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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/07/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Marco Gaeta Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario
Dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 347/2024 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 26/06/2024 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Gela, v. Battesimo n. 24, presso lo studio dell'avv. Alfredo D'Aparo, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al presente atto
appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], (c.f.: Controparte_1 [...]
), residente a [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Catania, via G. D'Annunzio n. 27, presso lo studio dell'avv.
Andrea Bellanca (c.f.: ), che la rappresenta e CodiceFiscale_3
difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- appellata-
e nei confronti
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._4
elettivamente domiciliato in Gela, v. Borromini n. 8, presso lo studio dell'avv. Michele Castellano (C.F. , che lo C.F._5
rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti:
per parte appellante: “...si insiste nei motivi di appello e nell'accoglimento della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata…“.
per parte appellata: “…contesta integralmente tutto quanto esposto, eccepito e chiesto dalla in seno al proprio atto di citazione Parte_2
in appello poiché palesemente infondato in fatto ed in diritto, insistendo per l'integrale rigetto, nonché insiste nell'accoglimento di tutto quanto domandato dalla sig.ra in seno alla memoria di costituzione e CP_1
risposta del 30.01.2025..”..
pag. 2/18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 344/2017, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Gela, su istanza di Controparte_1
per la somma di € 30.000,00, oltre interessi legali;
somma pretesa a titolo di restituzione della caparra confirmatoria, versata tramite due bonifici del
02/03/2016 e del 03/03/2016, per la stipulazione tra le parti di un contratto preliminare di compravendita dell'immobile, di proprietà
dell'opponente, sito in v. Perugia n. 97, p.t., censito nel N.C.E.U. del
Comune di Gela al fl. 187, part.lla 882, sub 1, a seguito della scrittura privata del 19/4/2017, registrata in data 02/05/2017, presso l'Agenzia
delle Entrate, Ufficio Territoriale di Gela, con la quale le parti risolvevano il contratto preliminare precedentemente stipulato, e la si impegnava Pt_2
espressamente a restituire alla la somma ricevuta a titolo di CP_1
caparra entro il 22/05/2017. L'opponente disconosceva la firma apposta sulla scrittura privata di risoluzione del contratto preliminare,
evidenziando di non avere mai voluto risolvere il succitato contratto e,
quindi, di non avere mai sottoscritto alcuna scrittura in tal senso, ed offriva per il confronto varie scritture comparative (copia del contratto pag. 3/18 preliminare sottoscritto il 25/2/2016, copia della carta d'identità rilasciata dal Comune di Gela il 19/5/2014, copia dell'atto di compravendita a rogito del Notaio del 20/5/2014, procura alle liti in calce all'atto di Per_1
citazione). Deduceva l'infondatezza della domanda proposta dalla in sede monitoria, dichiarando di trattenere le somme CP_1
ricevute a titolo di caparra confirmatoria a seguito del comportamento della che avrebbe integrato grave inadempimento. Chiedeva CP_1
pertanto rigettarsi le domande proposte dall'opposta, con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto, e spese secondo soccombenza.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, deducendo di non avere mai visto o conosciuto;
Parte_2
che aveva effettuato a favore dell'opponente il versamento della somma di € 30.000,00 al fine di favorire l'allora fidanzato, , che Controparte_2
con la ed il marito di lei, tale intendeva costituire una Pt_2 Per_2
società in Romania;
che il contratto preliminare avente ad oggetto l'immobile di proprietà dell'opponente, serviva solo a giustificare il trasferimento di denaro in favore della e a garantire il recupero Pt_2
della somma da parte dell'opposta, con la promessa che, in caso di pag. 4/18 mancata costituzione della società, i tre le avrebbero restituito detta somma di denaro mediante sottoscrizione di una scrittura privata di risoluzione del preliminare;
che l'immobile oggetto del preliminare in realtà non era stato messo in vendita, né era sua intenzione acquistarlo;
che, non avendo avuto luogo la costituzione della società, a seguito di ripetute richieste della stessa opposta il l'aveva rassicurata che, CP_2
una volta firmata la scrittura privata di risoluzione del precedente contratto, entro maggio 2017 ella avrebbe ottenuto in restituzione la somma versata. Deduceva quindi l'autenticità della sottoscrizione apposta dall'opponente in calce alla scrittura allegata al ricorso monitorio e proponeva in relazione a tale scrittura, disconosciuta dalla controparte,
istanza di verificazione. In subordine, in caso di esito per lei negativo del procedimento di verificazione, precisava che la somma era stata da lei prestata al e alla . Chiedeva pertanto, in via preliminare, di CP_2 Pt_2
essere autorizzata a chiamare in causa , con spostamento Controparte_2
della prima udienza per tale incombente. Nel merito, il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In
subordine, di accertare e dichiarare la simulazione del contratto preliminare del 25/2/2016, che dissimulava il prestito personale da lei pag. 5/18 effettuato a favore della e del , e, per l'effetto, di Pt_2 CP_2
condannare i predetti, in solido, al pagamento in suo favore della somma di € 30.000,00, oltre interessi come per legge, con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 496/2024, pubblicata in data 16/09/2024, il Tribunale di
Gela definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1444/2017, in accoglimento della opposizione proposta da , revocava il Parte_2
decreto ingiuntivo opposto. Dichiarava inammissibili le domande proposte in subordine da di accertamento della simulazione del Controparte_1
contratto preliminare del 25/02/2016 e di condanna dell'opponente
[...]
