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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 589/2023 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. Mauro CALO';
APPELLANTE nei confronti di e (P.I. ), in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. Dott. rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. Francesco RIZZO;
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_4
e difesa dall'avv. Leonardo BUGIOLACCHI;
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1476/2023 emessa dal Tribunale
Civile di Lecce, pubblicata il 17/05/2023; pronunciata nel procedimento civile avente R.G.N. 3618/2016. All'udienza del 06/05/2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue. “Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 1.4.16 il proponeva opposizione avverso il d.i. n. 379/16, emesso in relazione Pt_1 alle competenze professionali asseritamente spettanti allo studio professionale opposto per specifiche attività di consulenza, delle quali aveva già contestato la plausibilità in sede stragiudiziale, oltre che per la tenuta della contabilità; deduceva, a sostegno dell'illegittimità dell'ingiunzione, che le spettanze correlate allo studio della normativa sul credito d'imposta, all'elaborazione ed all'invio della rispettiva pratica, alle controdeduzioni proposte all' CP_5
ed alla redazione della perizia giurata fossero incongrue in relazione ai
[...] parametri tariffari;
assumeva, peraltro, di essere stato destinatario, in ragione delle gravi inadempienze poste in essere dallo studio professionale rispetto alla gestione contabile, fiscale ed alla consulenza del lavoro, di varie sanzioni e di aver subito significativi danni di cui chiedeva, in via riconvenzionale il ristoro;
invocava pertanto, la revoca del provvedimento monitorio ed, in via gradata, la rideterminazione dell'entità delle competenze spettanti all'opposto.
Quest'ultimo, costituendosi, preliminarmente instava per l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della compagnia gerente la polizza relativa al proprio rischio professionale;
inferiva che i compensi richiesti, resi noti prima dell'azione monitoria, fossero stati concordati dalle parti e risultassero, comunque, coerenti con i parametri tariffari all'epoca vigenti;
contestava la fondatezza degli addebiti mossi ai sui danni in ordine alle modalità di espletamento della consulenza;
invocava il rigetto dell'opposizione e, preliminarmente, l'emissione di provvedimento ex art. 648 c.p.c.
Gli , costituendosi, deducevano l'inoperatività della Controparte_4 polizza in ragione delle dichiarazioni inveritiere rese dall'assicurato, il quale aveva taciuto il recapito al di un atto di definizione dell'importo di € 36.328,08, Pt_1 scaturente da un'errata imputazione di costi e, successivamente, non aveva comunicato l'aggravamento del rischio poi concretizzatosi nella richiesta risarcitoria formulata dall'opponente con nota del 25.1.16; negavano la debenza delle spese per
l'assistenza legale, argomentando di non aver prestato il consenso alla nomina del difensore dell'opposto; contestavano la fondatezza della richiesta risarcitoria inoltrata al medesimo”.
2.- Istruita la causa, con sentenza n. 1476/2023 pubblicata il 17.5.2023 il
Tribunale adito ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, in considerazione dell'acconto già corrisposto, ha condannato l'opponente alla corresponsione in favore dello della somma di €44.951,00, oltre interessi legali dalla messa in mora Parte_2 al soddisfo;
ha rigettato l'istanza riconvenzionale formulata dal ha Pt_1 condannato quest'ultimo alla rifusione delle spese li lite in favore dell'opposto e del terzo chiamato e posto definitivamente a carico dello stesso opponente le spese di
CTU.
pag. 2/16 A seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dallo
[...] il Tribunale, rilevato che nel provvedimento stesso era stato “commesso CP_6 un errore di calcolo, considerato che l'acconto versato dall'opponente era già stato decurtato dal totale del compenso dovuto determinato dal ctu”, ha provveduto alla correzione disponendo come segue: “conferma il d.i. in contestazione e, per l'effetto, la condanna dell'opponente alla corresponsione in favore dell'opposto della somma di
€ 49.151,17, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo”.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda azionata in via monitoria, accogliendo la disamina effettuata dal ctu dott. in ordine alla Persona_1 determinazione dell'importo dovuto, al netto dell'acconto corrisposto dall'opponente. Il primo giudice, pur avendo rilevato l'assenza di prova circa il prospettato accordo verbale tra le parti sul corrispettivo, ha accolto la domanda di pagamento dei compensi professionali sulla scorta delle valutazioni del consulente d'ufficio riguardo alla congruità delle voci oggetto di contestazione. In ordine alla domanda riconvenzionale, il giudicante ha passato in rassegna le prove testimoniali esperite in ordine allo svolgimento del rapporto, con riferimento alle trasmissioni della documentazione fiscale e contabile della ditta allo studio di consulenza e alla Pt_1 prassi dei rapporti intercorsi tra le parti circa gli adempimenti di natura tributaria e contabile.
In punto di diritto, ribadite le regole di riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il Tribunale ha affermato l'insussistenza del nesso causale tra le condotte poste in essere dallo studio opposto ed il danno lamentato. Circa l'asserita “incongruenza temporale tra i registri iva acquisti e vendite alla data del 31.8.15 ed il libro giornale stampato alla data del 30.6.15 ed alla sanzione conseguentemente irrogata dall' con l'atto n. Controparte_5
TVMIR0100037”, ha rilevato come il non avesse fornito prova della consegna Pt_1 dei documenti necessari per la corretta e tempestiva registrazione da parte del commercialista, essendosi i testi limitati a fornire generiche dichiarazioni in merito;
ha inoltre fatto propria l'osservazione del ctu secondo cui la documentazione in atti “non consentisse di verificare la concreta eziologia delle contestazioni e di prendere posizione in merito”, stante la mancanza dei documenti contabili necessari al fine di dare riscontro alla documentazione bancaria inoltrata a mezzo mail.
pag. 3/16 Per quanto concerne la relazione di stima effettuata dal professionista per il conferimento del ramo d'azienda, il ctu – con argomentazioni condivise dal Tribunale - ha precisato che la scelta tra le operazioni di cessione di ramo d'azienda o di questa nella sua interezza fosse rimessa alla discrezionalità dell'imprenditore. Nella specie, secondo il consulente, la volontà del per la cessione del ramo d'azienda, Pt_1 funzionale alla prosecuzione dell'attività in forma di ditta individuale, era in linea con il numero di dipendenti e con il mancato conferimento del credito d'imposta. In ordine alle contestazioni relative alla consulenza del lavoro prestata dallo studio opposto,
l'ausiliario ha rilevato: - la mancanza di prova del danno derivante dalla omessa comunicazione ai dipendenti della cessione del ramo d'azienda, non essendo tra l'altro previsto alcun adempimento obbligatorio in merito;
l'impossibilità di vagliare i dedotti errori in considerazione della documentazione in atti. Il ctu ha inoltre osservato come i rilievi circa le omesse comunicazioni all' , gli errati inquadramenti presso CP_7 Cont l'istituto previdenziale e l'INAIL dell'impresa individuale e le discrasie tra e tfr non consentano di rinvenire un nesso causale tra le condotte scritte al professionista ed il danno lamentato.
Riguardo alle irregolarità nella gestione fiscale prospettate dall'opponente, in sentenza viene evidenziato quanto esposto dalle testi e IZ, le quali riferivano Tes_1 che il desse direttive allo studio di consulenza di attendere la disponibilità di Pt_1 credito d'imposta da opporre in compensazione per estinguere gli oneri fiscali già scaduti. Tale rappresentazione era ritenuta dal giudicante plausibile alla luce del costante decremento della liquidità a carico della ditta, del reiterarsi di tale soluzione nel tempo e della circostanza per cui una tale scelta non apportava alcun beneficio al professionista rispetto al pagamento diretto dell'imposta. In ordine alle ulteriori discrasie circa la gestione dei dati contabili prospettate in citazione, il ctu ha indicato che, sulla base della documentazione acquisita, non vi fossero sufficienti elementi di prova.
Per ciò che riguarda la posizione dell'assicurazione terza chiamata, il Tribunale, non ritenendo come arbitraria l'evocazione in giudizio della compagnia garante del rischio professionale da parte dell'opposto, ha posto a carico del gli oneri per Pt_1
l'attività difensiva dalla parte suddetta.
