi per la salute o per la qualità del lavoro.
Il CCNL comparto scuola firmato lo scorso anno 2024 a pag. 207 (vedesi contratto allegato) nelle specifiche professionali dei singoli profili professionali relativamente al
Collaboratore Scolastico prevede che questi …………….. “Ai fini di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle Aree esterne alle strutture scolstiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.”
L'insegnante di sostegno deve occuparsi di attività destinate all'educazione e all'istruzione, non alla mera assistenza. I doveri di servizio del docente di sostegno sono gli stessi del docente della disciplina, cioè sono quelli scritti nell'art. 40 e nell'art. 42, 43 e 44 del CCNL scuola 2024.
Circa gli insegnanti di sostegno con le note 3390/2001 (doc.4) e 4274/2009 (doc.5) il CP_5 ha specificato che l'assistenza di base, tra cui le mansioni di assistenza dell'alunno disabile ai servizi igienici, rientra tra le funzioni aggiuntive per l'attivazione delle quali il dirigente scolastico dovrà avviare la procedure previste dalla contrattazione collettiva.
Contrasto con la natura del ruolo professionale
L'ordine di servizio ricevuto dalla prof.ssa risulta essere non conforme alle Parte_1 mansioni delineate nel contratto di lavoro, che prevede l'assistenza educativa e non l'assistenza fisica dell'alunno. La mansione di accoglienza e accompagnamento del minore disabile nei suoi spostamenti e soprattutto in bagno è, infatti, una funzione esclusiva di figure professionali come gli operatori socio-sanitari o assistenti personali, figure specializzate nella cura e assistenza fisica degli alunni disabili.
Normativa di riferimento
La Legge 104/1992 prevede che l'insegnante di sostegno abbia il compito di garantire l'inclusione scolastica dell'alunno disabile, ma non specifica tra le sue mansioni l'accompagnamento in bagno o altre attività di cura personale. Inoltre, la stessa legge tutela i lavoratori da mansioni che esulano dalle proprie competenze, con l'intento di evitare sovraccarichi di lavoro e stress professionale.
3 Dal 1.05.2024 sono entrate in vigore le disposizioni del Capo I, titolo IV, sezione scuola del
CCNL 2019/21, sottoscritto il 18.01.2024. E' entrato quindi a pieno regime il nuovo sistema di classificazione ATA. Le aree passano da 5 a 4 e precisamente le ex aree D e C diventano
“Funzionari ed elevata qualificazione” l'area B diventa “Assistenti”, larea As diventa
“Operatori” e l'area A diventa “Collaboratori”.
Tra le novità vi è il nuovo profilo dell'operatore scolastico.
Oggi, per quello che qui interessa, l'area del “Collaboratore” (ex A) le mansioni e/o specifiche professionali sono: Eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:
- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni – nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione – e del pubblico;
- pulizia dei locali, degli spazi scolatici, degli arredi e delle pertinenze;
- vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
-custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
- collaborazione con i docenti;
Al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
Anche il precedente CCNL 2006/09, sempre in riferimento al profilo del collaboratore scolastico, prevedeva che questi: “Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47
Illegittimità dell'ordine di servizio:
L'ordine di servizio impugnato appare illegittimo poiché non rispetta la distinzione tra le mansioni educative e quelle di assistenza fisica, creando una condizione di sovraccarico lavorativo che potrebbe incidere sulla qualità del lavoro e sulla tutela della salute e
4 sicurezza sul posto di lavoro. In base a quanto sopra esposto, si ritiene che l'ordine di servizio soprattutto nella parte in cui prescrive di accompagnare l'alunno disabile in bagno:
• Sia inadeguato rispetto alle mansioni previste per la figura dell'insegnante di sostegno, come indicato dal contratto di lavoro e dalle normative vigenti.
• Violenti le condizioni di lavoro sancite dalla legge, in quanto impone una prestazione lavorativa che non è parte del ruolo educativo e che rientra nelle competenze di altre figure professionali.
