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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1744/2023 R.G. vertente tra rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Roberta Sassoli Della Rosa appellante e
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Mansi Controparte_1
Appellata
Controparte_2
Appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 275/2023 pubblicato il
16/01/2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al n.r.g. 26336/2022 depositato in cancelleria il 5.8.2022 Controparte_2
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 051 2020 00152787 76 000
[...] notificata a mezzo pec il 29.6.2022 relativa ai contributi previdenziali dovuti per gli anni 2002-2004-
2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2018-2019 alla Controparte_3
(di seguito, per brevità, la per l'importo complessivo di € 18.563,56, di
[...] Pt_1
1 cui deduceva preliminarmente l'irritualità della notifica avvenuta a mezzo pec non istituzionale, la duplicazione della pretesa impositiva oggetto di altra e distinta cartella di pagamento n. 097 2019
00105485 35 000 per l'importo di € 17.829,72 ed infine la prescrizione dei contributi previdenziali per gli anni 2002 – 2014.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare illegittima, nulla e comunque inefficace la cartella di pagamento n. 051 2020 00152787 76 000 di € 18.756,12 notificata il 29.06.2022 ed il relativo ruolo n. 2020/002516 reso esecutivo il 14.10.2020, limitatamente agli importi richiesti a titolo di contributi previdenziali per gli anni 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 come precisato in narrativa per tutti i motivi ivi esposti o per i diversi ed ulteriori ritenuti d'ufficio. 2) Per l'effetto dichiarare che il ricorrente nulla deve ad
[...]
e/o alla in relazione ai contributi Controparte_1 Controparte_3 previdenziali riportati nell'impugnata cartella di pagamento, limitatamente agli anni 2002, 2004,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 per un totale di € 17.829,72 o per la diversa somma accertata in corso di causa.
3) In ogni caso, annullare la cartella ed il relativo ruolo per intervenuta prescrizione dei contributi, delle sanzioni e degli interessi sempre relativi alle predette annualità. Con vittoria di spese e compensi di lite e condanna delle resistenti in solido o per quanto di ragione al pagamento in favore del ricorrente della somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 C.P.C.”
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_1 contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto delle avverse pretese, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale e nel merito l'inammissibilità e l'infondatezza delle eccezioni sulla notifica, sulla duplicazione dei ruoli, sull'omesso invito al contribuente ex art. 6 L. 212/2000 e sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Tutto ciò premesso essa concludeva chiedendo di: “1) Rigettare il ricorso proposto dall'avv. CP_2 in quanto inammissibile, nonché infondato in diritto e nel merito alla luce di quanto esposto e
[...] prodotto nella presente comparsa. 2) Condannare parte ricorrente al pagamento di competenze e spese di causa”.
Si costituiva in giudizio anche la la quale deduceva che con due distinti ricorsi Pt_1 [...]
aveva già proposto opposizione avverso le cartelle esattoriali n. Controparte_2
09720190024230449000 relativa al ruolo 2018 (R.G. 8196/2019) e n. 09720190010548535000, relativa al ruolo 2019 (R.G. 7416/2020), contenenti, rispettivamente, la prima rata della rateazione accordata al professionista dei ruoli 2002, 2011, 2012 e 2014, nonché la contribuzione minima soggettiva, integrativa ed il contributo di maternità relativi all'anno 2014, oltre interessi e la seconda
2 rata della rateazione accordata al professionista dei ruoli 2002, 2011, 2012 e 2014, nonché la prima rata della rateazione della contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, oltre sanzioni ed interessi e della contribuzione minima soggettiva, integrativa ed il contributo di maternità relativi all'anno 2015, oltre interessi;
che tali giudizi, riuniti, erano stati definiti dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 8420/2021, con la quale venivano rigettate le domande attoree;
eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dei lamentati vizi formali per tardività del ricorso, nonché l'infondatezza delle avverse pretese. Infine, in via riconvenzionale, chiedeva in caso di accoglimento anche parziale del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento diretto delle somme iscritte a ruolo per un totale di € 18.563,56, nonché di condannare l' CP_1
al risarcimento dei danni patiti.
[...]