3.- Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello, Parte_1 articolando due motivi di impugnazione, che saranno più diffusamente trattati.
pag. 4/16 L'appellante ha concluso nei seguenti termini: “1) In via principale, nel merito, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti richiesti ex art. 633 cpc e, per l'effetto, revocarlo;
2) Sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto opposto alle obbligazioni contrattuali e, conseguentemente, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di parziale validità del decreto ingiuntivo opposto, quantificare l'entità del credito eventualmente dovuto al convenuto opposto e, per l'effetto, rideterminare l'ammontare con conseguente riduzione delle somme ingiunte;
4) In ogni caso, nel merito, in via riconvenzionale, dichiarare l'inadempimento contrattuale dello
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., per le motivazioni Controparte_9 di cui in narrativa;
5) Condannare, per l'effetto, l'opposto al risarcimento di tutti i danni subiti da e quantificati in € 282.285,60, salva la somma Parte_1 maggiore e/o minore che sarà determinata in corso di causa;
6) Disporre la compensazione del credito di cui alla riconvenzionale con l'eventuale somma che dovesse essere corrisposta a controparte nella denegata ipotesi di conferma, totale o parziale, del decreto ingiuntivo opposto…”.
4.- Con comparsa depositata il 9/11/2023 si è costituito in giudizio lo
[...] chiedendo di rigettare l'appello in quanto Controparte_9 inammissibile e/o improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, e quindi di condannare parte appellante, ex art. 96 cpc, al risarcimento dei danni nella somma da liquidarsi in via equitativa;
in subordine, dichiarare l'operatività della polizza assicurativa stipulata dallo studio professionale con i e garantire e manlevare CP_4 lo da ogni obbligazione che dovesse derivare dalle causali di cui Controparte_6 all'atto introduttivo del giudizio, tenendolo indenne di quanto sia tenuto a corrispondere alla controparte a titolo di risarcimento del danno;
sempre in subordine, previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o inoperatività della clausola di alla lett.
c) pag. 16 della polizza assicurativa, tenere indenne l'assicurato delle spese legali sostenute per resistere dall'azione del danneggiato, secondo quanto disposto dall'art. 1917 c.c..
5. Con comparsa depositata l'11/01/2024 si sono costituiti in giudizio gli chiedendo: a) in via principale e nel merito, rigettare l'appello Controparte_4
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
b) in via subordinata,
pag. 5/16 per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'avverso appello, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza di cui al certificato n. BZ15N00368B e, comunque, la perdita del diritto alla prestazione assicurativa con condanna della chiamante a rifondere le spese di lite;
c) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che la garanzia prestata opera esclusivamente alle condizioni ed ai limiti indicati nelle polizze, con specifico ma non esclusivo riguardo al massimale ed alla franchigia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati.
All'udienza del 6/5/2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art.352 cpc.
***
6.- Con il primo motivo di appello eccepisce l'errata o falsa Parte_1 applicazione della legge relativa alla determinazione degli onorari per l'attività professionale prestata dallo studio appellato. L'appellante censura il gravato provvedimento nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto congrue le competenze richieste per l'attività svolta, demandando in toto al ctu la relativa valutazione senza alcuna apprezzabile motivazione in merito al decisum.
6.1. In primo luogo, la difesa deduce l'erronea quantificazione dei compensi per l'attività svolta nel 2007 riferita alla rilevazione del credito d'imposta, avendo il ctu inquadrato la prestazione eseguita come “attività di consulenza e assistenza tributaria” ex art. 46 S.P.R. 645/1994. Obietta che la fattispecie non è riconducibile ad un'attività di consulenza tributaria, bensì è da inquadrare, ai sensi dell'art. 54 del citato decreto, come consulenza aziendale particolare. Quest'ultima norma prende in esame l'attività di valutazione della convenienza economica-finanziaria ad effettuare investimenti e ben si addice al caso di specie, atteso che il formulario predisposto dall' CP_5
per l'inoltro della domanda è denominato “Formulario contenente i dati degli
[...] investimenti nelle aree svantaggiate”. La prestazione svolta non può farsi coincidere con l'approfondimento di un argomento tributario, tant'è vero che il credito d'imposta nel periodo in cui lo ha inoltrato la domanda non era soggetto a Parte_2 tassazione. Questo escluderebbe che la pratica per il riconoscimento del credito d'imposta possa essere inquadrata come attività di natura tributaria.
pag. 6/16 In secondo luogo, l'appellante obietta che lo studio professionale non avrebbe applicato il principio contabile OIC 16 secondo cui il credito deve essere rilevato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui l'investimento è stato realizzato operando la variazione in diminuzione della quota del credito spettante per l'anno. E pertanto lamenta che le suddette omissioni “hanno comportato il mancato riconoscimento del credito d'imposta con intimazione dell'Ufficio accertatore al versamento dell'intero credito non riconosciuto, sanzioni
(100%) oltre interessi.”.
In ragione di quanto sopra il compenso, parametrato ai sensi dell'art. 54 co.1 dpr 645/1994, dovrebbe essere compreso tra lo 0,50% ed il 2 %, da ritenersi già corrisposto stante l'anticipo versato per l'attività dal di € 4.200,00. Pt_3
6.2. La censura sollevata dall'appellante è priva di fondamento. L'attività professionale espletata in concreto rientra senza dubbio in quella di consulenza e assistenza tributaria, poiché si tratta di operazioni e valutazioni direttamente finalizzate alla rilevazione del credito d'imposta, ovvero ad un'attività che per sua natura rientra tra gli affari di carattere tributario. Infatti, il credito d'imposta è uno strumento di agevolazione tributaria, per cui la prestazione di cui si discute consiste nello studio della normativa di settore, nella elaborazione di prospetti extracontabili e nella presentazione all'Amministrazione Finanziaria del Formulario per il riconoscimento del citato credito. Nella specie, non vi è modo di configurare un'attività di consulenza aziendale, finalizzata, a quanto sembra di capire, ad individuare vantaggiose strategie di investimento, ciò che implicherebbe un'analisi di natura economica, con ricadute soltanto di riflesso sul piano fiscale. Risulta inoltre dimostrato che a seguito della richiesta, l ha riconosciuto un Controparte_5 credito di imposta di € 570.584,00.
La censura ulteriore, secondo cui lo avrebbe omesso di applicare il Parte_2 principio contabile OIC 16, risulta inammissibile in quanto dedotta per la prima volta in appello (alcun cenno risulta svolto sul punto in sede di opposizione).
6.3. Ulteriore contestazione della sentenza riguarda la parte in cui il Tribunale ritiene congrue le competenze richieste per la redazione della perizia di stima della ditta in sede di conferimento del ramo d'azienda. Pt_1
Il giudicante avrebbe erroneamente aderito alle conclusioni del ctu che ha parametrato il quantum del compenso al valore della pratica dato dalla sommatoria tra pag. 7/16 attivo e passivo, omettendo di considerare che gli onorari maturati a far data del
24.01.2012 sono disciplinati dal D.M. 140/2012 a seguito dell'entrata in vigore del
D.L. 1/2012. Tali norme prevedono l'obbligo della previa pattuizione del compenso per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell'incarico, l'illecito disciplinare in assenza di pattuizione e la valutazione negativa dell'organo giurisdizionale in fase di liquidazione del compenso qualora manchi la prova del preventivo di massima ex art. 9 D.L. 1/2012.
6.4. L'obiezione è infondata, in quanto in fase di conversione del d.l. citato, la legge n. 27/2012 non ha previsto l'illecito disciplinare, per cui correttamente il ctu ha determinato i compensi sulla base dell'art 21 del D.M. 140/2012 applicabile ratione temporis. In sostanza, l'assenza di un accordo tra le parti non esclude la quantificazione dei compensi operata dal primo giudice sulla scorta delle osservazioni svolte dal ctu. La previsione della pattuizione del compenso non integra una prescrizione a carattere imperativo, per cui l'assenza del patto non incide sull'an e sul quantum del diritto del professionista al compenso.
A fronte della specifica motivazione da parte del Tribunale circa la determinazione del compenso per la redazione della perizia di stima finalizzata alla cessione del ramo d'azienda, mediante l'applicazione, come parametro, della sommatoria degli importi di attivo e passivo, l'appellante non ha proposto alcuna ricostruzione alternativa del compenso, limitandosi ad una critica del tutto generica.
Non vi è dubbio che anche le passività formano oggetto di valutazione da parte dell'estimatore. Basti pensare che la determinazione del compenso sulla base della differenza tra attivo e passivo condurrebbe a risultati palesemente incongrui (un onorario di circa 55 euro, corrispondente ad una differenza di valori pari ad euro
5.514,00).
6.5. In punto di valutazione della congruità dei compensi, l'appellante contesta anche l'onorario liquidato per la redazione delle controdeduzioni nel giudizio di appello dell' . Assume che, pur volendo applicare per la consulenza Controparte_5 tributaria la forbice dal 1% al 5% su un valore di pratica pari ad € 16.598,00, il compenso si sarebbe dovuto quantificare tra € 165,98 ed € 829,90.
6.6. La censura non ha pregio, in quanto considera solo una parte della prestazione, che come annotato dal ctu comprende non soltanto la “rappresentanza tributaria”, ma anche “la consulenza tributaria” (v. art.28, commi 2 e 3, tabella C,
pag. 8/16 riquadro 10.2. e 10.3 del DM 140/2012, che prevedono per ciascuna delle due voci un onorario dall'1% al 5%). Lo stesso consulente d'ufficio ha dedotto (pag. 37 relazione finale) che per l'attività espletata nel giudizio di appello introdotto dall' CP_5
, lo avrebbe potuto chiedere un compenso compreso tra € 331,96
[...] Parte_2 ed € 1.659,00, per cui risulta congruo l'importo di euro 1.500 azionato in via monitoria.
7. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'errata/omessa valutazione delle risultanze documentali e delle prove orali acquisite nel corso del giudizio di primo grado, ciò che avrebbe condotto ad un'erronea inversione dell'onere probatorio.
7.1. Con riferimento alla contestazione della incongruenza temporale tra i registri iva acquisti e vendite alla data del 31.08.2015 ed il libro giornale stampato alla data del 30/06/2015, il giudice di primo grado avrebbe indebitamente addossato al l'onere della prova, escludendo che lo dovesse offrire prova Pt_1 Parte_2 dell'inesistenza dell'inadempimento contrattuale e addebitando l'omesso aggiornamento del libro giornale unicamente al per non aver trasmesso la Pt_1 documentazione contabile necessaria per detto adempimento. Al riguardo, il Pt_1 deduce di aver dato prova (all.ti I grado- dal 10a al 10o e all.ti memorie istruttorie n.2) dell'inoltro via mail sia dei prospetti extra contabili che delle fatture incassate e pagate, circostanza confermata dal ctu, consentendo al professionista di aggiornare il libro giornale sino alla data del 10/08/2015. L'appellante evidenzia inoltre come l'appellato abbia contestato i ritardi nella consegna della citata documentazione senza tuttavia prospettare che la documentazione inoltrata dal fosse insufficiente Pt_1 per aggiornare il libro giornale, circostanza affermata dal ctu ma non allegata dallo studio. In ragione di ciò l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui si appiattisce sulle considerazioni del ctu circa l'incompletezza della documentazione inviata dal Pt_1
7.2. L'obiezione è infondata. La S.C. ha osservato che spetta al cliente la consegna al proprio commercialista dei documenti contabili correttamente registrati, trattandosi del presupposto fattuale dell'azione di responsabilità esercitata in sede civile. La prova dell'avvenuto deposito dei documenti al commercialista non può che gravare sulla parte che assume l'avvenuta consegna (Cass. n. 32495/2019). Nel caso in esame i testi escussi hanno riferito in ordine a reiterati ritardi nella consegna della pag. 9/16 documentazione contabile da parte dell'azienda del spesso sollecitata a Pt_1 rispettare la tempistica relativa alle varie scadenze fiscali. Non emergono elementi idonei per ipotizzare l'inattendibilità dei dichiaranti. Il fatto che lo abbia Parte_2 ridotto gli onorari per le mensilità di luglio e agosto 2015 non equivale ad una assunzione di responsabilità per l'omesso aggiornamento delle scritture contabili relative al quel periodo, ma è una conseguenza che, di fatto, detta prestazione non è stata eseguita, ciò che prescinde dalla relativa causa. Peraltro, con la stessa comunicazione all'azienda circa la riduzione degli onorari, il professionista fa presente che “il mancato aggiornamento del Libro è dovuto alla mancata comunicazione dei dati e dei documenti necessari per effettuarlo”.
7.3. Ulteriore doglianza riguarda la omessa valutazione di talune delle prove offerte in primo grado circa le inadempienze dello . Controparte_1
In primo luogo, l'appellante pone in rilievo il caso del mastrino dei fornitori
(fornitore Ogenkide) elaborato dallo studio quest'ultimo erroneamente ha Pt_2 predisposto un saldo a debito al 01.01.2014 di € 11.838,04; invece, il professionista avrebbe dovuto elaborare un saldo a debito al 31.12.2013 pari ad euro 20.050,82
(all.to 25 mail del 17.02.24), circostanza confermata dal teste Dott. il quale Tes_2 riferisce di aver dovuto registrare le fatture in ritardo perché non registrate in precedenza.
7.4. L'obiezione non può essere condivisa. Nella specie il ctu ha chiarito che la
“'…mancanza della documentazione contabile di supporto (fatture, note di credito, estratti conto bancari, ecc.) relativi al citato fornitore, non hanno consentito di verificare l'effettivo saldo alla data del 31.12.2013 (pag. 58 relazione definitiva) E conclude, con l'affermazione chiara e puntuale per cui ' Ad ogni modo, dalla lettura degli atti di causa non risulta che l'incongruenza dei valori sopra indicati abbia determinato un danno patrimoniale per la ditta individuale nè risulta che lo Pt_1 stesso sia stato quantificato (pag. 59 relazione citata)
7.5. In secondo luogo, l'appellante contesta un ulteriore inadempimento del professionista in merito al quale il giudicante ha ritenuto non raggiunta la prova del nesso causale. Viene ascritto all' il ritardo nella registrazione di versamenti Pt_2 risalenti ai primi mesi del 2015 (all.to 27) nonostante il riepilogo dei pagamenti fosse stato inoltrato dalla ditta con la mail del 28.04.2015, nuovamente inoltrata il Pt_1
04.07.2015. Lo chiedendo chiarimenti sull'imputazione dei versamenti avrebbe Pt_2
pag. 10/16 reiterato la prassi della ritardata registrazione delle fatture e della cattiva tenuta del libro giornale.
7.6. In realtà, lo Studio appellato ha risposto alla contestazione rilevando di aver chiesto chiarimenti su poste attive, mentre l'appellante ha riscontrato la richiesta trasmettendo documentazione relativa a poste finanziarie passive, con le mail richiamate dallo stesso (v. relazione CTU pag. 61). Pt_1
7.7. L'appellante assume di aver allegato in primo grado, senza riscontro da parte del giudicante, l'atto di irrogazione sanzioni n. TVMIR0100037 per l'anno di imposta 2012, emesso dall' con il quale erano contestate Controparte_5
“l'...omessa, tardiva registrazione di fatture emesse, corrispettivi operazioni esenti...”, per l'importo di € 2.094,00. Il censura inoltre la sentenza nella parte in cui il Pt_1
Tribunale ha ritenuto insussistente il danno e il relativo nesso causale con riferimento alla condotta dello studio professionale in relazione all'avviso di accertamento
TVM10102683/2019, con cui veniva contestata la “Irregolare tenuta o conservazione delle scritture contabili” in violazione artt. 13 e 14 DPR 600/1973 ed ha irrogato le sanzioni di cui all'art. 9, co. 1 e 3 d. lgs 471/1997 contestando l'omessa conservazione delle note di credito senza addebito di IVA ad un cliente.
7.8. L'obiezione è infondata, in quanto non suffragata dalla prova che il Pt_1 avesse messo a disposizione del professionista la documentazione contabile necessaria in tempo utile per l'esecuzione dei connessi adempimenti fiscali (sul punto, il ctu ha rilevato che la mancanza di documentazione prodotta dalla parte opponente, utile a scrutinare il rilievo in questione).
7.9. Ulteriori capi della sentenza impugnati riguardano il mancato riconoscimento di un danno connesso alla omessa istituzione di una posizione INAIL per i dipendenti della ditta individuale, e l'errato inquadramento presso ed INAIL CP_7 della ditta come impresa a carattere industriale. Pt_1
Con riferimento al primo aspetto, l'appellante contesta di aver puntualmente allegato, con riferimento agli anni dal 2009 al 2014, il maggior esborso economico pari ad € 19.767,94 sostenuto a causa del pagamento più elevato sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti.
In merito alla seconda censura il deduce che l'erroneo inquadramento Pt_1 della ditta nella categoria industriale non sia imputabile ad una scelta dell'imprenditore pag. 11/16 e che dalla stessa sia derivato un danno consistente nell'aggravio dei costi a livello contributivo pari ad € 49.375,00.
7.10. Le obiezioni non risultano fondate. La scelta relativa all'inquadramento del personale è rimessa alla discrezionalità dell'imprenditore; né vi è prova che il consulente abbia in qualche modo consigliato al cliente una tale scelta, tanto più che non sembra contestata la circostanza che l'inquadramento come industria dell'azienda del fosse già stato adottato negli anni precedenti. Non risulta provata una Pt_1 condotta negligente dello nei termini di un errato indirizzo della scelta Parte_2 dell'imprenditore.