• Espone la salute e sicurezza dell'insegnante ad un rischio di stress eccessivo, in contrasto con la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Concludendo, l'assistenza di base spetta alla scuola ed è affidata ai collaboratori scolastici.
La differenza è ben spiegata nella Circolare Ministeriale n. 3390/2001. Il DL 66/17 riafferma all'art. 3 c.2/c l'obbligo dello Stato di fornire alle scuole i collaboratori scolastici per occuparsi ANCHE dell'assistenza degli alunni con disabilità ed è compito e responsabilità del dirigente scolastico convincere eventuali collaboratori riottosi, non degli insegnanti.
Pertanto, la ricorrente, insegnante di sostegno, non deve accompagnare il minore (C.G.) nei suoi spostamenti (es. laboratorio, bagno ecc.), né lo deve accogliere all'ingresso alla prima ora di lezione, in quanto come sopra detto trattasi di compiti da affidare ad altra figura professionale (Collaboratore Scolastico)”.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Accogliere il presente ricorso e, ai sensi dell'art. 700 cpc, ordinare la sospensione dell'ordine di servizio impugnato fino alla definizione del giudizio di merito, in quanto gravemente lesivo dei diritti del lavoratore. In via principale, annullare l'ordine di servizio impugnato in quanto illegittimo per le ragioni sopra indicate, riconoscendo che l'insegnante di sostegno non è tenuto a svolgere mansioni di assistenza fisica e non deve quindi accompagnare il minore
(C.G.) nei suoi spostamenti (es. laboratorio, bagno ecc.), né lo deve accogliere all'ingresso alla prima ora di lezione. In via subordinata, ordinare alla parte resistente di astenersi dall'esecuzione dell'ordine di servizio in attesa della decisione del Tribunale. Condannare
l'amministrazione scolastica al risarcimento dei danni derivanti da tale illegittima imposizione da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudicante”.
A seguito di rituale intimazione, si è costituito in giudizio il Controparte_1
, deducendo l'infondatezza della domanda di merito e dell'istanza cautelare ed
[...] invocandone l'integrale rigetto.
5 Con ordinanza del 25.5.2025, resa dal magistrato precedente assegnatario della causa e (a quanto consta) non oggetto di reclamo, la domanda cautelare è stata rigettata per difetto di periculum in mora e il giudizio è proseguito per il merito.
Tentata vanamente la conciliazione delle parti alla luce del mutato quadro fattuale (v. verbale udienza in presenza del 16.10.2025), all'esito dell'udienza del 20.11.2025, tenuta con le modalità ex art. 127-ter c.p.c., la causa, nella quale la scrivente è subentrata in data
08.09.2025 e di natura documentale, viene decisa con la presente sentenza depositata Pa telematicamente previa acquisizione da entrambe le parti di note di
2. – Va dichiarata l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, del capo di domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto della a non essere adibita Parte_1
a mansioni asseritamente non rientranti nel proprio livello di inquadramento.
Ed invero, l'odierna ricorrente ha contestato la legittimità dell'ordine di servizio adottato con provvedimento Prot. 0001907/U del 21.02.2025, con il quale la Dirigente Scolastica della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” in Lucera le aveva imposto, per n.
18 ore settimanali, di accompagnare il minore C.G. – alunno della classe I H – nei suoi spostamenti, di vigilare sul minore stesso e di accoglierlo all'ingresso alla prima ora di lezione, chiedendo al Tribunale di accertare “…che l'insegnante di sostegno non è tenuto a svolgere mansioni di assistenza fisica e non deve quindi accompagnare il minore (C.G.) nei suoi spostamenti (es. laboratorio, bagno ecc.), né lo deve accogliere all'ingresso alla prima ora di lezione”.
Tuttavia, è pacifico, oltre che documentato, che detto ordine di servizio non è più attuale giacché la ha modificato la precedente organizzazione del servizio, Parte_3 disponendo, con riferimento all'anno scolastico in corso (a.s. 2025/2026), l'assegnazione della ricorrente a classi e ad alunni differenti (v. doc. all. alla memoria di costituzione del elativa alla fase di merito - all.7). CP_6
Come noto, il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé
e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare (Cass. Civ.,
Sez. Lav., n. 21903/2018).
