TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/07/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 3267/2021 R.G.
UDIENZA 17/7/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.45;
- che, alle ore 10.10, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, in presenza dell'addetto all'Ufficio del Processo dott. Francesco Paolo
Cannizzaro, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 17/7/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3267, Ruolo Generale
dell'anno 2021, all'udienza 17/7/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso Avv. Maria Vertucci, in forza di procura speciale in atti;
attore
E
rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_1
domiciliate presso Avv. Maria Cristina Alemanno, in forza di procura speciale in atti;
convenuto
OGGETTO: CONTRATTO DI ASSICURAZIONE;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 C.P.C. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'attore citata Parte_1 Controparte_1 allegava:
“(…) 1. In data 6 febbraio 2009, il Sig. e Intesa San Paolo Pt_1
S.p.A. avevano sottoscritto un contratto di mutuo regolato dalle norme in materia di credito fondiario, avente ad oggetto la somma di Euro
180.000,00, della durata di 240 mesi (scadenza 6 febbraio 2029) e con tasso variabile (doc. n.1).
2. In data 9 marzo 2009, di poi, il Sig.
aveva sottoscritto con ed EurizonTutela Pt_1 Controparte_2
S.p.A. – oggi – la Polizza Proteggi Controparte_1
Mutuo Multirischio n. 301785288/12 ed, in specie, la n. 300.500.013 e la
n. 104.05.500, al fine di ottenere l'estinzione anticipata del mutuo de quo nel caso di sopraggiunta “Invalidità Totale permanente o malattia” o di morte prematura rispetto alla data di naturale estinzione dello
Pagina 3 Dott. Renato Buzi stesso prestito, a fronte di un premio totalmente versato pari ad Euro
11.170,80 (doc. n.2).
3. Sennonchè, in data 1 dicembre 2018, venivano diagnosticate al Sig. “Apnee notturne Ipertensione arteriosa Pt_1 cronica pri for plus 80/15 Stenosi canale midollare lombare” (doc. n.3).
4. Si tratta, è bene evidenziarlo subito, di patologie che hanno, poi, costretto il Sig. ad abbandonare la propria attività lavorativa Pt_1 di tassista, nonchè indotto l a giudicarLo “INVALIDO con riduzione CP_3 permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L.
118/71 e art 9 DL 509/88”, con percentuale “75%” e decorrenza
“06/02/2019” (doc. n.4).
5. A fronte della sopravvenuta incapacità lavorativa, in data 11 dicembre 2018, l'odierno TO ha provveduto, quindi, a denunciare il sinistro all'odierna Convenuta, al fine di beneficiare delle prestazioni offerte dalla Polizza precedentemente sottoscritta (sinistri n.2019010401189700 doc. n.5 e n. 2019010401532600 doc. n.6).
6. In seguito ad apposita istruttoria, con note del 5 aprile
2019 (doc.ti. nn. 7 e 8), però, la suddetta Società ha rappresentato al
Sig. quanto segue: “non possiamo procedere con il pagamento di Pt_1 quanto richiesto perché dagli elementi in nostro possesso risulta che già all'atto della sottoscrizione della polizza lei era persona non assicurabile in quanto le Sue dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza (9/03/2009) non hanno fatto menzione della storia clinica pregressa. In particolare, in base alla documentazione sanitaria pervenuta, emerge che nel 2008 Le è stata diagnosticata un'epatopatia hcv, tale patologia rientra tra quelle riportate nel questionario anamnestico nel quale ha dichiarato, sul modulo di adesione alla polizza- punto 67, di aver risposto negativamente a ciascuna domanda. La predetta situazione, se comunicata all'epoca della stipula del contratto, non avrebbe consentito alla Compagnia di accettare
l'assicurazione, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Ricorrono pertanto i presupposti per l'annullamento della polizza”. 7.
Si tratta, invero, di una risposta ribadita anche a seguito delle precise contestazioni avanzate dal Sig. in data 29 luglio 2019 Pt_1
(doc.n.9). Infatti, in data 10 settembre 2019, oltre a ribadire quanto suddetto, ha anche provveduto, di fatto Controparte_1 per la prima volta, all'annullamento del contratto, proponendo all'TO la restituzione del premio originariamente corrisposto (doc.
n.10).
8. La negazione dei benefici oggetto della citata Polizza in favore del Sig. , tuttavia, è del tutto illegittima.
9. In Pt_1
Pagina 4 Dott. Renato Buzi primis, si deve evidenziare che l'TO non ha mai chiesto
l'attivazione della polizza per cui è causa per la patologia epatopatia
HCV, ma per la patologia "Apnee notturne Ipertensione arteriosa cronica pri for plus 80/15 Stenosi canale midollare lombare", del tutto inesistente al momento della sottoscrizione della Polizza.
9. In secundis, inoltre, si deve precisare come Controparte_1 non si è avveduta neppure che anche la patologia epatopatia HCV
[...] era del tutto inesistente proprio alla data di sottoscrizione della suddetta Polizza e di compilazione del relativo questionario, ove il
Sig. non ha assolutamente fatto dichiarazioni reticenti, avendo Pt_1 debellato la malattia ben prima del 9 marzo 2009, come emerge per tabulas dalla relazione medica del dott. della Per_1 [...]
e da quella della Prof.ssa Parte_2 Per_2 del Policlinico Gemelli di (doc. n.11) e dalla documentazione Pt_2 allegata (doc. n.12); comunque, non si è avveduta che si tratta di una patologia ben diversa da quella per cui l'TO ha chiesto
l'attivazione dei benefici in contestazione. 10. In punto di fatto è utile evidenziare, ancora, che prima di procedere alla notificazione del presente Atto di citazione, il Sig. ha avviato nei confronti Pt_1 dell'odierna Convenuta l'apposito procedimento di mediazione obbligatoria previsto dal Decreto Legislativo n.28/2010, al precipuo fine di vedersi riconosciuti i benefici per cui è causa, il quale si è concluso negativamente, giusta verbale del 17 dicembre 2019 (doc. n.13), per mancata comparizione della stessa Convenuta. 11. In presenza di una tale situazione, al Sig. ut supra rappresentato e Parte_1 difeso, non rimane altra via che rivolgersi alla giustizia riparatrice di codesto Tribunale (…)”.
L'attore concludeva così:
“(…) in via principale: accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
, alla data di sottoscrizione della Polizza Proteggi Mutuo
[...]
Multirischio n. 301785288/12 non era affetto dalla patologia Epatite HCV
e, dunque, che il medesimo in pari data non ha fornito a Controparte_1 alcuna informazione falsa e/o reticente sul Suo
[...] effettivo stato di salute;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del medesimo Sig. a godere dei benefici previsti dalla Pt_1
Polizza de qua e, conseguentemente, ordinare a Controparte_1
: - di corrispondere al Sig. e/o direttamente per suo
[...] Pt_1 conto ad la somma corrispondente alle rate che Controparte_1
Pagina 5 Dott. Renato Buzi alla data di definizione del presente giudizio il medesimo TO dovrà ancora corrispondere per il mutuo fondiario sottoscritto il 6 febbraio
2008, a rogito del Notaio di rep. n.52878 e Persona_3 Pt_2 racc. n. 17.854, per come risultante dal piano di ammortamento allegato
(doc. n.14); - di corrispondere al Sig. la somma dal medesimo Pt_1 corrisposta ad per il suddetto mutuo, dal'11 Controparte_1 dicembre 2018 – data di attivazione della polizza suddetta – fino alla data di definizione del presente giudizio, per come risultante dal piano di ammortamento allegato (doc. n.14); in subordine: accertare e dichiarare che, in ogni caso, il Sig. ha reso senza Parte_1 dolo e/o colpa grave le dichiarazioni relative al Suo stato di salute all'atto della sottoscrizione della Polizza Proteggi Mutuo n.
30178528812, del 9 marzo 2009, e che non Controparte_1 ha mai comunicato il suo recesso;
per l'effetto, ai sensi dell'articolo
1893, comma 2, c.c., determinare, anche a mezzo di apposita C.T.U., quale sarebbe stato il premio che il Sig. avrebbe dovuto Pt_1 corrispondere laddove avesse che Controparte_1 CP_4 il medesimo TO, alla data di sottoscrizione della Polizza suddetta, era stato affetto da Epatopatia HCV e, conseguentemente, decurtarlo dalla somma di Euro 116.814,08, ovvero dalla somma dovuta alla data dell'11 dicembre 2018 a per l'estinzione del Controparte_1 mutuo fondiario sottoscritto il 6 febbraio 2008, a rogito del Notaio di , rep. n.52878 e racc. n. 17.854; Persona_3 Pt_2 conseguentemente ordinare a - di Controparte_1 corrispondere al sig. e/o direttamente per suo conto ad Pt_1 [...] la somma ancora dovuta dal Sig. alla data di Controparte_1 Pt_1 definizione del presente giudizio per l'estinzione del suddetto mutuo;
- di corrispondere la somma eccedente in favore del Sig. Parte_1 il quale ha comunque versato le rate per il suddetto mutuo dalla data di apertura del sinistro, 11 dicembre 2018, alla data di definizione del presente giudizio (…)”.
La Compagnia di assicurazione, costituendosi, contestava la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto.