7.11. Ulteriore passaggio della sentenza ritenuto errato è quello relativo alla scelta dell'imprenditore di conferire il solo ramo d'azienda in luogo della cessione dell'azienda e della conseguente grave omissione consistita nell'escludere dal conferimento anche il credito d'imposta e il credito IVA. L'appellante contesta la ricostruzione del Tribunale, secondo cui il ha scientemente deciso di non Pt_1 conferire nella neo costituita il credito d'imposta e il credito IVA, laddove invece tale opzione sarebbe imputabile alla condotta negligente dello Parte_2
7.12. Il rilievo è infondato. Risulta convincente la giustificazione addotta dalla parte appellata: in effetti non aveva senso conferire un ingente credito di imposta in una società che non aveva debiti, essendo neo costituita;
invece era giustificato non cedere o conferire detto credito, dal momento che il seguiva la prassi di Pt_1 utilizzare i crediti d'imposta per pagare le imposte (come puntualmente annotato nella sentenza gravata, “le testi e IZ hanno riferito che il aveva indicato Tes_1 Pt_1 allo studio la necessità di attendere la disponibilità di credito in compensazione per effettuare il pagamento di oneri fiscali già scaduti”).
Il ctu ha rilevato come sia “verosimile, pertanto, che al momento del conferimento del ramo d'azienda, l'imprenditore ritenesse di continuare ad operare con i beni strumentali non conferiti nella avvalendosi dei restanti 7 dipendenti Pt_4 nonché usufruendo del credito d'imposta di circa € 540.000,00 e del credito IVA di circa € 60.000,00. A riguardo, all'udienza del 20.02.2019 il Dott. CP_10 dichiarava” di essere subentrato allo svolgendo Controparte_9 attività di consulenza del lavoro per la ditta individuale e che Parte_1
l'attrezzatura, consistente nel mulino in leasing, non conferita nella Recuperi Romano
S.r.l. sia stata venduta con emissione di fatture nel periodo 2015 – 2016, con ciò
pag. 12/16 confermando che la ditta individuale ha continuato ad operare anche Parte_1 successivamente il conferimento del ramo d'azienda nella srl.
7.13. Con ulteriore ordine di censure il lamenta che il Tribunale non ha Pt_1 considerato le deduzioni circa la mancata comunicazione delle scadenze fiscali e le omissioni dello L'appellante deduce l'assenza di documenti attestanti che Parte_2 lo comunicasse le scadenze fiscali;
inoltre, a fronte del maturarsi delle Parte_2 stesse, pervenivano avvisi da parte dell' ex art 36 bis D.P.R. n. Controparte_5
600/73, con le annesse sanzioni. Lo provvedeva al pagamento delle Parte_2 somme solo dopo la scadenza e solo dopo il maturarsi delle sanzioni, mediante versamenti rateali, con utilizzo in compensazione del credito d'imposta, senza l'autorizzazione dell'imprenditore e senza alcuna preventiva comunicazione allo stesso.
Viene richiamata a sostegno la deposizione della teste la quale Tes_3 confermava che il pagamento delle imposte venisse effettuato telematicamente da parte dello studio professionale e che “il Sig. non era informato delle Pt_1 scadenze né autorizzava i pagamenti volta per volta.”.
Il lamenta inoltre che il Tribunale ha omesso qualsiasi riferimento Pt_1 all'atto di definizione TVMA10100039, con il quale venivano contestati costi non documentati, non inerenti, non di competenza e venivano pretesi dall'amministrazione finanziaria ingenti somme che l'appellante pagava su indicazioni dello A Parte_2 tal proposito la difesa deduce che lo nella redazione della dichiarazione dei Pt_2 redditi per l'anno oggetto di contestazione, avrebbe dovuto escludere i costi non documentati, non inerenti, per cui l'indebita deduzione dei costi non di competenza ha generato una maggiore imposta con applicazione di sanzioni ed interessi.
Ulteriore episodio di negligente condotta ascrivibile allo studio riguarda Pt_2
“l'omessa rilevazione del credito di imposta per € 570.000, che ha portato l'Erario a non riconoscere il credito e comminare sanzioni per il 100%, id est per € 570.000,00.”
A tal riguardo si richiamano le direttive della Circolare 38/E 2008 e il criterio previsto dal principio OIC 16 in virtù del quale il credito deve essere rilevato nel momento in cui sussiste la ragionevole certezza circa il riconoscimento dello stesso e dunque in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui l'investimento è stato realizzato. L'appellante specifica con l'elencazione degli atti di accertamento che lo hanno interessato negli anni le presunte condotte pregiudizievoli del professionista.
pag. 13/16 7.14. Le obiezioni sopra riportate non sono fondate.
Il rilevo circa la mancata comunicazione delle scadenze fiscali risulta smentito innanzitutto dagli esiti dell'istruttoria orale, giacché le testi e IZ riferivano che Tes_1
“il avesse indicato allo studio la necessità di attendere la disponibilità di Pt_1 credito in compensazione per effettuare il pagamento di oneri fiscali già scaduti”. Tale circostanza appare plausibile a fronte della mancata diminuzione di liquidità a carico della ditta che tale modalità operativa consentiva. La teste all' udienza del Tes_1
17.10.2018, dichiarava che “Il sig. veniva informato con almeno 20 giorni Pt_1
d'anticipo della scadenza … Preciso che i pagamenti venivano sempre mediante compensazione perché non aveva liquidità. Quando non c'era credito d'imposta, il pagamento avveniva in ritardo, sempre su volontà del previamente Pt_1 informato delle conseguenze sanzionatorie (sanzioni più interessi)”.
In sostanza, il tempestivamente informato circa le scadenze relative al Pt_1 pagamento delle imposte, decideva di utilizzare la prassi della compensazione per il credito IVA o altri crediti, quando possibile, procrastinando il pagamento con cosciente assunzione del rischio di incorrere in sanzioni ed avvisi di accertamento.
Come evidenziato dalla parte appellata, gli avvisi prodotti dall'appellante attestano non la mancata trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, bensì il mancato pagamento delle imposte, onere, questo, che grava sul contribuente e non sul professionista. Gli obblighi in materia di versamento delle imposte non sono adempiuti dal contribuente per il solo fatto di aver affidato le relative incombenze ad un professionista, in quanto spetta al contribuente esercitare un'attività di controllo e di vigilanza sull'operato del primo. Nel caso in esame, vi è la prova contraria, in quanto, secondo le dichiarazioni della stessa teste , dipendente del Tes_3
questi alla notifìcazione degli avvisi non prendeva contezza del loro Pt_1 contenuto e li trasmetteva direttamente al commercialista.
Per le doglianze in oggetto, come annotato dal ctu, non vi è prova circa il perimetro dell'incarico affidato allo né del Controparte_9 nesso di causalità tra la condotta che ha contribuito a provocare l'evento dannoso
(ritardi e/o omessi pagamenti di imposta) e il danno stesso e, quindi, la colpa del professionista relativamente a ciascuno degli avvisi di contestazioni riguardanti il mancato pagamento delle imposte. Si ribadisce che non è possibile trasferire i propri obblighi tributari sul professionista, con la conseguenza che sussiste la responsabilità
pag. 14/16 del contribuente circa l'omesso versamento del tributo e le relative sanzioni. Secondo la giurisprudenza, in tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente CP_5
, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la
[...] sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Cass. 21560/2024,
Rv. 672033 - 01; Cass. 25580/2015, Rv. 638008 - 01).
Risulta infine inammissibile la doglianza circa la presunta “omessa rilevazione del credito di imposta per € 570.000, che ha portato l'Erario a non riconoscere il credito e comminare sanzioni per il 100%, id est per € 570.000,00”, in quanto trattasi di contestazione nuova sollevata per la priva volta in sede di gravame.
In definitiva l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, parametrato sul valore della causa indicato dallo stesso interessato.
