TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5238 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5312/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria TE EC, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5312 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del
24 settembre 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(c.f. ), quale titolare della omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale (P.IVA ), corrente in Loc. Cioffi di Eboli (Sa), rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Vincenzo Di Biase in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in pagina 1 di 12 Battipaglia, alla via Mazzini n. 116 (p.e.c.:
.salerno.it). Email_1 CP_1
ATTRICE/OPPONENTE
E
(P.IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_2
dell'omonimo titolare corrente in Capaccio-Paestum (Sa), rappresentata CP_2
e difesa dall'avv. ER AN, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Capaccio alla via C.A. Dalla Chiesa s.n.c. (pec:
.salerno.it). Email_2 CP_1
CONVENUTA/OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1365/2021, R.G. n. 4591/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 22 settembre 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
L' depositava, innanzi il Tribunale civile di Controparte_2
Salerno, il ricorso monitorio segnato al RG. 4591/2021, al cui esito veniva reso il decreto ingiuntivo n. 1365/2021 in data 05/06/2021, con il quale veniva ingiunto alla sig.ra di pagare la somma di € 18.408,16, oltre interessi e spese del Parte_1
procedimento monitorio
Assumeva la di essere creditrice della Controparte_2 CP_3
della somma succitata per il mancato pagamento delle fatture n. 01245/2019 e
[...]
pagina 2 di 12 n. 01383/2019, emesse a seguito della fornitura di merce, nella specie individuata in piantine di cavoli, regolarmente consegnate e non pagate.
* * *
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione, notificando atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, , nella qualità di titolare dell'omonima Parte_1
ditta, contestando integralmente il contenuto e la fondatezza della pretesa azionata e concludeva instando per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, preliminarmente per l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione monitoria con consequenziale revoca e caducazione dell'opposto decreto ingiuntivo;
eccepiva l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
Deduceva in fatto al riguardo che la sig.ra acquistava delle piantine di Parte_1
cavoli dalla;
che alla consegna della merce la sig.ra Controparte_2
constatava che le piantine risultavano malate/difettose contestando Parte_1
immediatamente la merce al rappresentante della ditta che, pertanto, la CP_2
azienda opposta si impegnava a ritirare la merce ed a consegnare delle piantine sane e non malate/danneggiate; che tuttavia la non provvedeva alla Controparte_2
sostituzione delle piantine danneggiate e malate;
che la provvedeva a contestare la Pt_1
merce anche al dott. consulente della Persona_1 Controparte_2
; che, comunque, la merce non veniva consegnata nella quantità dichiarata in
[...]
fattura oltre a non aver sostituito le piantine malate;
che, l' non aveva Controparte_2
fornito copia delle bolle di accompagnamento della merce fatturata né ha depositato e/o esibito la copia dei presunti ordini sottoscritti dalla Pt_1
pagina 3 di 12 Il giudizio veniva regolarmente iscritto a ruolo presso il tribunale civile di Salerno ed assegnato alla II sez. civile con n. RG 5312/2021: si costituiva nei termini di rito la opposta che impugnava ogni avverso dedotto in rito e nel merito, Controparte_2
chiedendone il rigetto perché inammissibile ed infondata, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo;
in merito alla dedotta inammissibilità del procedimento monitorio rilevava l'esistenza tra le parti del contratto di fornitura di prodotti agricoli (cavoli) del 6.08.2019; che la merce fornita risultava sia dalle fatture azionate con il monitorio e regolarmente annotate nei libri contabili che dai d.d.t. regolarmente firmati alla consegna della merce;
che parte opponente non aveva avanzato alcuna doglianza nei termini disposti dall'art. 1495 c.c., eccependo dunque la tardività della denuncia che era avvenuta dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc per il deposito delle memorie istruttorie: queste depositate, con ordinanza del 23.10.2022, il giudice rilevava che la procedura non fosse sottoposta all'obbligo della negoziazione, assistita ammetteva le prove testimoniali con i testi indicati dalle parti e limitandone il numero a due ciascuno.
Ascoltati i testi e preso atto della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito veniva dichiarata chiusa la fase istruttoria e le parti venivano rinviate alla udienza cartolare del 22 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni: la causa veniva trattenuta a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stati ivi rispettati i termini di legge imposti dal codice di rito. pagina 4 di 12 Nella valutazione della fattispecie in esame occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. - è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civile sent. n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
La pretesa creditoria dell'odierno convenuto/opposto, assunto creditore,
[...]
