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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 348/2024 promossa da:
- , ), residente a [...]Controparte_1 C.F._1
Ligure (AL), Via IV Novembre 21/5/4, con il patrocinio dell'Avv. Eliana
Dalla Costa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
APPELLANTE
C O N T R O
(CF. Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1
patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura in Venezia;
APPELLATO
Conclusioni:
Parte appellante ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 30.04.2025: “- per tutte le ragioni indicate in atto d'appello, in riforma della sentenza appellata n. 413/23, cron. 2613/23, datata 19 luglio 2023, pubblicata in cancelleria il
10 agosto 2023, comunicata a mezzo pec al difensore in data 11 agosto 2023 del Giudice di Pace di Rovigo Dott.ssa Patrizia Prando, annullare e comunque dichiarare inefficace
l'atto impugnato, le sanzioni e le pene accessorie, - in via subordinata, in denegata ipotesi di rigetto, applicarsi la sanzione nel minimo edittale;
- voglia, altresì, il Giudice condannare la parte resistente a rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente e le spese di lite”. Parte appellata ha concluso come da comparsa di risposta: “respingere l'appello avversario, previa reiezione dell'istanza cautelare;
- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di Rovigo pronunciava la sentenza n. 413/2023, del 19.07.2023, con cui respingeva l'opposizione innanzi a lui promossa d e, per l'effetto, Controparte_1
confermava la legittimità del verbale di contestazione n. 153459537, elevato dalla Legione Carabinieri NE di Piacenza d'Adige (PD) – Stazione di
Piacenza d'Adige, con cui veniva accertata, a carico di parte appellante, la violazione dell'art. 116, comma 15 e comma 16 del Codice della Strada, con conseguente irrogazione della sanzione di euro 5.100,00=.
Veniva conseguentemente proposto ricorso ex art. 204 Cds, con cui l'odierno appellante allegava: -di essere proprietario dell'autovettura Peugeot ATV 206 targata CX722TJ; - di essere legale rappresentante e presidente del C.D.A. di con sede a IR ON (SV) e unità Locale Controparte_3
a Ospedaletto Euganeo, Via Maggiore, 36, ove sono impiegati dipendenti
(doc. 5); - che i dipendenti ed il Sig. socio di Pt_1 Controparte_3
alloggiano in un appartamento condotto in locazione a BO NE,
[...]
loc. Saletto, Via Roma 79, ove dimora quando si reca presso l'unità locale;
- che per consentire ai dipendenti gli spostamenti tra l'appartamento di BO
NE e l'unità locale di Ospedaletto Euganeo, aveva affidato la propria vettura Peugeot ATV 206 targata CX722TJ al dipendente;
- Controparte_4
che la sera del 31.1.2023, mentre il ricorrente si trovava a Novi Ligure, ove risiede, alcuni dipendenti della società, dopo il lavoro, cenavano a BO
NE presso la Pizzeria 'Oasi' di via P. Longo;
- che terminata la cena, alcuni dipendenti intorno alle 20.30 facevano ritorno nell'appartamento di Via Roma
pag. 2/8 79 in località Saletto di BO NE;
- che tra questi vi era il , che di CP_4
propria iniziativa, lasciava la vettura ad alcuni colleghi, , Controparte_5
e , affinché potessero tornare Controparte_6 Controparte_7
nell'appartamento; - che in seguito il solo tornava nell'appartamento CP_7
intorno alle ore 21:00, mentre e non vi facevano ritorno;
CP_6 CP_5
- che solo la mattina seguente apprendeva dai Carabinieri della locale stazione che la vettura della quale i due si erano appropriati era rimasta coinvolta in un sinistro ed i due erano ricoverati;
- che sporgeva formale denuncia querela in data 2.2.2023 per i fatti sopra esposti presso la Stazione dei Carabinieri di
BO NE (doc. 3); - che in data 20.2.2023 apprendeva altresì che il Sig.
alla guida della vettura al momento dell'incidente, non aveva mai CP_6
conseguito la patente di guida;
- che l'auto veniva sequestrata e successivamente ne veniva disposto il dissequestro.
La pronuncia era gravata d'appello innanzi all'intestato Tribunale da parte
, con domanda di totale riforma della sentenza Controparte_1
impugnata.