Non può essere accolta la richiesta della parte appellata di condannare il al rimborso della somma versata in primo grado al ctu dallo Sul Pt_1 Parte_2 punto ha già statuito il primo giudice ponendo a carico dell'opponente per intero le spese relative alla CTU. Una ulteriore disposizione sul punto determinerebbe una duplicazione del titolo sul quale si fonda il credito della parte che ha effettuato versamenti a titolo di spese di consulenza tecnica d'ufficio in virtù della liquidazione provvisoria in corso di causa.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 1476/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 17.5.2023, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di , così provvede: Controparte_9 Controparte_4
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 15/16 2) condanna l'appellante a pagare in favore delle parti appellate le spese del grado liquidate, per ciascuna, in euro 11.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese di studio, iva e cap;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico della parte appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 1 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 589/2023 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. Mauro CALO';
APPELLANTE nei confronti di e (P.I. ), in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. Dott. rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv. Francesco RIZZO;
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_4
e difesa dall'avv. Leonardo BUGIOLACCHI;
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1476/2023 emessa dal Tribunale
Civile di Lecce, pubblicata il 17/05/2023; pronunciata nel procedimento civile avente R.G.N. 3618/2016. All'udienza del 06/05/2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue. “Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 1.4.16 il proponeva opposizione avverso il d.i. n. 379/16, emesso in relazione Pt_1 alle competenze professionali asseritamente spettanti allo studio professionale opposto per specifiche attività di consulenza, delle quali aveva già contestato la plausibilità in sede stragiudiziale, oltre che per la tenuta della contabilità; deduceva, a sostegno dell'illegittimità dell'ingiunzione, che le spettanze correlate allo studio della normativa sul credito d'imposta, all'elaborazione ed all'invio della rispettiva pratica, alle controdeduzioni proposte all' CP_5
ed alla redazione della perizia giurata fossero incongrue in relazione ai
[...] parametri tariffari;
assumeva, peraltro, di essere stato destinatario, in ragione delle gravi inadempienze poste in essere dallo studio professionale rispetto alla gestione contabile, fiscale ed alla consulenza del lavoro, di varie sanzioni e di aver subito significativi danni di cui chiedeva, in via riconvenzionale il ristoro;
invocava pertanto, la revoca del provvedimento monitorio ed, in via gradata, la rideterminazione dell'entità delle competenze spettanti all'opposto.
Quest'ultimo, costituendosi, preliminarmente instava per l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della compagnia gerente la polizza relativa al proprio rischio professionale;
inferiva che i compensi richiesti, resi noti prima dell'azione monitoria, fossero stati concordati dalle parti e risultassero, comunque, coerenti con i parametri tariffari all'epoca vigenti;
contestava la fondatezza degli addebiti mossi ai sui danni in ordine alle modalità di espletamento della consulenza;
invocava il rigetto dell'opposizione e, preliminarmente, l'emissione di provvedimento ex art. 648 c.p.c.
Gli , costituendosi, deducevano l'inoperatività della Controparte_4 polizza in ragione delle dichiarazioni inveritiere rese dall'assicurato, il quale aveva taciuto il recapito al di un atto di definizione dell'importo di € 36.328,08, Pt_1 scaturente da un'errata imputazione di costi e, successivamente, non aveva comunicato l'aggravamento del rischio poi concretizzatosi nella richiesta risarcitoria formulata dall'opponente con nota del 25.1.16; negavano la debenza delle spese per
l'assistenza legale, argomentando di non aver prestato il consenso alla nomina del difensore dell'opposto; contestavano la fondatezza della richiesta risarcitoria inoltrata al medesimo”.
2.- Istruita la causa, con sentenza n. 1476/2023 pubblicata il 17.5.2023 il
Tribunale adito ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, in considerazione dell'acconto già corrisposto, ha condannato l'opponente alla corresponsione in favore dello della somma di €44.951,00, oltre interessi legali dalla messa in mora Parte_2 al soddisfo;
ha rigettato l'istanza riconvenzionale formulata dal ha Pt_1 condannato quest'ultimo alla rifusione delle spese li lite in favore dell'opposto e del terzo chiamato e posto definitivamente a carico dello stesso opponente le spese di
CTU.
pag. 2/16 A seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dallo
[...] il Tribunale, rilevato che nel provvedimento stesso era stato “commesso CP_6 un errore di calcolo, considerato che l'acconto versato dall'opponente era già stato decurtato dal totale del compenso dovuto determinato dal ctu”, ha provveduto alla correzione disponendo come segue: “conferma il d.i. in contestazione e, per l'effetto, la condanna dell'opponente alla corresponsione in favore dell'opposto della somma di
€ 49.151,17, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo”.
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda azionata in via monitoria, accogliendo la disamina effettuata dal ctu dott. in ordine alla Persona_1 determinazione dell'importo dovuto, al netto dell'acconto corrisposto dall'opponente. Il primo giudice, pur avendo rilevato l'assenza di prova circa il prospettato accordo verbale tra le parti sul corrispettivo, ha accolto la domanda di pagamento dei compensi professionali sulla scorta delle valutazioni del consulente d'ufficio riguardo alla congruità delle voci oggetto di contestazione. In ordine alla domanda riconvenzionale, il giudicante ha passato in rassegna le prove testimoniali esperite in ordine allo svolgimento del rapporto, con riferimento alle trasmissioni della documentazione fiscale e contabile della ditta allo studio di consulenza e alla Pt_1 prassi dei rapporti intercorsi tra le parti circa gli adempimenti di natura tributaria e contabile.
In punto di diritto, ribadite le regole di riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il Tribunale ha affermato l'insussistenza del nesso causale tra le condotte poste in essere dallo studio opposto ed il danno lamentato. Circa l'asserita “incongruenza temporale tra i registri iva acquisti e vendite alla data del 31.8.15 ed il libro giornale stampato alla data del 30.6.15 ed alla sanzione conseguentemente irrogata dall' con l'atto n. Controparte_5
TVMIR0100037”, ha rilevato come il non avesse fornito prova della consegna Pt_1 dei documenti necessari per la corretta e tempestiva registrazione da parte del commercialista, essendosi i testi limitati a fornire generiche dichiarazioni in merito;
ha inoltre fatto propria l'osservazione del ctu secondo cui la documentazione in atti “non consentisse di verificare la concreta eziologia delle contestazioni e di prendere posizione in merito”, stante la mancanza dei documenti contabili necessari al fine di dare riscontro alla documentazione bancaria inoltrata a mezzo mail.
pag. 3/16 Per quanto concerne la relazione di stima effettuata dal professionista per il conferimento del ramo d'azienda, il ctu – con argomentazioni condivise dal Tribunale - ha precisato che la scelta tra le operazioni di cessione di ramo d'azienda o di questa nella sua interezza fosse rimessa alla discrezionalità dell'imprenditore. Nella specie, secondo il consulente, la volontà del per la cessione del ramo d'azienda, Pt_1 funzionale alla prosecuzione dell'attività in forma di ditta individuale, era in linea con il numero di dipendenti e con il mancato conferimento del credito d'imposta. In ordine alle contestazioni relative alla consulenza del lavoro prestata dallo studio opposto,
l'ausiliario ha rilevato: - la mancanza di prova del danno derivante dalla omessa comunicazione ai dipendenti della cessione del ramo d'azienda, non essendo tra l'altro previsto alcun adempimento obbligatorio in merito;
l'impossibilità di vagliare i dedotti errori in considerazione della documentazione in atti. Il ctu ha inoltre osservato come i rilievi circa le omesse comunicazioni all' , gli errati inquadramenti presso CP_7 Cont l'istituto previdenziale e l'INAIL dell'impresa individuale e le discrasie tra e tfr non consentano di rinvenire un nesso causale tra le condotte scritte al professionista ed il danno lamentato.
Riguardo alle irregolarità nella gestione fiscale prospettate dall'opponente, in sentenza viene evidenziato quanto esposto dalle testi e IZ, le quali riferivano Tes_1 che il desse direttive allo studio di consulenza di attendere la disponibilità di Pt_1 credito d'imposta da opporre in compensazione per estinguere gli oneri fiscali già scaduti. Tale rappresentazione era ritenuta dal giudicante plausibile alla luce del costante decremento della liquidità a carico della ditta, del reiterarsi di tale soluzione nel tempo e della circostanza per cui una tale scelta non apportava alcun beneficio al professionista rispetto al pagamento diretto dell'imposta. In ordine alle ulteriori discrasie circa la gestione dei dati contabili prospettate in citazione, il ctu ha indicato che, sulla base della documentazione acquisita, non vi fossero sufficienti elementi di prova.
Per ciò che riguarda la posizione dell'assicurazione terza chiamata, il Tribunale, non ritenendo come arbitraria l'evocazione in giudizio della compagnia garante del rischio professionale da parte dell'opposto, ha posto a carico del gli oneri per Pt_1
l'attività difensiva dalla parte suddetta.