Tutto ciò premesso, essa concludeva chiedendo: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella di pagamento impugnata per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.; in subordine, sempre in via preliminare, ove non dichiarato inammissibile il presente ricorso per la motivazione sopra esposta, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle contestazioni relative agli eventuali vizi della procedura esattiva, per essere la Pt_1 procedura esattoriale di esclusiva competenza del Concessionario;
in via principale, nel merito, rigettare il ricorso come proposto dal ricorrente, perché infondato in fatto e in diritto, dichiarando la debenza delle somme iscritte nel ruolo 2020 e, per l'effetto, condannare il ricorrente a corrispondere i relativi importi così come richiesti dal Concessionario della riscossione;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv. al pagamento diretto alla Cassa Forense Controparte_2 delle somme iscritte a ruolo, per un totale di € 18.563,56, oltre interessi ex art. 18 della legge n.
576/80 dal dovuto al saldo;
in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, spiegata dalla nei confronti di , Pt_1 Controparte_4 quale unico soggetto responsabile della procedura esattoriale e, conseguentemente, dell'eventuale annullamento del credito della , condannando la stessa al pagamento degli importi che Pt_1 dovessero essere dichiarati prescritti, oltre interessi di mora dalla data di consegna dei relativi ruoli, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80;Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con successivo ricorso iscritto al rgn. 33353/2022 depositato in data 25.10.2022 Controparte_2
proponeva una seconda opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...]
05120210009421072000 e connesso ruolo 2021/002843 dichiarato esecutivo in data 30.11.2021, notificata a mezzo pec il 29.9.2022, relativa ai contributi previdenziali dovuti per gli anni 2002-2004-
3 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2018-2019 e 2020, per l'importo complessivo di
€ 25.054,04, di cui deduceva preliminarmente l'irritualità della notifica avvenuta a mezzo pec non istituzionale, la duplicazione della pretesa impositiva oggetto di altre e distinte cartella di pagamento n. 05120200015278776000 per l'importo di € 18.756,12 e n. 09720190010548535000 per l'importo di € 18.333,36 ed infine la prescrizione dei contributi previdenziali per gli anni 2002 – 2014.
Tutto ciò premesso, egli concludeva chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare illegittima, nulla e comunque inefficace la cartella di pagamento n. 05120210009421072000 di € 25.054,04 notificata il 29.09.2022 ed il relativo ruolo n. 2021/002843 reso esecutivo il 30.11.2021, limitatamente agli importi richiesti a titolo di contributi previdenziali per gli anni 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2018 per un totale di € 22.514,22 come precisato in narrativa per tutti i motivi ivi esposti o per i diversi ed ulteriori ritenuti d'ufficio. 2) Per l'effetto dichiarare che il ricorrente nulla deve ad e/o alla Controparte_1 Controparte_3 in relazione ai contributi previdenziali riportati nell'impugnata cartella di pagamento,
[...] limitatamente agli anni 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2018 per un totale di € 22.514,72 o per la diversa somma accertata in corso di causa. 3) In ogni caso, annullare la cartella ed il relativo ruolo per intervenuta prescrizione dei contributi, delle sanzioni e degli interessi sempre relativi alle annualità dal 2002 al 2014 compreso per un totale di € 17.063,40. Con vittoria di spese e compensi di lite e condanna delle resistenti in solido o per quanto di ragione al pagamento in favore del ricorrente della somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3
C.P.C.”
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_1 contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto delle avverse pretese, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale e nel merito l'inammissibilità e l'infondatezza delle eccezioni sulla notifica, sulla duplicazione dei ruoli, sull'omesso invito al contribuente ex art. 6 L. 212/2000 e sulla mancanza del responsabile del procedimento.
Tutto ciò premesso egli concludeva chiedendo di: “1) Accertare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Roma, essendo competente il Tribunale di Grosseto. 2) Rigettare il ricorso proposto dall'avv. in quanto inammissibile, nonché infondato in diritto e nel merito alla luce Controparte_2 di quanto esposto e prodotto nella presente comparsa. 3) Condannare parte ricorrente al pagamento di competenze e spese di causa”.
Si costituiva in giudizio anche la che contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, Pt_1 così concludeva: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella di pagamento impugnata per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.; in subordine,
4 sempre in via preliminare, ove non dichiarato inammissibile il presente ricorso per la motivazione sopra esposta, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle contestazioni Pt_1 relative agli eventuali vizi della procedura esattiva, per essere la procedura esattoriale di esclusiva competenza del Concessionario;
via principale, nel merito, rigettare il ricorso come proposto dal ricorrente, perché infondato in fatto e in diritto, dichiarando la debenza delle somme iscritte nel ruolo 2021 e, per l'effetto, condannare il ricorrente a corrispondere i relativi importi così come richiesti dal Concessionario della riscossione;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv.
