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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza del 7.4.2025 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 15176/2024
tra
(c.f.: ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giuseppe Iorio e Antonio Gallicchio ricorrente E
, in TE persona del legale rappresentante p.t. Resistente contumace E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
Resistente contumace Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 2.12.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di essere stato dipendente del , in TE liquidazione dal 01/05/1999 al 30/06/2013, con le mansioni di operatore ecologico, livello 3A, secondo la contrattazione collettiva di settore;
Deduceva di aver inoltrato all' formale richiesta di liquidazione del TFS maturato nel CP_2 corso del rapporto lavorativo alle dipendenze del TE
, ma che la richiesta veniva respinta dall'istituto poiché non troverebbe
[...] applicazione, nel caso di specie, il principio di automaticità ex art. 2116 c.c, e ciò per effetto della Legge 152/1968. Tanto premesso, chiedeva a questo giudice condannarsi l' al pagamento in suo favore CP_2 del TFS maturato e quantificato in base alle risultanze del cud in € 21.236,40 o, in subordine condannarsi il in TE
, al versamento dei contributi previdenziali, riferiti all'indennità di TFS. CP_1
Pur ritualmente evocate in giudizio, le parti resistenti non si costituivano e vengono pertanto dichiarate contumaci. All'odierna udienza, celebrata secondo le modalità innanzi indicate, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
******** E' pacifica ed incontestata la durata del rapporto di lavoro e l'omessa corresponsione, a seguito della cessazione del rapporto, del trattamento di fine rapporto. Oggetto di contestazione è la legittimazione passiva in ordine all'erogazione. Occorre interrogarsi, innanzitutto, circa la legittimazione passiva del resistente, CP_1 quale ente pubblico, in ordine all'erogazione delle somme. In ordine alla natura del , come già affermato in precedenti pronunce, questo CP_1 giudicante al riguardo condivide la ricostruzione ermeneutica compiuta da altri tribunali del distretto nonché da una recente pronuncia della corte di Appello di Napoli che accedono alla tesi della natura pubblicistica del con argomentazioni che in tale sede si CP_1 richiamano (ex multis trib. Nola sent. n.1689/2018 est. D. Ammendola;
trib. Napoli sent. 535172017 est. S. D'Auria; trib. Napoli sent. 1819/2016 est. C. Lombardi;
sent. n. 2943/2016 est. F. ; sent. n. 2925/2018 Corte di Appello di Napoli est. V. Totaro). Per_1
Militano in favore del riconoscimento della natura giuridica pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa che statutaria. Preliminare appare la ricostruzione della normativa sul punto. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .” CP_3
La disposizione, pur menzionando i consorzi di comuni, non fa distinzione tra i diversi tipi e la loro natura. Sicuramente non rientrano nell'ambito di operatività della disposizione gli enti pubblici economici per cui compito dell'interprete è individuare la natura giuridica del consorzio per stabilire se esso sia, appunto, ente pubblico economico ovvero non economico. In assenza di una disposizione che definisca la differenza tra quest'ultimi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha cercato di circoscrivere gli elementi caratterizzanti l'una piuttosto che l'altra figura sulla base di un approccio sostanzialistico che consideri, in altri termini, la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo senza attribuire rilevanza all'oggetto dell'attività stessa (cfr. Cass. n.25749/2016; Cass. n. 4062/2011; Cass. n. 15661/2006). In via generale l'ente pubblico è economico se persegue un fine pubblico e sociale mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale cioè un'attività improntata a criteri di economicità idonea a realizzare quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati. Ne consegue, quindi, che non può riconoscersi la natura di ente pubblico economico nel caso in cui il soggetto si avvalga di mezzi finanziari erogati dallo Stato e da enti pubblici consorziati ed i costi dell'attività siano sostenuti con entrate estranee ad una gestione economica (cfr. Cass. 4062/2011). Ebbene, mutuando tali coordinate ermeneutiche, va evidenziato che sussistono diversi profili che militano per la natura non economica del resistente. La genesi del (per brevità da ora C.U.B.) è legale. Esso è stato TE costituito ai sensi del d.l. 23.5.2008, conv. in l.123/2008, in seguito allo scioglimento dei precedenti consorzi di bacino delle province di e di e alla loro contestuale CP_1 CP_1 riunione in un unico consorzio la cui amministrazione è affidata ad un gestore unico. La disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra cui ricordiamo quella n. 3686 del 01.07.2008 che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato n. 3502/2011) ha carattere generale ed astratto ed efficacia innovativa nell'ordinamento. Il carattere cogente dell'ordinanza de qua è indicativo della prevalenza della stessa anche sulle disposizioni statutarie che regolamentano il funzionamento del . CP_1