Invero, “La tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della
6 complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza” (così Cass. Civ., Sez. 3, n.
17877/2007; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. 3, n. 5074/2007).
L'azione deve essere sorretta da un interesse concreto e attuale ad agire, essendo quest'ultimo posto a presidio di un uso responsabile del processo ed essendo, al contempo, manifestazione del principio di economia processuale, ovvero della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante in vista della tutela di una lesione non meramente potenziale (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 18819/2018).
Conseguentemente, il capo di domanda in esame va dichiarato inammissibile conformemente al richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non essendo ravvisabile un interesse, attuale e concreto, ad ottenere una decisione sulla legittimità dell'ordine di servizio impugnato e restando assorbita ogni ulteriore questione.
Infondato è, poi, l'ulteriore capo di domanda, avente ad oggetto la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa, derivanti dall'asserita illegittimità dell'ordine di servizio impugnato.
Ed invero, la lavoratrice ha genericamente dedotto che quest'ultimo l'avrebbe esposta “ad un rischio di stress eccessivo in contrasto con la legge sulla nei luoghi di lavoro (D.lgs.
81/2008)” (cosi a pagina 5 del ricorso introduttivo).
Tale deduzione evoca la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.p.c.
Al riguardo, si osserva che l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, e che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 22710/2015, 18626/2013, 2038/2013, 13956/2012).
Ancor più recentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che “il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne
7 consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo”
(Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 29909 del 25/10/2021).
Ciò posto, non può non rilevarsi l'estrema genericità della domanda risarcitoria, essendosi la lavoratrice limitata ad invocare il principio della liquidazione equitativa del danno, nonché
l'assoluto difetto di prova del danno biologico asseritamente subito dalla lavoratrice stessa, genericamente limitatasi ad allegare, senza in alcun modo documentarlo, di essere stata esposta ad uno “stress eccesivo” per effetto della condotta datoriale.
Giova, al riguardo, rammentare che “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano allocati articoli da regalo deteriorati in conseguenza di un allagamento ascrivibile al , CP_7 in assenza di prova di tale pregiudizio)” (Cassazione civile sez. III, 12/04/2023, n.9744. In senso conforme: Cass. Civ., n. 4534 del 2017. Si veda anche Cass. Civ., n. 4310 del 2018).
Ed ancora, “L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'articolo 1226 del codice civile, solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare
8 difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto” (Cassazione civile sez. VI, 23/02/2022, n.5956).
Al mancato assolvimento degli oneri assertivi e probatori da parte della ricorrente, consegue il rigetto del capo di domanda relativo al risarcimento del danno.
3. - In ossequio al criterio legale della soccombenza (art. 91, co. 1 c.p.c.), la ricorrente è tenuta a rifondere le spese di lite relative ad entrambe le fasi nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Tali spese sono liquidate secondo dispositivo D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 (parametri minimi - stante la sostanziale identità delle questioni trattate nelle due fasi - previsti per i procedimenti cautelari e per le cause di lavoro di valore indeterminabile – complessità bassa), applicata la riduzione del 20% dell'importo complessivo così calcolato ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., essendosi il difeso a mezzo di proprio dipendente ex art. 417-bis c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. - dichiara l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, del capo di domanda relativo all'accertamento del diritto della ricorrente a non essere adibita a mansioni asseritamente non rientranti nel proprio livello di inquadramento;
2. - rigetta il capo di domanda avente ad oggetto la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento dei danni;
3. - condanna al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti del , liquidandole in complessivi €. 5.789,60 Controparte_1 per compensi (€. 2.608,00 per la fase cautelare + €. 4.629,00 per la fase di merito = €.
7.237,00 - €. 1.447,40), oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge (se dovuti).
Foggia, 28.11.2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
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