e del terzo chiamato al pagamento in solido della Pt_2 Controparte_2
somma ingiunta. In accoglimento della domanda proposta dall'opposta dichiarava la risoluzione del contratto preliminare del 25/02/2016,
condannando alla restituzione ad della Parte_2 Controparte_1
somma di € 30.000,00 per le causali di cui in motivazione oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo. Compensava
integralmente le spese di lite e di CTU liquidate con separato decreto.
§§§§§§§§§§
Avverso detta sentenza, con atto di citazione, , ha proposto Parte_2
pag. 6/18 appello chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “...nel merito ritenere e dichiarare l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto preliminare stante le preclusioni e decadenze di cui all'art. 183 codice di procedura civile;
ritenere e dichiarare la nullità della sentenza in punto di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare stante l'applicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui al D.lgs.
159/2011 ( codice antimafia )...”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione, Controparte_1
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…in via preliminare rigettare integralmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.496/2024 del Tribunale di Gela;
rigettare, in ogni caso,
integralmente l'appello proposto da;
Con vittoria di spese e Parte_2
compensi del presente grado di giudizio...”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per
Violazione e/o falsa applicazione dell'art 183 cpc. Deduce l'appellante che con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile la domanda di risoluzione del contratto preliminare del pag. 7/18 25/02/2016, benchè la stessa fosse stata formulata da parte opposta con la prima memoria di cui all'art 183 comma 6 cpc, dichiarando conseguentemente la sua risoluzione, nonostante la chiara contestazione dell'opponente di inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto preliminare dal momento che la stessa non avrebbe dovuto essere proposta per la prima volta nella memoria di cui all'art 183, 6°
comma, n.1 cpc. Continua l'appellante che l'opposta fin Controparte_1
dal primo atto difensivo, ovvero già con la comparsa di costituzione e risposta ebbe ad introdurre in giudizio una molteplicità di domande, che seppur riferenti al contratto preliminare, erano tuttavia totalmente scollegate rispetto al thema decidendum fissato con il ricorso per decreto ingiuntivo e, comunque, rimaste non provate in giudizio, tant'è che le stesse sono state rigettate dal primo giudice. Di contro, è stata accolta l'opposizione spiegata dalla appellante stante l'accertamento della non autenticità della firma apposta nella scrittura di risoluzione su cui si fondava la domanda monitoria. La domanda di risoluzione del contratto preliminare, era per l'appellante inammissibile per tardività, con la conseguenza che il Giudice del primo grado, mediante una applicazione rigorosa dell'art. 183 cpc, avrebbe dovuto dichiararne la sua pag. 8/18 inammissibilità e/o comunque rigettarla. Infatti la era a Controparte_1
conoscenza dell'intervenuto sequestro ai fini della confisca già dal 13
febbraio 2018; per cui se è pur vero che il provvedimento di sequestro è
intervenuto nel corso del giudizio, tuttavia l'eventuale domanda di risoluzione, avrebbe dovuto essere formulata all'udienza di trattazione,
fissata a seguito della chiamata in causa del terzo per il 27 giugno 2018,
perché già a quella data era conosciuta da parte dell'opposta la circostanza del sequestro dedotta solamente e, quindi, tardivamente in data 01 ottobre 2018; l'opposta pur a conoscenza dell'intervenuto sequestro ai fini della confisca, all'udienza di trattazione del 27 giugno
2018, si sarebbe a dire dell'appellante solo limitata a richiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc, così incorrendo nelle preclusioni formalizzate dall'art. 183 cpc.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che il primo giudice, come si ricava dalla sentenza impugnata, ha ritenuto la nuova domanda proposta con le le note 183, n.
