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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 8150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8150 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
IN ZZ, a seguito dell'udienza del 22/10/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 10755/ 2025 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. DE LUCIA C.F._1
LUISA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MO AR, elettivamente domiciliata in Via A. De
Gasperi n. 55 80133 Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30/04/2025, la ricorrente, in epigrafe indicata, ha esposto di aver presentato domanda amministrativa in data 20.01.2023, al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario utile alla corresponsione della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile, lamentando di aver ottenuto, in sede amministrativa, solo il 55 % di invalidità; di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni richieste, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il
Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.: Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004;
Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese.
(Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n. 14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal
1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc).
Tanto premesso, si rileva che il ctu, dott. , specialista in Persona_1
ortopedia e traumatologia, nonché in terapia fisica e riabilitazione, ha motivato in maniera puntuale e aderente all'esame clinico, le proprie
3 conclusioni, all'esito delle operazioni peritali, alla quale non risulta presente il CTP.
Si richiamano integralmente tutte le motivazioni della ctu.
In particolare, il CTU si è espresso nei seguenti termini:
“…La perizianda (nata il [...]) è affetta Parte_1
da:
-Spondiloartrosi cervicale con discopatia C6-C7 e lombare L4-L5 e L5-S1.
(30%)
-Depressione endo reattiva di grado moderato (codice 2025) 25%
-Esiti di Isterectomia radicale 20%
-Portatrice di derivazione ventricolare per remoto idrocefalo iperteso 20%
-Ipotiroidismo post tiroidite di Hashimoto, in terapia sostitutiva (10%).
B) Le infermità di cui sopra sono comparse in epoca antecedente alla domanda Amministrativa;
C) In rapporto alla visita peritale e alla documentazione presentata, si può considerare l'istante: INVALIDA nella misura del 67% sec. L. 118/1971 con decorrenza dall'epoca della domanda amm.va.”.
Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta, nonché sull'analisi clinica, che non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da determinare la sussistenza dei presupposti per concedere le prestazioni invocate.
Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU, il quale ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di attento esame clinico e della valutazione della documentazione prodotta, non si può che aderire alle
4 conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine.
Le argomentazioni del consulente, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
L'assenza di ulteriori esami strumentali, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu o per il rinnovo della ctu.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio
2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile
(nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei. “).
Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc.
Pone, pertanto, le spese della ctu disposta nella fase ATP, liquidata come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. IN ZZ-
5 così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Napoli, il 22.10.2025 -8/11/2025
Il Giudice
RT
ZZ
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
IN ZZ, a seguito dell'udienza del 22/10/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 10755/ 2025 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. DE LUCIA C.F._1
LUISA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MO AR, elettivamente domiciliata in Via A. De
Gasperi n. 55 80133 Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30/04/2025, la ricorrente, in epigrafe indicata, ha esposto di aver presentato domanda amministrativa in data 20.01.2023, al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario utile alla corresponsione della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile, lamentando di aver ottenuto, in sede amministrativa, solo il 55 % di invalidità; di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni richieste, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il
Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.: Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004;
Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese.
(Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n. 14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal
1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc).
Tanto premesso, si rileva che il ctu, dott. , specialista in Persona_1
ortopedia e traumatologia, nonché in terapia fisica e riabilitazione, ha motivato in maniera puntuale e aderente all'esame clinico, le proprie
3 conclusioni, all'esito delle operazioni peritali, alla quale non risulta presente il CTP.
Si richiamano integralmente tutte le motivazioni della ctu.
In particolare, il CTU si è espresso nei seguenti termini:
“…La perizianda (nata il [...]) è affetta Parte_1
da:
-Spondiloartrosi cervicale con discopatia C6-C7 e lombare L4-L5 e L5-S1.
(30%)
-Depressione endo reattiva di grado moderato (codice 2025) 25%
-Esiti di Isterectomia radicale 20%
-Portatrice di derivazione ventricolare per remoto idrocefalo iperteso 20%
-Ipotiroidismo post tiroidite di Hashimoto, in terapia sostitutiva (10%).
B) Le infermità di cui sopra sono comparse in epoca antecedente alla domanda Amministrativa;
C) In rapporto alla visita peritale e alla documentazione presentata, si può considerare l'istante: INVALIDA nella misura del 67% sec. L. 118/1971 con decorrenza dall'epoca della domanda amm.va.”.
Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta, nonché sull'analisi clinica, che non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da determinare la sussistenza dei presupposti per concedere le prestazioni invocate.
Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU, il quale ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di attento esame clinico e della valutazione della documentazione prodotta, non si può che aderire alle
4 conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine.
Le argomentazioni del consulente, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
L'assenza di ulteriori esami strumentali, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu o per il rinnovo della ctu.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio
2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile
(nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei. “).
Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc.
Pone, pertanto, le spese della ctu disposta nella fase ATP, liquidata come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. IN ZZ-
5 così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Napoli, il 22.10.2025 -8/11/2025
Il Giudice
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