3.- Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello, Parte_1 articolando due motivi di impugnazione, che saranno più diffusamente trattati.
pag. 4/16 L'appellante ha concluso nei seguenti termini: “1) In via principale, nel merito, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per difetto dei requisiti richiesti ex art. 633 cpc e, per l'effetto, revocarlo;
2) Sempre in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto opposto alle obbligazioni contrattuali e, conseguentemente, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocarlo;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di parziale validità del decreto ingiuntivo opposto, quantificare l'entità del credito eventualmente dovuto al convenuto opposto e, per l'effetto, rideterminare l'ammontare con conseguente riduzione delle somme ingiunte;
4) In ogni caso, nel merito, in via riconvenzionale, dichiarare l'inadempimento contrattuale dello
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., per le motivazioni Controparte_9 di cui in narrativa;
5) Condannare, per l'effetto, l'opposto al risarcimento di tutti i danni subiti da e quantificati in € 282.285,60, salva la somma Parte_1 maggiore e/o minore che sarà determinata in corso di causa;
6) Disporre la compensazione del credito di cui alla riconvenzionale con l'eventuale somma che dovesse essere corrisposta a controparte nella denegata ipotesi di conferma, totale o parziale, del decreto ingiuntivo opposto…”.
4.- Con comparsa depositata il 9/11/2023 si è costituito in giudizio lo
[...] chiedendo di rigettare l'appello in quanto Controparte_9 inammissibile e/o improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, e quindi di condannare parte appellante, ex art. 96 cpc, al risarcimento dei danni nella somma da liquidarsi in via equitativa;
in subordine, dichiarare l'operatività della polizza assicurativa stipulata dallo studio professionale con i e garantire e manlevare CP_4 lo da ogni obbligazione che dovesse derivare dalle causali di cui Controparte_6 all'atto introduttivo del giudizio, tenendolo indenne di quanto sia tenuto a corrispondere alla controparte a titolo di risarcimento del danno;
sempre in subordine, previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o inoperatività della clausola di alla lett.
c) pag. 16 della polizza assicurativa, tenere indenne l'assicurato delle spese legali sostenute per resistere dall'azione del danneggiato, secondo quanto disposto dall'art. 1917 c.c..
5. Con comparsa depositata l'11/01/2024 si sono costituiti in giudizio gli chiedendo: a) in via principale e nel merito, rigettare l'appello Controparte_4
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
b) in via subordinata,
pag. 5/16 per la denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'avverso appello, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza di cui al certificato n. BZ15N00368B e, comunque, la perdita del diritto alla prestazione assicurativa con condanna della chiamante a rifondere le spese di lite;
c) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che la garanzia prestata opera esclusivamente alle condizioni ed ai limiti indicati nelle polizze, con specifico ma non esclusivo riguardo al massimale ed alla franchigia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati.
All'udienza del 6/5/2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art.352 cpc.
***
6.- Con il primo motivo di appello eccepisce l'errata o falsa Parte_1 applicazione della legge relativa alla determinazione degli onorari per l'attività professionale prestata dallo studio appellato. L'appellante censura il gravato provvedimento nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto congrue le competenze richieste per l'attività svolta, demandando in toto al ctu la relativa valutazione senza alcuna apprezzabile motivazione in merito al decisum.
6.1. In primo luogo, la difesa deduce l'erronea quantificazione dei compensi per l'attività svolta nel 2007 riferita alla rilevazione del credito d'imposta, avendo il ctu inquadrato la prestazione eseguita come “attività di consulenza e assistenza tributaria” ex art. 46 S.P.R. 645/1994. Obietta che la fattispecie non è riconducibile ad un'attività di consulenza tributaria, bensì è da inquadrare, ai sensi dell'art. 54 del citato decreto, come consulenza aziendale particolare. Quest'ultima norma prende in esame l'attività di valutazione della convenienza economica-finanziaria ad effettuare investimenti e ben si addice al caso di specie, atteso che il formulario predisposto dall' CP_5
per l'inoltro della domanda è denominato “Formulario contenente i dati degli
[...] investimenti nelle aree svantaggiate”. La prestazione svolta non può farsi coincidere con l'approfondimento di un argomento tributario, tant'è vero che il credito d'imposta nel periodo in cui lo ha inoltrato la domanda non era soggetto a Parte_2 tassazione. Questo escluderebbe che la pratica per il riconoscimento del credito d'imposta possa essere inquadrata come attività di natura tributaria.
pag. 6/16 In secondo luogo, l'appellante obietta che lo studio professionale non avrebbe applicato il principio contabile OIC 16 secondo cui il credito deve essere rilevato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui l'investimento è stato realizzato operando la variazione in diminuzione della quota del credito spettante per l'anno. E pertanto lamenta che le suddette omissioni “hanno comportato il mancato riconoscimento del credito d'imposta con intimazione dell'Ufficio accertatore al versamento dell'intero credito non riconosciuto, sanzioni
(100%) oltre interessi.”.
In ragione di quanto sopra il compenso, parametrato ai sensi dell'art. 54 co.1 dpr 645/1994, dovrebbe essere compreso tra lo 0,50% ed il 2 %, da ritenersi già corrisposto stante l'anticipo versato per l'attività dal di € 4.200,00. Pt_3
6.2. La censura sollevata dall'appellante è priva di fondamento. L'attività professionale espletata in concreto rientra senza dubbio in quella di consulenza e assistenza tributaria, poiché si tratta di operazioni e valutazioni direttamente finalizzate alla rilevazione del credito d'imposta, ovvero ad un'attività che per sua natura rientra tra gli affari di carattere tributario. Infatti, il credito d'imposta è uno strumento di agevolazione tributaria, per cui la prestazione di cui si discute consiste nello studio della normativa di settore, nella elaborazione di prospetti extracontabili e nella presentazione all'Amministrazione Finanziaria del Formulario per il riconoscimento del citato credito. Nella specie, non vi è modo di configurare un'attività di consulenza aziendale, finalizzata, a quanto sembra di capire, ad individuare vantaggiose strategie di investimento, ciò che implicherebbe un'analisi di natura economica, con ricadute soltanto di riflesso sul piano fiscale. Risulta inoltre dimostrato che a seguito della richiesta, l ha riconosciuto un Controparte_5 credito di imposta di € 570.584,00.
La censura ulteriore, secondo cui lo avrebbe omesso di applicare il Parte_2 principio contabile OIC 16, risulta inammissibile in quanto dedotta per la prima volta in appello (alcun cenno risulta svolto sul punto in sede di opposizione).
6.3. Ulteriore contestazione della sentenza riguarda la parte in cui il Tribunale ritiene congrue le competenze richieste per la redazione della perizia di stima della ditta in sede di conferimento del ramo d'azienda. Pt_1
Il giudicante avrebbe erroneamente aderito alle conclusioni del ctu che ha parametrato il quantum del compenso al valore della pratica dato dalla sommatoria tra pag. 7/16 attivo e passivo, omettendo di considerare che gli onorari maturati a far data del
24.01.2012 sono disciplinati dal D.M. 140/2012 a seguito dell'entrata in vigore del
D.L. 1/2012. Tali norme prevedono l'obbligo della previa pattuizione del compenso per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell'incarico, l'illecito disciplinare in assenza di pattuizione e la valutazione negativa dell'organo giurisdizionale in fase di liquidazione del compenso qualora manchi la prova del preventivo di massima ex art. 9 D.L. 1/2012.
6.4. L'obiezione è infondata, in quanto in fase di conversione del d.l. citato, la legge n. 27/2012 non ha previsto l'illecito disciplinare, per cui correttamente il ctu ha determinato i compensi sulla base dell'art 21 del D.M. 140/2012 applicabile ratione temporis. In sostanza, l'assenza di un accordo tra le parti non esclude la quantificazione dei compensi operata dal primo giudice sulla scorta delle osservazioni svolte dal ctu. La previsione della pattuizione del compenso non integra una prescrizione a carattere imperativo, per cui l'assenza del patto non incide sull'an e sul quantum del diritto del professionista al compenso.
A fronte della specifica motivazione da parte del Tribunale circa la determinazione del compenso per la redazione della perizia di stima finalizzata alla cessione del ramo d'azienda, mediante l'applicazione, come parametro, della sommatoria degli importi di attivo e passivo, l'appellante non ha proposto alcuna ricostruzione alternativa del compenso, limitandosi ad una critica del tutto generica.
Non vi è dubbio che anche le passività formano oggetto di valutazione da parte dell'estimatore. Basti pensare che la determinazione del compenso sulla base della differenza tra attivo e passivo condurrebbe a risultati palesemente incongrui (un onorario di circa 55 euro, corrispondente ad una differenza di valori pari ad euro
5.514,00).
6.5. In punto di valutazione della congruità dei compensi, l'appellante contesta anche l'onorario liquidato per la redazione delle controdeduzioni nel giudizio di appello dell' . Assume che, pur volendo applicare per la consulenza Controparte_5 tributaria la forbice dal 1% al 5% su un valore di pratica pari ad € 16.598,00, il compenso si sarebbe dovuto quantificare tra € 165,98 ed € 829,90.
