Art. 10. Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina 1. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 4 e' abrogato; b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora l'aspirante guida, la guida alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media montagna o la guida vulcanologica intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il relativo grado professionale o la relativa professione, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie, deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per il rispettivo grado professionale o per la rispettiva professione nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformita' a quanto previsto all'articolo 25 »; c) all'articolo 21:
1) al comma 2, le parole: « delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli » sono sostituite dalle seguenti: « dei ghiacciai e dei terreni »;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
« 3-bis. Per esercitare l'attivita' su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna, gia' abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati ». Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 3 , 4 e 21, della legge 2 gennaio 1989, n. 6 recante «Ordinamento della professione di guida alpina», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Gradi della professione). - 1. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.
4. (abrogato).»
«Art. 4 (Albo professionale delle guide alpine). - 1.
L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, e' subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13.
2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. E' ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di piu' regioni, l'iscrizione in piu' di un albo, sempreche' sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5. Qualora l'aspirante guida, la guida alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media montagna o la guida vulcanologica intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il relativo grado professionale o la relativa professione, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie, deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per il rispettivo grado professionale o per la rispettiva professione nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformita' a quanto previsto all'articolo 25.
3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.
4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purche' non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non e' subordinato all'iscrizione nell'albo.
5. E' considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attivita' svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.».
«Art. 21 (Accompagnatori di media montagna). - 1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.
2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attivita' di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione dei ghiacciai e dei terreni che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.».
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attivita' di cui al presente articolo.
3-bis. Per esercitare l'attivita' su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna, gia' abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati».
a) all'articolo 3, il comma 4 e' abrogato; b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora l'aspirante guida, la guida alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media montagna o la guida vulcanologica intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il relativo grado professionale o la relativa professione, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie, deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per il rispettivo grado professionale o per la rispettiva professione nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformita' a quanto previsto all'articolo 25 »; c) all'articolo 21:
1) al comma 2, le parole: « delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli » sono sostituite dalle seguenti: « dei ghiacciai e dei terreni »;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
« 3-bis. Per esercitare l'attivita' su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna, gia' abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati ». Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 3 , 4 e 21, della legge 2 gennaio 1989, n. 6 recante «Ordinamento della professione di guida alpina», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Gradi della professione). - 1. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.
4. (abrogato).»
«Art. 4 (Albo professionale delle guide alpine). - 1.
L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, e' subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13.
2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. E' ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di piu' regioni, l'iscrizione in piu' di un albo, sempreche' sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5. Qualora l'aspirante guida, la guida alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media montagna o la guida vulcanologica intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito il relativo grado professionale o la relativa professione, in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di materie, deve integrare la propria formazione con i contenuti previsti per il rispettivo grado professionale o per la rispettiva professione nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in conformita' a quanto previsto all'articolo 25.
3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.
4. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purche' non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non e' subordinato all'iscrizione nell'albo.
5. E' considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attivita' svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.».
«Art. 21 (Accompagnatori di media montagna). - 1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.
2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attivita' di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione dei ghiacciai e dei terreni che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.».
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attivita' di cui al presente articolo.
3-bis. Per esercitare l'attivita' su terreni innevati, gli accompagnatori di media montagna, gia' abilitati alla data di entrata in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati».