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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'udienza del 1° aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2601 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Francesco Fallarino, presso il cui studio in Benevento, via dei Cappuccini, 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Sergio
Parrella, con il quale elettivamente domicilia in Avellino, via Iannaccone 12/14,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2024 la ricorrente ha esposto: che aveva svolto dall'1/01/1975 attività lavorativa come coadiuvante unità attiva dell'azienda agricola del marito;
che le sue Persona_1 mansioni erano state quelle di addetta alla coltivazione di cereali, tabacco, olivi e viti, nonché all'allevamento di vitelli e vacche da latte, e che provvedeva a tutte le operazioni principali;
che dopo diversi anni di svolgimento di tali prestazioni le erano state riscontrate gravi patologie a entrambi i polsi (sindrome del tunnel carpale); che aveva chiesto all' , in data 15/11/2023, il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale delle suddette infermità, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1. Accettarsi e dichiararsi la CP_1 ricorrente affetta dalle patologie come sopra indicate, comportante la menomazione dell'integrità psico-fisica che sarà accertata nel presente giudizio ed, inoltre, che le suddette patologie risultano collegate con l'attività lavorativa espletata dalla stessa;
2. In conseguenza di detto riconoscimento, accettarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alle relative prestazioni economiche (indennità per inabilità temporanea, indennizzo in capitale e rendita), così come previsto dalla normativa vigente, e per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale p.t. al pagamento delle prestazioni CP_1 economiche accertate”; con vittoria delle spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto improponibile e/o CP_1 inammissibile, nullo e comunque infondato nel merito.
1 L' ha, in particolare, dedotto che la ricorrente non aveva mai fatto mai pervenire la denuncia CP_2 di malattia professionale nei modi di legge, ovvero, nello specifico, non era stato trasmesso il certificato medico;
infatti, il certificato di denuncia era pervenuto, ma senza timbro e senza la firma del medico che lo aveva rilasciato. Pertanto, l'istanza di riconoscimento era stata respinta con provvedimento del 12/04/2024, regolarmente inviato e ricevuto. La domanda era, conseguentemente, improponibile per carenza di un'idonea domanda amministrativa. L ha, inoltre, eccepito la CP_1 nullità del ricorso per genericità e, comunque, la sua infondatezza per assenza di prova in ordine all'esposizione a rischio.
La causa è stata rinviata per la discussione senza ammissione della prova testimoniale articolata in ricorso e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale. Rispetto all'eccezione preliminare di improponibilità e/o inammissibilità sollevata dall' , si CP_1 osserva che la domanda di riconoscimento dell'origine professionale della patologia lamentata dalla ricorrente risulta essere stata trasmessa, una prima volta, in data 8/11/2023. Con nota del 13/11/2023
l' di Avellino ha chiesto all'istante di reinviare il certificato di malattia professionale corredato CP_1 da timbro e firma del medico, e tanto la ricorrente ha fatto, come attesta la documentazione prodotta a corredo del ricorso (cfr. ricevuta di trasmissione dell'istanza, tramite patronato, in data 15/11/2023, con allegato certificato medico dell'8/11/23 timbrato e sottoscritto dal medico). Non appare, pertanto, giustificata la nota del 12/04/2024 con cui l' ha archiviato la pratica per CP_1 mancanza del certificato medico di malattia professionale con timbro e firma del medico.
In ogni caso, il ricorso è da rigettarsi perché infondato nel merito.
È noto che, in tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che risultino CP_1 causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 della
Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 27752 del 30/12/2009). Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso concreto CP_2
l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della
2 presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1 una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L, Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez.
L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo previsto.
In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale. La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez. L, Sent.
n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del 25/05/2004).
Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale della malattia
“sindrome del tunnel carpale”, deducendo che la stessa era stata contratta a causa e nell'espletamento dell'attività lavorativa di coadiuvante nell'azienda agricola del marito, svolta dal 1975.
La sindrome del tunnel carpale è tabellata in agricoltura in connessione con “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”, purché insorga entro due anni dalla cessazione della lavorazione. Nella fattispecie, dall'estratto contributivo l'attività di coltivatrice risulta cessata nel mese di ottobre
2019, mentre il certificato medico indica quale data di prima diagnosi della malattia il 22/04/2022, oltre il periodo massimo di indennizzabilità.
Gravava pertanto sulla ricorrente l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, compresa la sussistenza del nesso causale fra l'attività lavorativa, così come concretamente espletata, e l'insorgenza della patologia denunciata.
