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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9565 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9742/2024, assegnata in decisione all'udienza del
18/09/2025, tra:
(c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli, alla Piazza Parte_1 C.F._1
Medaglie d'Oro n. 27, presso lo studio dell'Avv. Vetrano Elena, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso;
- ATTRICE
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio).
Conclusioni: sia l'attrice che il P.M. hanno concluso per la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui ai provvedimenti temporanei e urgenti in vigore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 1. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, l'attrice - al pari del P.M.
- ha domandato la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui al verbale di udienza del 28/01/2025, che si riportano di seguito:
• dispone l'affidamento esclusivo dei minori alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli senza necessità di preventiva consultazione del padre e dispone liberi incontri tra i minori e il padre in carcere ove verranno accompagnati dalla madre del in base alla sua disponibilità e al gradimento degli stessi minori. CP_1
• avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, dispone che versi a , con decorrenza dalla domanda, la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 400 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
Il Collegio ritiene che la richiesta di conferma di quelle condizioni possa essere accolta, considerato che, in relazione ai due figli minori (nt. a Napoli il 13/07/2015) e Persona_1
(nt. a Napoli il 27/03/2017), è emerso dall'indagine socio-ambientale del Persona_2
Servizio Sociale come sia la madre ad occuparsi in via esclusiva della prole, adeguatamente pagina 2 di 4 accudita, considerato lo stato di detenzione in carcere del padre, con il quale i bambini hanno mantenuto rapporti a mezzo videochiamate o attraverso visite nell'istituto di detenzione organizzate dai nonni paterni con il consenso della madre.
Il regime di affido super-esclusivo ex art. 337 quater, co. 3, c.c., si rende necessario, nel caso di specie, non solo a causa del risalente stato di detenzione in carcere del padre e del suo scarso interesse per la prole, manifestato anche dalla sua condotta processuale, essendo egli rimasto contumace, bensì a causa delle serie difficoltà riscontrate in passato dalla madre nel gestire gli interessi e le esigenze dei figli minori (che, solo a titolo esemplificativo, seguono percorsi presso la neuropsichiatria infantile, effettuano logopedia e svolgono attività extrascolastiche).
Ai sensi degli artt. 316 bis e 337 ter c.c., considerato che lo stato di detenzione in carcere del padre non esclude di per sé e in assenza di allegazioni e prove contrarie che egli sia dotato di risorse economiche che gli consentano di contribuire, seppure minimamente, al mantenimento dei due figli minori, e tenuto conto che la madre ha dichiarato di percepire il 100% dell'A.U.U. per i figli a carico (per l'ammontare di euro 390,00 mensili), oltre al reddito di inclusione (per l'ammontare di euro 630,00 mensili), e a svolgere lavori irregolari e saltuari come collaboratrice domestica (con entrate al massimo di euro 100,00 mensili), appare congruo confermare l'assegno di mantenimento già previsto a carico del padre di complessivi euro 400,00 per i due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nel loro interesse.
3. La pronuncia della separazione non esaurisce la materia del contendere, avendo le parti proposto contestuale domanda di divorzio oltre a domande a queste connesse, per le quali, con separata ordinanza, va fissata l'udienza per il prosieguo, tenuto conto che la domanda di divorzio e quelle a questa connessa sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/70 e successive modificazioni) e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
4. Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio, la regolamentazione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nt. a Napoli il Parte_1
3/04/1996) e (nt. a Napoli il 22/02/1996), sposatisi in Napoli il Controparte_1
pagina 3 di 4 28/09/2017 (atto n. 58, parte I, sez. G, anno 2017);
2) dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre nella forma dell'affidamento c.d. super-esclusivo ex art. 337 quater, co. 3, c.c., attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli senza necessità di preventiva consultazione del padre;
3) dispone liberi incontri tra i minori e il padre attraverso videochiamate o visite in carcere, organizzati dai nonni paterni in base alla loro disponibilità e al gradimento degli stessi minori;
4) dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma complessiva di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7/03/2018 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale
Consiglio dell'Ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato;
5) spese di lite al definitivo;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per le annotazioni di legge;
7) dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Napoli, 10/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfè dott. Raffaele Sdino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9742/2024, assegnata in decisione all'udienza del
18/09/2025, tra:
(c.f.: , elett.te dom.ta in Napoli, alla Piazza Parte_1 C.F._1
Medaglie d'Oro n. 27, presso lo studio dell'Avv. Vetrano Elena, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso;
- ATTRICE
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio).
