Art. 11.
La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, prorogata al 30 giugno 1973, con l' art. 5 del decreto-legge 1 marzo 1938, n. 416 , convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198 , e' ulteriormente prorogata al 30 giugno 1984.
L'applicazione delle tasse e delle sopratasse di cui all'art. 25 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 , e successive modificazioni, e' parimenti prorogata al 30 giugno 1984.
La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, prorogata al 30 giugno 1973, con l' art. 5 del decreto-legge 1 marzo 1938, n. 416 , convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198 , e' ulteriormente prorogata al 30 giugno 1984.
L'applicazione delle tasse e delle sopratasse di cui all'art. 25 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 , e successive modificazioni, e' parimenti prorogata al 30 giugno 1984.