1, cpc, come domanda nuova, ma complanare. Per il giudice di prime cure infatti la nuova domanda, formulata per la prima volta con la memoria pag. 9/18 183 cpc n. 1, è riconducibile alla medesima vicenda sostanziale dedotta nel ricorso monitorio, la cui complanarità è data dalla incompatibilità
logica rispetto alla domanda originaria, presupponendo la detta domanda la risoluzione del contratto preliminare e la condanna della venditrice alla restituzione delle somme consegnate a titolo di caparra, considerato che il contratto non era stato precedentemente risolto per volontà delle stesse parti stipulanti, mediante un documento che però poi a seguito della verifica della firma risultò apocrifo.
La Suprema Corte con sent. n. 28873/2024, ha statuito che “l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere, oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. Civ., ratione temporis applicabile, è
ammissibile solo in caso di teleologica "complanarità" tra le due domande,
dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, intercorrere tra le medesime parti, tendere alla realizzazione
(almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato), e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato”.
pag. 10/18 Con la Sentenza la sent. n. 12310/2015, le Sezioni Unite della Cassazione,
tracciano “l'actio finium regundorum” dei due concetti di “mutatio libelli”
ed “emendatio libelli”. Le Sezioni Unite della Cassazione, hanno dunque acclarato che la modifica della domanda è sì permessa, anche laddove mutino uno solo o entrambi gli elementi oggettivi della domanda (petitum e/o causa petendi), quando la domanda così modificata risulta “connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali” (Cass.SS.UU., n.
26727/2024; Cass., n. 21821/2024; Cass., n. 12090/2023).
Tale principio nomofilattico, apre le porte alla radicale sostituzione della domanda iniziale;
laddove, fermo il nucleo dei fatti storici allegati con l'atto introduttivo, l'attore avesse “mostrato chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”.
Pertanto ciò che rende concretamente ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere “oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183
pag. 11/18 cod. proc. civ.” (ed oggi nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e, nel rito semplificato di cognizione, in prima udienza o nella prima memoria ex art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c., qualora concessa), è la “teleologica
complanarità”, da individuarsi in quattro distinti requisiti, ed in particolare: (1)nella “attinenza” del diritto “alla medesima vicenda sostanziale già dedotta”, (2)nel “correre” del diritto “tra le stesse parti”,
(3)nella tendenza alla realizzazione, almeno parziale, del petitum immediato consistente nella utilità già avuta di mira con l'originaria domanda, salva l'ovvia differenza tecnica del petitum mediato, e (4)nella conseguente incompatibilità con il diritto per primo azionato (Cass., 14
marzo 2022, n. 8127; Cass., 5 gennaio 2022, n. 199).
Nel caso di specie la ha richiesto con decreto ingiuntivo Controparte_1
condannarsi al pagamento della somma di € 30.000,00 in Parte_2
forza di una scrittura privata di risoluzione del contratto preliminare del
19/04/2017. Successivamente venuta a conoscenza che Controparte_1
sull'immobile oggetto di causa gravava un sequestro conservativo ai fini della confisca, in seno alla prima memoria 183 cpc, modificando la domanda, ha chiesto condannarsi la alla restituzione della somma di Pt_2
pag. 12/18 € 30.000,00, in forza di una “nuova” domanda di risoluzione del preliminare per grave inadempimento, attesa la sussistenza del sequestro conservativo. Tale domanda nuova, come rilevato dal giudice di prime cure è “complanare” rispetto a quella originaria proposta, in quanto strettamente connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, vertente tra le medesime parti, con la tendenza alla realizzazione,
almeno parziale, del petitum immediato, ossia la restituzione della somma di € 30.000,00, salva l'ovvia differenza tecnica del petitum mediato, e la conseguente incompatibilità con il diritto per primo azionato.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per
Inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto preliminare –
Violazione degli artt. 45, 52 e 56 del d.lgs n. 159/2011. – Nullità della sentenza in punto di risoluzione del contratto preliminare del 25 febbraio
2016. Deduce l'appellante che la domanda di risoluzione del contratto preliminare, formulata dalla opposta con la prima memoria ex art. 183,
comma 6, cpc, in applicazione degli artt. 45 e 52 del d.lgs 159/2011,
doveva, comunque, essere dichiarata inammissibile. Continua l'appellante affermando che non sarebbe ammissibile, una domanda di risoluzione pag. 13/18 contrattuale con riferimento ad un bene ormai acquisito, a titolo originario ( art. 45 D.Lgs. n. 159 del 2011), al patrimonio dello Stato, ogni pretesa di natura creditoria, per titolo anteriore alla misura di prevenzione adottata, è accertabile solo con la speciale procedura di accertamento dei crediti ex artt. 52 e ss. del D.Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice Antimafia).