6.6. La censura non ha pregio, in quanto considera solo una parte della prestazione, che come annotato dal ctu comprende non soltanto la “rappresentanza tributaria”, ma anche “la consulenza tributaria” (v. art.28, commi 2 e 3, tabella C,
pag. 8/16 riquadro 10.2. e 10.3 del DM 140/2012, che prevedono per ciascuna delle due voci un onorario dall'1% al 5%). Lo stesso consulente d'ufficio ha dedotto (pag. 37 relazione finale) che per l'attività espletata nel giudizio di appello introdotto dall' CP_5
, lo avrebbe potuto chiedere un compenso compreso tra € 331,96
[...] Parte_2 ed € 1.659,00, per cui risulta congruo l'importo di euro 1.500 azionato in via monitoria.
7. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'errata/omessa valutazione delle risultanze documentali e delle prove orali acquisite nel corso del giudizio di primo grado, ciò che avrebbe condotto ad un'erronea inversione dell'onere probatorio.
7.1. Con riferimento alla contestazione della incongruenza temporale tra i registri iva acquisti e vendite alla data del 31.08.2015 ed il libro giornale stampato alla data del 30/06/2015, il giudice di primo grado avrebbe indebitamente addossato al l'onere della prova, escludendo che lo dovesse offrire prova Pt_1 Parte_2 dell'inesistenza dell'inadempimento contrattuale e addebitando l'omesso aggiornamento del libro giornale unicamente al per non aver trasmesso la Pt_1 documentazione contabile necessaria per detto adempimento. Al riguardo, il Pt_1 deduce di aver dato prova (all.ti I grado- dal 10a al 10o e all.ti memorie istruttorie n.2) dell'inoltro via mail sia dei prospetti extra contabili che delle fatture incassate e pagate, circostanza confermata dal ctu, consentendo al professionista di aggiornare il libro giornale sino alla data del 10/08/2015. L'appellante evidenzia inoltre come l'appellato abbia contestato i ritardi nella consegna della citata documentazione senza tuttavia prospettare che la documentazione inoltrata dal fosse insufficiente Pt_1 per aggiornare il libro giornale, circostanza affermata dal ctu ma non allegata dallo studio. In ragione di ciò l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui si appiattisce sulle considerazioni del ctu circa l'incompletezza della documentazione inviata dal Pt_1
7.2. L'obiezione è infondata. La S.C. ha osservato che spetta al cliente la consegna al proprio commercialista dei documenti contabili correttamente registrati, trattandosi del presupposto fattuale dell'azione di responsabilità esercitata in sede civile. La prova dell'avvenuto deposito dei documenti al commercialista non può che gravare sulla parte che assume l'avvenuta consegna (Cass. n. 32495/2019). Nel caso in esame i testi escussi hanno riferito in ordine a reiterati ritardi nella consegna della pag. 9/16 documentazione contabile da parte dell'azienda del spesso sollecitata a Pt_1 rispettare la tempistica relativa alle varie scadenze fiscali. Non emergono elementi idonei per ipotizzare l'inattendibilità dei dichiaranti. Il fatto che lo abbia Parte_2 ridotto gli onorari per le mensilità di luglio e agosto 2015 non equivale ad una assunzione di responsabilità per l'omesso aggiornamento delle scritture contabili relative al quel periodo, ma è una conseguenza che, di fatto, detta prestazione non è stata eseguita, ciò che prescinde dalla relativa causa. Peraltro, con la stessa comunicazione all'azienda circa la riduzione degli onorari, il professionista fa presente che “il mancato aggiornamento del Libro è dovuto alla mancata comunicazione dei dati e dei documenti necessari per effettuarlo”.
7.3. Ulteriore doglianza riguarda la omessa valutazione di talune delle prove offerte in primo grado circa le inadempienze dello . Controparte_1
In primo luogo, l'appellante pone in rilievo il caso del mastrino dei fornitori
(fornitore Ogenkide) elaborato dallo studio quest'ultimo erroneamente ha Pt_2 predisposto un saldo a debito al 01.01.2014 di € 11.838,04; invece, il professionista avrebbe dovuto elaborare un saldo a debito al 31.12.2013 pari ad euro 20.050,82
(all.to 25 mail del 17.02.24), circostanza confermata dal teste Dott. il quale Tes_2 riferisce di aver dovuto registrare le fatture in ritardo perché non registrate in precedenza.
7.4. L'obiezione non può essere condivisa. Nella specie il ctu ha chiarito che la
“'…mancanza della documentazione contabile di supporto (fatture, note di credito, estratti conto bancari, ecc.) relativi al citato fornitore, non hanno consentito di verificare l'effettivo saldo alla data del 31.12.2013 (pag. 58 relazione definitiva) E conclude, con l'affermazione chiara e puntuale per cui ' Ad ogni modo, dalla lettura degli atti di causa non risulta che l'incongruenza dei valori sopra indicati abbia determinato un danno patrimoniale per la ditta individuale nè risulta che lo Pt_1 stesso sia stato quantificato (pag. 59 relazione citata)
7.5. In secondo luogo, l'appellante contesta un ulteriore inadempimento del professionista in merito al quale il giudicante ha ritenuto non raggiunta la prova del nesso causale. Viene ascritto all' il ritardo nella registrazione di versamenti Pt_2 risalenti ai primi mesi del 2015 (all.to 27) nonostante il riepilogo dei pagamenti fosse stato inoltrato dalla ditta con la mail del 28.04.2015, nuovamente inoltrata il Pt_1
04.07.2015. Lo chiedendo chiarimenti sull'imputazione dei versamenti avrebbe Pt_2
pag. 10/16 reiterato la prassi della ritardata registrazione delle fatture e della cattiva tenuta del libro giornale.
7.6. In realtà, lo Studio appellato ha risposto alla contestazione rilevando di aver chiesto chiarimenti su poste attive, mentre l'appellante ha riscontrato la richiesta trasmettendo documentazione relativa a poste finanziarie passive, con le mail richiamate dallo stesso (v. relazione CTU pag. 61). Pt_1
7.7. L'appellante assume di aver allegato in primo grado, senza riscontro da parte del giudicante, l'atto di irrogazione sanzioni n. TVMIR0100037 per l'anno di imposta 2012, emesso dall' con il quale erano contestate Controparte_5
“l'...omessa, tardiva registrazione di fatture emesse, corrispettivi operazioni esenti...”, per l'importo di € 2.094,00. Il censura inoltre la sentenza nella parte in cui il Pt_1
Tribunale ha ritenuto insussistente il danno e il relativo nesso causale con riferimento alla condotta dello studio professionale in relazione all'avviso di accertamento
TVM10102683/2019, con cui veniva contestata la “Irregolare tenuta o conservazione delle scritture contabili” in violazione artt. 13 e 14 DPR 600/1973 ed ha irrogato le sanzioni di cui all'art. 9, co. 1 e 3 d. lgs 471/1997 contestando l'omessa conservazione delle note di credito senza addebito di IVA ad un cliente.
7.8. L'obiezione è infondata, in quanto non suffragata dalla prova che il Pt_1 avesse messo a disposizione del professionista la documentazione contabile necessaria in tempo utile per l'esecuzione dei connessi adempimenti fiscali (sul punto, il ctu ha rilevato che la mancanza di documentazione prodotta dalla parte opponente, utile a scrutinare il rilievo in questione).
7.9. Ulteriori capi della sentenza impugnati riguardano il mancato riconoscimento di un danno connesso alla omessa istituzione di una posizione INAIL per i dipendenti della ditta individuale, e l'errato inquadramento presso ed INAIL CP_7 della ditta come impresa a carattere industriale. Pt_1
Con riferimento al primo aspetto, l'appellante contesta di aver puntualmente allegato, con riferimento agli anni dal 2009 al 2014, il maggior esborso economico pari ad € 19.767,94 sostenuto a causa del pagamento più elevato sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti.
In merito alla seconda censura il deduce che l'erroneo inquadramento Pt_1 della ditta nella categoria industriale non sia imputabile ad una scelta dell'imprenditore pag. 11/16 e che dalla stessa sia derivato un danno consistente nell'aggravio dei costi a livello contributivo pari ad € 49.375,00.
7.10. Le obiezioni non risultano fondate. La scelta relativa all'inquadramento del personale è rimessa alla discrezionalità dell'imprenditore; né vi è prova che il consulente abbia in qualche modo consigliato al cliente una tale scelta, tanto più che non sembra contestata la circostanza che l'inquadramento come industria dell'azienda del fosse già stato adottato negli anni precedenti. Non risulta provata una Pt_1 condotta negligente dello nei termini di un errato indirizzo della scelta Parte_2 dell'imprenditore.