[...] al pagamento diretto alla Cassa Forense delle somme iscritte a ruolo, per un totale di € CP_2
24.799,23, oltre interessi ex art. 18 della legge n. 576/80 dal dovuto al saldo;
in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, spiegata dalla nei confronti Pt_1 di , quale unico soggetto responsabile della procedura esattoriale Controparte_4
e, conseguentemente, dell'eventuale annullamento del credito della e, conseguentemente, dell'eventuale annullamento del credito della , condannando la stessa al pagamento degli Pt_1 importi che dovessero essere dichiarati prescritti, oltre interessi di mora dalla data di consegna dei relativi ruoli, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Disposta la riunione dei procedimenti, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, il
Tribunale ha così deciso: “accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e Controparte_2 per l'effetto dichiara estinte per intervenuta prescrizione le somme di cui alla cartella di pagamento n. 051 2020 00152787 76 000 e alla cartella di pagamento n. 05120210009421072000 relativamente agli anni 2002-2004-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014; condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
delle somme per gli anni 2015 – 2018 – 2019;
[...] compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
2.Proponeva gravame la che lamentava l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure Pt_1 delle sue difese e della documentazione prodotta in primo grado a fondamento dell'insussistenza della prescrizione dei crediti oggetto di causa nonché l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria spiegata in via subordinata.
Si costituiva in giudizio l' spiegando conclusioni adesive rispetto a quelle contenute CP_5 nell'appello proposto dalla Pt_1
Restava contumace nel grado il . Controparte_2
5 Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.L'appello è fondato.
3.1 In primo luogo deve darsi atto che il giudice di prime cure, in astratto, ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il termine prescrizionale quinquennale.
Va premesso in diritto che l'art. 66 della L. n. 247/2012 (entrata in vigore il 2.2.2013) ha reintrodotto, in materia di contributi dovuti alla , il termine Parte_1 decennale di prescrizione, prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Parte_1
Infatti l'art. 66 cit., avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla ha Pt_1 fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 che fissa in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla Pt_1
Con riferimento alla problematica dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione, con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della l. n. 247/12, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6729/2013, ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
3.2Ciò posto, nel caso in esame, è in contestazione la debenza da parte del dei Controparte_2 contributi per gli anni: 2002-2004-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2018-2019-
2020.
Per gli anni 2015-2018-2019-2020 il Tribunale ha rigettato l'opposizione alle cartelle di cui sopra proposta dall'odierno appellato contumace, escludendo l'intervenuta maturazione della prescrizione quinquennale, con accertamento ormai passato in giudicato in difetto di appello incidentale sul punto.
Per l'anno 2014 si applica ratione temporis il termine prescrizionale decennale, che quindi non risulta decorso alla data di notifica delle cartelle n. 051 2020 00152787 76 000 e n. 05120200015278776000 oggetto dei ricorsi in opposizione originari di cui è causa (entrambe notificate nel 2022).
Per i restanti anni 2002-2004-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 si osserva quanto segue.
La sin con la propria memoria di costituzione di primo grado ha eccepito, senza avversa Pt_1 specifica contestazione nel merito, che “il professionista ha promosso due precedenti ricorsi (all. 12 alle memorie di costituzione nei giudizi di primo grado), il primo avverso il ruolo 2014 (RG n.