Per l'appellante, in violazione delle disposizioni normative applicabili,
l'opposta pur nella conoscenza del sequestro del bene oggetto della promessa di trasferimento, di cui al contratto preliminare stipulato in data
25 febbraio 2016, ha introdotto la domanda di risoluzione del contratto preliminare nel giudizio di opposizione anziché, in applicazione dell'art. 56
del sopra richiamato codice antimafia, formularla innanzi al Tribunale di
Caltanissetta – Misure di prevenzione e ciò al fine di consentire all'Amministratore Giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato,
se subentrare nel contratto ovvero dichiararne la risoluzione.
Conseguentemente per l'appellante, il pronunciamento del giudice civile che ha acclarato la risoluzione del contratto preliminare, sarebbe un decisum in chiara violazione dell'art. 56 del codice anti-mafia, non essendo la competenza a dichiarare la risoluzione dei rapporti ancora pendenti e non ancora eseguiti del giudice civile e ciò ancor di più se nelle more del pag. 14/18 giudizio, sia stato emesso decreto di confisca. Per l'appellante il Tribunale
di Caltanissetta – Misure di prevenzione, infatti, con decreto del
11/12/2019 – 29/01/2020 ha disposto la confisca dei beni della
[...]
, odierna appellante, tra cui il bene immobile oggetto della Pt_2
promessa di trasferimento e tale provvedimento di confisca è stato confermato con decreto n. 30/2021, dalla Corte d'Appello di Caltanissetta
– Sezione Assise e Misure di Prevenzione, in data 13 luglio 2021 e, quindi,
in data anteriore rispetto alla decisione del Giudice civile. Già con il decreto di sequestro e maggiormente con l'intervenuto decreto di confisca, era preclusa all'opposta di formulare in questa sede la domanda di risoluzione contrattuale ed Giudice Civile emettere ogni statuizione sulla domanda di risoluzione.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che la natura del contratto preliminare di vendita, non impone necessariamente l'applicazione della disciplina di cui al Dlgs
159/2011, dal momento che il contratto preliminare è un accordo in base al quale le parti si impegnano a stipulare un futuro contratto, detto definitivo, con elementi già stabiliti. Trattasi di un impegno formale (con pag. 15/18 effetti obbligatori), che precede la stipula del contratto definitivo (avente questo ultimo effetti traslativi), per cui lo stesso può essere trattato come qualsivoglia preliminare di vendita soggetto a risoluzione civile. Peraltro il bene per cui è causa, è stato sequestrato e poi confiscato in un momento successivo alla stipula del preliminare medesimo, legittimamente stipulato, con la conseguenza che la sua risoluzione ben poteva essere decisa da un giudice civile sulla base delle norme generali sul contratto preliminare, senza che fosse necessaria una specifica procedura quale è
quella di cui al Codice c.d. Antimafia.
La confisca, non implica automaticamente la impossibilità di agire in sede civile per la risoluzione del contratto, limitando la stessa semmai, la possibilità di trasferire o disporre del bene in maniera definitiva;
la risoluzione contrattuale pertanto non ha alcun effetto sul bene stesso, ma semmai sul rapporto giuridico tra le parti, senza pregiudicare la procedura antimafia;
e ciò in quanto non configurandosi la domanda di risoluzione del preliminare come pretesa creditoria o come accertamento di diritti soggetti alla speciale procedura antimafia, ma come azione autonoma volta alla tutela di un interesse contrattuale ed in particolare alla pag. 16/18 cessazione degli obblighi che le parti avevano assunto. Nel caso specifico,
dove il bene è stato sequestrato o confiscato, ed il contratto preliminare impossibile ad eseguirsi a causa di un atto esterno che ne impedisce il trasferimento della proprietà, la risoluzione per impossibilità di adempimento sarebbe la via da percorrere. Secondo il Codice Civile, l'art. 1463 stabilisce che se una delle parti è impossibilitata ad eseguire la propria prestazione, il contratto può essere risolto, con conseguente restituzione delle somme versate a titolo di caparra. Il sequestro o la confisca non incidono infatti sul diritto di restituzione della caparra al promissario acquirente, essendo indipendente dalla natura del bene confiscato;
ne consegue che la restituzione della caparra segue il normale iter civile senza coinvolgere la procedura prevista dal codice Antimafia che invece attiene alla gestione dei beni confiscati.
L'appello va pertanto rigettato.
Si dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.
pag. 17/18 Le spese di lite, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n°
347/2024 RG, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e difesa,
conferma la sentenza n. 496/2024, pubblicata in data 16/09/2024, emessa dal Tribunale di Gela,
-condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite del grado che liquida in € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per fase studio, €
1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale), oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.
Si dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Giudice Ausiliario di C.A. Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Marco Gaeta Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario
Dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 347/2024 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 26/06/2024 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Gela, v. Battesimo n. 24, presso lo studio dell'avv. Alfredo D'Aparo, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al presente atto
appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], (c.f.: Controparte_1 [...]
), residente a [...], elettivamente C.F._2 domiciliata in Catania, via G. D'Annunzio n. 27, presso lo studio dell'avv.
Andrea Bellanca (c.f.: ), che la rappresenta e CodiceFiscale_3
difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- appellata-
e nei confronti
, nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_2 C.F._4
elettivamente domiciliato in Gela, v. Borromini n. 8, presso lo studio dell'avv. Michele Castellano (C.F. , che lo C.F._5
rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti:
per parte appellante: “...si insiste nei motivi di appello e nell'accoglimento della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata…“.
per parte appellata: “…contesta integralmente tutto quanto esposto, eccepito e chiesto dalla in seno al proprio atto di citazione Parte_2
in appello poiché palesemente infondato in fatto ed in diritto, insistendo per l'integrale rigetto, nonché insiste nell'accoglimento di tutto quanto domandato dalla sig.ra in seno alla memoria di costituzione e CP_1
risposta del 30.01.2025..”..
pag. 2/18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 344/2017, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Gela, su istanza di Controparte_1
per la somma di € 30.000,00, oltre interessi legali;
somma pretesa a titolo di restituzione della caparra confirmatoria, versata tramite due bonifici del
02/03/2016 e del 03/03/2016, per la stipulazione tra le parti di un contratto preliminare di compravendita dell'immobile, di proprietà
dell'opponente, sito in v. Perugia n. 97, p.t., censito nel N.C.E.U. del
Comune di Gela al fl. 187, part.lla 882, sub 1, a seguito della scrittura privata del 19/4/2017, registrata in data 02/05/2017, presso l'Agenzia
delle Entrate, Ufficio Territoriale di Gela, con la quale le parti risolvevano il contratto preliminare precedentemente stipulato, e la si impegnava Pt_2
espressamente a restituire alla la somma ricevuta a titolo di CP_1
caparra entro il 22/05/2017. L'opponente disconosceva la firma apposta sulla scrittura privata di risoluzione del contratto preliminare,
evidenziando di non avere mai voluto risolvere il succitato contratto e,
quindi, di non avere mai sottoscritto alcuna scrittura in tal senso, ed offriva per il confronto varie scritture comparative (copia del contratto pag. 3/18 preliminare sottoscritto il 25/2/2016, copia della carta d'identità rilasciata dal Comune di Gela il 19/5/2014, copia dell'atto di compravendita a rogito del Notaio del 20/5/2014, procura alle liti in calce all'atto di Per_1
citazione). Deduceva l'infondatezza della domanda proposta dalla in sede monitoria, dichiarando di trattenere le somme CP_1
ricevute a titolo di caparra confirmatoria a seguito del comportamento della che avrebbe integrato grave inadempimento. Chiedeva CP_1
pertanto rigettarsi le domande proposte dall'opposta, con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto, e spese secondo soccombenza.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, deducendo di non avere mai visto o conosciuto;
Parte_2
che aveva effettuato a favore dell'opponente il versamento della somma di € 30.000,00 al fine di favorire l'allora fidanzato, , che Controparte_2
con la ed il marito di lei, tale intendeva costituire una Pt_2 Per_2
società in Romania;
che il contratto preliminare avente ad oggetto l'immobile di proprietà dell'opponente, serviva solo a giustificare il trasferimento di denaro in favore della e a garantire il recupero Pt_2
della somma da parte dell'opposta, con la promessa che, in caso di pag. 4/18 mancata costituzione della società, i tre le avrebbero restituito detta somma di denaro mediante sottoscrizione di una scrittura privata di risoluzione del preliminare;
che l'immobile oggetto del preliminare in realtà non era stato messo in vendita, né era sua intenzione acquistarlo;
che, non avendo avuto luogo la costituzione della società, a seguito di ripetute richieste della stessa opposta il l'aveva rassicurata che, CP_2
una volta firmata la scrittura privata di risoluzione del precedente contratto, entro maggio 2017 ella avrebbe ottenuto in restituzione la somma versata. Deduceva quindi l'autenticità della sottoscrizione apposta dall'opponente in calce alla scrittura allegata al ricorso monitorio e proponeva in relazione a tale scrittura, disconosciuta dalla controparte,
istanza di verificazione. In subordine, in caso di esito per lei negativo del procedimento di verificazione, precisava che la somma era stata da lei prestata al e alla . Chiedeva pertanto, in via preliminare, di CP_2 Pt_2
essere autorizzata a chiamare in causa , con spostamento Controparte_2
della prima udienza per tale incombente. Nel merito, il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In
subordine, di accertare e dichiarare la simulazione del contratto preliminare del 25/2/2016, che dissimulava il prestito personale da lei pag. 5/18 effettuato a favore della e del , e, per l'effetto, di Pt_2 CP_2
condannare i predetti, in solido, al pagamento in suo favore della somma di € 30.000,00, oltre interessi come per legge, con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 496/2024, pubblicata in data 16/09/2024, il Tribunale di
Gela definitivamente pronunciando nel giudizio RG 1444/2017, in accoglimento della opposizione proposta da , revocava il Parte_2
decreto ingiuntivo opposto. Dichiarava inammissibili le domande proposte in subordine da di accertamento della simulazione del Controparte_1
contratto preliminare del 25/02/2016 e di condanna dell'opponente
[...]