A riguardo, l'appellante deduceva: i) l'errata valutazione delle prove da parte del Giudice di prime cure, dal momento che la prova testimoniale raccolta confermava la circostanza per cui la circolazione del veicolo avveniva contro la volontà dell'appellante proprietario, dal momento che le chiavi erano consegnate al solo , unico responsabile del mezzo;
ii) l'errata CP_4
ricostruzione dei fatti di causa, poiché la sentenza impugnata riteneva sussistente la responsabilità dell'appellante considerato “il contesto lavorativo amicale tra i dipendenti, in cui era ipotizzabile l'utilizzo promiscuo, atteso che la vettura doveva servire a tutti e gli stessi viaggiavano in compagnia sia all'andata che al ritorno dal lavoro”, circostanze non emerse dalla fase istruttoria e anzi contraddette dalle dichiarazioni rese dal , che al contrario assumeva l'esclusiva CP_4
pag. 3/8 responsabilità del veicolo consegnatogli dall'appellante; iii) omessa applicazione dell'art. 7, comma 10, l. 150/2011, il quale prevede che il Giudice debba accogliere l'opposizione, quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, gravando sull'amministrazione, attrice in senso sostanziale, l'onere di fornire adeguata prova della fondatezza della sua pretesa;
iv) errata applicazione dell'art. 2054, comma 3 cod. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il proprietario del veicolo non può essere tenuto a fornire una prova impossibile e, dunque, la valutazione della sua diligenza e della sufficienza dei comportamenti adottati per impedire la circolazione del veicolo va compiuta secondo criteri di normalità e valutata in base al caso concreto.
Per queste ragioni, parte appellante concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale oggetto di impugnazione e delle sanzioni e pene accessorie, nonché della sentenza appellata;
nel merito domandava la riforma totale della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto impugnato, delle sanzioni e delle pene accessorie, e, in via subordinata, in denegata ipotesi di rigetto, applicarsi la sanzione nel minimo edittale. Con vittoria di spese di lite.
* * *
Parte appellata si costituiva in Controparte_2
giudizio con comparsa di risposta depositata in data 5.06.2024, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato deduceva la correttezza dell'iter argomentativo della sentenza impugnata, nella parte in cui riteneva sussistente la responsabilità del proprietario del veicolo, concludendo per il rigetto dell'appello, previa reiezione dell'istanza cautelare, con vittoria di spese e onorari.
pag. 4/8 * * *
Con decreto dell'8.03.2024 il Giudice assegnatario del fascicolo fissava l'udienza di comparizione delle parti in data 19.06.2024 e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione delle conclusioni e discussione della causa l'udienza del 7.5.2025. Mutato il Giudice istruttore nella scrivente, precisate le conclusioni come da verbale che precede, il
Giudice riservava il deposito della sentenza.
§ § §
1.
Ritiene il giudicante che l'appello proposto da Controparte_1
non sia meritevole di accoglimento;
ne seguono il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
2.
I tre motivi di appello proposti sono riconducibili, invero, ad un'unica questione, concernente l'errata ricostruzione, da parte del giudice di prime cure, sulla base del compendio probatorio raccolto, del fatto e in particolare l'affermazione della responsabilità dell'odierno appellante, in qualità di proprietario del veicolo Peugeot ATV 206 targata CX722TJ, in ordine all'incauto affidamento del mezzo a persona sprovvista di patente di guida.
In particolar modo, avrebbe errato il Giudice nel ritenere sussistente la responsabilità del proprietario del mezzo, essendo al contrario emerso, in sede di istruttoria, come questi avesse affidato la responsabilità del proprio veicolo ad altro soggetto, il quale, in spregio delle indicazioni ricevute, lo aveva messo a disposizione di altri soggetti.
La circostanza che il controllo sul bene fosse stato devoluto ad altro soggetto, al quale l'odierno appellante aveva consegnato le chiavi sarebbe infatti di per sé sufficiente a far ritenere assente ogni profilo di colpa in capo al da pag. 5/8 . Avrebbe pertanto errato il Giudice di Pace a Controparte_1
richiedere la prova positiva, in capo all'appellante, di essersi opposto alla circolazione, “almeno informando il consegnatario delle chiavi della situazione degli altri soggetti in quanto tutti privi di patente di guida”, circostanza quest'ultima non emersa dal giudizio di primo grado.
Tale ricostruzione appare, invero, sprovvista di fondamento fattuale, oltre che giuridico.