16107/2015) ed il secondo avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria cui erano sottese le cartelle esattoriali di competenza della relative ai ruoli 2002, 2011 e 2012 (RG n. 21430/2015), nei Pt_1
6 quali risultava iscritta tutta la contribuzione di cui sopra, maggiorata di interessi e sanzioni e che i detti giudizi si sono definiti mediante un accordo transattivo intercorso tra le parti (cfr. documentazione allegata alla CTU disposta nei giudizi relativi ai ruoli 2018 e 2019, definiti con sentenza n. 8420/2021, allegata alle memorie di costituzione nei giudizi di primo grado sub. 13), che prevedeva l'annullamento delle sanzioni iscritte nei ruoli impugnati nonché degli interessi di mora maturati successivamente alla formazione dei ruoli e pagamento diretto alla dell'importo Pt_1 residuo iscritto nei suddetti ruoli in 5 rate, di cui la prima da versare entro il 27.10.2015 e le successive a mezzo Mav. con scadenze 31/10/2016, 31/10/2017, 31/10/2018 e 31/10/2019 ed abbandono dei giudizi a spese compensate. Si evidenzia che, a seguito di detto accordo, i competenti uffici dell'Ente hanno provveduto ad effettuare l'intero sgravio dei ruoli 2002, 2011, 2012 e 2014 ed a disporre il piano di rateazione degli importi ivi iscritti per contributi ed interessi relativi agli anni
2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, al netto di tutte le sanzioni (in totale €
20.022,87) e, pertanto, con esclusione degli importi relativi agli anni 2005 e 2006 inseriti nelle richieste di pagamento di cui sopra, dovuti soltanto a titolo di sanzioni ed i giudizi n. R.G. 16107/2015
e n. R.G.21430/2015 sono stati abbandonati. Il ricorrente, peraltro, non ha provveduto ad effettuare il pagamento di alcuna delle rate ad oggi scadute e, pertanto, la ha iscritto la prima e la Pt_1 seconda rata della detta rateazione, nei ruoli 2018 (unitamente alla contribuzione minima soggettiva, integrativa ed al contributo di maternità dovuti per l'anno 2014, oltre interessi) e 2019 (unitamente alla prima rata della contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta in autoliquidazione relativa agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, oltre sanzioni ed interessi e della contribuzione minima soggettiva, integrativa e del contributo di maternità relativi all'anno 2015, oltre interessi), nonché la terza rata nel ruolo 2020, oggetto del presente giudizio, unitamente alla seconda rata della contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta in autoliquidazione relativa agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, oltre sanzioni ed interessi e della contribuzione minima soggettiva, integrativa e del contributo di maternità relativi all'anno 2015, oltre interessi e la quarta e quinta rata nel ruolo 2021, parimenti oggetto del presente giudizio, unitamente alla terza rata della rateazione della contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, oltre sanzioni ed interessi e della contribuzione minima soggettiva, integrativa e del contributo di maternità relativa all'anno 2015, oltre interessi ed alla contribuzione dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per l'anno 2019”.
Per l'effetto, per i restanti anni 2002-2004-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 la ha Pt_1 dedotto e provato-ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 1° comma c.p.c. non essendo stata sollevata ex adverso alcuna specifica contestazione- l'intervenuta conclusione di un accordo conciliativo intervenuto nel 2015 (di cui dà conto anche il Tribunale di Roma nella sentenza n. 8420/2021 cfr.
7 pag. 25-26, in atti, relativa ai giudizi avverso le cartelle n. 0972019002423044900 e
09720190010548535), che valendo come riconoscimento di debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 c.c. ha fatto decorrere, ad ogni buon conto, un nuovo termine ratione temporis decennale, che non risulta perento alla data di notifica delle cartelle n. 051 2020 00152787 76 000 e n.
05120200015278776000 oggetto dei ricorsi in opposizione originari di cui è causa (entrambe notificate nel 2022), con l'effetto che non si è prodotto alcun effetto estintivo dei crediti ivi vantati dalla Pt_1
In conclusione la motivazione espressa dal giudice di prime cure non è in parte qua conforme a diritto ed alle risultanze processuali e va modificata per quanto di ragione.
4.Per l'effetto la sentenza impugnata va parzialmente riformata nel senso che i ricorsi di primo grado proposti da iscritti rispettivamente sub. r.g. 26336/2022 e r.g. Controparte_2
33353/2022 vanno interamente rigettati.
5.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di Controparte_2
ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività
[...] difensiva svolta nei rispettivi rapporti processuali.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-rigetta integralmente i ricorsi di primo grado proposti da iscritti Controparte_2 rispettivamente sub. r.g. 26336/2022 e r.g. 33353/2022;
- condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio Controparte_2
a favore della e dell' Parte_1
, liquidate in favore di ciascuna in euro 3.000,00 per Controparte_1 il primo grado e in euro 3.500,00 per il secondo grado, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del presente grado di giudizio a favore della
[...]