e del terzo chiamato al pagamento in solido della Pt_2 Controparte_2
somma ingiunta. In accoglimento della domanda proposta dall'opposta dichiarava la risoluzione del contratto preliminare del 25/02/2016,
condannando alla restituzione ad della Parte_2 Controparte_1
somma di € 30.000,00 per le causali di cui in motivazione oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo. Compensava
integralmente le spese di lite e di CTU liquidate con separato decreto.
§§§§§§§§§§
Avverso detta sentenza, con atto di citazione, , ha proposto Parte_2
pag. 6/18 appello chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “...nel merito ritenere e dichiarare l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto preliminare stante le preclusioni e decadenze di cui all'art. 183 codice di procedura civile;
ritenere e dichiarare la nullità della sentenza in punto di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare stante l'applicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui al D.lgs.
159/2011 ( codice antimafia )...”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione, Controparte_1
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…in via preliminare rigettare integralmente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.496/2024 del Tribunale di Gela;
rigettare, in ogni caso,
integralmente l'appello proposto da;
Con vittoria di spese e Parte_2
compensi del presente grado di giudizio...”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per
Violazione e/o falsa applicazione dell'art 183 cpc. Deduce l'appellante che con la sentenza impugnata, il Giudice di prime cure ha ritenuto ammissibile la domanda di risoluzione del contratto preliminare del pag. 7/18 25/02/2016, benchè la stessa fosse stata formulata da parte opposta con la prima memoria di cui all'art 183 comma 6 cpc, dichiarando conseguentemente la sua risoluzione, nonostante la chiara contestazione dell'opponente di inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto preliminare dal momento che la stessa non avrebbe dovuto essere proposta per la prima volta nella memoria di cui all'art 183, 6°
comma, n.1 cpc. Continua l'appellante che l'opposta fin Controparte_1
dal primo atto difensivo, ovvero già con la comparsa di costituzione e risposta ebbe ad introdurre in giudizio una molteplicità di domande, che seppur riferenti al contratto preliminare, erano tuttavia totalmente scollegate rispetto al thema decidendum fissato con il ricorso per decreto ingiuntivo e, comunque, rimaste non provate in giudizio, tant'è che le stesse sono state rigettate dal primo giudice. Di contro, è stata accolta l'opposizione spiegata dalla appellante stante l'accertamento della non autenticità della firma apposta nella scrittura di risoluzione su cui si fondava la domanda monitoria. La domanda di risoluzione del contratto preliminare, era per l'appellante inammissibile per tardività, con la conseguenza che il Giudice del primo grado, mediante una applicazione rigorosa dell'art. 183 cpc, avrebbe dovuto dichiararne la sua pag. 8/18 inammissibilità e/o comunque rigettarla. Infatti la era a Controparte_1
conoscenza dell'intervenuto sequestro ai fini della confisca già dal 13
febbraio 2018; per cui se è pur vero che il provvedimento di sequestro è
intervenuto nel corso del giudizio, tuttavia l'eventuale domanda di risoluzione, avrebbe dovuto essere formulata all'udienza di trattazione,
fissata a seguito della chiamata in causa del terzo per il 27 giugno 2018,
perché già a quella data era conosciuta da parte dell'opposta la circostanza del sequestro dedotta solamente e, quindi, tardivamente in data 01 ottobre 2018; l'opposta pur a conoscenza dell'intervenuto sequestro ai fini della confisca, all'udienza di trattazione del 27 giugno
2018, si sarebbe a dire dell'appellante solo limitata a richiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc, così incorrendo nelle preclusioni formalizzate dall'art. 183 cpc.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che il primo giudice, come si ricava dalla sentenza impugnata, ha ritenuto la nuova domanda proposta con le le note 183, n.