Costituisce ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova che impone che, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice, con conseguente
3 impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (v. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353, Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. Sez.
Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
Nella fattispecie, il ricorso si presenta del tutto carente per quanto riguarda il rispetto di tali oneri.
La parte non ha specificamente allegato (né ha conseguentemente dimostrato) di essere stata addetta in via continuativa e/o comunque prevalente alle lavorazioni rispetto alle quali la patologia è tabellata, né ha indicato specificamente gli orari di lavoro, il contenuto delle specifiche mansioni disimpegnate, le concrete modalità di esecuzione della prestazione, le attrezzature, i mezzi e i macchinari eventualmente impiegati.
Si è infatti limitata a dedurre che provvedeva “a tutte le operazioni principali” relative alla coltivazione di cereali, tabacco, olivi e viti, nonché all'allevamento di vitelli e mucche.
Le evidenziate carenze – a cui non sopperisce nemmeno la produzione documentale, essendo agli atti, oltre alla documentazione relativa al procedimento amministrativo e ad alcuni certificati medici, solo un estratto contributivo, il fascicolo e il registro aziendale carico/scarico bestiame – CP_3 impediscono in maniera assoluta di raggiungere la prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda azionata con il ricorso introduttivo, ovvero l'esposizione a rischio e il nesso di causalità fra le patologie e le mansioni espletate.
Il rinvio alle premesse del ricorso, così genericamente formulate, quale modalità di articolazione dei capitoli di prova testimoniale non consente di acquisire all'ambito complessivo dei fatti tali elementi.
Da qui la mancata ammissione della prova testimoniale.
Né sarebbe invocabile il principio di non contestazione, dal momento che, quando il fatto sia stato genericamente dedotto e/o non rientri nella sfera di conoscibilità della controparte, non viene espunto dal materiale probatorio, a prescindere dal comportamento processuale (di contestazione specifica o generica o di non contestazione) di quest'ultima, e va, quindi, provato da chi lo deduce (cfr. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022).
A fronte di ciò, l'ammissione della consulenza tecnica richiesta dalla ricorrente assumerebbe una funzione puramente esplorativa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese, tenuto conto delle ragioni della decisione e della natura della causa, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Benevento, 1° aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'udienza del 1° aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2601 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Francesco Fallarino, presso il cui studio in Benevento, via dei Cappuccini, 11, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Sergio
Parrella, con il quale elettivamente domicilia in Avellino, via Iannaccone 12/14,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/06/2024 la ricorrente ha esposto: che aveva svolto dall'1/01/1975 attività lavorativa come coadiuvante unità attiva dell'azienda agricola del marito;
che le sue Persona_1 mansioni erano state quelle di addetta alla coltivazione di cereali, tabacco, olivi e viti, nonché all'allevamento di vitelli e vacche da latte, e che provvedeva a tutte le operazioni principali;
che dopo diversi anni di svolgimento di tali prestazioni le erano state riscontrate gravi patologie a entrambi i polsi (sindrome del tunnel carpale); che aveva chiesto all' , in data 15/11/2023, il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale delle suddette infermità, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1. Accettarsi e dichiararsi la CP_1 ricorrente affetta dalle patologie come sopra indicate, comportante la menomazione dell'integrità psico-fisica che sarà accertata nel presente giudizio ed, inoltre, che le suddette patologie risultano collegate con l'attività lavorativa espletata dalla stessa;
2. In conseguenza di detto riconoscimento, accettarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alle relative prestazioni economiche (indennità per inabilità temporanea, indennizzo in capitale e rendita), così come previsto dalla normativa vigente, e per l'effetto, condannare l' , in persona del suo legale p.t. al pagamento delle prestazioni CP_1 economiche accertate”; con vittoria delle spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto improponibile e/o CP_1 inammissibile, nullo e comunque infondato nel merito.
1 L' ha, in particolare, dedotto che la ricorrente non aveva mai fatto mai pervenire la denuncia CP_2 di malattia professionale nei modi di legge, ovvero, nello specifico, non era stato trasmesso il certificato medico;
infatti, il certificato di denuncia era pervenuto, ma senza timbro e senza la firma del medico che lo aveva rilasciato. Pertanto, l'istanza di riconoscimento era stata respinta con provvedimento del 12/04/2024, regolarmente inviato e ricevuto. La domanda era, conseguentemente, improponibile per carenza di un'idonea domanda amministrativa. L ha, inoltre, eccepito la CP_1 nullità del ricorso per genericità e, comunque, la sua infondatezza per assenza di prova in ordine all'esposizione a rischio.