È pacifico che il veicolo Peugeot ATV 206 targato CX722TJ, di proprietà dell'odierno appellante, veniva lasciato presso l'appartamento di BO
NE (nel quale egli alloggiava quando si trovava in loco per motivi lavorativi), affidato al proprio dipendente “per consentire ai Controparte_4
dipendenti gli spostamenti tra l'appartamento di BO NE e l'unità locale di
Ospedaletto Euganeo” (pag. 2 ricorso).
Benché l'appellante deduca come le chiavi fossero state messe a disposizione del solo , si ritiene come, considerato il contesto, sia stata corretta la CP_4
valutazione del Giudice di prime cure, nel ritenere che, per andare esente da responsabilità, il proprietario del veicolo avrebbe dovuto manifestare esplicitamente il proprio dissenso all'utilizzo del veicolo per finalità differenti rispetto agli spostamenti casa-lavoro e, in ogni caso, da parte di soggetti diversi dal . CP_4
Come noto, l'art. 196 del Codice della Strada prevede il principio di solidarietà del proprietario del veicolo con l'autore della violazione per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, a meno che il primo non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito, sul punto, che: “L'art. 196 cod. strada prevede per il proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione,
pag. 6/8 salvo che fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto”. (cfr. Cass. Ordinanza n. 22318 del 21/10/2014).
Tale prova non può che essere fornita dal proprietario, in ossequio ai generali principii sul riparto dell'onere della prova, art. 2697 cod. civ.
Ritiene questo Giudice che non abbia assolto Controparte_1
all'onere probatorio su di lui gravante, non essendo a tal fine sufficiente la sola circostanza della consegna delle chiavi ad altro soggetto, essendo richiesto al proprietario di dare la prova positiva di aver in concreto vietato la circolazione, mediante un comportamento positivo e specifico.
In difetto di siffatta prova, l'appello va rigettato.
3.
Così pronunciato il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, le spese di giudizio seguono la totale soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M.
147/2022 con riferimento allo scaglione sino a € 5.200,00=, con liquidazione di tutte le fasi nei valori minimi, in ragione dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa/reietta, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da , per l'effetto, Controparte_1
conferma la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n. 413/2023, del
19.07.2023;
pag. 7/8 -condanna a rimborsare a parte appellata le Controparte_1
spese del presente giudizio, che liquida in € 1.278,00= per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Rovigo il 12 maggio 2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Rossana Marcadella
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rossana Marcadella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 348/2024 promossa da:
- , ), residente a [...]Controparte_1 C.F._1
Ligure (AL), Via IV Novembre 21/5/4, con il patrocinio dell'Avv. Eliana
Dalla Costa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
APPELLANTE
C O N T R O
(CF. Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1
patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura in Venezia;
APPELLATO
Conclusioni:
Parte appellante ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 30.04.2025: “- per tutte le ragioni indicate in atto d'appello, in riforma della sentenza appellata n. 413/23, cron. 2613/23, datata 19 luglio 2023, pubblicata in cancelleria il
10 agosto 2023, comunicata a mezzo pec al difensore in data 11 agosto 2023 del Giudice di Pace di Rovigo Dott.ssa Patrizia Prando, annullare e comunque dichiarare inefficace
l'atto impugnato, le sanzioni e le pene accessorie, - in via subordinata, in denegata ipotesi di rigetto, applicarsi la sanzione nel minimo edittale;
- voglia, altresì, il Giudice condannare la parte resistente a rimborsare il contributo unificato versato dal ricorrente e le spese di lite”. Parte appellata ha concluso come da comparsa di risposta: “respingere l'appello avversario, previa reiezione dell'istanza cautelare;
- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di Rovigo pronunciava la sentenza n. 413/2023, del 19.07.2023, con cui respingeva l'opposizione innanzi a lui promossa d e, per l'effetto, Controparte_1
confermava la legittimità del verbale di contestazione n. 153459537, elevato dalla Legione Carabinieri NE di Piacenza d'Adige (PD) – Stazione di
Piacenza d'Adige, con cui veniva accertata, a carico di parte appellante, la violazione dell'art. 116, comma 15 e comma 16 del Codice della Strada, con conseguente irrogazione della sanzione di euro 5.100,00=.