Conclusioni: sia l'attrice che il P.M. hanno concluso per la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui ai provvedimenti temporanei e urgenti in vigore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 1. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, l'attrice - al pari del P.M.
- ha domandato la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui al verbale di udienza del 28/01/2025, che si riportano di seguito:
• dispone l'affidamento esclusivo dei minori alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli senza necessità di preventiva consultazione del padre e dispone liberi incontri tra i minori e il padre in carcere ove verranno accompagnati dalla madre del in base alla sua disponibilità e al gradimento degli stessi minori. CP_1
• avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, dispone che versi a , con decorrenza dalla domanda, la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 400 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
Il Collegio ritiene che la richiesta di conferma di quelle condizioni possa essere accolta, considerato che, in relazione ai due figli minori (nt. a Napoli il 13/07/2015) e Persona_1
(nt. a Napoli il 27/03/2017), è emerso dall'indagine socio-ambientale del Persona_2
Servizio Sociale come sia la madre ad occuparsi in via esclusiva della prole, adeguatamente pagina 2 di 4 accudita, considerato lo stato di detenzione in carcere del padre, con il quale i bambini hanno mantenuto rapporti a mezzo videochiamate o attraverso visite nell'istituto di detenzione organizzate dai nonni paterni con il consenso della madre.
Il regime di affido super-esclusivo ex art. 337 quater, co. 3, c.c., si rende necessario, nel caso di specie, non solo a causa del risalente stato di detenzione in carcere del padre e del suo scarso interesse per la prole, manifestato anche dalla sua condotta processuale, essendo egli rimasto contumace, bensì a causa delle serie difficoltà riscontrate in passato dalla madre nel gestire gli interessi e le esigenze dei figli minori (che, solo a titolo esemplificativo, seguono percorsi presso la neuropsichiatria infantile, effettuano logopedia e svolgono attività extrascolastiche).
Ai sensi degli artt. 316 bis e 337 ter c.c., considerato che lo stato di detenzione in carcere del padre non esclude di per sé e in assenza di allegazioni e prove contrarie che egli sia dotato di risorse economiche che gli consentano di contribuire, seppure minimamente, al mantenimento dei due figli minori, e tenuto conto che la madre ha dichiarato di percepire il 100% dell'A.U.U. per i figli a carico (per l'ammontare di euro 390,00 mensili), oltre al reddito di inclusione (per l'ammontare di euro 630,00 mensili), e a svolgere lavori irregolari e saltuari come collaboratrice domestica (con entrate al massimo di euro 100,00 mensili), appare congruo confermare l'assegno di mantenimento già previsto a carico del padre di complessivi euro 400,00 per i due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nel loro interesse.
3. La pronuncia della separazione non esaurisce la materia del contendere, avendo le parti proposto contestuale domanda di divorzio oltre a domande a queste connesse, per le quali, con separata ordinanza, va fissata l'udienza per il prosieguo, tenuto conto che la domanda di divorzio e quelle a questa connessa sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/70 e successive modificazioni) e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
4. Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio, la regolamentazione delle spese di lite va rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nt. a Napoli il Parte_1
3/04/1996) e (nt. a Napoli il 22/02/1996), sposatisi in Napoli il Controparte_1
pagina 3 di 4 28/09/2017 (atto n. 58, parte I, sez. G, anno 2017);
2) dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre nella forma dell'affidamento c.d. super-esclusivo ex art. 337 quater, co. 3, c.c., attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli senza necessità di preventiva consultazione del padre;
3) dispone liberi incontri tra i minori e il padre attraverso videochiamate o visite in carcere, organizzati dai nonni paterni in base alla loro disponibilità e al gradimento degli stessi minori;
4) dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma complessiva di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7/03/2018 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale
Consiglio dell'Ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato;
5) spese di lite al definitivo;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per le annotazioni di legge;
7) dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Napoli, 10/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfè dott. Raffaele Sdino
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