La causa è stata rinviata per la discussione senza ammissione della prova testimoniale articolata in ricorso e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale. Rispetto all'eccezione preliminare di improponibilità e/o inammissibilità sollevata dall' , si CP_1 osserva che la domanda di riconoscimento dell'origine professionale della patologia lamentata dalla ricorrente risulta essere stata trasmessa, una prima volta, in data 8/11/2023. Con nota del 13/11/2023
l' di Avellino ha chiesto all'istante di reinviare il certificato di malattia professionale corredato CP_1 da timbro e firma del medico, e tanto la ricorrente ha fatto, come attesta la documentazione prodotta a corredo del ricorso (cfr. ricevuta di trasmissione dell'istanza, tramite patronato, in data 15/11/2023, con allegato certificato medico dell'8/11/23 timbrato e sottoscritto dal medico). Non appare, pertanto, giustificata la nota del 12/04/2024 con cui l' ha archiviato la pratica per CP_1 mancanza del certificato medico di malattia professionale con timbro e firma del medico.
In ogni caso, il ricorso è da rigettarsi perché infondato nel merito.
È noto che, in tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che risultino CP_1 causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988 della
Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza n. 27752 del 30/12/2009). Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso concreto CP_2
l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della
2 presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1 una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L, Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez.
L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo previsto.
In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale. La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez. L, Sent.
n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del 25/05/2004).
Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale della malattia
“sindrome del tunnel carpale”, deducendo che la stessa era stata contratta a causa e nell'espletamento dell'attività lavorativa di coadiuvante nell'azienda agricola del marito, svolta dal 1975.
La sindrome del tunnel carpale è tabellata in agricoltura in connessione con “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”, purché insorga entro due anni dalla cessazione della lavorazione. Nella fattispecie, dall'estratto contributivo l'attività di coltivatrice risulta cessata nel mese di ottobre
2019, mentre il certificato medico indica quale data di prima diagnosi della malattia il 22/04/2022, oltre il periodo massimo di indennizzabilità.
Gravava pertanto sulla ricorrente l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, compresa la sussistenza del nesso causale fra l'attività lavorativa, così come concretamente espletata, e l'insorgenza della patologia denunciata.
Costituisce ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova che impone che, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva), e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice, con conseguente
3 impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (v. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353, Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202, Cass. Sez.
Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
Nella fattispecie, il ricorso si presenta del tutto carente per quanto riguarda il rispetto di tali oneri.
La parte non ha specificamente allegato (né ha conseguentemente dimostrato) di essere stata addetta in via continuativa e/o comunque prevalente alle lavorazioni rispetto alle quali la patologia è tabellata, né ha indicato specificamente gli orari di lavoro, il contenuto delle specifiche mansioni disimpegnate, le concrete modalità di esecuzione della prestazione, le attrezzature, i mezzi e i macchinari eventualmente impiegati.
Si è infatti limitata a dedurre che provvedeva “a tutte le operazioni principali” relative alla coltivazione di cereali, tabacco, olivi e viti, nonché all'allevamento di vitelli e mucche.
Le evidenziate carenze – a cui non sopperisce nemmeno la produzione documentale, essendo agli atti, oltre alla documentazione relativa al procedimento amministrativo e ad alcuni certificati medici, solo un estratto contributivo, il fascicolo e il registro aziendale carico/scarico bestiame – CP_3 impediscono in maniera assoluta di raggiungere la prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda azionata con il ricorso introduttivo, ovvero l'esposizione a rischio e il nesso di causalità fra le patologie e le mansioni espletate.
Il rinvio alle premesse del ricorso, così genericamente formulate, quale modalità di articolazione dei capitoli di prova testimoniale non consente di acquisire all'ambito complessivo dei fatti tali elementi.
Da qui la mancata ammissione della prova testimoniale.
Né sarebbe invocabile il principio di non contestazione, dal momento che, quando il fatto sia stato genericamente dedotto e/o non rientri nella sfera di conoscibilità della controparte, non viene espunto dal materiale probatorio, a prescindere dal comportamento processuale (di contestazione specifica o generica o di non contestazione) di quest'ultima, e va, quindi, provato da chi lo deduce (cfr. Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022).
A fronte di ciò, l'ammissione della consulenza tecnica richiesta dalla ricorrente assumerebbe una funzione puramente esplorativa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese, tenuto conto delle ragioni della decisione e della natura della causa, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Benevento, 1° aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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