Veniva conseguentemente proposto ricorso ex art. 204 Cds, con cui l'odierno appellante allegava: -di essere proprietario dell'autovettura Peugeot ATV 206 targata CX722TJ; - di essere legale rappresentante e presidente del C.D.A. di con sede a IR ON (SV) e unità Locale Controparte_3
a Ospedaletto Euganeo, Via Maggiore, 36, ove sono impiegati dipendenti
(doc. 5); - che i dipendenti ed il Sig. socio di Pt_1 Controparte_3
alloggiano in un appartamento condotto in locazione a BO NE,
[...]
loc. Saletto, Via Roma 79, ove dimora quando si reca presso l'unità locale;
- che per consentire ai dipendenti gli spostamenti tra l'appartamento di BO
NE e l'unità locale di Ospedaletto Euganeo, aveva affidato la propria vettura Peugeot ATV 206 targata CX722TJ al dipendente;
- Controparte_4
che la sera del 31.1.2023, mentre il ricorrente si trovava a Novi Ligure, ove risiede, alcuni dipendenti della società, dopo il lavoro, cenavano a BO
NE presso la Pizzeria 'Oasi' di via P. Longo;
- che terminata la cena, alcuni dipendenti intorno alle 20.30 facevano ritorno nell'appartamento di Via Roma
pag. 2/8 79 in località Saletto di BO NE;
- che tra questi vi era il , che di CP_4
propria iniziativa, lasciava la vettura ad alcuni colleghi, , Controparte_5
e , affinché potessero tornare Controparte_6 Controparte_7
nell'appartamento; - che in seguito il solo tornava nell'appartamento CP_7
intorno alle ore 21:00, mentre e non vi facevano ritorno;
CP_6 CP_5
- che solo la mattina seguente apprendeva dai Carabinieri della locale stazione che la vettura della quale i due si erano appropriati era rimasta coinvolta in un sinistro ed i due erano ricoverati;
- che sporgeva formale denuncia querela in data 2.2.2023 per i fatti sopra esposti presso la Stazione dei Carabinieri di
BO NE (doc. 3); - che in data 20.2.2023 apprendeva altresì che il Sig.
alla guida della vettura al momento dell'incidente, non aveva mai CP_6
conseguito la patente di guida;
- che l'auto veniva sequestrata e successivamente ne veniva disposto il dissequestro.
La pronuncia era gravata d'appello innanzi all'intestato Tribunale da parte
, con domanda di totale riforma della sentenza Controparte_1
impugnata.
A riguardo, l'appellante deduceva: i) l'errata valutazione delle prove da parte del Giudice di prime cure, dal momento che la prova testimoniale raccolta confermava la circostanza per cui la circolazione del veicolo avveniva contro la volontà dell'appellante proprietario, dal momento che le chiavi erano consegnate al solo , unico responsabile del mezzo;
ii) l'errata CP_4
ricostruzione dei fatti di causa, poiché la sentenza impugnata riteneva sussistente la responsabilità dell'appellante considerato “il contesto lavorativo amicale tra i dipendenti, in cui era ipotizzabile l'utilizzo promiscuo, atteso che la vettura doveva servire a tutti e gli stessi viaggiavano in compagnia sia all'andata che al ritorno dal lavoro”, circostanze non emerse dalla fase istruttoria e anzi contraddette dalle dichiarazioni rese dal , che al contrario assumeva l'esclusiva CP_4
pag. 3/8 responsabilità del veicolo consegnatogli dall'appellante; iii) omessa applicazione dell'art. 7, comma 10, l. 150/2011, il quale prevede che il Giudice debba accogliere l'opposizione, quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, gravando sull'amministrazione, attrice in senso sostanziale, l'onere di fornire adeguata prova della fondatezza della sua pretesa;
iv) errata applicazione dell'art. 2054, comma 3 cod. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il proprietario del veicolo non può essere tenuto a fornire una prova impossibile e, dunque, la valutazione della sua diligenza e della sufficienza dei comportamenti adottati per impedire la circolazione del veicolo va compiuta secondo criteri di normalità e valutata in base al caso concreto.
Per queste ragioni, parte appellante concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale oggetto di impugnazione e delle sanzioni e pene accessorie, nonché della sentenza appellata;
nel merito domandava la riforma totale della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto impugnato, delle sanzioni e delle pene accessorie, e, in via subordinata, in denegata ipotesi di rigetto, applicarsi la sanzione nel minimo edittale. Con vittoria di spese di lite.
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Parte appellata si costituiva in Controparte_2
giudizio con comparsa di risposta depositata in data 5.06.2024, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato deduceva la correttezza dell'iter argomentativo della sentenza impugnata, nella parte in cui riteneva sussistente la responsabilità del proprietario del veicolo, concludendo per il rigetto dell'appello, previa reiezione dell'istanza cautelare, con vittoria di spese e onorari.
pag. 4/8 * * *
Con decreto dell'8.03.2024 il Giudice assegnatario del fascicolo fissava l'udienza di comparizione delle parti in data 19.06.2024 e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione delle conclusioni e discussione della causa l'udienza del 7.5.2025. Mutato il Giudice istruttore nella scrivente, precisate le conclusioni come da verbale che precede, il
Giudice riservava il deposito della sentenza.