, è sostenuta dalla presentazione del contratto di fornitura di Controparte_2
prodotti agricoli del 6.08.2019 (cavoli) nel quale si cristallizza la volontà dei contraenti oggi in lite, le quantità dei prodotti oggetto della vendita, i tempi di pagamento e pagina 5 di 12 l'importo complessivo della fornitura nonché dalle fatture vidimate e presenti nei libri contabili ed infine dai d.d.t. regolarmente controfirmati dall'attuale opponente.
Parte opponente ha sollevato l'eccezione circa l'inidoneità della fattura e dei documenti prodotti nella fase monitoria a costituire quella "prova scritta" che, ai sensi degli artt.
633 e 634 c.p.c., è richiesta ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo.
Questo tribunale condivide l'autorevole giurisprudenza di merito che si è espressa sul punto ritenendo che la censura sostenuta da parte opponente è non soltanto infondata, ma anche sostanzialmente priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio di opposizione. È infondata in quanto "costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto"
(Cass. civ. n. 9685/2000).
È ininfluente in questa sede, laddove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
22489/2006, n. 16911/2005), sicché: “… se il credito risulti fondato, deve accogliere la pagina 6 di 12 domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Cass. civ.
n. 419/2006).
Pertanto, l'oggetto dell'odierna vertenza non è stabilire l'esistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 cpc al momento della emissione del decreto ingiuntivo de quo, bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.
Preliminarmente, si rileva che costituisce circostanza allegata dalla stessa parte opponente la sussistenza tra le odierne parti in causa di un rapporto commerciale, in virtù del quale l'opposta procedeva alla fornitura di cavoli alla opponente: tale fatto, peraltro, non risulta contestato.
Dunque, il positivo accertamento del rapporto contrattuale, la contestazione generica in ordine alle prestazioni fornite (vizi del prodotto) fuori dai tempi previsti dal codice di rito all'art. 1495 cc e comunque non provate, l'assenza di qualsivoglia contestazione stragiudiziale sono tutti elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere integrata la prova delle prestazioni nella misura richiesta ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Ne consegue che deve ritenersi pacifico, non solo perché emergente dalla prova scritta
(contratto), ma anche perché allegato dalla stessa parte opponente, l'esistenza di un rapporto contrattuale, alla stregua del quale parte opposta provvedeva alla fornitura all'opponente di cavoli (come risultante dalle fatture allegate). pagina 7 di 12 La contestazione svolta dalla opponente investe, difatti, sia il profilo riguardante gli asseriti vizi del prodotto, che la quantità di merce fornita.
In ordine alla prima doglianza, la stessa è estremamente generica, non risultando neanche indicati con precisione gli asseriti vizi e la loro non corrispondenza con quanto concordato, e neppure quando sono stati denunciati i detti vizi.
Sul punto, preme evidenziare in diritto che l'onere di contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata -ad esempio, nel caso di specie sotto il profilo della non corretta esecuzione della prestazione (qualità del legno e/o spessore delle tavole), dovendosi ritenere in caso di mancata contestazione -alla quale è equiparata la contestazione generica- il fatto pacifico e la controparte esonerata dal relativo onere probatorio (Cass., n. 26908/2020: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167
c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica”;
Cass., n. 18797/2021, in motivazione: “il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c. dopo la novella della L. n. 69/2009, prevede che i fatti non contestati specificatamente dalla controparte siano ritenuti provati dal giudice”; Cass., n.
3306/2020, in motivazione: “Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti pagina 8 di 12 … che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità”).
Dunque, alla stregua del principio di non contestazione, stante la chiara e specifica allegazione delle prestazioni eseguite come operata da parte opposta sin dal ricorso monitorio e, al contempo, tenuto conto del tenore della contestazione operata da parte opponente -che, secondo quanto sopra evidenziato, riguarda esclusivamente la qualità dei in maniera assolutamente generica e in quanto tale insuscettibile di Parte_2
integrare specifica contestazione-, nel caso di specie si ritiene adeguatamente assolto l'onere probatorio in capo alla parte opposta in punto di esecuzione delle prestazioni delle quali richiede il compenso nella presente sede.