1, cpc, come domanda nuova, ma complanare. Per il giudice di prime cure infatti la nuova domanda, formulata per la prima volta con la memoria pag. 9/18 183 cpc n. 1, è riconducibile alla medesima vicenda sostanziale dedotta nel ricorso monitorio, la cui complanarità è data dalla incompatibilità
logica rispetto alla domanda originaria, presupponendo la detta domanda la risoluzione del contratto preliminare e la condanna della venditrice alla restituzione delle somme consegnate a titolo di caparra, considerato che il contratto non era stato precedentemente risolto per volontà delle stesse parti stipulanti, mediante un documento che però poi a seguito della verifica della firma risultò apocrifo.
La Suprema Corte con sent. n. 28873/2024, ha statuito che “l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere, oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. Civ., ratione temporis applicabile, è
ammissibile solo in caso di teleologica "complanarità" tra le due domande,
dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, intercorrere tra le medesime parti, tendere alla realizzazione
(almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato), e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato”.
pag. 10/18 Con la Sentenza la sent. n. 12310/2015, le Sezioni Unite della Cassazione,
tracciano “l'actio finium regundorum” dei due concetti di “mutatio libelli”
ed “emendatio libelli”. Le Sezioni Unite della Cassazione, hanno dunque acclarato che la modifica della domanda è sì permessa, anche laddove mutino uno solo o entrambi gli elementi oggettivi della domanda (petitum e/o causa petendi), quando la domanda così modificata risulta “connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali” (Cass.SS.UU., n.
26727/2024; Cass., n. 21821/2024; Cass., n. 12090/2023).
Tale principio nomofilattico, apre le porte alla radicale sostituzione della domanda iniziale;
laddove, fermo il nucleo dei fatti storici allegati con l'atto introduttivo, l'attore avesse “mostrato chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”.
Pertanto ciò che rende concretamente ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere “oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183
pag. 11/18 cod. proc. civ.” (ed oggi nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. e, nel rito semplificato di cognizione, in prima udienza o nella prima memoria ex art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c., qualora concessa), è la “teleologica
complanarità”, da individuarsi in quattro distinti requisiti, ed in particolare: (1)nella “attinenza” del diritto “alla medesima vicenda sostanziale già dedotta”, (2)nel “correre” del diritto “tra le stesse parti”,
(3)nella tendenza alla realizzazione, almeno parziale, del petitum immediato consistente nella utilità già avuta di mira con l'originaria domanda, salva l'ovvia differenza tecnica del petitum mediato, e (4)nella conseguente incompatibilità con il diritto per primo azionato (Cass., 14
marzo 2022, n. 8127; Cass., 5 gennaio 2022, n. 199).
Nel caso di specie la ha richiesto con decreto ingiuntivo Controparte_1
condannarsi al pagamento della somma di € 30.000,00 in Parte_2
forza di una scrittura privata di risoluzione del contratto preliminare del
19/04/2017. Successivamente venuta a conoscenza che Controparte_1
sull'immobile oggetto di causa gravava un sequestro conservativo ai fini della confisca, in seno alla prima memoria 183 cpc, modificando la domanda, ha chiesto condannarsi la alla restituzione della somma di Pt_2
pag. 12/18 € 30.000,00, in forza di una “nuova” domanda di risoluzione del preliminare per grave inadempimento, attesa la sussistenza del sequestro conservativo. Tale domanda nuova, come rilevato dal giudice di prime cure è “complanare” rispetto a quella originaria proposta, in quanto strettamente connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, vertente tra le medesime parti, con la tendenza alla realizzazione,
almeno parziale, del petitum immediato, ossia la restituzione della somma di € 30.000,00, salva l'ovvia differenza tecnica del petitum mediato, e la conseguente incompatibilità con il diritto per primo azionato.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per
Inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto preliminare –
Violazione degli artt. 45, 52 e 56 del d.lgs n. 159/2011. – Nullità della sentenza in punto di risoluzione del contratto preliminare del 25 febbraio
2016. Deduce l'appellante che la domanda di risoluzione del contratto preliminare, formulata dalla opposta con la prima memoria ex art. 183,
comma 6, cpc, in applicazione degli artt. 45 e 52 del d.lgs 159/2011,
doveva, comunque, essere dichiarata inammissibile. Continua l'appellante affermando che non sarebbe ammissibile, una domanda di risoluzione pag. 13/18 contrattuale con riferimento ad un bene ormai acquisito, a titolo originario ( art. 45 D.Lgs. n. 159 del 2011), al patrimonio dello Stato, ogni pretesa di natura creditoria, per titolo anteriore alla misura di prevenzione adottata, è accertabile solo con la speciale procedura di accertamento dei crediti ex artt. 52 e ss. del D.Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice Antimafia).
