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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/08/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1780/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VACCARI ALESSIA
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
VACCARI ALESSIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
06/05/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendo la separazione consensuale stata pronunciata con sentenza collegiale di questo
Tribunale n. 245/2024, pubblicata il 27/05/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso è stato comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
I figli minori, e , restano congiuntamente affidati ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
collocati prevalentemente presso la madre presso la quale continueranno ad abitare nell'attuale residenza, in regime di locazione, in Modena alla Via del Frassino n. 21.
La sig.ra si impegna a provvedere al pagamento del canone di locazione e spese Pt_2
condominiali.
pagina 2 di 6 La responsabilità genitoriale, pertanto, sarà esercitata da entrambi i genitori cui spetteranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza come stabilito dall'art. 337 ter c.c..
2) Parte_3
e , in considerazione dell'età e delle loro esigenze, potranno stare con il
[...] Per_2
padre a week-end alternati, indicativamente dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 20.30 ( dopo cena), un giorno infrasettimanale con il pernottamento, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente nella settimana in cui il padre non ha i figli nel weekend;
due pomeriggi dopo la scuola fino alle ore 20.30 circa (dopo cena), la settimana in cui ha i figli il week-end; i figli trascorreranno, inoltre, con il padre, compatibilmente con la turnazione lavorativa del sig. e sempre previo accordo e avviso con la signora due Pt_1 Pt_2
settimane anche non consecutive durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31.05 di ogni anno, intendendosi il periodo di chiusura scolastica. In difetto di accordo deciderà il padre gli anni pari e la madre gli anni dispari.
Per i periodi di festività natalizie e pasquali si prevede un'alternanza tra i genitori, che tenga conto, anche della turnazione lavorativa paterna, nell'interesse preminente dei figli;
Fine settimana alternati tra i genitori in base agli impegni e alle necessità dei figli e ai vincoli lavorativi dei genitori, il tutto nell'interesse di e . I genitori potranno, Per_1 Per_2
altresì, accordarsi anche che il fine settimana, proprio nell'interesse dei figli, possa essere recuperato infrasettimanalmente.
Il sig. dovrà sempre ed anticipatamente comunicare alla madre i luoghi di Pt_1
permanenza dei figli con il medesimo, nonché ogni variazione, compresi indirizzi e pagina 3 di 6 recapiti telefonici anche dei luoghi di vacanza;
analogamente dovrà fare la madre nei confronti del padre.
3) CONTRIBUTO ECONOMICO AL MANTENIMENTO
A titolo di contributo per il mantenimento dei figli, il signor verserà alla signora Pt_1
entro il giorno quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto Pt_2
corrente intestato alla stessa la somma di € 100,00 (50,00 per ciascun figlio), importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a far data dal aprile 2026
La sig.ra continuerà a percepire per intero l'importo dell'assegno unico per i figli Pt_2
pari a circa € 420,00 mensili.
Tenuto conto dei redditi delle parti, nonché di tutti gli ulteriori indici di cui all'art. 337 bis c.c., i genitori convengono che le residue spese straordinarie afferenti e Per_1 Per_2
siano assunte dai genitori in ragione del 50%, secondo il Protocollo del Tribunale di
Modena da intendersi qui integralmente richiamato, ad eccezione delle spese afferenti il centro estivo dei minori per le quali il sig. sosterrà il 60% quando assente per Pt_1
lunghi periodi.
I signori ed danno atto che il libretto cointestato 89890747 e il fondo Pt_1 Pt_2
comune (med. Strat.High Yeld La presso Banca Mediolanum) rimarrà cointestato a entrambi e che nessuno potrà effettuare operazioni senza il consenso dell'altro genitore,
trattandosi di somme per comune accordo destinate ai figli
4) CONSENSO AL RILASCIO DI DOCUMENTI
Le parti prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, in favore dei minori , nonché per il rilascio ed il rinnovo dei propri documenti di identità, anche validi per l'espatrio.
5) RINUNCIA ALL'ASSEGNO DIVORZILE
pagina 4 di 6 I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
6) SPESE LEGALI
Le spese di assistenza legale relative al procedimento saranno interamente sostenuta dal sig. . Pt_1
7) ACCORDO TRANSATTIVO
I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, coi patti di cui al presente atto e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e finanziaria, comprese eventuali ragioni di natura risarcitoria, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto, titolo o ragione.
