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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1300/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 31 gennaio 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Viale Misurata, 62, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Pietro Valerio Ciucio, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
opponente contro elettivamente domiciliato in Lodi, via Controparte_1
Strepponi, 30, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Lepore, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al decreto opposto;
convenuto opposto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 3066/2024, la minore somma dovuta dal Sig. al Sig. pari a € 23.296,58 Pt_1 CP_1
(i.e. € 24.772,78 - € 1.476,20 mancato preavviso);
2) in via subordinata nel merito: accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 3066/2024, dovuta dal Sig. al Sig. la Pt_1 CP_1 minore somma che sarà riconosciuta in corso di causa;
3) con vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio.
PER IL CONVENUTO OPPOSTO Controparte_1
1) accertare e dichiarare non provata da parte opponente dell'esistenza del mancato esercizio del mancato preavviso, il cui onere incombe su controparte;
1 2) nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuta rinuncia al credito di cui al mancato preavviso,
3) in via subordinata nel merito: nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria condannare comunque la controparte alla minore somma accertata oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali maturati sino all'effettivo soddisfo, alle spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo, e quelle liquidate nel presente procedimento ed al maggior danno subito, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalla singola scadenza mensili fino al saldo effettivo;
dichiarandone su questa l'immediata esecutorietà;
4) in ogni caso condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite di cui al decreto ingiuntivo opposto e del presente giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 31 gennaio 2025, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
Controparte_1
Riferiva che il decreto emesso in data 19 dicembre 2024, Parte_1 provvisoriamente esecutivo, notificato in data 28 dicembre 2024, gli ingiungeva di pagare immediatamente la somma di € 24.772,78 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria e spese di lite, liquidate in € 851,00 per compensi di avvocato ed oltre agli accessori (doc. 1 fasc. ric.). riteneva che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso per una Parte_1 somma superiore a quella dovuta. Invero, non era stato preso in considerazione il periodo di mancato preavviso da parte di il quale Controparte_1 aveva terminato il proprio lavoro presso l'officina del ricorrente in data 31 luglio 2024, senza comunicare nulla in merito alla propria intenzione di non recarsi più al lavoro. L'importo da scalare ammontava pertanto ad € 1.476,20 (doc. 2 fasc. ric.). Si costituiva il convenuto ritenendo Controparte_1 infondato il motivo di opposizione e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il decreto ingiuntivo opposto, notificato in data 28 dicembre 2024, ingiunge a di pagare immediatamente a Parte_1 [...] la somma di € 24.772,78 oltre a interessi legali e rivalutazione Controparte_1 monetaria e spese di lite (doc. 1 fasc. ric.).
2 Il calcolo del dovuto discende dalla busta paga (doc. 2 fasc. monitorio) e dalla mail dello , cui aveva affidato l'elaborazione delle Parte_2 Parte_1 buste paga dei propri dipendenti (doc. 9 fasc. monitorio), ove si legge che “da un'attenta verifica effettuata, si confermano i conteggi indicati nella Vostra lettera del 13 giugno 2024 (allegata) ovvero, l'importo di € 30.599,01 decurtati gli importi di acconti di TFR erogati negli anni per un totale di € 13.500,00 e avente un residuo di € 17.099,01.” contesta la debenza dell'indennità di mancato preavviso Parte_1
(per € 1.476,20), avendola egli conteggiata fra le trattenute della busta paga già in suo possesso (doc. 2 fasc. ric., documento differente da quello posto alla base dell'ingiunzione: doc. 2 fasc. monitorio).
2. il lavoratore opposto, si costituisce in Controparte_1 giudizio, in via telematica, in data 12 maggio 2025, dopo che il suo Difensore aveva chiesto (con istanza depositata il 23 aprile 2025) un aggiornamento dell'udienza di discussione, già fissata per il 16 maggio 2025. La nuova udienza di discussione viene quindi fissata, all'esito della istanza, il 27 maggio 2025. Nel rito del lavoro, l'art. 416 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il convenuto, il quale non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, incorre nella decadenza prevista dalla stessa norma, a nulla rilevando la circostanza che l'udienza di discussione non si sia tenuta nel giorno fissato e sia stata rinviata ad altra data (così Cass., sez. lav., 17 ottobre 2006, n. 22230). Ne segue che essendosi costituito tardivamente (il Controparte_1
12 maggio 2025 per l'udienza del 16 maggio 2025), va dichiarato decaduto dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché dai mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare dai documenti depositati nel fascicolo (commi 2 e 3 dell'art. 416 c.p.c.). Ne segue che l'unica busta paga qui esaminabile è quella prodotta come doc. 2 da che reca fra gli addebiti del lavoratore l'indennità di Parte_1 mancato preavviso, che va quindi sottratta alla somma ingiunta.
3. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla esiguità della somma litigiosa, che ben avrebbe dovuto portare ad una conciliazione) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara la minore somma dovuta da a Parte_1 per lordi € 23.296,58, confermando per il resto il Controparte_1
d.i. opposto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 27 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 31 gennaio 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Viale Misurata, 62, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Pietro Valerio Ciucio, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso introduttivo;
opponente contro elettivamente domiciliato in Lodi, via Controparte_1
Strepponi, 30, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Lepore, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al decreto opposto;
convenuto opposto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 3066/2024, la minore somma dovuta dal Sig. al Sig. pari a € 23.296,58 Pt_1 CP_1
(i.e. € 24.772,78 - € 1.476,20 mancato preavviso);
2) in via subordinata nel merito: accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 3066/2024, dovuta dal Sig. al Sig. la Pt_1 CP_1 minore somma che sarà riconosciuta in corso di causa;
3) con vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio.
PER IL CONVENUTO OPPOSTO Controparte_1
1) accertare e dichiarare non provata da parte opponente dell'esistenza del mancato esercizio del mancato preavviso, il cui onere incombe su controparte;
1 2) nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuta rinuncia al credito di cui al mancato preavviso,
3) in via subordinata nel merito: nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria condannare comunque la controparte alla minore somma accertata oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali maturati sino all'effettivo soddisfo, alle spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo, e quelle liquidate nel presente procedimento ed al maggior danno subito, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalla singola scadenza mensili fino al saldo effettivo;
dichiarandone su questa l'immediata esecutorietà;
4) in ogni caso condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite di cui al decreto ingiuntivo opposto e del presente giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 31 gennaio 2025, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
Controparte_1
Riferiva che il decreto emesso in data 19 dicembre 2024, Parte_1 provvisoriamente esecutivo, notificato in data 28 dicembre 2024, gli ingiungeva di pagare immediatamente la somma di € 24.772,78 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria e spese di lite, liquidate in € 851,00 per compensi di avvocato ed oltre agli accessori (doc. 1 fasc. ric.). riteneva che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso per una Parte_1 somma superiore a quella dovuta. Invero, non era stato preso in considerazione il periodo di mancato preavviso da parte di il quale Controparte_1 aveva terminato il proprio lavoro presso l'officina del ricorrente in data 31 luglio 2024, senza comunicare nulla in merito alla propria intenzione di non recarsi più al lavoro. L'importo da scalare ammontava pertanto ad € 1.476,20 (doc. 2 fasc. ric.). Si costituiva il convenuto ritenendo Controparte_1 infondato il motivo di opposizione e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il decreto ingiuntivo opposto, notificato in data 28 dicembre 2024, ingiunge a di pagare immediatamente a Parte_1 [...] la somma di € 24.772,78 oltre a interessi legali e rivalutazione Controparte_1 monetaria e spese di lite (doc. 1 fasc. ric.).
2 Il calcolo del dovuto discende dalla busta paga (doc. 2 fasc. monitorio) e dalla mail dello , cui aveva affidato l'elaborazione delle Parte_2 Parte_1 buste paga dei propri dipendenti (doc. 9 fasc. monitorio), ove si legge che “da un'attenta verifica effettuata, si confermano i conteggi indicati nella Vostra lettera del 13 giugno 2024 (allegata) ovvero, l'importo di € 30.599,01 decurtati gli importi di acconti di TFR erogati negli anni per un totale di € 13.500,00 e avente un residuo di € 17.099,01.” contesta la debenza dell'indennità di mancato preavviso Parte_1
(per € 1.476,20), avendola egli conteggiata fra le trattenute della busta paga già in suo possesso (doc. 2 fasc. ric., documento differente da quello posto alla base dell'ingiunzione: doc. 2 fasc. monitorio).
2. il lavoratore opposto, si costituisce in Controparte_1 giudizio, in via telematica, in data 12 maggio 2025, dopo che il suo Difensore aveva chiesto (con istanza depositata il 23 aprile 2025) un aggiornamento dell'udienza di discussione, già fissata per il 16 maggio 2025. La nuova udienza di discussione viene quindi fissata, all'esito della istanza, il 27 maggio 2025. Nel rito del lavoro, l'art. 416 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che il convenuto, il quale non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, incorre nella decadenza prevista dalla stessa norma, a nulla rilevando la circostanza che l'udienza di discussione non si sia tenuta nel giorno fissato e sia stata rinviata ad altra data (così Cass., sez. lav., 17 ottobre 2006, n. 22230). Ne segue che essendosi costituito tardivamente (il Controparte_1
12 maggio 2025 per l'udienza del 16 maggio 2025), va dichiarato decaduto dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché dai mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare dai documenti depositati nel fascicolo (commi 2 e 3 dell'art. 416 c.p.c.). Ne segue che l'unica busta paga qui esaminabile è quella prodotta come doc. 2 da che reca fra gli addebiti del lavoratore l'indennità di Parte_1 mancato preavviso, che va quindi sottratta alla somma ingiunta.
3. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni, legate alla esiguità della somma litigiosa, che ben avrebbe dovuto portare ad una conciliazione) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara la minore somma dovuta da a Parte_1 per lordi € 23.296,58, confermando per il resto il Controparte_1
d.i. opposto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 27 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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