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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7317 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. HE DI presidente dott.ssa IO IP consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4957/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025 e vertente
TRA
c.f. , e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 già , c.f. Parte_2 Parte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Emanuele Dell'Ali, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. CP_1 C.F._1
, c.f. Parte_4 C.F._2
, c.f. Parte_5 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Cinzia Luperto e Marco Tidei, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATI
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 923/2022, R.G. n. 2141/2020, pubblicata in data 30.8.2022, il Tribunale di
Civitavecchia ha accolto l'opposizione a precetto proposta da e CP_1 Parte_4
ha condannato la società opposta al pagamento delle spese del giudizio. Parte_5
Per ciò che ancora rileva (non avendo gli appellati riproposto le eccezioni già sollevate in primo grado e disattese dal giudice), il Tribunale ha così motivato:
‹‹… Il motivo di opposizione è fondato.
Come rilevato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 2 marzo 2016 n. 4116, nello stesso senso
Cass. 21 novembre 2020 n. 24798) in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, quest'ultima norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. “In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. E laddove la legittimazione sia allegata in dipendenza dell'incorporazione della cessionaria, anche alla prova dell'incorporazione”.
Ma la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. 13 giugno 2019, n.15884; in precedenza Cass. n. 31118/2017; Cass. n.
15884/2019; Cass. n. 17110/2019).
Nel caso di specie l'onere non risulta adempiuto dalla società precettante, la quale, a seguito dell'avversa esplicita contestazione, non ha prodotto, tutti i documenti necessari a dimostrare quanto richiesto ai fini specifici.
Se la prima cessione quella da alla Aspra Finance S.p.a. è sufficiente a Controparte_2 dimostrarla con l'estratto della Gazzetta Ufficiale relativa specificatamente alla cessione dei crediti in
“sofferenza” alla data del 31 luglio 2008 (tra i quali vi era certamente quello oggetto di causa fondato su un decreto ingiuntivo emesso in data 18 settembre 2000) e se l'atto di fusione di Aspra Finance S.p.a. con
[...] in data 14 dicembre 2010 ed il cambio di denominazione con verbale del Notaio Controparte_3 di Milano rep. 12539 racc. 6528 da a Persona_1 Controparte_3 Parte_3 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2015 sono sufficienti a dimostrare la titolarità del credito da parte della non altrettanto si può dire riguardo alle cessioni da a Parte_3 Parte_3 [...]
e da a poiché gli atti prodotti in causa non contengono i CP_4 CP_4 Parte_1 rispettivi allegati nei quale sarebbe dovuto essere indicato il credito ceduto ed oggetto di causa.
pagina 2 di 6 Poiché, quindi, non è possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione e, quindi, accertare la legittimazione della società precettante l'opposizione deve essere accolta.››.
***
Ha proposto appello rappresentata da Parte_1 Parte_2 chiedendo di riformare la sentenza e di rigettare l'opposizione, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
***
Si sono costituiti in giudizio, in data 24.1.2023, gli appellati, chiedendo di rigettare l'impugnazione, con vittoria delle spese di lite anche del secondo grado.
***
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, in quanto non proposta con l'atto di appello, e all'udienza del 26.1.2023 ha rinviato la causa al 17.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 3/4.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 4.12.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Con un unico motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, errando nella valutazione degli elementi probatori forniti dall'opposta, ha affermato che mancava la prova
“dell'appartenenza alle cessioni di credito e del credito azionato con il CP_4 Pt_1 precetto impugnato”, mentre, in realtà, dall'esame dei documenti allegati alla nota di deposito del 30.11.2020 emergeva che in atti erano presenti gli estratti delle cessioni da Parte_3
(già a e successivamente da a . CP_5 CP_4 CP_4 Pt_1
***
Il motivo è fondato.
Il Tribunale, nell'affermare che non vi era la prova delle cessioni del credito da Parte_3
pagina 3 di 6 a e da quest'ultima a in quanto gli atti prodotti Controparte_4 Parte_1 non contenevano i rispettivi allegati nei quali sarebbe stato indicato il credito ceduto e oggetto di causa, non ha valutato compiutamente la produzione documentale in atti.