Peraltro, è noto che in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza (Cass. n. 18125/13, n. 13695/07, n. 8963/98).
Occorre ancora ricordare come in linea di principio, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, allorché il venditore abbia eccepito la tardività della denuncia, incombe sull'acquirente non solo l'onere della prova dell'esistenza dei vizi ma anche della tempestività della denuncia nei termini di legge, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione (fra le tante Cass. civ. n. 12130 del 14/05/2008;
Cass. civ. n. 13695 del 12/06/2007).
Nel caso in esame, l'opponente non ha offerto alcuna prova delle eccezioni sollevate.
Invero, oltre ad emergere la totale assenza di contestazione scritta stragiudiziale nel corso delle prestazioni per cui si discute (la prima contestazione viene svolta a distanza pagina 9 di 12 di oltre un anno dalla fornitura), dall'altro lato, assume rilievo anche la prova orale svolta.
I testi di parte opposta ed Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato non solo l'avvenuta fornitura, ma anche l'assenza di contestazioni sulla merce fornita.
Appare, invece, evidente la genericità della deposizione del teste di parte attrice/opponente, ancorché legato da rapporti di lavoro con la stessa.
Orbene, ai sensi dell'art. 1495 c.c. “il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge...”. Secondo giurisprudenza consolidata “la parte acquirente è gravata dall'onere della prova che la denuncia del vizio sia stata effettuata entro il termine di 8 giorni dalla scoperta” (Cass. Civ. 844/97; Cass. Civ. 20682/05).
Nella fattispecie non risultano, però, documentate le date precise del manifestarsi dei vizi e la data precisa della denuncia.
E sempre ai sensi dell'art. 1495 c.c. “l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna…”.
Nel caso di specie, come già precisato, non è stato dimostrato che vi è stata una tempestiva denuncia tramite indicazione esatta della data della telefonata effettuata all'opposta e della risposta di questa.
In definitiva, la non ha dato prova di avere denunciato i vizi delle piantine nei Pt_1
termini di legge ed ha agito solo in data 10/01/2021 (PEC dell'avv. Di Biase), cioè oltre l'anno dalla consegna delle piantine di cavolo avvenuta nel mese di ottobre del 2019
(come dai documenti di trasporto e ritiro merce allegati nel fascicolo del monitorio - non contestati). pagina 10 di 12 Per tali motivi risulta, altresì, prescritto il diritto di garanzia.
Ne consegue che parte opponente, convenuta in senso sostanziale nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha compiutamente assolto al proprio onere di specifica allegazione dei fatti estintivi ed impeditivi, prima, né al proprio onere probatorio in merito alla specifica contestazione dei vizi della merce nei confronti del proprio venditore nei termini di legge. Non avendo provato né l'esistenza degli asseriti vizi, né la tempestività della denuncia degli stessi.
Anche in merito alla denunciata minore quantità della merce fornita, parte opponente non ha riscontrato alcun dato concreto con allegazioni probatorie, né ha mai indicato quale fosse il diverso quantitativo che assume essere stato consegnato: poiché tali dichiarazioni sono del tutto sfornite di prova rimangono mere dichiarazioni e come tali, andranno considerate.
In sostanza, la mancata comparizione all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, unita alle dichiarazioni dei testi, possono far ritenere provati i fatti costitutivi dei diritti dell'opposta, in ordine all'avvenuta fornitura della merce, alla mancata contestazione ed all'omesso pagamento della fattura da parte dell'opponente.
Da tutto ciò deriva l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di riferimento, tenendo conto della non complessità delle questioni esaminate, e con attribuzione.
Non si ritengono sussistenti gli estremi per una condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Maria
TE EC, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 5312/2021, così decide:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1365/2021
e lo dichiara esecutivo come per legge.
- Condanna l'opponente quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 Pt_1
, al pagamento in favore dell'
[...] Controparte_2
, delle spese di lite che si liquidano in euro 5.700,00, oltre la maggiorazione
[...]
del 15% per spese generali, CAP ed IVA come per legge, con attribuzione all'avv.
ER AN per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 19.12.2025.