8) DECORRENZA EFFETTI
I coniugi si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali,
concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del ricorso.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FRANCAVILLA
FONTANA (BR) il 28/04/2012 fra nato a Parte_1
MESAGNE (BR) il 07/03/1980 e nata a [...] Parte_2
FONTANA (BR) il 24/12/1983 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FRANCAVILLA FONTANA di pagina 5 di 6 procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2012 Atto n. 5 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1780/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VACCARI ALESSIA
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
VACCARI ALESSIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
06/05/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 6 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendo la separazione consensuale stata pronunciata con sentenza collegiale di questo
Tribunale n. 245/2024, pubblicata il 27/05/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso è stato comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
I figli minori, e , restano congiuntamente affidati ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
collocati prevalentemente presso la madre presso la quale continueranno ad abitare nell'attuale residenza, in regime di locazione, in Modena alla Via del Frassino n. 21.
La sig.ra si impegna a provvedere al pagamento del canone di locazione e spese Pt_2
condominiali.
pagina 2 di 6 La responsabilità genitoriale, pertanto, sarà esercitata da entrambi i genitori cui spetteranno congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza come stabilito dall'art. 337 ter c.c..
2) Parte_3
e , in considerazione dell'età e delle loro esigenze, potranno stare con il
[...] Per_2
padre a week-end alternati, indicativamente dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 20.30 ( dopo cena), un giorno infrasettimanale con il pernottamento, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente nella settimana in cui il padre non ha i figli nel weekend;
due pomeriggi dopo la scuola fino alle ore 20.30 circa (dopo cena), la settimana in cui ha i figli il week-end; i figli trascorreranno, inoltre, con il padre, compatibilmente con la turnazione lavorativa del sig. e sempre previo accordo e avviso con la signora due Pt_1 Pt_2
settimane anche non consecutive durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31.05 di ogni anno, intendendosi il periodo di chiusura scolastica. In difetto di accordo deciderà il padre gli anni pari e la madre gli anni dispari.
Per i periodi di festività natalizie e pasquali si prevede un'alternanza tra i genitori, che tenga conto, anche della turnazione lavorativa paterna, nell'interesse preminente dei figli;
Fine settimana alternati tra i genitori in base agli impegni e alle necessità dei figli e ai vincoli lavorativi dei genitori, il tutto nell'interesse di e . I genitori potranno, Per_1 Per_2
altresì, accordarsi anche che il fine settimana, proprio nell'interesse dei figli, possa essere recuperato infrasettimanalmente.
Il sig. dovrà sempre ed anticipatamente comunicare alla madre i luoghi di Pt_1
permanenza dei figli con il medesimo, nonché ogni variazione, compresi indirizzi e pagina 3 di 6 recapiti telefonici anche dei luoghi di vacanza;
analogamente dovrà fare la madre nei confronti del padre.
3) CONTRIBUTO ECONOMICO AL MANTENIMENTO
A titolo di contributo per il mantenimento dei figli, il signor verserà alla signora Pt_1
entro il giorno quindici di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto Pt_2
corrente intestato alla stessa la somma di € 100,00 (50,00 per ciascun figlio), importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a far data dal aprile 2026
La sig.ra continuerà a percepire per intero l'importo dell'assegno unico per i figli Pt_2
pari a circa € 420,00 mensili.
Tenuto conto dei redditi delle parti, nonché di tutti gli ulteriori indici di cui all'art. 337 bis c.c., i genitori convengono che le residue spese straordinarie afferenti e Per_1 Per_2
siano assunte dai genitori in ragione del 50%, secondo il Protocollo del Tribunale di
Modena da intendersi qui integralmente richiamato, ad eccezione delle spese afferenti il centro estivo dei minori per le quali il sig. sosterrà il 60% quando assente per Pt_1
lunghi periodi.
I signori ed danno atto che il libretto cointestato 89890747 e il fondo Pt_1 Pt_2
comune (med. Strat.High Yeld La presso Banca Mediolanum) rimarrà cointestato a entrambi e che nessuno potrà effettuare operazioni senza il consenso dell'altro genitore,
trattandosi di somme per comune accordo destinate ai figli
4) CONSENSO AL RILASCIO DI DOCUMENTI
Le parti prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, in favore dei minori , nonché per il rilascio ed il rinnovo dei propri documenti di identità, anche validi per l'espatrio.
5) RINUNCIA ALL'ASSEGNO DIVORZILE
pagina 4 di 6 I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
6) SPESE LEGALI
Le spese di assistenza legale relative al procedimento saranno interamente sostenuta dal sig. . Pt_1
7) ACCORDO TRANSATTIVO
I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, coi patti di cui al presente atto e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e finanziaria, comprese eventuali ragioni di natura risarcitoria, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto, titolo o ragione.
8) DECORRENZA EFFETTI
I coniugi si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali,
concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del ricorso.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FRANCAVILLA
FONTANA (BR) il 28/04/2012 fra nato a Parte_1
MESAGNE (BR) il 07/03/1980 e nata a [...] Parte_2
FONTANA (BR) il 24/12/1983 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FRANCAVILLA FONTANA di pagina 5 di 6 procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2012 Atto n. 5 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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