Per l'appellante, in violazione delle disposizioni normative applicabili,
l'opposta pur nella conoscenza del sequestro del bene oggetto della promessa di trasferimento, di cui al contratto preliminare stipulato in data
25 febbraio 2016, ha introdotto la domanda di risoluzione del contratto preliminare nel giudizio di opposizione anziché, in applicazione dell'art. 56
del sopra richiamato codice antimafia, formularla innanzi al Tribunale di
Caltanissetta – Misure di prevenzione e ciò al fine di consentire all'Amministratore Giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato,
se subentrare nel contratto ovvero dichiararne la risoluzione.
Conseguentemente per l'appellante, il pronunciamento del giudice civile che ha acclarato la risoluzione del contratto preliminare, sarebbe un decisum in chiara violazione dell'art. 56 del codice anti-mafia, non essendo la competenza a dichiarare la risoluzione dei rapporti ancora pendenti e non ancora eseguiti del giudice civile e ciò ancor di più se nelle more del pag. 14/18 giudizio, sia stato emesso decreto di confisca. Per l'appellante il Tribunale
di Caltanissetta – Misure di prevenzione, infatti, con decreto del
11/12/2019 – 29/01/2020 ha disposto la confisca dei beni della
[...]
, odierna appellante, tra cui il bene immobile oggetto della Pt_2
promessa di trasferimento e tale provvedimento di confisca è stato confermato con decreto n. 30/2021, dalla Corte d'Appello di Caltanissetta
– Sezione Assise e Misure di Prevenzione, in data 13 luglio 2021 e, quindi,
in data anteriore rispetto alla decisione del Giudice civile. Già con il decreto di sequestro e maggiormente con l'intervenuto decreto di confisca, era preclusa all'opposta di formulare in questa sede la domanda di risoluzione contrattuale ed Giudice Civile emettere ogni statuizione sulla domanda di risoluzione.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che la natura del contratto preliminare di vendita, non impone necessariamente l'applicazione della disciplina di cui al Dlgs
159/2011, dal momento che il contratto preliminare è un accordo in base al quale le parti si impegnano a stipulare un futuro contratto, detto definitivo, con elementi già stabiliti. Trattasi di un impegno formale (con pag. 15/18 effetti obbligatori), che precede la stipula del contratto definitivo (avente questo ultimo effetti traslativi), per cui lo stesso può essere trattato come qualsivoglia preliminare di vendita soggetto a risoluzione civile. Peraltro il bene per cui è causa, è stato sequestrato e poi confiscato in un momento successivo alla stipula del preliminare medesimo, legittimamente stipulato, con la conseguenza che la sua risoluzione ben poteva essere decisa da un giudice civile sulla base delle norme generali sul contratto preliminare, senza che fosse necessaria una specifica procedura quale è
quella di cui al Codice c.d. Antimafia.
La confisca, non implica automaticamente la impossibilità di agire in sede civile per la risoluzione del contratto, limitando la stessa semmai, la possibilità di trasferire o disporre del bene in maniera definitiva;
la risoluzione contrattuale pertanto non ha alcun effetto sul bene stesso, ma semmai sul rapporto giuridico tra le parti, senza pregiudicare la procedura antimafia;
e ciò in quanto non configurandosi la domanda di risoluzione del preliminare come pretesa creditoria o come accertamento di diritti soggetti alla speciale procedura antimafia, ma come azione autonoma volta alla tutela di un interesse contrattuale ed in particolare alla pag. 16/18 cessazione degli obblighi che le parti avevano assunto. Nel caso specifico,
dove il bene è stato sequestrato o confiscato, ed il contratto preliminare impossibile ad eseguirsi a causa di un atto esterno che ne impedisce il trasferimento della proprietà, la risoluzione per impossibilità di adempimento sarebbe la via da percorrere. Secondo il Codice Civile, l'art. 1463 stabilisce che se una delle parti è impossibilitata ad eseguire la propria prestazione, il contratto può essere risolto, con conseguente restituzione delle somme versate a titolo di caparra. Il sequestro o la confisca non incidono infatti sul diritto di restituzione della caparra al promissario acquirente, essendo indipendente dalla natura del bene confiscato;
ne consegue che la restituzione della caparra segue il normale iter civile senza coinvolgere la procedura prevista dal codice Antimafia che invece attiene alla gestione dei beni confiscati.
L'appello va pertanto rigettato.
Si dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.
pag. 17/18 Le spese di lite, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n°
347/2024 RG, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e difesa,
conferma la sentenza n. 496/2024, pubblicata in data 16/09/2024, emessa dal Tribunale di Gela,
-condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite del grado che liquida in € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per fase studio, €
1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale), oltre spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.
Si dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Giudice Ausiliario di C.A. Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 18/18