Il giudice dott. sa Maria TE EC
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria TE EC, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5312 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del
24 settembre 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(c.f. ), quale titolare della omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale (P.IVA ), corrente in Loc. Cioffi di Eboli (Sa), rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Vincenzo Di Biase in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in pagina 1 di 12 Battipaglia, alla via Mazzini n. 116 (p.e.c.:
.salerno.it). Email_1 CP_1
ATTRICE/OPPONENTE
E
(P.IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_2
dell'omonimo titolare corrente in Capaccio-Paestum (Sa), rappresentata CP_2
e difesa dall'avv. ER AN, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Capaccio alla via C.A. Dalla Chiesa s.n.c. (pec:
.salerno.it). Email_2 CP_1
CONVENUTA/OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1365/2021, R.G. n. 4591/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 22 settembre 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
L' depositava, innanzi il Tribunale civile di Controparte_2
Salerno, il ricorso monitorio segnato al RG. 4591/2021, al cui esito veniva reso il decreto ingiuntivo n. 1365/2021 in data 05/06/2021, con il quale veniva ingiunto alla sig.ra di pagare la somma di € 18.408,16, oltre interessi e spese del Parte_1
procedimento monitorio
Assumeva la di essere creditrice della Controparte_2 CP_3
della somma succitata per il mancato pagamento delle fatture n. 01245/2019 e
[...]
pagina 2 di 12 n. 01383/2019, emesse a seguito della fornitura di merce, nella specie individuata in piantine di cavoli, regolarmente consegnate e non pagate.
* * *
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione, notificando atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, , nella qualità di titolare dell'omonima Parte_1
ditta, contestando integralmente il contenuto e la fondatezza della pretesa azionata e concludeva instando per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, preliminarmente per l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione monitoria con consequenziale revoca e caducazione dell'opposto decreto ingiuntivo;
eccepiva l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
Deduceva in fatto al riguardo che la sig.ra acquistava delle piantine di Parte_1
cavoli dalla;
che alla consegna della merce la sig.ra Controparte_2
constatava che le piantine risultavano malate/difettose contestando Parte_1
immediatamente la merce al rappresentante della ditta che, pertanto, la CP_2
azienda opposta si impegnava a ritirare la merce ed a consegnare delle piantine sane e non malate/danneggiate; che tuttavia la non provvedeva alla Controparte_2
sostituzione delle piantine danneggiate e malate;
che la provvedeva a contestare la Pt_1
merce anche al dott. consulente della Persona_1 Controparte_2
; che, comunque, la merce non veniva consegnata nella quantità dichiarata in
[...]
fattura oltre a non aver sostituito le piantine malate;
che, l' non aveva Controparte_2
fornito copia delle bolle di accompagnamento della merce fatturata né ha depositato e/o esibito la copia dei presunti ordini sottoscritti dalla Pt_1
pagina 3 di 12 Il giudizio veniva regolarmente iscritto a ruolo presso il tribunale civile di Salerno ed assegnato alla II sez. civile con n. RG 5312/2021: si costituiva nei termini di rito la opposta che impugnava ogni avverso dedotto in rito e nel merito, Controparte_2
chiedendone il rigetto perché inammissibile ed infondata, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo;
in merito alla dedotta inammissibilità del procedimento monitorio rilevava l'esistenza tra le parti del contratto di fornitura di prodotti agricoli (cavoli) del 6.08.2019; che la merce fornita risultava sia dalle fatture azionate con il monitorio e regolarmente annotate nei libri contabili che dai d.d.t. regolarmente firmati alla consegna della merce;
che parte opponente non aveva avanzato alcuna doglianza nei termini disposti dall'art. 1495 c.c., eccependo dunque la tardività della denuncia che era avvenuta dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc per il deposito delle memorie istruttorie: queste depositate, con ordinanza del 23.10.2022, il giudice rilevava che la procedura non fosse sottoposta all'obbligo della negoziazione, assistita ammetteva le prove testimoniali con i testi indicati dalle parti e limitandone il numero a due ciascuno.
Ascoltati i testi e preso atto della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito veniva dichiarata chiusa la fase istruttoria e le parti venivano rinviate alla udienza cartolare del 22 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni: la causa veniva trattenuta a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per essere stati ivi rispettati i termini di legge imposti dal codice di rito. pagina 4 di 12 Nella valutazione della fattispecie in esame occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. - è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civile sent. n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
La pretesa creditoria dell'odierno convenuto/opposto, assunto creditore,
[...]