7.11. Ulteriore passaggio della sentenza ritenuto errato è quello relativo alla scelta dell'imprenditore di conferire il solo ramo d'azienda in luogo della cessione dell'azienda e della conseguente grave omissione consistita nell'escludere dal conferimento anche il credito d'imposta e il credito IVA. L'appellante contesta la ricostruzione del Tribunale, secondo cui il ha scientemente deciso di non Pt_1 conferire nella neo costituita il credito d'imposta e il credito IVA, laddove invece tale opzione sarebbe imputabile alla condotta negligente dello Parte_2
7.12. Il rilievo è infondato. Risulta convincente la giustificazione addotta dalla parte appellata: in effetti non aveva senso conferire un ingente credito di imposta in una società che non aveva debiti, essendo neo costituita;
invece era giustificato non cedere o conferire detto credito, dal momento che il seguiva la prassi di Pt_1 utilizzare i crediti d'imposta per pagare le imposte (come puntualmente annotato nella sentenza gravata, “le testi e IZ hanno riferito che il aveva indicato Tes_1 Pt_1 allo studio la necessità di attendere la disponibilità di credito in compensazione per effettuare il pagamento di oneri fiscali già scaduti”).
Il ctu ha rilevato come sia “verosimile, pertanto, che al momento del conferimento del ramo d'azienda, l'imprenditore ritenesse di continuare ad operare con i beni strumentali non conferiti nella avvalendosi dei restanti 7 dipendenti Pt_4 nonché usufruendo del credito d'imposta di circa € 540.000,00 e del credito IVA di circa € 60.000,00. A riguardo, all'udienza del 20.02.2019 il Dott. CP_10 dichiarava” di essere subentrato allo svolgendo Controparte_9 attività di consulenza del lavoro per la ditta individuale e che Parte_1
l'attrezzatura, consistente nel mulino in leasing, non conferita nella Recuperi Romano
S.r.l. sia stata venduta con emissione di fatture nel periodo 2015 – 2016, con ciò
pag. 12/16 confermando che la ditta individuale ha continuato ad operare anche Parte_1 successivamente il conferimento del ramo d'azienda nella srl.
7.13. Con ulteriore ordine di censure il lamenta che il Tribunale non ha Pt_1 considerato le deduzioni circa la mancata comunicazione delle scadenze fiscali e le omissioni dello L'appellante deduce l'assenza di documenti attestanti che Parte_2 lo comunicasse le scadenze fiscali;
inoltre, a fronte del maturarsi delle Parte_2 stesse, pervenivano avvisi da parte dell' ex art 36 bis D.P.R. n. Controparte_5
600/73, con le annesse sanzioni. Lo provvedeva al pagamento delle Parte_2 somme solo dopo la scadenza e solo dopo il maturarsi delle sanzioni, mediante versamenti rateali, con utilizzo in compensazione del credito d'imposta, senza l'autorizzazione dell'imprenditore e senza alcuna preventiva comunicazione allo stesso.
Viene richiamata a sostegno la deposizione della teste la quale Tes_3 confermava che il pagamento delle imposte venisse effettuato telematicamente da parte dello studio professionale e che “il Sig. non era informato delle Pt_1 scadenze né autorizzava i pagamenti volta per volta.”.
Il lamenta inoltre che il Tribunale ha omesso qualsiasi riferimento Pt_1 all'atto di definizione TVMA10100039, con il quale venivano contestati costi non documentati, non inerenti, non di competenza e venivano pretesi dall'amministrazione finanziaria ingenti somme che l'appellante pagava su indicazioni dello A Parte_2 tal proposito la difesa deduce che lo nella redazione della dichiarazione dei Pt_2 redditi per l'anno oggetto di contestazione, avrebbe dovuto escludere i costi non documentati, non inerenti, per cui l'indebita deduzione dei costi non di competenza ha generato una maggiore imposta con applicazione di sanzioni ed interessi.
Ulteriore episodio di negligente condotta ascrivibile allo studio riguarda Pt_2
“l'omessa rilevazione del credito di imposta per € 570.000, che ha portato l'Erario a non riconoscere il credito e comminare sanzioni per il 100%, id est per € 570.000,00.”
A tal riguardo si richiamano le direttive della Circolare 38/E 2008 e il criterio previsto dal principio OIC 16 in virtù del quale il credito deve essere rilevato nel momento in cui sussiste la ragionevole certezza circa il riconoscimento dello stesso e dunque in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui l'investimento è stato realizzato. L'appellante specifica con l'elencazione degli atti di accertamento che lo hanno interessato negli anni le presunte condotte pregiudizievoli del professionista.
pag. 13/16 7.14. Le obiezioni sopra riportate non sono fondate.
Il rilevo circa la mancata comunicazione delle scadenze fiscali risulta smentito innanzitutto dagli esiti dell'istruttoria orale, giacché le testi e IZ riferivano che Tes_1
“il avesse indicato allo studio la necessità di attendere la disponibilità di Pt_1 credito in compensazione per effettuare il pagamento di oneri fiscali già scaduti”. Tale circostanza appare plausibile a fronte della mancata diminuzione di liquidità a carico della ditta che tale modalità operativa consentiva. La teste all' udienza del Tes_1
17.10.2018, dichiarava che “Il sig. veniva informato con almeno 20 giorni Pt_1
d'anticipo della scadenza … Preciso che i pagamenti venivano sempre mediante compensazione perché non aveva liquidità. Quando non c'era credito d'imposta, il pagamento avveniva in ritardo, sempre su volontà del previamente Pt_1 informato delle conseguenze sanzionatorie (sanzioni più interessi)”.
In sostanza, il tempestivamente informato circa le scadenze relative al Pt_1 pagamento delle imposte, decideva di utilizzare la prassi della compensazione per il credito IVA o altri crediti, quando possibile, procrastinando il pagamento con cosciente assunzione del rischio di incorrere in sanzioni ed avvisi di accertamento.
Come evidenziato dalla parte appellata, gli avvisi prodotti dall'appellante attestano non la mancata trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, bensì il mancato pagamento delle imposte, onere, questo, che grava sul contribuente e non sul professionista. Gli obblighi in materia di versamento delle imposte non sono adempiuti dal contribuente per il solo fatto di aver affidato le relative incombenze ad un professionista, in quanto spetta al contribuente esercitare un'attività di controllo e di vigilanza sull'operato del primo. Nel caso in esame, vi è la prova contraria, in quanto, secondo le dichiarazioni della stessa teste , dipendente del Tes_3
questi alla notifìcazione degli avvisi non prendeva contezza del loro Pt_1 contenuto e li trasmetteva direttamente al commercialista.
Per le doglianze in oggetto, come annotato dal ctu, non vi è prova circa il perimetro dell'incarico affidato allo né del Controparte_9 nesso di causalità tra la condotta che ha contribuito a provocare l'evento dannoso
(ritardi e/o omessi pagamenti di imposta) e il danno stesso e, quindi, la colpa del professionista relativamente a ciascuno degli avvisi di contestazioni riguardanti il mancato pagamento delle imposte. Si ribadisce che non è possibile trasferire i propri obblighi tributari sul professionista, con la conseguenza che sussiste la responsabilità
pag. 14/16 del contribuente circa l'omesso versamento del tributo e le relative sanzioni. Secondo la giurisprudenza, in tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente CP_5
, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la
[...] sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Cass. 21560/2024,
Rv. 672033 - 01; Cass. 25580/2015, Rv. 638008 - 01).
Risulta infine inammissibile la doglianza circa la presunta “omessa rilevazione del credito di imposta per € 570.000, che ha portato l'Erario a non riconoscere il credito e comminare sanzioni per il 100%, id est per € 570.000,00”, in quanto trattasi di contestazione nuova sollevata per la priva volta in sede di gravame.
In definitiva l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, parametrato sul valore della causa indicato dallo stesso interessato.
Non può essere accolta la richiesta della parte appellata di condannare il al rimborso della somma versata in primo grado al ctu dallo Sul Pt_1 Parte_2 punto ha già statuito il primo giudice ponendo a carico dell'opponente per intero le spese relative alla CTU. Una ulteriore disposizione sul punto determinerebbe una duplicazione del titolo sul quale si fonda il credito della parte che ha effettuato versamenti a titolo di spese di consulenza tecnica d'ufficio in virtù della liquidazione provvisoria in corso di causa.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 1476/2023 del Tribunale di Lecce pubblicata il 17.5.2023, proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di , così provvede: Controparte_9 Controparte_4
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 15/16 2) condanna l'appellante a pagare in favore delle parti appellate le spese del grado liquidate, per ciascuna, in euro 11.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese di studio, iva e cap;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico della parte appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 1 luglio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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