. Parte_1
Roma, lì 12.11.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Gabriella PIANTADOSI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1744/2023 R.G. vertente tra rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Roberta Sassoli Della Rosa appellante e
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Mansi Controparte_1
Appellata
Controparte_2
Appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 275/2023 pubblicato il
16/01/2023 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al n.r.g. 26336/2022 depositato in cancelleria il 5.8.2022 Controparte_2
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 051 2020 00152787 76 000
[...] notificata a mezzo pec il 29.6.2022 relativa ai contributi previdenziali dovuti per gli anni 2002-2004-
2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2018-2019 alla Controparte_3
(di seguito, per brevità, la per l'importo complessivo di € 18.563,56, di
[...] Pt_1
1 cui deduceva preliminarmente l'irritualità della notifica avvenuta a mezzo pec non istituzionale, la duplicazione della pretesa impositiva oggetto di altra e distinta cartella di pagamento n. 097 2019
00105485 35 000 per l'importo di € 17.829,72 ed infine la prescrizione dei contributi previdenziali per gli anni 2002 – 2014.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare illegittima, nulla e comunque inefficace la cartella di pagamento n. 051 2020 00152787 76 000 di € 18.756,12 notificata il 29.06.2022 ed il relativo ruolo n. 2020/002516 reso esecutivo il 14.10.2020, limitatamente agli importi richiesti a titolo di contributi previdenziali per gli anni 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 come precisato in narrativa per tutti i motivi ivi esposti o per i diversi ed ulteriori ritenuti d'ufficio. 2) Per l'effetto dichiarare che il ricorrente nulla deve ad
[...]
e/o alla in relazione ai contributi Controparte_1 Controparte_3 previdenziali riportati nell'impugnata cartella di pagamento, limitatamente agli anni 2002, 2004,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 per un totale di € 17.829,72 o per la diversa somma accertata in corso di causa.
3) In ogni caso, annullare la cartella ed il relativo ruolo per intervenuta prescrizione dei contributi, delle sanzioni e degli interessi sempre relativi alle predette annualità. Con vittoria di spese e compensi di lite e condanna delle resistenti in solido o per quanto di ragione al pagamento in favore del ricorrente della somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 C.P.C.”
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_1 contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto delle avverse pretese, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale e nel merito l'inammissibilità e l'infondatezza delle eccezioni sulla notifica, sulla duplicazione dei ruoli, sull'omesso invito al contribuente ex art. 6 L. 212/2000 e sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Tutto ciò premesso essa concludeva chiedendo di: “1) Rigettare il ricorso proposto dall'avv. CP_2 in quanto inammissibile, nonché infondato in diritto e nel merito alla luce di quanto esposto e
[...] prodotto nella presente comparsa. 2) Condannare parte ricorrente al pagamento di competenze e spese di causa”.
Si costituiva in giudizio anche la la quale deduceva che con due distinti ricorsi Pt_1 [...]
aveva già proposto opposizione avverso le cartelle esattoriali n. Controparte_2
09720190024230449000 relativa al ruolo 2018 (R.G. 8196/2019) e n. 09720190010548535000, relativa al ruolo 2019 (R.G. 7416/2020), contenenti, rispettivamente, la prima rata della rateazione accordata al professionista dei ruoli 2002, 2011, 2012 e 2014, nonché la contribuzione minima soggettiva, integrativa ed il contributo di maternità relativi all'anno 2014, oltre interessi e la seconda
2 rata della rateazione accordata al professionista dei ruoli 2002, 2011, 2012 e 2014, nonché la prima rata della rateazione della contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, oltre sanzioni ed interessi e della contribuzione minima soggettiva, integrativa ed il contributo di maternità relativi all'anno 2015, oltre interessi;
che tali giudizi, riuniti, erano stati definiti dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 8420/2021, con la quale venivano rigettate le domande attoree;
eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dei lamentati vizi formali per tardività del ricorso, nonché l'infondatezza delle avverse pretese. Infine, in via riconvenzionale, chiedeva in caso di accoglimento anche parziale del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento diretto delle somme iscritte a ruolo per un totale di € 18.563,56, nonché di condannare l' CP_1
al risarcimento dei danni patiti.
[...]
