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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/01/2024, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note entro il termine del 8/1/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.4057/2023 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
nata a [...] l'[...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall'Avv. Domenico Carotenuto, presso il cui studio elett.te domicilia in Boscotrecase (NA) alla Via Promiscua ang. Via Pastrengo n.99 ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dal funzionario dipendente Raffaela Collaro, con la quale elett.te domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Savorito n. 8, presso la sede CP_1 resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente volta a ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno di CP_1 invalidità ex L. 118/71 maturati nel periodo in ricorso indicato, atteso che la suddetta prestazione non era stata erogata dall' nonostante il CP_2 favorevole decreto di omologa emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 22/2/2023, in relazione al procedimento per ATPO recante N.R.G. 1011/2022. L' si è costituito e ha sostenuto di aver già corrisposto alla parte CP_2 ricorrente la prestazione richiesta in ricorso. Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta dall' (cfr. comunicazione di CP_1 liquidazione in atti), e come riconosciuto dallo stesso difensore di parte ricorrente, l' ha già provveduto a erogare in favore di CP_2 Parte_1
i ratei maturati e non corrisposti della prestazione richiesta in
[...] ricorso. La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto in via amministrativa l'integrale soddisfazione delle proprie pretese. Poiché il pagamento della prestazione è avvenuto solo nel novembre del 2023 (vedasi cedolino di pensione depositato dalla difesa della ricorrente unitamente alle note di trattazione scritta) , quindi dopo il deposito e la notifica del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese processuali, che si CP_2 liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 26/6/2023 nei confronti dell' Parte_1 CP_1 così provvede: a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro CP_1
1200,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Così deciso in Torre Annunziata il 9/1/2024 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
nata a [...] l'[...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall'Avv. Domenico Carotenuto, presso il cui studio elett.te domicilia in Boscotrecase (NA) alla Via Promiscua ang. Via Pastrengo n.99 ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dal funzionario dipendente Raffaela Collaro, con la quale elett.te domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Savorito n. 8, presso la sede CP_1 resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente volta a ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno di CP_1 invalidità ex L. 118/71 maturati nel periodo in ricorso indicato, atteso che la suddetta prestazione non era stata erogata dall' nonostante il CP_2 favorevole decreto di omologa emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 22/2/2023, in relazione al procedimento per ATPO recante N.R.G. 1011/2022. L' si è costituito e ha sostenuto di aver già corrisposto alla parte CP_2 ricorrente la prestazione richiesta in ricorso. Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta dall' (cfr. comunicazione di CP_1 liquidazione in atti), e come riconosciuto dallo stesso difensore di parte ricorrente, l' ha già provveduto a erogare in favore di CP_2 Parte_1
i ratei maturati e non corrisposti della prestazione richiesta in
[...] ricorso. La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto in via amministrativa l'integrale soddisfazione delle proprie pretese. Poiché il pagamento della prestazione è avvenuto solo nel novembre del 2023 (vedasi cedolino di pensione depositato dalla difesa della ricorrente unitamente alle note di trattazione scritta) , quindi dopo il deposito e la notifica del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese processuali, che si CP_2 liquidano come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 26/6/2023 nei confronti dell' Parte_1 CP_1 così provvede: a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro CP_1
1200,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Così deciso in Torre Annunziata il 9/1/2024 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco