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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/09/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.) Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. V.G. 293/ 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del 3.9.2025, avente ad oggetto: Divorzio TRA (c.f. ), Parte_1 C.F._1
E (c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Muzzi' Rosalba - giusta procura in atti -; Ricorrenti NONCHE' P.M. - sede- Intervenuto Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.5.2025 i ricorrenti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 19.8.2007; che dall'unione è nata la GL (cl. 2008), minorenne;
di essere separati con decreto di Per_1 omologa del Tribunale di Vibo Valentia cron. 153/2021 del 7.1.2021, emesso nel giudizio R.G. 813/2020- chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis.51 c. p. c – ritualmente comunicata al PM – all'udienza cartolare del 3.9.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall'art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Vibo Valentia cron. 153/2021 del 7.1.2021, emesso nel giudizio R.G. 813/2020 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente ed incontestatamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano: Pag. 1 a 4 “Condizioni inerenti la minore: La GL minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori;
Per_1 la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la GL. La minore avrà residenza abituale presso l'abitazione di proprietà della madre, sita in Via Le Croci n. 23 Fabrizia. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL. Per quanto concerne i tempi e i modi di frequentazione tra genitore non collocatario e la GL le parti hanno accordato come di seguito:
-i coniugi stabiliscono che ogni 15 giorni la ragazza trascorrerà col padre il fine settimana, dal sabato alla domenica sera;
viene in ogni caso fatta salva la facoltà, con l'accordo dei coniugi, di invertire e/o modificare le modalità di visita a seconda delle esigenze di questi ultimi e della ragazza.
-Nel periodo natalizio trascorrerà una settimana con il padre e una con la madre Per_1 alternando, ogni anno, il periodo da Natale a Capodanno e il periodo da Capodanno all'Epifania.
-La minore trascorrerà le vacanze Pasquali con ciascun genitore ad anni alterni.
-Durante l'estate, la ragazza trascorrerà due settimane di vacanza continuative con il padre;
il periodo e/o i modi verranno concordati, ogni anno entro Pasqua, dai genitori tenendo conto delle loro esigenze lavorative nonché degli impegni di . Per_1
Resta inteso tra i coniugi, in quanto entrambi i genitori affidatari della ragazza, che, indipendentemente della residenza della minore, verrà garantita ad entrambi ogni frequentazione e relazione di vita con la GL. Resta, altresì, inteso che i coniugi si riconoscono fin d'ora una certa flessibilità nell'applicazione del descritto calendario, in relazione ad eventuali esigenze contingenti – come, malattia o impegni professionali, impegni scolastici ed extra-scolastici di . Per_1
Inoltre, gli stessi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della GL negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio. Condizioni economiche: a) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra di loro. b) Il SI. verserà mensilmente alla GL la somma di euro 200,00 Parte_2
(duecento/00) quale contributo di mantenimento;
tale somma verrà rivalutata in ragione delle variazioni ISTAT e, sarà corrisposta il 25° giorno di ogni mese mediante versamento presso il c/c bancario intestato alla SI.ra . Parte_1
c) I coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la GL.
Pag. 2 a 4 I coniugi provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie, a titolo meramente esemplificativo si indicano le seguenti macroaree: spese mediche: nella misura non coperta dal Servizio Sanitario Pubblico visite specialistiche richieste dal medico curante, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, protesiche e terapeutiche, cure termali e fisioterapiche, nonché quelle dentistiche e ortodontiche, spese oculistiche, occhiali e/o lenti, ticket prestazioni sanitarie ecc. E' preferibile usufruire delle prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Pubblico e quando possibile concordarle previamente tra le parti fatto salvo situazioni urgenti nelle quali è richiesto l'accesso al servizio privato senza previo accordo. spese scolastiche: rette, imposte e costi di iscrizione alle scuole di ogni grado;
rette e tasse universitarie;
corsi di specializzazione e master;
libri di testo, dizionari e vocabolari, cartella scuola, attrezzatura tecnica specifica, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (ad es. computer, tablet); corsi di recupero e lezioni private;
spese per gite scolastiche con pernottamento, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dalla GL;
spese di trasporto da e per Istituto scolastico / sede universitaria;
ecc. spese extrascolastiche: spese per attività sportive, artistiche, ricreative, di svago e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
soggiorni estivi, di studio, sportivi;
spese per il conseguimento della patente;
spese di acquisto, manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione della GL;
viaggi e vacanze trascorse autonomamente dalla GL;
spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla GL per occasioni o ricorrenze particolari (ad es. diciottesimo compleanno, festa di maturità e di laurea;
cresima). Le spese straordinarie, per quanto possibile, dovranno essere previamente concordate dalle parti e documentate. In materia di determinazione delle spese straordinarie si può fare a meno del previo consenso di entrambi i genitori laddove esse siano da considerarsi urgenti e necessarie.
Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche con sms, WhatsApp, mail, pec, fax) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Ancora, il rimborso pro quota al genitore che abbia anticipato le spese straordinarie e che abbia esibito e consegnato idonea documentazione (fatture, quietanze, ricevute e attestazioni di pagamento) entro un mese dalle stesse, sia dovuto entro il mese successivo alla richiesta.
Eventuali borse di studio conferite per determinati fini sono da imputare in primo luogo per le rispettive finalità (pagamento tasse universitarie, acquisto di materiale didattico, copertura dei costi per il soggiorno nei luoghi di studio), sebbene le parti concordino che eventuali contributi pubblici erogati vadano integralmente a favore di uno dei genitori”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tale accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e alla istanza congiunta , le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate .
P.Q.M.
Pag. 3 a 4 Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella causa civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e smg – con le condizioni concordate e riportate in Parte_1 Parte_2 parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabrizia (VV) (R.A.M. anno 2007, Atto n. 9, parte II, Serie A, Ufficio I) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n. 74 e art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
C) nulla per le spese .
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.9.2025
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.) Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. V.G. 293/ 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del 3.9.2025, avente ad oggetto: Divorzio TRA (c.f. ), Parte_1 C.F._1
E (c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Muzzi' Rosalba - giusta procura in atti -; Ricorrenti NONCHE' P.M. - sede- Intervenuto Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.5.2025 i ricorrenti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 19.8.2007; che dall'unione è nata la GL (cl. 2008), minorenne;
di essere separati con decreto di Per_1 omologa del Tribunale di Vibo Valentia cron. 153/2021 del 7.1.2021, emesso nel giudizio R.G. 813/2020- chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis.51 c. p. c – ritualmente comunicata al PM – all'udienza cartolare del 3.9.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall'art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Vibo Valentia cron. 153/2021 del 7.1.2021, emesso nel giudizio R.G. 813/2020 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente ed incontestatamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano: Pag. 1 a 4 “Condizioni inerenti la minore: La GL minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori;
Per_1 la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la GL. La minore avrà residenza abituale presso l'abitazione di proprietà della madre, sita in Via Le Croci n. 23 Fabrizia. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL. Per quanto concerne i tempi e i modi di frequentazione tra genitore non collocatario e la GL le parti hanno accordato come di seguito:
-i coniugi stabiliscono che ogni 15 giorni la ragazza trascorrerà col padre il fine settimana, dal sabato alla domenica sera;
viene in ogni caso fatta salva la facoltà, con l'accordo dei coniugi, di invertire e/o modificare le modalità di visita a seconda delle esigenze di questi ultimi e della ragazza.
-Nel periodo natalizio trascorrerà una settimana con il padre e una con la madre Per_1 alternando, ogni anno, il periodo da Natale a Capodanno e il periodo da Capodanno all'Epifania.
-La minore trascorrerà le vacanze Pasquali con ciascun genitore ad anni alterni.
-Durante l'estate, la ragazza trascorrerà due settimane di vacanza continuative con il padre;
il periodo e/o i modi verranno concordati, ogni anno entro Pasqua, dai genitori tenendo conto delle loro esigenze lavorative nonché degli impegni di . Per_1
Resta inteso tra i coniugi, in quanto entrambi i genitori affidatari della ragazza, che, indipendentemente della residenza della minore, verrà garantita ad entrambi ogni frequentazione e relazione di vita con la GL. Resta, altresì, inteso che i coniugi si riconoscono fin d'ora una certa flessibilità nell'applicazione del descritto calendario, in relazione ad eventuali esigenze contingenti – come, malattia o impegni professionali, impegni scolastici ed extra-scolastici di . Per_1
Inoltre, gli stessi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della GL negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio. Condizioni economiche: a) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra di loro. b) Il SI. verserà mensilmente alla GL la somma di euro 200,00 Parte_2
(duecento/00) quale contributo di mantenimento;
tale somma verrà rivalutata in ragione delle variazioni ISTAT e, sarà corrisposta il 25° giorno di ogni mese mediante versamento presso il c/c bancario intestato alla SI.ra . Parte_1
c) I coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la GL.
Pag. 2 a 4 I coniugi provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie, a titolo meramente esemplificativo si indicano le seguenti macroaree: spese mediche: nella misura non coperta dal Servizio Sanitario Pubblico visite specialistiche richieste dal medico curante, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, protesiche e terapeutiche, cure termali e fisioterapiche, nonché quelle dentistiche e ortodontiche, spese oculistiche, occhiali e/o lenti, ticket prestazioni sanitarie ecc. E' preferibile usufruire delle prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Pubblico e quando possibile concordarle previamente tra le parti fatto salvo situazioni urgenti nelle quali è richiesto l'accesso al servizio privato senza previo accordo. spese scolastiche: rette, imposte e costi di iscrizione alle scuole di ogni grado;
rette e tasse universitarie;
corsi di specializzazione e master;
libri di testo, dizionari e vocabolari, cartella scuola, attrezzatura tecnica specifica, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (ad es. computer, tablet); corsi di recupero e lezioni private;
spese per gite scolastiche con pernottamento, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dalla GL;
spese di trasporto da e per Istituto scolastico / sede universitaria;
ecc. spese extrascolastiche: spese per attività sportive, artistiche, ricreative, di svago e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
soggiorni estivi, di studio, sportivi;
spese per il conseguimento della patente;
spese di acquisto, manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione della GL;
viaggi e vacanze trascorse autonomamente dalla GL;
spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla GL per occasioni o ricorrenze particolari (ad es. diciottesimo compleanno, festa di maturità e di laurea;
cresima). Le spese straordinarie, per quanto possibile, dovranno essere previamente concordate dalle parti e documentate. In materia di determinazione delle spese straordinarie si può fare a meno del previo consenso di entrambi i genitori laddove esse siano da considerarsi urgenti e necessarie.
Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche con sms, WhatsApp, mail, pec, fax) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Ancora, il rimborso pro quota al genitore che abbia anticipato le spese straordinarie e che abbia esibito e consegnato idonea documentazione (fatture, quietanze, ricevute e attestazioni di pagamento) entro un mese dalle stesse, sia dovuto entro il mese successivo alla richiesta.
Eventuali borse di studio conferite per determinati fini sono da imputare in primo luogo per le rispettive finalità (pagamento tasse universitarie, acquisto di materiale didattico, copertura dei costi per il soggiorno nei luoghi di studio), sebbene le parti concordino che eventuali contributi pubblici erogati vadano integralmente a favore di uno dei genitori”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tale accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e alla istanza congiunta , le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate .
P.Q.M.
Pag. 3 a 4 Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando nella causa civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e smg – con le condizioni concordate e riportate in Parte_1 Parte_2 parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fabrizia (VV) (R.A.M. anno 2007, Atto n. 9, parte II, Serie A, Ufficio I) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n. 74 e art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
C) nulla per le spese .
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.9.2025
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
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