Tutto ciò premesso, essa concludeva chiedendo: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella di pagamento impugnata per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.; in subordine, sempre in via preliminare, ove non dichiarato inammissibile il presente ricorso per la motivazione sopra esposta, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle contestazioni relative agli eventuali vizi della procedura esattiva, per essere la Pt_1 procedura esattoriale di esclusiva competenza del Concessionario;
in via principale, nel merito, rigettare il ricorso come proposto dal ricorrente, perché infondato in fatto e in diritto, dichiarando la debenza delle somme iscritte nel ruolo 2020 e, per l'effetto, condannare il ricorrente a corrispondere i relativi importi così come richiesti dal Concessionario della riscossione;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv. al pagamento diretto alla Cassa Forense Controparte_2 delle somme iscritte a ruolo, per un totale di € 18.563,56, oltre interessi ex art. 18 della legge n.
576/80 dal dovuto al saldo;
in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, spiegata dalla nei confronti di , Pt_1 Controparte_4 quale unico soggetto responsabile della procedura esattoriale e, conseguentemente, dell'eventuale annullamento del credito della , condannando la stessa al pagamento degli importi che Pt_1 dovessero essere dichiarati prescritti, oltre interessi di mora dalla data di consegna dei relativi ruoli, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80;Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con successivo ricorso iscritto al rgn. 33353/2022 depositato in data 25.10.2022 Controparte_2
proponeva una seconda opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...]
05120210009421072000 e connesso ruolo 2021/002843 dichiarato esecutivo in data 30.11.2021, notificata a mezzo pec il 29.9.2022, relativa ai contributi previdenziali dovuti per gli anni 2002-2004-
3 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2018-2019 e 2020, per l'importo complessivo di
€ 25.054,04, di cui deduceva preliminarmente l'irritualità della notifica avvenuta a mezzo pec non istituzionale, la duplicazione della pretesa impositiva oggetto di altre e distinte cartella di pagamento n. 05120200015278776000 per l'importo di € 18.756,12 e n. 09720190010548535000 per l'importo di € 18.333,36 ed infine la prescrizione dei contributi previdenziali per gli anni 2002 – 2014.
Tutto ciò premesso, egli concludeva chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare illegittima, nulla e comunque inefficace la cartella di pagamento n. 05120210009421072000 di € 25.054,04 notificata il 29.09.2022 ed il relativo ruolo n. 2021/002843 reso esecutivo il 30.11.2021, limitatamente agli importi richiesti a titolo di contributi previdenziali per gli anni 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2018 per un totale di € 22.514,22 come precisato in narrativa per tutti i motivi ivi esposti o per i diversi ed ulteriori ritenuti d'ufficio. 2) Per l'effetto dichiarare che il ricorrente nulla deve ad e/o alla Controparte_1 Controparte_3 in relazione ai contributi previdenziali riportati nell'impugnata cartella di pagamento,
[...] limitatamente agli anni 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2018 per un totale di € 22.514,72 o per la diversa somma accertata in corso di causa. 3) In ogni caso, annullare la cartella ed il relativo ruolo per intervenuta prescrizione dei contributi, delle sanzioni e degli interessi sempre relativi alle annualità dal 2002 al 2014 compreso per un totale di € 17.063,40. Con vittoria di spese e compensi di lite e condanna delle resistenti in solido o per quanto di ragione al pagamento in favore del ricorrente della somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3
C.P.C.”
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_1 contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo il rigetto delle avverse pretese, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale e nel merito l'inammissibilità e l'infondatezza delle eccezioni sulla notifica, sulla duplicazione dei ruoli, sull'omesso invito al contribuente ex art. 6 L. 212/2000 e sulla mancanza del responsabile del procedimento.
Tutto ciò premesso egli concludeva chiedendo di: “1) Accertare l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Roma, essendo competente il Tribunale di Grosseto. 2) Rigettare il ricorso proposto dall'avv. in quanto inammissibile, nonché infondato in diritto e nel merito alla luce Controparte_2 di quanto esposto e prodotto nella presente comparsa. 3) Condannare parte ricorrente al pagamento di competenze e spese di causa”.
Si costituiva in giudizio anche la che contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, Pt_1 così concludeva: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella di pagamento impugnata per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.; in subordine,
4 sempre in via preliminare, ove non dichiarato inammissibile il presente ricorso per la motivazione sopra esposta, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle contestazioni Pt_1 relative agli eventuali vizi della procedura esattiva, per essere la procedura esattoriale di esclusiva competenza del Concessionario;
via principale, nel merito, rigettare il ricorso come proposto dal ricorrente, perché infondato in fatto e in diritto, dichiarando la debenza delle somme iscritte nel ruolo 2021 e, per l'effetto, condannare il ricorrente a corrispondere i relativi importi così come richiesti dal Concessionario della riscossione;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv.