, è sostenuta dalla presentazione del contratto di fornitura di Controparte_2
prodotti agricoli del 6.08.2019 (cavoli) nel quale si cristallizza la volontà dei contraenti oggi in lite, le quantità dei prodotti oggetto della vendita, i tempi di pagamento e pagina 5 di 12 l'importo complessivo della fornitura nonché dalle fatture vidimate e presenti nei libri contabili ed infine dai d.d.t. regolarmente controfirmati dall'attuale opponente.
Parte opponente ha sollevato l'eccezione circa l'inidoneità della fattura e dei documenti prodotti nella fase monitoria a costituire quella "prova scritta" che, ai sensi degli artt.
633 e 634 c.p.c., è richiesta ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo.
Questo tribunale condivide l'autorevole giurisprudenza di merito che si è espressa sul punto ritenendo che la censura sostenuta da parte opponente è non soltanto infondata, ma anche sostanzialmente priva di rilevanza nell'ambito del presente giudizio di opposizione. È infondata in quanto "costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto"
(Cass. civ. n. 9685/2000).
È ininfluente in questa sede, laddove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
22489/2006, n. 16911/2005), sicché: “… se il credito risulti fondato, deve accogliere la pagina 6 di 12 domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria” (Cass. civ.
n. 419/2006).
Pertanto, l'oggetto dell'odierna vertenza non è stabilire l'esistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 cpc al momento della emissione del decreto ingiuntivo de quo, bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.
Preliminarmente, si rileva che costituisce circostanza allegata dalla stessa parte opponente la sussistenza tra le odierne parti in causa di un rapporto commerciale, in virtù del quale l'opposta procedeva alla fornitura di cavoli alla opponente: tale fatto, peraltro, non risulta contestato.
Dunque, il positivo accertamento del rapporto contrattuale, la contestazione generica in ordine alle prestazioni fornite (vizi del prodotto) fuori dai tempi previsti dal codice di rito all'art. 1495 cc e comunque non provate, l'assenza di qualsivoglia contestazione stragiudiziale sono tutti elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere integrata la prova delle prestazioni nella misura richiesta ai sensi dell'art. 2729 c.c.
Ne consegue che deve ritenersi pacifico, non solo perché emergente dalla prova scritta
(contratto), ma anche perché allegato dalla stessa parte opponente, l'esistenza di un rapporto contrattuale, alla stregua del quale parte opposta provvedeva alla fornitura all'opponente di cavoli (come risultante dalle fatture allegate). pagina 7 di 12 La contestazione svolta dalla opponente investe, difatti, sia il profilo riguardante gli asseriti vizi del prodotto, che la quantità di merce fornita.
In ordine alla prima doglianza, la stessa è estremamente generica, non risultando neanche indicati con precisione gli asseriti vizi e la loro non corrispondenza con quanto concordato, e neppure quando sono stati denunciati i detti vizi.
Sul punto, preme evidenziare in diritto che l'onere di contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata -ad esempio, nel caso di specie sotto il profilo della non corretta esecuzione della prestazione (qualità del legno e/o spessore delle tavole), dovendosi ritenere in caso di mancata contestazione -alla quale è equiparata la contestazione generica- il fatto pacifico e la controparte esonerata dal relativo onere probatorio (Cass., n. 26908/2020: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167
c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica”;
Cass., n. 18797/2021, in motivazione: “il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c. dopo la novella della L. n. 69/2009, prevede che i fatti non contestati specificatamente dalla controparte siano ritenuti provati dal giudice”; Cass., n.
3306/2020, in motivazione: “Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti pagina 8 di 12 … che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità”).
Dunque, alla stregua del principio di non contestazione, stante la chiara e specifica allegazione delle prestazioni eseguite come operata da parte opposta sin dal ricorso monitorio e, al contempo, tenuto conto del tenore della contestazione operata da parte opponente -che, secondo quanto sopra evidenziato, riguarda esclusivamente la qualità dei in maniera assolutamente generica e in quanto tale insuscettibile di Parte_2
integrare specifica contestazione-, nel caso di specie si ritiene adeguatamente assolto l'onere probatorio in capo alla parte opposta in punto di esecuzione delle prestazioni delle quali richiede il compenso nella presente sede.
