TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/09/2025, n. 3695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3695 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 311/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 311/2022 promossa da:
, nata in [...] il Parte_1
21/06/1987 (CF: con il patrocinio dell'avv. Elisabetta C.F._1
Lazzaroni
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (CF: Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. Carmen Duca C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunto depositato mediante dichiarazione scritta resa ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020 n. 27;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.01.2022 , Parte_1 premesso che in data 15.03.2019 a Il Cairo (Egitto) aveva contratto matrimonio con e che dall'unione era nata la figlia Controparte_1 [...]
minorenne, chiedeva pronunciarsi la separazione Persona_1 personale con addebito al marito per le violenze alle quali l'ha sottoposta, fino a costringerla a lasciare la casa coniugale per tutelare l'incolumità psicofisica propria e della figlioletta di cui chiedeva in seno al ricorso l'affidamento esclusivo con disposizione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
chiedeva, altresì, disporsi che il resistente le versasse a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di €400,00 oltre al
100% delle spese straordinarie ed, inoltre, l'ulteriore somma mensile di € 400,00 quale contributo al mantenimento della moglie, almeno sino a quando la stessa non avesse reperito un'occupazione.
Il resistente si costituiva in 07.06.2022 e chiedeva, in via principale, che si dichiarasse cessata la materia del contendere per intervenuto provvedimento di divorzio in Egitto;
in subordine, chiedeva che previo rigetto della domanda di addebito, venisse pronunciata la separazione dei coniugi con affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre e versamento in favore della ricorrente della somma mensile di e 130,00, a titolo di contributo nel mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, chiedeva che si rigettasse la richiesta della ricorrente volta al riconoscimento di
€ 400,00 a titolo di concorso nel mantenimento del coniuge.
All'udienza presidenziale del 07.06.2022, la difesa della ricorrente chiedeva breve rinvio per consentire il deposito di memorie intermedie stante la tardiva costituzione di parte resistente e, nelle more, una disposizione di mantenimento per la moglie e la figlia;
il Presidente, pertanto, autorizzava le parti a vivere separati e poneva a carico del resistente un versamento di 225,00 euro mensili per mantenimento della figlia, stabilendo altresì che i servizi sociali provvedessero ad organizzare incontri protetti con il padre se da quest'ultimo richiesti.
Nella successiva udienza del 21.07.2022 parte ricorrente insisteva nella richiesta di emissione della ordinanza, ritenendo nulla la sentenza egiziana per carenza di difesa e comunque inapplicabile in Italia, anche per carenza di definitività del provvedimento. Insisteva, altresì, nel contributo al mantenimento della cliente e contestava le certificazioni dei redditi adducendo che l'importo lordo di €
16.000,00 non gli permetterebbe nemmeno il pagamento del canone di affitto e del contributo al mantenimento per le altre due figlie avute da precedente relazione.
Parte resistente riportandosi alle memorie chiedeva rigettarsi il contributo alla moglie nonché ridursi il mantenimento della figlia ad € 150,00 mensili, chiedendo di essere autorizzata al deposito del divorzio apostillato, in copia, non essendo pervenuto l'originale dall'Egitto, riservandosi il deposito dell'originale.
Il Presidente, riservatosi, con successiva ordinanza del 30.09.2022 scioglieva la riserva autorizzando i coniugi a vivere separatamente e affidava la minore in via super esclusiva alla madre disponendo che le frequentazioni padre-figlia avvenissero solo previa calendarizzazione e con l'ausilio dei Servizi sociali;
disponeva il versamento da parte del padre quale contributo al mantenimento della figlia in via indiretta, mediante versamento alla madre, nella misura mensile di € 180,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva, altresì, presa in del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti.
Rispettivamente in data 03.04.2023 e 05.04.2023 venivano depositate dai Servizi
Sociali incaricati relazione sociale e psicologica dalle quale emergeva la sussistenza delle condizioni per liberalizzare le frequentazioni padre-figlia.
