Articolo 28 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 27Articolo 29
Versione
15 gennaio 1976
Art. 28.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'attuazione del referendum dal fondo iscritto al capitolo n. 6861 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ai capitoli degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche; fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976