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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9613 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 39234 r.g. 2024, avente ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive, indicate nel dettaglio in prosieguo e dovute in ragione del lavoro prestato per il periodo dal 19.6.2023 al 31.10.2023, per un importo complessivo di euro 3.999,42 oltre accessori, formulata da (Avv. Parte_1
Andrea magnanti e Alessandro Monzio Compagnoni) nei confronti di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
rilevato in via preliminare che parte convenuta non si è costituita nonostante la ritualità e tempestività della notifica del ricorso e che ne va conseguentemente dichiarata la contumacia;
rilevato che parte ricorrente ha idoneamente e compiutamente dimostrato la fondatezza di tutte le pretese azionate in giudizio – differenze retributive e lavoro suppletivo, tredicesima e quattordicesima mensilità aggiuntiva, trattamento di fine rapporto nonché indennità sostituiva delle ferie non godute e dei permessi non fruiti -, mediante la produzione di comunicazione di assunzione unilav e di proroga unilav, elaborata da parte datoriale e dalla stessa non contestata (cfr. docc.3, 4 del fascicolo di parte ricorrente);
rilevato che l'inizio del rapporto di lavoro al 19.6.2023 e lo svolgimento di un orario a tempo pieno possono considerarsi dimostrati attraverso la mancata presentazione a rendere interrogatorio formale all'odierna udienza;
rilevato che il trattamento di fine rapporto risulta dovuto attraverso la dimostrazione della cessazione del rapporto, mediante produzione di comunicazione dimissioni unilav (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente) ritenuto che i conteggi non risultano contestati e appaiono congrui e in ogni caso del tutto conformi alle indicazioni contenute nella documentazione versta in atti (ibidem);
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va integralmente accolto con le statuizioni di cui in dispositivo;
rilevato che la pronuncia delle spese di lite, liquidate e distratte secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate secondo il principio di soccombenza;
P.Q.M.
pagina 1 di 2 Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, difesa ed eccezione rigettando;
in accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.999,42 oltre accessori, per i titoli di cui in motivazione;
condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in misura pari a euro 3.216,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Roma, 1.10.2025
Il G.L.
P. Farina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 39234 r.g. 2024, avente ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive, indicate nel dettaglio in prosieguo e dovute in ragione del lavoro prestato per il periodo dal 19.6.2023 al 31.10.2023, per un importo complessivo di euro 3.999,42 oltre accessori, formulata da (Avv. Parte_1
Andrea magnanti e Alessandro Monzio Compagnoni) nei confronti di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
rilevato in via preliminare che parte convenuta non si è costituita nonostante la ritualità e tempestività della notifica del ricorso e che ne va conseguentemente dichiarata la contumacia;
rilevato che parte ricorrente ha idoneamente e compiutamente dimostrato la fondatezza di tutte le pretese azionate in giudizio – differenze retributive e lavoro suppletivo, tredicesima e quattordicesima mensilità aggiuntiva, trattamento di fine rapporto nonché indennità sostituiva delle ferie non godute e dei permessi non fruiti -, mediante la produzione di comunicazione di assunzione unilav e di proroga unilav, elaborata da parte datoriale e dalla stessa non contestata (cfr. docc.3, 4 del fascicolo di parte ricorrente);
rilevato che l'inizio del rapporto di lavoro al 19.6.2023 e lo svolgimento di un orario a tempo pieno possono considerarsi dimostrati attraverso la mancata presentazione a rendere interrogatorio formale all'odierna udienza;
rilevato che il trattamento di fine rapporto risulta dovuto attraverso la dimostrazione della cessazione del rapporto, mediante produzione di comunicazione dimissioni unilav (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente) ritenuto che i conteggi non risultano contestati e appaiono congrui e in ogni caso del tutto conformi alle indicazioni contenute nella documentazione versta in atti (ibidem);
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va integralmente accolto con le statuizioni di cui in dispositivo;
rilevato che la pronuncia delle spese di lite, liquidate e distratte secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate secondo il principio di soccombenza;
P.Q.M.
pagina 1 di 2 Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, difesa ed eccezione rigettando;
in accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.999,42 oltre accessori, per i titoli di cui in motivazione;
condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in misura pari a euro 3.216,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Roma, 1.10.2025
Il G.L.
P. Farina
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