Costituitesi le parti nella fase istruttoria e depositate le note per l'udienza cartolare del 18.04.2023, con decreto del 25.04.2023 il Giudice a modifica dell'ordinanza presidenziale disponeva la liberalizzazione degli incontri padre- figlia secondo il calendario previsto dai Servizi Sociali;
disponeva, altresì, la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali ed, infine, rigettava la domanda di parte resistente di modifica dell'ordinanza presidenziale in punto di affidamento, mantenimento figlia e coniuge;
la causa era, quindi, rinviata all'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Depositate nei termini le memorie istruttorie, all'udienza dell'11.04.2024 la causa veniva rinviata per consentire al nuovo difensore di parte resistente di formalizzare la propria costituzione in giudizio. Costituitosi il nuovo difensore del resistente in data 20.09.2024, all'udienza del
24.09.2024 il Giudice, preso atto della richiesta del resistente di deposito di documentazione attestante il persistere della relazione tra le parti, si riservava ed con successiva ordinanza dell'11.11.2024 ammetteva in parte la prova testimoniale di parte resistente autorizzando parte ricorrente alla prova contraria, ritenendo necessario acquisire informazioni aggiornate sulla condizione economica e reddituale di entrambe le parti disponeva indagini tramite l'INPS e, quindi, fissava udienza per l'assunzione della prova orale.
All'udienza del 14.04.2025, esaurita la prova orale, su richiesta delle parti veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con istanza congiunta depositata in data 04.07.2025 le parti rendevano conto del raggiungimento di un accordo alla luce del quale rinunciavano all'impugnazione della sentenza e ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice, quindi, fissava udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni e le parti in data 15.07.2025 procedevano al deposito di note contenenti le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- pronunciare la separazione dei signori nata a [...]_1
Cairo (Egitto) il 21.06.1987 e nato a [...]_1
(Egitto) il 5.08.1980 in relazione al matrimonio contratto in Egitto in data
15.03.2019;
- disporre l'affido condiviso della figlia minore Persona_2
nata a [...] in data [...];
[...]
- disporre che il padre versi la somma mensile di €180,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla madre. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- disporre che l'Assegno Unico Universale venga percepito interamente dalla madre;
- disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie resesi necessarie nell'interesse della minore, come previsto dal
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia;
- disporre che il sig. veda la figlia liberamente e quantomeno ogni CP_1 domenica pomeriggio;
- le parti reciprocamente acconsentono al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per la figlia minore;
- i ricorrenti danno atto di aver definito ogni altra questione patrimoniale tra le parti;
- spese legali integralmente compensate.”
Il Collegio ritiene non vi sia motivo per non fare proprio l'accordo delle parti.
Le spese legali sono compensate stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la separazione personale tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di BRESCIA di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 118, parte II, serie C, dell'anno 2021);
- dispone in conformità all'accordo delle parti così come ritrascritto in parte motiva;
- spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 311/2022 promossa da:
, nata in [...] il Parte_1
21/06/1987 (CF: con il patrocinio dell'avv. Elisabetta C.F._1
Lazzaroni
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (CF: Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. Carmen Duca C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunto depositato mediante dichiarazione scritta resa ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020 n. 27;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.01.2022 , Parte_1 premesso che in data 15.03.2019 a Il Cairo (Egitto) aveva contratto matrimonio con e che dall'unione era nata la figlia Controparte_1 [...]
minorenne, chiedeva pronunciarsi la separazione Persona_1 personale con addebito al marito per le violenze alle quali l'ha sottoposta, fino a costringerla a lasciare la casa coniugale per tutelare l'incolumità psicofisica propria e della figlioletta di cui chiedeva in seno al ricorso l'affidamento esclusivo con disposizione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
chiedeva, altresì, disporsi che il resistente le versasse a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di €400,00 oltre al
100% delle spese straordinarie ed, inoltre, l'ulteriore somma mensile di € 400,00 quale contributo al mantenimento della moglie, almeno sino a quando la stessa non avesse reperito un'occupazione.
Il resistente si costituiva in 07.06.2022 e chiedeva, in via principale, che si dichiarasse cessata la materia del contendere per intervenuto provvedimento di divorzio in Egitto;
in subordine, chiedeva che previo rigetto della domanda di addebito, venisse pronunciata la separazione dei coniugi con affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre e versamento in favore della ricorrente della somma mensile di e 130,00, a titolo di contributo nel mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, chiedeva che si rigettasse la richiesta della ricorrente volta al riconoscimento di
€ 400,00 a titolo di concorso nel mantenimento del coniuge.
All'udienza presidenziale del 07.06.2022, la difesa della ricorrente chiedeva breve rinvio per consentire il deposito di memorie intermedie stante la tardiva costituzione di parte resistente e, nelle more, una disposizione di mantenimento per la moglie e la figlia;
il Presidente, pertanto, autorizzava le parti a vivere separati e poneva a carico del resistente un versamento di 225,00 euro mensili per mantenimento della figlia, stabilendo altresì che i servizi sociali provvedessero ad organizzare incontri protetti con il padre se da quest'ultimo richiesti.