[...] al pagamento diretto alla Cassa Forense delle somme iscritte a ruolo, per un totale di € CP_2
24.799,23, oltre interessi ex art. 18 della legge n. 576/80 dal dovuto al saldo;
in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, spiegata dalla nei confronti Pt_1 di , quale unico soggetto responsabile della procedura esattoriale Controparte_4
e, conseguentemente, dell'eventuale annullamento del credito della e, conseguentemente, dell'eventuale annullamento del credito della , condannando la stessa al pagamento degli Pt_1 importi che dovessero essere dichiarati prescritti, oltre interessi di mora dalla data di consegna dei relativi ruoli, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Disposta la riunione dei procedimenti, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, il
Tribunale ha così deciso: “accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e Controparte_2 per l'effetto dichiara estinte per intervenuta prescrizione le somme di cui alla cartella di pagamento n. 051 2020 00152787 76 000 e alla cartella di pagamento n. 05120210009421072000 relativamente agli anni 2002-2004-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014; condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
delle somme per gli anni 2015 – 2018 – 2019;
[...] compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
2.Proponeva gravame la che lamentava l'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure Pt_1 delle sue difese e della documentazione prodotta in primo grado a fondamento dell'insussistenza della prescrizione dei crediti oggetto di causa nonché l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria spiegata in via subordinata.
Si costituiva in giudizio l' spiegando conclusioni adesive rispetto a quelle contenute CP_5 nell'appello proposto dalla Pt_1
Restava contumace nel grado il . Controparte_2
5 Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza.
3.L'appello è fondato.
3.1 In primo luogo deve darsi atto che il giudice di prime cure, in astratto, ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il termine prescrizionale quinquennale.
Va premesso in diritto che l'art. 66 della L. n. 247/2012 (entrata in vigore il 2.2.2013) ha reintrodotto, in materia di contributi dovuti alla , il termine Parte_1 decennale di prescrizione, prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Parte_1
Infatti l'art. 66 cit., avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla ha Pt_1 fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 che fissa in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla Pt_1
Con riferimento alla problematica dell'applicabilità del termine decennale di prescrizione, con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della l. n. 247/12, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6729/2013, ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
3.2Ciò posto, nel caso in esame, è in contestazione la debenza da parte del dei Controparte_2 contributi per gli anni: 2002-2004-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2018-2019-
2020.
Per gli anni 2015-2018-2019-2020 il Tribunale ha rigettato l'opposizione alle cartelle di cui sopra proposta dall'odierno appellato contumace, escludendo l'intervenuta maturazione della prescrizione quinquennale, con accertamento ormai passato in giudicato in difetto di appello incidentale sul punto.
Per l'anno 2014 si applica ratione temporis il termine prescrizionale decennale, che quindi non risulta decorso alla data di notifica delle cartelle n. 051 2020 00152787 76 000 e n. 05120200015278776000 oggetto dei ricorsi in opposizione originari di cui è causa (entrambe notificate nel 2022).
Per i restanti anni 2002-2004-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 si osserva quanto segue.
La sin con la propria memoria di costituzione di primo grado ha eccepito, senza avversa Pt_1 specifica contestazione nel merito, che “il professionista ha promosso due precedenti ricorsi (all. 12 alle memorie di costituzione nei giudizi di primo grado), il primo avverso il ruolo 2014 (RG n.
