Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n.2388/2024 r.g.v.g
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2388 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c.
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], c.f.: , C.F._1
E
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...], c.f.: ; C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Poggiomarino (Na) alla Via G. Jervolino n. 95 presso lo studio dell'Avv. Michele Aquino (c.f.: ) del Foro di Torre Annunziata CodiceFiscale_3
(Na), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio
RICORRENTI
CONCLUSIONI: come in ricorso.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 2.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla separazione personale coniugi omologata dal Tribunale di
Torre Annunziata con decreto n. 4517/2007 del 17.07.2007.
In particolare, nelle condizioni della separazione le parti convenivano tra l'altro, che il sig
[...]
si impegnava a versare alla sig.ra la somma mensile di € Parte_1 Parte_2
700,00 (settecento//00) a titolo di contributo per il mantenimento della stessa e la somma mensile di € 1.400,00 (millequattrocento//00) per il mantenimento dei figli, all'epoca minori,
ed , da adeguarsi in base agli indici Istat. Per_1 Per_2
I ricorrenti hanno congiuntamente chiesto la modifica dei predetti patti nel senso di revocare sia l'obbligo di pagamento dell'importo di € 1.400,00, gravante su relativo al Parte_1 mantenimento dei due figli ed , sia l'obbligo di pagamento dell'importo di € Per_1 Per_2
700,00, gravante su relativo al mantenimento di Parte_1 Parte_2 nonché di voler confermare per il resto tutti i patti e condizioni già omologati.
2. La domanda spiegata dai ricorrenti è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Per quanto attiene alla ricorrente , si rileva che, benchè la stessa non abbia allegato Parte_2 nulla circa la sua situazione patrimoniale, l'assegno di mantenimento ben possa essere oggetto di rinuncia.
Del pari, la revoca dell'assegno posto a carico del a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 dei figli ed , perché ormai maggiorenni ed autosufficienti. Per_1 Per_2
Si osserva che il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perchè rivedibili, solo, rebus sic stantibus.
Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo.
Le variazioni di fatto devono, poi, esser dedotte esperendo l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto temporalmente limitata (come si è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finchè non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (cfr Cassazione civile sez. I,
09/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 09/01/2020), n.283).
Nella specie, da quanto dedotto dalle parti, i figli ed sono diventati maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficienti.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta promossa da Parte_1
e con ricorso depositato in data 02.12.2024 così provvede:
[...] Parte_2
A. accoglie la domanda e per l'effetto a parziale modifica delle statuizioni di cui alla separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di Torre Annunziata n. 4517/2007 del 17.07.2007, revoca, con decorrenza dal 02.12.2024 (data di deposito del ricorso) l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di , la somma di Parte_1 Parte_2 euro 700,00 mensili, quale contributo al mantenimento della moglie;
revoca altresì l'obbligo a carico di di corrispondere in favore dei due figli, ed Parte_1 Controparte_1
, la somma di euro 1.400,00; Per_2
B. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 14.1.2025
il giudice estensore il presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Maria Rosaria Barbato