La causa era istruita con produzione documentale, C.t.u. medico-legale e
C.t.u. contabile;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Pagina 6 Dott. Renato Buzi All'odierna udienza le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed era disposta la discussione orale della causa ex art. 281-sexies
c.p.c.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma AR (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass.
32358/2023, Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024 e Cass. S.U. 17603/2025).
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
La documentazione in atti comprova tanto il contratto di mutuo e la polizza assicurativa, stipulati dallo (cfr. documenti 1-2 Pt_1 attore), quanto l'evento in suo danno, con le modalità analiticamente descritte in citazione (cfr. documenti 3-4 attore).
Orbene, nella polizza escussa è espressamente previsto per l'evento infortunio l'indennizzo dal capitale di mutuo residuo (cfr. documento 2 attore).
Pagina 7 Dott. Renato Buzi Nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni contrattuali, poiché il C.t.u. medico-legale (prof. dott. , con valutazione Persona_4 esente da vizi di impostazione logica e metodologica, ha così concluso:
“(…) Sulla scorta dei risultati delle indagini sopra rappresentati e delle considerazioni medico legali in merito fatte, la risposta ai quesiti del Sig. Giudice viene così formulata:
1. lo è affetto Pt_3 da sindrome delle apnee notturne evidenziata nel 2018 e che, unitamente all'ipertensione arteriosa, al pregresso infarto miocardico e alla stenosi del canale midollare, ha determinato il riconoscimento da parte dell della permanente riduzione della capacità lavorativa al 75% a CP_3 partire dal 06/02/2019; 2. all'atto della stipula, cioè in data
09/03/2009, sussiste ampia documentazione sanitaria che consente di escludere che lo fosse affetto da epatopatia HCV relata;
come Pt_3 sopra meglio esplicitato, lo è stato sottoposto a terapie Pt_3 eradicanti l'infezione in tempi molto precedenti alla data di cui sopra
e presso primario Centro per le Malattie Infettive, riportando completa guarigione;
3. come detto, all'epoca della stipula non vi era motivo scientifico per declinare la diagnosi di epatopatia HCV relata;
viceversa, le patologie sopraggiunte e che hanno determinato l'ulteriore aggravamento (infarto miocardico e apnee notturne) che ha condotto al critico grado di invalidità lavorativa attuale, non potevano in nessun modo essere note o sospettate;
4. per quanto sopra dedotto, non sussistono prove documentali, sotto l'aspetto sanitario, ad opera delle quali lo non avrebbe potuto essere soggetto assicurabile secondo Pt_3 gli schemi proposti dalla Compagnia;
parimenti, le patologie insorte in epoca successiva alla stipula della polizza, essendo nel marzo 2009 ignote e imprevedibili, appaiono soggette a copertura da parte della polizza in questione (…)” (v. pag. 7 della relazione peritale nel fascicolo telematico).
Come discorso di carattere generale, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., la rinnovazione della C.t.u., con sostituzione del consulente, deve essere giustificata dalla sussistenza di gravi motivi, ovvero dal riscontro di rilevanti inadempienze nello svolgimento, da parte del medesimo, dell'incarico conferitogli.
In altre parole, l'istanza di rinnovo non può basarsi unicamente sulla sussistenza di palesi divergenze tra i contenuti dell'elaborato peritale del C.t.u. e quelli della relazione del tecnico di parte, tanto più se, come nel caso di specie, è stato offerto ampio spazio, alle parti
Pagina 8 Dott. Renato Buzi interessate, per il deposito di osservazioni (non pervenute) alla bozza loro trasmessa dall'Ausiliario (v. pag. 8 della relazione peritale nel fascicolo telematico: “(…) Trascorsi i termini a suo tempo assegnati dal
Sig. Giudice per l'invio al CTU delle note di Parte senza che nulla sia giunto, il CTU conclude le OOPP riportandosi integralmente alle conclusioni e alle risposte ai quesiti contenute nella bozza (…)”).
Va quindi esclusa ogni ipotesi di rinnovazione e/o riconvocazione del
C.t.u. medico-legale.
Deve pertanto ritenersi dimostrato il diritto dell'attore ad ottenere l'indennizzo, avendo l'indagine peritale smentito la tesi della
Co compagnia di assicurazione in punto di .
Invero, richiamato quanto esposto in precedenza, è qui sufficiente rilevare, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di adempimento - ma il discorso vale anche per le azioni di risoluzione e di risarcimento, in quanto hanno tutte in comune l'elemento costitutivo fondamentale del mancato adempimento - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo e la scadenza del termine, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, dovendo infatti essere quest'ultimo a provare l'adempimento della propria prestazione ovvero l'esistenza di altri fatti estintivi o impeditivi o modificativi, atti a paralizzare l'altrui domanda;
invece, nulla di tutto ciò ha dimostrato la Compagnia.