E infatti, parte opposta aveva depositato, con la nota del 30.11.2020, gli estratti delle due cessioni di crediti in blocco, debitamente autenticati dal notaio Persona_2 contenenti gli allegati.
In particolare, dall'allegato A (“Elenco dei Crediti”) al primo contratto di cessione (quello tra e ) risulta il seguente credito: “NDG 083129366 – NUMERO Parte_3 CP_4
PRATICA 931396 – CONTROPARTE: GI.CE.VA.BEVANDE DI CESARINI ENZO E
GIOVANNONI VIT”.
Dall'allegato A (“Elenco dei crediti”) al secondo contratto di cessione (quello tra CP_4
e risulta il seguente credito: “NDG 83129366 – Fee
[...] Parte_1
Cluster 03 - Unsecured-02 - GBV € 50 k - € 300 k”.
È accertato, quindi, che erano stati depositati gli elenchi dei crediti (per estratto) di entrambe le cessioni e, cioè, proprio quegli allegati che la sentenza ha ritenuto mancanti.
A fronte di tale dato documentale, non può condividersi l'unica contestazione mossa da parte appellata, secondo cui i suddetti elementi non consentirebbero a un soggetto esterno al sistema bancario “di affermare con certezza che essi si riferiscano ed intendano individuare proprio il credito azionato con il precetto opposto, tanto più se si considera che nelle sintetiche informazioni fornite nel richiamato
Allegato A come controparte non risulta indicato nessuno dei soggetti destinatari del precetto opposto, ossia
, e , bensì la società Gi.CE.VA.”, il che varrebbe a maggior CP_1 Parte_5 Parte_4 ragione con riferimento alla indicazione, ancora più generica e “criptica”, contenuta nell'Allegato A relativo alla cessione tra e . CP_4 Pt_1
Ciò in quanto la suddetta documentazione deve essere letta in una con gli altri documenti allegati alla comparsa di costituzione dell'opposta, dai quali risulta che il decreto ingiuntivo n.
405/2000 e la sentenza n. 365/2007, che ha definito il giudizio di opposizione avverso quel decreto, sono stati emessi nei confronti di Controparte_6
, nonché di ed NZ SA,
[...] CP_1 Controparte_6 [...]
e Pt_4 Parte_5
Ne discende che era possibile, per i debitori, identificare il credito ceduto.
Con riguardo alla seconda cessione, l'elenco dei crediti contiene il numero identificativo del rapporto (NDG 83129366), che corrisponde a quello riportato nell'atto della precedente cessione.
pagina 4 di 6 Alla luce della valutazione complessiva dei documenti versati in atti dall'opposta, ritiene la
Corte che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, sia stata fornita la prova dell'inserimento del credito nelle due cessioni di crediti in blocco.
Pertanto, era (ed è) titolare del credito di cui al precetto impugnato, con il quale si Pt_1 intimava il pagamento della sorte portata dal citato decreto ingiuntivo e degli interessi.
***
Come già accennato, non sono stati riproposti in questo grado, ex art. 346 c.p.c., gli altri motivi di opposizione.
***
In conclusione, l'appello va accolto, e, in riforma della gravata sentenza, va rigettata l'opposizione a precetto proposta in primo grado da e CP_1 Parte_4 [...]