16107/2015) ed il secondo avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria cui erano sottese le cartelle esattoriali di competenza della relative ai ruoli 2002, 2011 e 2012 (RG n. 21430/2015), nei Pt_1
6 quali risultava iscritta tutta la contribuzione di cui sopra, maggiorata di interessi e sanzioni e che i detti giudizi si sono definiti mediante un accordo transattivo intercorso tra le parti (cfr. documentazione allegata alla CTU disposta nei giudizi relativi ai ruoli 2018 e 2019, definiti con sentenza n. 8420/2021, allegata alle memorie di costituzione nei giudizi di primo grado sub. 13), che prevedeva l'annullamento delle sanzioni iscritte nei ruoli impugnati nonché degli interessi di mora maturati successivamente alla formazione dei ruoli e pagamento diretto alla dell'importo Pt_1 residuo iscritto nei suddetti ruoli in 5 rate, di cui la prima da versare entro il 27.10.2015 e le successive a mezzo Mav. con scadenze 31/10/2016, 31/10/2017, 31/10/2018 e 31/10/2019 ed abbandono dei giudizi a spese compensate. Si evidenzia che, a seguito di detto accordo, i competenti uffici dell'Ente hanno provveduto ad effettuare l'intero sgravio dei ruoli 2002, 2011, 2012 e 2014 ed a disporre il piano di rateazione degli importi ivi iscritti per contributi ed interessi relativi agli anni
2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, al netto di tutte le sanzioni (in totale €
20.022,87) e, pertanto, con esclusione degli importi relativi agli anni 2005 e 2006 inseriti nelle richieste di pagamento di cui sopra, dovuti soltanto a titolo di sanzioni ed i giudizi n. R.G. 16107/2015
e n. R.G.21430/2015 sono stati abbandonati. Il ricorrente, peraltro, non ha provveduto ad effettuare il pagamento di alcuna delle rate ad oggi scadute e, pertanto, la ha iscritto la prima e la Pt_1 seconda rata della detta rateazione, nei ruoli 2018 (unitamente alla contribuzione minima soggettiva, integrativa ed al contributo di maternità dovuti per l'anno 2014, oltre interessi) e 2019 (unitamente alla prima rata della contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta in autoliquidazione relativa agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, oltre sanzioni ed interessi e della contribuzione minima soggettiva, integrativa e del contributo di maternità relativi all'anno 2015, oltre interessi), nonché la terza rata nel ruolo 2020, oggetto del presente giudizio, unitamente alla seconda rata della contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta in autoliquidazione relativa agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, oltre sanzioni ed interessi e della contribuzione minima soggettiva, integrativa e del contributo di maternità relativi all'anno 2015, oltre interessi e la quarta e quinta rata nel ruolo 2021, parimenti oggetto del presente giudizio, unitamente alla terza rata della rateazione della contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, oltre sanzioni ed interessi e della contribuzione minima soggettiva, integrativa e del contributo di maternità relativa all'anno 2015, oltre interessi ed alla contribuzione dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per l'anno 2019”.
Per l'effetto, per i restanti anni 2002-2004-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 la ha Pt_1 dedotto e provato-ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 1° comma c.p.c. non essendo stata sollevata ex adverso alcuna specifica contestazione- l'intervenuta conclusione di un accordo conciliativo intervenuto nel 2015 (di cui dà conto anche il Tribunale di Roma nella sentenza n. 8420/2021 cfr.
7 pag. 25-26, in atti, relativa ai giudizi avverso le cartelle n. 0972019002423044900 e
09720190010548535), che valendo come riconoscimento di debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2944 c.c. ha fatto decorrere, ad ogni buon conto, un nuovo termine ratione temporis decennale, che non risulta perento alla data di notifica delle cartelle n. 051 2020 00152787 76 000 e n.
05120200015278776000 oggetto dei ricorsi in opposizione originari di cui è causa (entrambe notificate nel 2022), con l'effetto che non si è prodotto alcun effetto estintivo dei crediti ivi vantati dalla Pt_1
In conclusione la motivazione espressa dal giudice di prime cure non è in parte qua conforme a diritto ed alle risultanze processuali e va modificata per quanto di ragione.
4.Per l'effetto la sentenza impugnata va parzialmente riformata nel senso che i ricorsi di primo grado proposti da iscritti rispettivamente sub. r.g. 26336/2022 e r.g. Controparte_2
33353/2022 vanno interamente rigettati.
5.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di Controparte_2
ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività
[...] difensiva svolta nei rispettivi rapporti processuali.
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-rigetta integralmente i ricorsi di primo grado proposti da iscritti Controparte_2 rispettivamente sub. r.g. 26336/2022 e r.g. 33353/2022;
- condanna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio Controparte_2
a favore della e dell' Parte_1
, liquidate in favore di ciascuna in euro 3.000,00 per Controparte_1 il primo grado e in euro 3.500,00 per il secondo grado, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre c.u. del presente grado di giudizio a favore della
[...]
. Parte_1
Roma, lì 12.11.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
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