Passando al QUANTUM, nel corso dell'istruttoria è stata svolta C.t.u. contabile (dott. ). Persona_5
L'indagine svolta dall'Ausiliario risulta puntuale e sorretta da diffusa motivazione;
il C.t.u. ha ricostruito i rapporti inter-partes, dando spazio alle varie ipotesi prospettate ed ha argomentato e concluso alla stregua di corretti ed analitici calcoli cui deve senz'altro farsi rinvio.
Ne consegue che va prestata adesione, in corrispondenza dei principi dianzi esposti, alle conclusioni cui è pervenuto il C.t.u., il quale, dopo aver precisato che “(…) Sulla scorta di quanto appena riportato emerge, pertanto, che, nel periodo che va dalla data del 11 dicembre
2018 alla data attuale, il Sig. ha rimborsato Parte_1 all'istituto bancario un totale di n. 58 rate di ammortamento (dalla n.
116 alla n. 173) di complessivi € 63.379,32, composte da quote capitali di complessivi € 44.408,35, da quote interessi di complessivi €
Pagina 9 Dott. Renato Buzi 18.345,48 e da altre spese/interessi di complessivi € 625,49 (…)” (v. pag. 44 della C.t.u. in atti), ha così concluso (v. pag. 47-48 della
C.t.u. in atti):
Pagina 10 Dott. Renato Buzi Pagina 11 Dott. Renato Buzi Pertanto, poiché anche la consulenza contabile è esente da vizi logici o giuridici e risulta elaborata a seguito di puntuale indagine contabile,
Pagina 12 Dott. Renato Buzi possono porsi le relative conclusioni (di cui alla 2° ipotesi di ricalcolo) a fondamento della presente decisione.
Pertanto, la convenuta società di assicurazione va condannata, in forza del combinato disposto degli art. 11 e 12 del Modulo di Adesione (v. doc. 5 della compagnia di assicurazione), al pagamento in favore dello
, delle seguenti somme: Pt_1
- € 63.379,32, quale importo rimborsato dall'attore all'istituto bancario mutuante (Intesa San Paolo S.p.A.) dall'11/12/2018 (momento del sinistro) alla data di deposito della C.t.u. contabile;
- € 93.047,88, quale debito residuo dell'attore nei confronti dell'istituto di credito mutuante (Intesa San Paolo S.p.A.), beneficiario dell'indennizzo a termini di polizza;
come quantificate all'esito della C.t.u. contabile.
Trattandosi di debito di valore ex art. 1905 c.c. (v. Cass. 10488/09), su tali somme è dovuta la rivalutazione monetaria in base ai noti indici
Istat dal 26/7/2023, data di deposito della C.t.u. medico-legale, fino alla presente sentenza, oltre agli interessi legali, sulle somme così rivalutate, dalla presente sentenza fino al saldo effettivo.
Sul debito di valore, ancora da liquidare ai valori attuali, non vengono riconosciuti gli interessi compensativi dalla citata data per difetto di allegazione e prova su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass.
12452/03; Cass. 20591/04).
Le spese di lite seguono la soccombenza della società convenuta ex art. 91, comma 1, c.p.c. e si liquidano (applicati i parametri tariffari minimi e ridotto il compenso del 50% per gratuito patrocinio) in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.
Infatti, atteso che l'attore è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato giusta delibera del COA di Velletri del 28/4/2021, il pagamento va eseguito, in forza dell'art. 133 D.p.r. 115/2002, in favore dell'Erario.
Le spese delle due C.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste per l'intero definitivamente a carico della compagnia di assicurazione.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore Controparte_1 dell'assicurato , delle seguenti somme: Parte_1
Pagina 13 Dott. Renato Buzi - € 63.379,32, quale importo rimborsato dall'attore all'istituto bancario mutuante (Intesa San Paolo S.p.A.) dall'11/12/2018 (momento del sinistro) alla data di deposito della C.t.u. contabile;
- € 93.047,88, quale debito residuo dell'attore nei confronti dell'istituto di credito mutuante (Intesa San Paolo S.p.A.), beneficiario dell'indennizzo a termini di polizza;
oltre alla rivalutazione monetaria dal 26/7/2023 fino alla presente sentenza ed agli interessi legali, sulle somme così rivalutate, dalla presente sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.526,00 per compenso e € 777,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. Dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ex art. 133 D.p.r. 115/2002;
3) pone le spese di C.t.u. medico-legale e C.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, definitivamente per intero a carico della compagnia di assicurazione.
Velletri, 17/7/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 14 Dott. Renato Buzi