Pt_5
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Gli appellati devono essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano secondo i valori minimi dello scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00 (in base alla somma precettata di € 267.987,36), stante la ridotta complessità della controversia e delle questioni alla stessa sottese.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Civitavecchia n. 923/2022, R.G. n. 2141/2020, pubblicata in data 30.8.2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 1. in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta l'opposizione a precetto proposta in primo grado da e CP_1 Parte_4 Parte_5
2. condanna e in solido, al pagamento, alla CP_1 Parte_4 Parte_5
e per essa alla mandataria delle spese del Parte_1 Parte_2 doppio grado di giudizio, che liquida in € 11.229,00 per compensi, per il primo grado, e in €
1.848,00 per esborsi ed € 10.060,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 4.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO IP HE DI
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. HE DI presidente dott.ssa IO IP consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4957/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025 e vertente
TRA
c.f. , e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 già , c.f. Parte_2 Parte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Emanuele Dell'Ali, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. CP_1 C.F._1
, c.f. Parte_4 C.F._2
, c.f. Parte_5 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Cinzia Luperto e Marco Tidei, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATI
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 923/2022, R.G. n. 2141/2020, pubblicata in data 30.8.2022, il Tribunale di
Civitavecchia ha accolto l'opposizione a precetto proposta da e CP_1 Parte_4
ha condannato la società opposta al pagamento delle spese del giudizio. Parte_5
Per ciò che ancora rileva (non avendo gli appellati riproposto le eccezioni già sollevate in primo grado e disattese dal giudice), il Tribunale ha così motivato:
‹‹… Il motivo di opposizione è fondato.
Come rilevato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 2 marzo 2016 n. 4116, nello stesso senso
Cass. 21 novembre 2020 n. 24798) in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, quest'ultima norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. “In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. E laddove la legittimazione sia allegata in dipendenza dell'incorporazione della cessionaria, anche alla prova dell'incorporazione”.
Ma la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass. 13 giugno 2019, n.15884; in precedenza Cass. n. 31118/2017; Cass. n.
15884/2019; Cass. n. 17110/2019).
Nel caso di specie l'onere non risulta adempiuto dalla società precettante, la quale, a seguito dell'avversa esplicita contestazione, non ha prodotto, tutti i documenti necessari a dimostrare quanto richiesto ai fini specifici.
Se la prima cessione quella da alla Aspra Finance S.p.a. è sufficiente a Controparte_2 dimostrarla con l'estratto della Gazzetta Ufficiale relativa specificatamente alla cessione dei crediti in
“sofferenza” alla data del 31 luglio 2008 (tra i quali vi era certamente quello oggetto di causa fondato su un decreto ingiuntivo emesso in data 18 settembre 2000) e se l'atto di fusione di Aspra Finance S.p.a. con
[...] in data 14 dicembre 2010 ed il cambio di denominazione con verbale del Notaio Controparte_3 di Milano rep. 12539 racc. 6528 da a Persona_1 Controparte_3 Parte_3 deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2015 sono sufficienti a dimostrare la titolarità del credito da parte della non altrettanto si può dire riguardo alle cessioni da a Parte_3 Parte_3 [...]
e da a poiché gli atti prodotti in causa non contengono i CP_4 CP_4 Parte_1 rispettivi allegati nei quale sarebbe dovuto essere indicato il credito ceduto ed oggetto di causa.
pagina 2 di 6 Poiché, quindi, non è possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione e, quindi, accertare la legittimazione della società precettante l'opposizione deve essere accolta.››.
***
Ha proposto appello rappresentata da Parte_1 Parte_2 chiedendo di riformare la sentenza e di rigettare l'opposizione, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
***
Si sono costituiti in giudizio, in data 24.1.2023, gli appellati, chiedendo di rigettare l'impugnazione, con vittoria delle spese di lite anche del secondo grado.
***
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, in quanto non proposta con l'atto di appello, e all'udienza del 26.1.2023 ha rinviato la causa al 17.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 3/4.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 4.12.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Con un unico motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, errando nella valutazione degli elementi probatori forniti dall'opposta, ha affermato che mancava la prova
“dell'appartenenza alle cessioni di credito e del credito azionato con il CP_4 Pt_1 precetto impugnato”, mentre, in realtà, dall'esame dei documenti allegati alla nota di deposito del 30.11.2020 emergeva che in atti erano presenti gli estratti delle cessioni da Parte_3
(già a e successivamente da a . CP_5 CP_4 CP_4 Pt_1
***
Il motivo è fondato.
Il Tribunale, nell'affermare che non vi era la prova delle cessioni del credito da Parte_3
pagina 3 di 6 a e da quest'ultima a in quanto gli atti prodotti Controparte_4 Parte_1 non contenevano i rispettivi allegati nei quali sarebbe stato indicato il credito ceduto e oggetto di causa, non ha valutato compiutamente la produzione documentale in atti.
