Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 669 /2025 da:
L'avv. CORTESE ANGELA per AN, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. MARADEI VINCENZO per , le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui CP_1
integralmente trascritte;
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 669 del RVG dell'anno 2025 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Vincenzo Maradei, e (C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Angela Cortese
Ricorrenti
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti hanno congiuntamente chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Terranova da Sibari il 3 settembre 2016, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Terranova da Sibari Atto n. 9 parte II Serie A anno 2016, deducendo che dalla loro unione è nata la figlia in data 23 settembre 2017. Persona_1
1
Hanno concordato le seguenti condizioni:
“
1. il AN verserà la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento per la figlia
entro il 15 di ogni mese, contribuirà alle spese straordinarie Persona_1 nella misura del 50%;
2. il papà, tenuto conto che temporaneamente vive all'estero, terrà con sé la figlia ogni qualvolta tornerà per periodi di vacanza il più possibile a fine di recuperare i periodi di assenza, nel rispetto degli impegni scolastici e ludico -ricreativi della minore;
3. quando il AN ritornerà a vivere in Italia, salvo diversi accordi lo stesso terrà con sé la figlia a fine settimana alterni, con pernottamento, dalle ore 16: 00 del sabato alla
Domenica sera entro le ore 20:00, quando accompagnerà la figl ia dalla madre;
nelle settimane in cui, la minore non trascorrerà il fine settimana con il papà nel giorno del mercoledì prenderà la piccola all'uscita di scuola, ovvero dalle 16:00 al di fuori del periodo scolastico, con pernotto dal padre, il quale riacc ompagnerà a scuola la minore il giorno successivo, ovvero a casa della madre al di fuori del periodo scolastico, nel periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto, la minore potrà trascorrere 20 giorni, anche non consecutivi -
10 luglio e 10 agosto- in compagnia del padre, con pernottamento;
per le festività Natalizie la minore trascorrerà con il padre 3 giorni consecutivi, ad anni alterni, dal 24.12 al 26.12 o dal 31.12 al 02.01 con pernottamento;
per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o
Pasquetta ad anni alterni;
i giorni dell'onomastico e del compleanno la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con la mamma il giorno della Festa della mamma, il suo compleanno e onomastico, e con il padre il giorno della Festa del pap à, il suo compleanno e onomastico;
tutte le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza, compatibilmente con gli impegni dei minori”.
2. Deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i suindicati coniugi.
Infatti, con riferimento ai presupposti richiesti per la pronuncia di divorzio, deve rilevarsi che con sentenza del 1322/2022 il Tribunale di Castrovillari ha pronunciato la separazione consensuale e che, quindi, risulta decorso il termine previsto dall' art. 1 legge 55/2015, dalla presentazione dei coniugi medesimi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di giudizio di separazione senza che siano intervenute riconciliazioni.
2.1. Quanto alle condizioni di divorzio, deve essere recepito l'accordo raggi unto dai coniugi, da ritenersi congruo in ogni sua parte.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto e Parte_1
, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Terranova da Parte_2
Sibari Atto n. 9 parte II Serie A anno 2016, alle condizioni indicate in parte motiva;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terranova da Sibari perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Castrovillari, 1 4 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola
3