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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2016/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Tarsitano Davide (PEC: Parte_1
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Esposito (PEC: t), giusta procura generale alle liti in atti. Email_2
RESISTENTE Oggetto: pensione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/11/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di vedersi riconoscere il diritto e liquidare a carico di la prestazione della CP_1 pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/71 con decorrenza dalla data della domanda (invero con decorrenza del primo giorno del mese successivo) o da altra data riconosciuta eventualmente di giustizia. Ha dedotto di aver presentato domanda di invalidità civile e di essere stato riconosciuto dalla CML di Vibo Valentia invalido al 75% e di aver proposto ricorso per ATP innanzi all'intestato CP_1
Tribunale (R.g. n. 2089/21), all'esito del quale gli sarebbe stata riconosciuto il requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione ex art. 12 L. 118/71. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione di invalidità civile, in virtù dell'accertamento del requisito sanitario riconosciuto con il decreto di omologa emesso, nel procedimento di ATP
1 n.2.089/2021 RGL, ove sono state omologate le conclusioni della CTU che ha ritenuto lo stesso invalido civile al 100 % con decorrenza settembre 2023, nonché in virtù della sussistenza dei requisiti reddituali comprovati dalle certificazioni reddituali allegate in atti;
2) condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei maturati della CP_1 pensione di inabilità e non corrisposti dal settembre 2023 al soddisfo, oltre maggiorazione sociale, interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dal dovuto e sino al soddisfo come per legge;
CP_
3) condannare l alla corresponsione dei ratei di pensione di inabilità maturati e maturandi, non ancora scaduti alla data di presentazione del ricorso e sino al soddisfo;
4) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie con distrazione ex art.93 c.p.c. dichiarando, all'uopo, il sottoscritto procuratore di aver tutto anticipato e nulla riscosso;
4) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti come per legge.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Oggetto del ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. r.g. 2089/2021 è il riconoscimento, in favore del ricorrente, del requisito sanitario necessario al conseguimento del beneficio ex art. 1 della L. 18/80, come evincibile dalle conclusioni del ricorso: ““affinché si proceda con il conferimento dell'incarico a consulente medico legale per accertare la natura, l'entità e la gravità delle infermità invalidanti da cui è affetto il ricorrente con indicazione della decorrenza delle stesse e, in particolare, se le stesse erano già esistenti dalla data della domanda, nonché con la quantificazione della relativa percentuale e con l'indicazione se il medesimo sia meritevole della indennità di accompagnamento perché impossibilitato a deambulare o impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita.” Concordemente, il giudice designato in quel procedimento ha conferito incarico al CTU nominato in data 23.5.2023, spuntando esclusivamente la casella corrispondente a: “X Invalidità civile - Indennità di accompagnamento - Qualora risulti accertata una totale e permanente inabilità lavorativa, ovvero una difficoltà persistente del soggetto ultrasessantacinquenne o infradiciottenne a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età dica il c.t.u. se, e da quale data il periziando si trovi nella impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita o nella impossibilità di deambulare autonomamente senza l'ausilio di un accompagnatore.” Ne discende che, sebbene il consulente abbia concluso il 6.10.2024 per l'accertamento sanitario – non richiesto - del requisito utile al conseguimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, lo stesso non può dirsi riconosciuto con il decreto di omologa che, difatti, recita: “OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione redatta dal CTU nominato;
In ragione della natura della controversia e della qualità delle parti si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio, non avendo parte ricorrente prodotto idonea documentazione reddituale
2 comprovante quanto genericamente dichiarato in ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.”
3. Pertanto, la domanda finalizzata alla liquidazione delle prestazioni di cui al beneficio ex art. 12 L. 118/71 a seguito della suddetta omologa, non può trovare accoglimento in assenza di domanda giudiziale per quella prestazione nel proc. per A.T.P. n. 2089/2021, introdotto per il riconoscimento di altra e diversa prestazione (art. 1 L. 18/80).
4. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Tarsitano Davide (PEC: Parte_1
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Esposito (PEC: t), giusta procura generale alle liti in atti. Email_2
RESISTENTE Oggetto: pensione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/11/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di vedersi riconoscere il diritto e liquidare a carico di la prestazione della CP_1 pensione di inabilità civile ex art 12 L 118/71 con decorrenza dalla data della domanda (invero con decorrenza del primo giorno del mese successivo) o da altra data riconosciuta eventualmente di giustizia. Ha dedotto di aver presentato domanda di invalidità civile e di essere stato riconosciuto dalla CML di Vibo Valentia invalido al 75% e di aver proposto ricorso per ATP innanzi all'intestato CP_1
Tribunale (R.g. n. 2089/21), all'esito del quale gli sarebbe stata riconosciuto il requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione ex art. 12 L. 118/71. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione di invalidità civile, in virtù dell'accertamento del requisito sanitario riconosciuto con il decreto di omologa emesso, nel procedimento di ATP
1 n.2.089/2021 RGL, ove sono state omologate le conclusioni della CTU che ha ritenuto lo stesso invalido civile al 100 % con decorrenza settembre 2023, nonché in virtù della sussistenza dei requisiti reddituali comprovati dalle certificazioni reddituali allegate in atti;
2) condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei maturati della CP_1 pensione di inabilità e non corrisposti dal settembre 2023 al soddisfo, oltre maggiorazione sociale, interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dal dovuto e sino al soddisfo come per legge;
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3) condannare l alla corresponsione dei ratei di pensione di inabilità maturati e maturandi, non ancora scaduti alla data di presentazione del ricorso e sino al soddisfo;
4) condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie con distrazione ex art.93 c.p.c. dichiarando, all'uopo, il sottoscritto procuratore di aver tutto anticipato e nulla riscosso;
4) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti come per legge.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Oggetto del ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. r.g. 2089/2021 è il riconoscimento, in favore del ricorrente, del requisito sanitario necessario al conseguimento del beneficio ex art. 1 della L. 18/80, come evincibile dalle conclusioni del ricorso: ““affinché si proceda con il conferimento dell'incarico a consulente medico legale per accertare la natura, l'entità e la gravità delle infermità invalidanti da cui è affetto il ricorrente con indicazione della decorrenza delle stesse e, in particolare, se le stesse erano già esistenti dalla data della domanda, nonché con la quantificazione della relativa percentuale e con l'indicazione se il medesimo sia meritevole della indennità di accompagnamento perché impossibilitato a deambulare o impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita.” Concordemente, il giudice designato in quel procedimento ha conferito incarico al CTU nominato in data 23.5.2023, spuntando esclusivamente la casella corrispondente a: “X Invalidità civile - Indennità di accompagnamento - Qualora risulti accertata una totale e permanente inabilità lavorativa, ovvero una difficoltà persistente del soggetto ultrasessantacinquenne o infradiciottenne a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età dica il c.t.u. se, e da quale data il periziando si trovi nella impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita o nella impossibilità di deambulare autonomamente senza l'ausilio di un accompagnatore.” Ne discende che, sebbene il consulente abbia concluso il 6.10.2024 per l'accertamento sanitario – non richiesto - del requisito utile al conseguimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, lo stesso non può dirsi riconosciuto con il decreto di omologa che, difatti, recita: “OMOLOGA l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione redatta dal CTU nominato;
In ragione della natura della controversia e della qualità delle parti si reputa equo compensare integralmente le spese del giudizio, non avendo parte ricorrente prodotto idonea documentazione reddituale
2 comprovante quanto genericamente dichiarato in ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.”
3. Pertanto, la domanda finalizzata alla liquidazione delle prestazioni di cui al beneficio ex art. 12 L. 118/71 a seguito della suddetta omologa, non può trovare accoglimento in assenza di domanda giudiziale per quella prestazione nel proc. per A.T.P. n. 2089/2021, introdotto per il riconoscimento di altra e diversa prestazione (art. 1 L. 18/80).
4. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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