Peraltro, è noto che in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza (Cass. n. 18125/13, n. 13695/07, n. 8963/98).
Occorre ancora ricordare come in linea di principio, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, allorché il venditore abbia eccepito la tardività della denuncia, incombe sull'acquirente non solo l'onere della prova dell'esistenza dei vizi ma anche della tempestività della denuncia nei termini di legge, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione (fra le tante Cass. civ. n. 12130 del 14/05/2008;
Cass. civ. n. 13695 del 12/06/2007).
Nel caso in esame, l'opponente non ha offerto alcuna prova delle eccezioni sollevate.
Invero, oltre ad emergere la totale assenza di contestazione scritta stragiudiziale nel corso delle prestazioni per cui si discute (la prima contestazione viene svolta a distanza pagina 9 di 12 di oltre un anno dalla fornitura), dall'altro lato, assume rilievo anche la prova orale svolta.
I testi di parte opposta ed Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato non solo l'avvenuta fornitura, ma anche l'assenza di contestazioni sulla merce fornita.
Appare, invece, evidente la genericità della deposizione del teste di parte attrice/opponente, ancorché legato da rapporti di lavoro con la stessa.
Orbene, ai sensi dell'art. 1495 c.c. “il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge...”. Secondo giurisprudenza consolidata “la parte acquirente è gravata dall'onere della prova che la denuncia del vizio sia stata effettuata entro il termine di 8 giorni dalla scoperta” (Cass. Civ. 844/97; Cass. Civ. 20682/05).
Nella fattispecie non risultano, però, documentate le date precise del manifestarsi dei vizi e la data precisa della denuncia.
E sempre ai sensi dell'art. 1495 c.c. “l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna…”.
Nel caso di specie, come già precisato, non è stato dimostrato che vi è stata una tempestiva denuncia tramite indicazione esatta della data della telefonata effettuata all'opposta e della risposta di questa.
In definitiva, la non ha dato prova di avere denunciato i vizi delle piantine nei Pt_1
termini di legge ed ha agito solo in data 10/01/2021 (PEC dell'avv. Di Biase), cioè oltre l'anno dalla consegna delle piantine di cavolo avvenuta nel mese di ottobre del 2019
(come dai documenti di trasporto e ritiro merce allegati nel fascicolo del monitorio - non contestati). pagina 10 di 12 Per tali motivi risulta, altresì, prescritto il diritto di garanzia.
Ne consegue che parte opponente, convenuta in senso sostanziale nel presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha compiutamente assolto al proprio onere di specifica allegazione dei fatti estintivi ed impeditivi, prima, né al proprio onere probatorio in merito alla specifica contestazione dei vizi della merce nei confronti del proprio venditore nei termini di legge. Non avendo provato né l'esistenza degli asseriti vizi, né la tempestività della denuncia degli stessi.
Anche in merito alla denunciata minore quantità della merce fornita, parte opponente non ha riscontrato alcun dato concreto con allegazioni probatorie, né ha mai indicato quale fosse il diverso quantitativo che assume essere stato consegnato: poiché tali dichiarazioni sono del tutto sfornite di prova rimangono mere dichiarazioni e come tali, andranno considerate.
In sostanza, la mancata comparizione all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, unita alle dichiarazioni dei testi, possono far ritenere provati i fatti costitutivi dei diritti dell'opposta, in ordine all'avvenuta fornitura della merce, alla mancata contestazione ed all'omesso pagamento della fattura da parte dell'opponente.
Da tutto ciò deriva l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di riferimento, tenendo conto della non complessità delle questioni esaminate, e con attribuzione.
Non si ritengono sussistenti gli estremi per una condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Maria
TE EC, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 5312/2021, così decide:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1365/2021
e lo dichiara esecutivo come per legge.
- Condanna l'opponente quale titolare dell'omonima ditta Parte_1 Pt_1
, al pagamento in favore dell'
[...] Controparte_2
, delle spese di lite che si liquidano in euro 5.700,00, oltre la maggiorazione
[...]
del 15% per spese generali, CAP ed IVA come per legge, con attribuzione all'avv.
ER AN per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 19.12.2025.
Il giudice dott. sa Maria TE EC
pagina 12 di 12