E infatti, parte opposta aveva depositato, con la nota del 30.11.2020, gli estratti delle due cessioni di crediti in blocco, debitamente autenticati dal notaio Persona_2 contenenti gli allegati.
In particolare, dall'allegato A (“Elenco dei Crediti”) al primo contratto di cessione (quello tra e ) risulta il seguente credito: “NDG 083129366 – NUMERO Parte_3 CP_4
PRATICA 931396 – CONTROPARTE: GI.CE.VA.BEVANDE DI CESARINI ENZO E
GIOVANNONI VIT”.
Dall'allegato A (“Elenco dei crediti”) al secondo contratto di cessione (quello tra CP_4
e risulta il seguente credito: “NDG 83129366 – Fee
[...] Parte_1
Cluster 03 - Unsecured-02 - GBV € 50 k - € 300 k”.
È accertato, quindi, che erano stati depositati gli elenchi dei crediti (per estratto) di entrambe le cessioni e, cioè, proprio quegli allegati che la sentenza ha ritenuto mancanti.
A fronte di tale dato documentale, non può condividersi l'unica contestazione mossa da parte appellata, secondo cui i suddetti elementi non consentirebbero a un soggetto esterno al sistema bancario “di affermare con certezza che essi si riferiscano ed intendano individuare proprio il credito azionato con il precetto opposto, tanto più se si considera che nelle sintetiche informazioni fornite nel richiamato
Allegato A come controparte non risulta indicato nessuno dei soggetti destinatari del precetto opposto, ossia
, e , bensì la società Gi.CE.VA.”, il che varrebbe a maggior CP_1 Parte_5 Parte_4 ragione con riferimento alla indicazione, ancora più generica e “criptica”, contenuta nell'Allegato A relativo alla cessione tra e . CP_4 Pt_1
Ciò in quanto la suddetta documentazione deve essere letta in una con gli altri documenti allegati alla comparsa di costituzione dell'opposta, dai quali risulta che il decreto ingiuntivo n.
405/2000 e la sentenza n. 365/2007, che ha definito il giudizio di opposizione avverso quel decreto, sono stati emessi nei confronti di Controparte_6
, nonché di ed NZ SA,
[...] CP_1 Controparte_6 [...]
e Pt_4 Parte_5
Ne discende che era possibile, per i debitori, identificare il credito ceduto.
Con riguardo alla seconda cessione, l'elenco dei crediti contiene il numero identificativo del rapporto (NDG 83129366), che corrisponde a quello riportato nell'atto della precedente cessione.
pagina 4 di 6 Alla luce della valutazione complessiva dei documenti versati in atti dall'opposta, ritiene la
Corte che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, sia stata fornita la prova dell'inserimento del credito nelle due cessioni di crediti in blocco.
Pertanto, era (ed è) titolare del credito di cui al precetto impugnato, con il quale si Pt_1 intimava il pagamento della sorte portata dal citato decreto ingiuntivo e degli interessi.
***
Come già accennato, non sono stati riproposti in questo grado, ex art. 346 c.p.c., gli altri motivi di opposizione.
***
In conclusione, l'appello va accolto, e, in riforma della gravata sentenza, va rigettata l'opposizione a precetto proposta in primo grado da e CP_1 Parte_4 [...]
Pt_5
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Gli appellati devono essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano secondo i valori minimi dello scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00 (in base alla somma precettata di € 267.987,36), stante la ridotta complessità della controversia e delle questioni alla stessa sottese.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Civitavecchia n. 923/2022, R.G. n. 2141/2020, pubblicata in data 30.8.2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 1. in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, rigetta l'opposizione a precetto proposta in primo grado da e CP_1 Parte_4 Parte_5
2. condanna e in solido, al pagamento, alla CP_1 Parte_4 Parte_5
e per essa alla mandataria delle spese del Parte_1 Parte_2 doppio grado di giudizio, che liquida in € 11.229,00 per compensi, per il primo grado, e in €
1.848,00 per esborsi ed € 10.060,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 4.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO IP HE DI
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