Ebbene quest'ordinanza contiene una serie di disposizioni che lasciano propendere per il carattere pubblicistico del . L'art.8 di tale ordinanza stabilisce, tra le altre cose, che CP_1
“al personale in servizio a tempo indeterminato presso il si TE applicano le disposizioni previste dagli artt. 33 e 34 d.lgs. 165/01 in materia di mobilità; che le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato possono avvenire limitatamente al 50% dei cessati dal servizio per raggiunti limiti di età nell'anno precedente. Accanto alla fonte normativa si pongono una serie di previsioni statutarie che depongono in tal senso. Il fine perseguito dal C.U.B., considerato l'oggetto dell'attività, è di interesse pubblico;
trattasi di un sodalizio partecipato esclusivamente da enti pubblici per la migliore gestione di un servizio pubblico essenziale quale è la raccolta dei rifiuti che deve essere svolta secondo i principi costituzionali di cui all'art. 97 cost. ovvero efficienza, efficacia, economicità, buon andamento. In ordine al criterio dell'economicità è opportuno precisare che l'attività di raccolta differenziata non viene resa in regime di concorrenza nell'ambito del bacino, il non offre sul mercato altri servizi o attività in regime di concorrenza CP_1 con altre imprese private. Inoltre le risorse finanziarie sono costituite da capitale prevalentemente pubblico per cui non vi è alcun rischio economico nell'esercizio dell'attività. Indicativa, così come disposto dallo statuto, è anche la circostanza secondo cui il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. 267/2000. Il rinvio a tale Testo unico è estremamente significativo atteso che l'art.2 dello stesso esclude espressamente l'applicabilità della disciplina ai consorzi “che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale” per cui tale richiamo non avrebbe ragion d'essere se fossimo in presenza di un ente pubblico economico. Significativa inoltre è anche la previsione del reclutamento del personale secondo il rinvio alle regole del pubblico concorso. Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico dell'odierno resistente. Chiarita la natura di ente pubblico del CUB, deve evidenziarsi la carenza di legittimazione passiva dello stesso in ordine al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR dal de cuius e richieste in questa sede dall'erede. Difatti, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall' . CP_2
Prive di pregio sono le eccezioni da quest'ultimo poste a base del diniego, sul presupposto dell'asserita vigenza nella specie del principio di corrispondenza ed equivalenza tra contribuzione e prestazione. Ed invero, costituisce ius receptum della giurisprudenza di legittimità che il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi (Cass. n. 27427 dell'1.12.2020; Cass. n. 11329 del 30.5.2005). Ne consegue che, sebbene il TFS sia regolato da leggi speciali, in assenza di specifica esclusione da parte del legislatore del principio generale di automaticità, questo debba comunque applicarsi. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi il diritto ad ottenere il pagamento del TFS per l'intera durata del rapporto di lavoro secondo la disciplina di cui al DPR 1032/1973, per i dipendenti assunti antecedentemente all'1.1.2001, con condanna dell' al pagamento di detto importo. CP_2
Deve, pertanto, accogliersi la domanda e condannarsi l'istituto al pagamento del suddetto TFS quantificato da parte ricorrente in base alle risultanze del cud in € 21.236,40, nonché delle spese di lite che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di lite si compensano nei confronti del CUB, vista la carenza di legittimazione passiva dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di CP_2
della somma pari a € 21.236,40 a titolo di TFS maturato, oltre Parte_1 interessi legali dalla debenza sino al soddisfo;
2) Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 2.300, oltre CP_2
Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari;
3) Compensa le spese di lite nei confronti del delle Province TE di e . CP_1 CP_1
Aversa, 8.4.2025
Il giudice dr ssa Ida Ponticelli