TRIB
Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/12/2024, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
3624 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 33662244 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 1188..66..2244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CORSINI Parte_1 C.F._1
GUIDO del foro di Milano RICORRENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RILLO UMBERTO del foro di Bergamo RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ex art. 473bis-14 cpc
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza ex art. 473bis-21 cpc del 22.10.24, che qui si intende richiamata.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 07/09/2012 nel Comune di
COLOGNO AL SERIO;
che dal matrimonio era nat0 il figli a TREVIGLIO Per_1
il 20/10/2005, maggiorenne non ancora ancora autonomo. Asseriva essere venuta meno ogni comunione sentimentale tra i coniugi . Si soffermava sulla propria condizioni di casalinga, avendo speso la sua vita per la famiglia e la crescita del figlio, rispetto alla doppia attività lavorativa svolta dal marito che era dipendente della ditta HE e assicuratore UnipolSai. Concludeva così chiedendo la pronuncia della separazione coniugale, l'assegnazione della casa coniugale, per cui chiedeva che il marito si accollasse integralmente il pagamento del mutuo ancora esistente, chiedeva un assegno di € 400,00 mensile per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50& delle spese straordinarie, un assegno di mantenimento per sé di € 300,00 oltre al percepimento integrale dell'AU.
Si costituiva il resistente che non si opponeva alla richiesta di separazione, contestando tuttavia che la crisi matrimoniale potesse essere ascritta a lui, affermando di contro come erano stati i comportamenti della moglie che aveva raggiunto i propri genitori lasciando il tetto coniugale. Di fatto concordava in buona misura rispetto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente ove viveva il figlio, ma rilevava come il mutuo della casa doveva essere pagato da entrambi alla luce delle scelte che sulla casa erano state compiute dai coniugi anche per i lavori di ristrutturazione e alla luce della convivenza in detto immobile anche di altro figlio, maggiorenne ed auonomo, della ricorrente nato da precedente relazione, e contestava la richiesta di assegno di mantenimento assumendo come la moglie si dedicasse allo svolgimento delle faccende domestiche presso terzi da cui ricavava un importo di 800,00/900,00 euro mensili, mentre il proprio figlio era autonomo, percependo uno stipendio di € 1400/1500 al mese. Per_1
Così concludeva per la pronuncia di stato, l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale fino a quando la stessa non fosse stata venduta con il pagamento del mutuo per pagina 2 di 4 metà ciascuno delle parti, rigettarsi le domande afferenti gli assegni di mantenimento, chiedeva che il figlio della ricorrente versasse a titolo di locazione dell'immobile Per_2
un importo di € 300,00 mensile.
All'udienza fissata ex art. 473bis-21 cpc le parti raggiungevano un accordo relativamente all'assegno di mantenimento per la ricorrente e , previa la precisazione congiunta dei procuratori, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi delle parti stesse, essendo il figlio maggiorenne ed autonomo.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] (atto Parte_2
n. 9, parte I°, registro del Comune di COLOGNO AL SERIO , Atti di Matrimonio dell'anno 2012 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLOGNO AL SERIO per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi: pagina 3 di 4 - 1) dichiara la separazione personale delle parti, autorizzando i detti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
- 2) pone a carico del sig. l'obbligo di versare entro il 30 di ogni Parte_2
mese alla sig.ra una assegno di mantenimento di € 150,00, oltre Parte_1
rivalutazione annuale Istat;
- 3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 31.10.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 4 di 4
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 33662244 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 1188..66..2244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CORSINI Parte_1 C.F._1
GUIDO del foro di Milano RICORRENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
RILLO UMBERTO del foro di Bergamo RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ex art. 473bis-14 cpc
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza ex art. 473bis-21 cpc del 22.10.24, che qui si intende richiamata.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il marito al fine di ottenere dal Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale tra le parti.
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data 07/09/2012 nel Comune di
COLOGNO AL SERIO;
che dal matrimonio era nat0 il figli a TREVIGLIO Per_1
il 20/10/2005, maggiorenne non ancora ancora autonomo. Asseriva essere venuta meno ogni comunione sentimentale tra i coniugi . Si soffermava sulla propria condizioni di casalinga, avendo speso la sua vita per la famiglia e la crescita del figlio, rispetto alla doppia attività lavorativa svolta dal marito che era dipendente della ditta HE e assicuratore UnipolSai. Concludeva così chiedendo la pronuncia della separazione coniugale, l'assegnazione della casa coniugale, per cui chiedeva che il marito si accollasse integralmente il pagamento del mutuo ancora esistente, chiedeva un assegno di € 400,00 mensile per il mantenimento ordinario del figlio, oltre al 50& delle spese straordinarie, un assegno di mantenimento per sé di € 300,00 oltre al percepimento integrale dell'AU.
Si costituiva il resistente che non si opponeva alla richiesta di separazione, contestando tuttavia che la crisi matrimoniale potesse essere ascritta a lui, affermando di contro come erano stati i comportamenti della moglie che aveva raggiunto i propri genitori lasciando il tetto coniugale. Di fatto concordava in buona misura rispetto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente ove viveva il figlio, ma rilevava come il mutuo della casa doveva essere pagato da entrambi alla luce delle scelte che sulla casa erano state compiute dai coniugi anche per i lavori di ristrutturazione e alla luce della convivenza in detto immobile anche di altro figlio, maggiorenne ed auonomo, della ricorrente nato da precedente relazione, e contestava la richiesta di assegno di mantenimento assumendo come la moglie si dedicasse allo svolgimento delle faccende domestiche presso terzi da cui ricavava un importo di 800,00/900,00 euro mensili, mentre il proprio figlio era autonomo, percependo uno stipendio di € 1400/1500 al mese. Per_1
Così concludeva per la pronuncia di stato, l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale fino a quando la stessa non fosse stata venduta con il pagamento del mutuo per pagina 2 di 4 metà ciascuno delle parti, rigettarsi le domande afferenti gli assegni di mantenimento, chiedeva che il figlio della ricorrente versasse a titolo di locazione dell'immobile Per_2
un importo di € 300,00 mensile.
All'udienza fissata ex art. 473bis-21 cpc le parti raggiungevano un accordo relativamente all'assegno di mantenimento per la ricorrente e , previa la precisazione congiunta dei procuratori, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti delle parti questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta, svolta da entrambi i coniugi, di addivenire alla pronuncia di separazione.
Le condizioni concordate tra le parti possono essere assunte da questo Collegio perché risultano in linea con il perseguimento degli interessi delle parti stesse, essendo il figlio maggiorenne ed autonomo.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] (atto Parte_2
n. 9, parte I°, registro del Comune di COLOGNO AL SERIO , Atti di Matrimonio dell'anno 2012 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLOGNO AL SERIO per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
Si dispone in conformità dell'accordo dei coniugi: pagina 3 di 4 - 1) dichiara la separazione personale delle parti, autorizzando i detti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
- 2) pone a carico del sig. l'obbligo di versare entro il 30 di ogni Parte_2
mese alla sig.ra una assegno di mantenimento di € 150,00, oltre Parte_1
rivalutazione annuale Istat;
- 3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 31.10.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
pagina 4 di 4