Nella successiva udienza del 21.07.2022 parte ricorrente insisteva nella richiesta di emissione della ordinanza, ritenendo nulla la sentenza egiziana per carenza di difesa e comunque inapplicabile in Italia, anche per carenza di definitività del provvedimento. Insisteva, altresì, nel contributo al mantenimento della cliente e contestava le certificazioni dei redditi adducendo che l'importo lordo di €
16.000,00 non gli permetterebbe nemmeno il pagamento del canone di affitto e del contributo al mantenimento per le altre due figlie avute da precedente relazione.
Parte resistente riportandosi alle memorie chiedeva rigettarsi il contributo alla moglie nonché ridursi il mantenimento della figlia ad € 150,00 mensili, chiedendo di essere autorizzata al deposito del divorzio apostillato, in copia, non essendo pervenuto l'originale dall'Egitto, riservandosi il deposito dell'originale.
Il Presidente, riservatosi, con successiva ordinanza del 30.09.2022 scioglieva la riserva autorizzando i coniugi a vivere separatamente e affidava la minore in via super esclusiva alla madre disponendo che le frequentazioni padre-figlia avvenissero solo previa calendarizzazione e con l'ausilio dei Servizi sociali;
disponeva il versamento da parte del padre quale contributo al mantenimento della figlia in via indiretta, mediante versamento alla madre, nella misura mensile di € 180,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva, altresì, presa in del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti.
Rispettivamente in data 03.04.2023 e 05.04.2023 venivano depositate dai Servizi
Sociali incaricati relazione sociale e psicologica dalle quale emergeva la sussistenza delle condizioni per liberalizzare le frequentazioni padre-figlia.
Costituitesi le parti nella fase istruttoria e depositate le note per l'udienza cartolare del 18.04.2023, con decreto del 25.04.2023 il Giudice a modifica dell'ordinanza presidenziale disponeva la liberalizzazione degli incontri padre- figlia secondo il calendario previsto dai Servizi Sociali;
disponeva, altresì, la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali ed, infine, rigettava la domanda di parte resistente di modifica dell'ordinanza presidenziale in punto di affidamento, mantenimento figlia e coniuge;
la causa era, quindi, rinviata all'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Depositate nei termini le memorie istruttorie, all'udienza dell'11.04.2024 la causa veniva rinviata per consentire al nuovo difensore di parte resistente di formalizzare la propria costituzione in giudizio. Costituitosi il nuovo difensore del resistente in data 20.09.2024, all'udienza del
24.09.2024 il Giudice, preso atto della richiesta del resistente di deposito di documentazione attestante il persistere della relazione tra le parti, si riservava ed con successiva ordinanza dell'11.11.2024 ammetteva in parte la prova testimoniale di parte resistente autorizzando parte ricorrente alla prova contraria, ritenendo necessario acquisire informazioni aggiornate sulla condizione economica e reddituale di entrambe le parti disponeva indagini tramite l'INPS e, quindi, fissava udienza per l'assunzione della prova orale.
All'udienza del 14.04.2025, esaurita la prova orale, su richiesta delle parti veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con istanza congiunta depositata in data 04.07.2025 le parti rendevano conto del raggiungimento di un accordo alla luce del quale rinunciavano all'impugnazione della sentenza e ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice, quindi, fissava udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni e le parti in data 15.07.2025 procedevano al deposito di note contenenti le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- pronunciare la separazione dei signori nata a [...]_1
Cairo (Egitto) il 21.06.1987 e nato a [...]_1
(Egitto) il 5.08.1980 in relazione al matrimonio contratto in Egitto in data
15.03.2019;
- disporre l'affido condiviso della figlia minore Persona_2
nata a [...] in data [...];
[...]
- disporre che il padre versi la somma mensile di €180,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla madre. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- disporre che l'Assegno Unico Universale venga percepito interamente dalla madre;
- disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie resesi necessarie nell'interesse della minore, come previsto dal
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia;
- disporre che il sig. veda la figlia liberamente e quantomeno ogni CP_1 domenica pomeriggio;
- le parti reciprocamente acconsentono al rilascio dei documenti validi per
l'espatrio per la figlia minore;
- i ricorrenti danno atto di aver definito ogni altra questione patrimoniale tra le parti;
- spese legali integralmente compensate.”
Il Collegio ritiene non vi sia motivo per non fare proprio l'accordo delle parti.
Le spese legali sono compensate stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la separazione personale tra Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di BRESCIA di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 118, parte II, serie C, dell'anno 2021);
- dispone in conformità all'accordo delle parti così come ritrascritto in parte motiva;
- spese legali compensate tra le parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Costanza Teti