§ § §
1.
Ritiene il giudicante che l'appello proposto da Controparte_1
non sia meritevole di accoglimento;
ne seguono il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
2.
I tre motivi di appello proposti sono riconducibili, invero, ad un'unica questione, concernente l'errata ricostruzione, da parte del giudice di prime cure, sulla base del compendio probatorio raccolto, del fatto e in particolare l'affermazione della responsabilità dell'odierno appellante, in qualità di proprietario del veicolo Peugeot ATV 206 targata CX722TJ, in ordine all'incauto affidamento del mezzo a persona sprovvista di patente di guida.
In particolar modo, avrebbe errato il Giudice nel ritenere sussistente la responsabilità del proprietario del mezzo, essendo al contrario emerso, in sede di istruttoria, come questi avesse affidato la responsabilità del proprio veicolo ad altro soggetto, il quale, in spregio delle indicazioni ricevute, lo aveva messo a disposizione di altri soggetti.
La circostanza che il controllo sul bene fosse stato devoluto ad altro soggetto, al quale l'odierno appellante aveva consegnato le chiavi sarebbe infatti di per sé sufficiente a far ritenere assente ogni profilo di colpa in capo al da pag. 5/8 . Avrebbe pertanto errato il Giudice di Pace a Controparte_1
richiedere la prova positiva, in capo all'appellante, di essersi opposto alla circolazione, “almeno informando il consegnatario delle chiavi della situazione degli altri soggetti in quanto tutti privi di patente di guida”, circostanza quest'ultima non emersa dal giudizio di primo grado.
Tale ricostruzione appare, invero, sprovvista di fondamento fattuale, oltre che giuridico.
È pacifico che il veicolo Peugeot ATV 206 targato CX722TJ, di proprietà dell'odierno appellante, veniva lasciato presso l'appartamento di BO
NE (nel quale egli alloggiava quando si trovava in loco per motivi lavorativi), affidato al proprio dipendente “per consentire ai Controparte_4
dipendenti gli spostamenti tra l'appartamento di BO NE e l'unità locale di
Ospedaletto Euganeo” (pag. 2 ricorso).
Benché l'appellante deduca come le chiavi fossero state messe a disposizione del solo , si ritiene come, considerato il contesto, sia stata corretta la CP_4
valutazione del Giudice di prime cure, nel ritenere che, per andare esente da responsabilità, il proprietario del veicolo avrebbe dovuto manifestare esplicitamente il proprio dissenso all'utilizzo del veicolo per finalità differenti rispetto agli spostamenti casa-lavoro e, in ogni caso, da parte di soggetti diversi dal . CP_4
Come noto, l'art. 196 del Codice della Strada prevede il principio di solidarietà del proprietario del veicolo con l'autore della violazione per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, a meno che il primo non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito, sul punto, che: “L'art. 196 cod. strada prevede per il proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione,
pag. 6/8 salvo che fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto”. (cfr. Cass. Ordinanza n. 22318 del 21/10/2014).
Tale prova non può che essere fornita dal proprietario, in ossequio ai generali principii sul riparto dell'onere della prova, art. 2697 cod. civ.
Ritiene questo Giudice che non abbia assolto Controparte_1
all'onere probatorio su di lui gravante, non essendo a tal fine sufficiente la sola circostanza della consegna delle chiavi ad altro soggetto, essendo richiesto al proprietario di dare la prova positiva di aver in concreto vietato la circolazione, mediante un comportamento positivo e specifico.
In difetto di siffatta prova, l'appello va rigettato.
3.
Così pronunciato il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, le spese di giudizio seguono la totale soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M.
147/2022 con riferimento allo scaglione sino a € 5.200,00=, con liquidazione di tutte le fasi nei valori minimi, in ragione dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa/reietta, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da , per l'effetto, Controparte_1
conferma la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo n. 413/2023, del
19.07.2023;
pag. 7/8 -condanna a rimborsare a parte appellata le Controparte_1
spese del presente giudizio, che liquida in € 1.278,00= per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Rovigo il 12 maggio 2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Rossana Marcadella
pag. 8/8