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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 10127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10127 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa VA LF Giudice rel.
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23082 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CASERTA
PP presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/11/2023, chiedeva pronunziarsi la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata a [...] il [...], dalla relazione non matrimoniale con il sig. Persona_1
; allegava che la convivenza con il sig. si interrompeva bruscamente Controparte_1 CP_1 nel giugno 2017 e che lo stesso aveva da subito mostrato aperto disinteresse nei confronti della figlia, di cui non si era mai preso cura sin dal momento della nascita, delegando alla ricorrente ogni e qualsiasi adempimento, anche di carattere strettamente materiale, relativo alla crescita e all'educazione.
Tanto premesso chiedeva l'affidamento esclusivo della minore, statuire in ordine al regime di visite e incontri tra la minore ed il padre, ovvero assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno, previa se del caso ammissione di apposita CTU, stabilire un mantenimento a carico del padre di € 250,00 mensili per la figlia da versarsi alla madre Persona_1 Pt_1 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli
[...] indici ISTAT, nonché il dovere di concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50%.
All'udienza di prima comparizione del 12.1.2024, il Giudice relatore, atteso il mancato perfezionamento della notifica al resistente non comparso, rinviava all'udienza dell'8.3.2024; ivi, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio processuale, concedeva il rinvio richiesto dal difensore della ricorrente, a causa dell'impedimento della a comparire Pt_1 personalmente in quella data.
All'udienza del 14.6.2024 compariva la sola ricorrente la quale dichiarava:
“Non vedo il padre di mia figlia da circa 5 anni, è sparito dalla mia vita e da quella di mia figlia, che ha 9 anni. Per me non ci sono problemi se il padre vuole frequentare la bambina, perché la bambina chiede sempre del padre. Ovviamente sono favorevole alla frequentazione se costante, altrimenti la bambina si destabilizza. Ho grandissime difficoltà per la gestione della minore in quanto non riesco mai ad ottenere il consenso del padre per le necessità della minore medesima. Per questo ho chiesto l'affidamento esclusivo di mia figlia. Il padre di mia figlia ha un negozio di abbigliamento a Soccavo. Io sono collaboratrice domestica”.
All'esito, la difesa di parte ricorrente chiedeva l'emissione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c..
Il Giudice relatore provvedeva stabilendo in via provvisoria e urgente l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con diritto dovere del padre di tenere con sé la minore Persona_1 due pomeriggi alla settimana (martedì e giovedì) dalle 16 alle 18; obbligo a carico del padre di versare, quale contributo di mantenimento per la minore, la somma di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, rinviando in prosieguo il giudizio.
All'udienza del 10.4.2025, il Giudice relatore, rilevato il regime di affido monogenitoriale già provvisoriamente adottato, e ritenutane l'opportunità, disponeva per il tramite dei Servizi
Sociali competenti per territorio accertamenti sulle condizioni di vita della minore e sul nucleo familiare, co riferimento ad entrambe le figure genitoriali.
All'udienza del 18.9.2025, esaminate le relazioni dei Servizi sociali, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore della ricorrente alla discussione orale della causa. All'esito, disponeva la remissione della causa al Collegio, mandando gli atti al PM per le sue conclusioni.
Il Pubblico Ministero con nota del 10.10.2025 concludeva chiedendo di regolamentare i rapporti delle parti con la figlia minore affidandola in via super - esclusiva alla madre, la quale potrà pertanto adottare ogni decisione comprese quelle di maggiore interesse, prevedendo altresì che il padre potrà incontrare la minore solo in spazio neutro ed attivandosi presso il
Servizio Sociale e comunque all'esito di un percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali nonché previa adeguata preparazione della minore salvaguardando in ogni caso l'eventuale opposizione manifestata dalla predetta agli incontri, con conferma degli obblighi di contributo al mantenimento in atto.
Tali essendo il tenore delle allegazioni di parte ricorrente e le risultanze dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale che la domanda di affido super esclusivo della minore alla madre sia fondata e come tale vada accolta.
Ad avviso del Collegio invero, l'affidamento condiviso della minore ad Persona_1 entrambi i genitori non ne realizza nel caso concreto il miglior interesse, stante la palese inidoneità del resistente contumace a svolgere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, a cui si è di fatto e da anni sottratto;
come noto, infatti, l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui è possibile derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro, vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. ex multis, Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010; in particolare la prima delle pronunce citate, chiarisce che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso”).
Orbene, essendo emerso anche dalle relazioni dei Servizi Sociali un quadro di consolidato disinteresse del padre nei confronti della figlia, perdurante nel tempo, tanto sotto il profilo materiale, quanto sotto quello affettivo ed educativo, crescendo la minore con la sola ricorrente, la quale ha rappresentato e rappresenta per lei l'unica figura genitoriale presente, si ritiene che l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater c.c. alla madre sia l'unica scelta che tuteli l'interesse ed il benessere psico-evolutivo della bambina, dal momento che il padre si è sottratto al dovere di mantenerla istruirla ed educarla, con ciò qualificandosi come figura genitoriale palesemente inadeguata e pregiudizievole per la positiva crescita della minore.
Non vi è dubbio infatti che la bambina sia stata di fatto, una volta cessata la convivenza tra i suoi genitori, lasciata dal padre alle esclusive cure materne, e che l'unico genitore di riferimento per la minore sia sempre stata la ricorrente, con la quale la minore vive Per_1 fin dalla nascita e dalla quale viene mantenuta ed educata;
a fronte del protratto disinteresse paterno, affettivo e materiale, la bambina si giova di condizioni di vita adeguate in un contesto socio ambientale idoneo a garantirne la crescita, il che impone, come detto, la scelta del regime di affido esclusivo alla madre in deroga a quello legale dell'affido condiviso.
Peraltro, appare funzionale all'interesse della minore che le decisioni, anche quelle di maggiore interesse relative alla istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, siano prese dalla madre, stante l'evidente e comprovata difficoltà ad una concertazione con l'altro genitore, assente e indisponibile anche per il soddisfacimento immediato di esigenze fondamentali nella vita della minore.
Inoltre, poiché il vissuto della minore e l'atteggiamento di protratto disinteresse paterno hanno finora impedito l'instaurazione di un consolidato legame genitoriale con il , è CP_1 necessario che le visite del padre alla bambina avvengano attraverso la mediazione dei Servizi
Sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza della minore, ai quali il padre potrà rivolgersi per una ripresa graduale degli incontri in ambiente protetto con la figlia, ferma restando l'opportunità di nuova valutazione di tempi e modalità, anche in rapporto alla crescita della minore, laddove il resistente si renda disponibile alla doverosa frequentazione della minore ed alla consapevole assunzione di ruolo genitoriale costante e responsabile, non certo esauribile in qualche sporadica visita o telefonata, comunque allo stato persino carente.
Pertanto, in ordine al diritto di visita del padre, considerato che il rapporto tra la minore ed il genitore non convivente appare allo stato inesistente, non si ritiene proficuo adottare una disciplina scandita da modalità e tempi prefissati o rigidi, e dunque predisporre un calendario minimo di incontri verosimilmente destinato a restare astratta statuizione, che non si addice alla situazione di fatto attuale e potrebbe riverberarsi negativamente sul piano psicologico per la figlia. Qualora, come auspicabile, il padre intendesse intraprendere un percorso di riavvicinamento alla figlia, lo stesso dovrà necessariamente articolarsi con gradualità e svolgersi almeno inizialmente in ambiente protetto, secondo tempi e modalità rimessi alla mediazione professionale dei Servizi Sociali competenti per territorio, ai quali il resistente potrà rivolgersi per la concreta attuazione.
Passando alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, in assenza di significativi elementi in relazione alla capacità reddituale del genitore non convivente obbligato, lo stesso non può che essere determinato tenendo conto delle esigenze della minore in relazione all'età ed alle sue specifiche condizioni di vita, oltre che alla condizione economica del genitore convivente ed alla valenza anche economica dei compiti di accudimento e cura esclusivamente svolti dalla madre, e pertanto stabilirsi nella misura di € 300,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie per la figlia, come analiticamente disciplinate dal protocollo di intesa sottoscritto in data 7.3.2018 dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, cui si rinvia per relationem.
Avuto riguardo alla natura della controversia e considerata la contumacia del resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così Parte_1 provvede:
1) affida la minore in via super esclusiva alla madre Persona_1 Pt_1
, con la quale continuerà a vivere, ed alla quale spetteranno anche le
[...] decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater c.c. ultimo comma;
2) pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese ad un assegno di mantenimento per la minore di Parte_1 complessivi euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia, come analiticamente disciplinate dal protocollo di intesa sottoscritto in data 7.3.2018 dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal
Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, cui si rinvia per relationem.
3) spese irripetibili.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa VA LF dott. Raffaele Sdino