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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 16208/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gennaro De Angelis, elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso Garibaldi n. 246;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Tisci, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via del Parco Margherita n. 33;
[...]
c.f.: ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATO contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3121/2024 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata il 29 gennaio 2024;
Conclusioni: all'udienza del 20 novembre 2024, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto gravame avverso Parte_1 la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma. In primo grado l'opponente ha eccepito l'illegittimità della cartella esattoriale n. 07120210096750887000, emessa a suo carico per un'infrazione al Codice della Strada elevata dal nel 2017, per l'omessa notifica del verbale di Controparte_2 accertamento ad essa sotteso, con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa ex art. 201 C.d.S. Il giudice di prime cure, nella contumacia dell'Ente impositore, qualificando la domanda ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 689/1981 e rilevando la mancata proposizione di motivi idonei a scalfire nel merito la pretesa sanzionatoria su cui si fonda la cartella di pagamento, ha concluso per l'inammissibilità dell'opposizione.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
censurandone, in via preliminare, la nullità. Secondo la prospettazione
[...] difensiva fornita dall'appellante, la pronuncia è viziata dall'errata applicazione della L. n. 689/1981, nonché dall'omessa applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 150/2011. Quale secondo motivo di appello, la parte ha contestato la decisione del giudice di prime cure nel momento in cui ha omesso sia di pronunciarsi sul mutamento del rito e sia, considerata la contumacia del di dichiarare l'omessa Controparte_2 notifica del verbale oggetto della cartella impugnata. Su tali premesse ha concluso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, per la dichiarazione di intervenuta decadenza del diritto alla riscossione ex art. 201 C.d.S. per omessa notifica del verbale n. 17190209834/AP/17 del 03/06/2017, nonché per l'annullamento della cartella in oggetto, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita l' , resistendo al gravame. L'agente Controparte_3 della riscossione ha eccepito in via preliminare la tardività dell'atto introduttivo rispetto ai termini previsti dal D.lgs. n. 150/2011 e ha asserito che la portata applicativa di detta normativa deve essere limitata alle opposizioni che rientrano nella competenza del Tribunale, risultando dunque necessaria una pronuncia di mutamento del rito da parte del giudice di prime cure. Rispetto al secondo motivo d'appello, la parte appellata ha rilevato l'assenza di doglianze attinenti al merito della pretesa sanzionatoria, affermando che la parte attrice non può limitare le proprie censure all'omessa o tardiva notificazione da parte dell'Ente territoriale del verbale di accertamento. Ha riproposto quindi le eccezioni spiegate in primo grado, segnatamente la propria carenza di legittimazione passiva, e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione per inammissibilità ed infondatezza, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 20 novembre 2024 con la concessione dei termini di cui
- 2 - all'art. 190 c.p.c. ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_2
Il presente giudizio origina dall'impugnazione della cartella esattoriale n. 07120210096750887000, emessa per un'infrazione al Codice della Strada elevata dal nel 2017 e notificata ad istanza dell' Controparte_2 Controparte_3
in data 19 dicembre 2022, per l'omessa notifica del verbale di
[...] accertamento ad essa sotteso, con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa ex art. 201 C.d.S.
Tanto premesso e sempre in via preliminare, risulta fondato ed assorbente il motivo con cui l'appellante censura l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in funzione recuperatoria.
La domanda spiegata in primo grado deve essere qualificata come un'opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. 150/2011, e non già come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. In proposito, gli affermano che “l'azione Parte_2 diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dall'omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. 150 del 2011. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare” (SS.UU. C. Cass. sent. n. 22080/2017).
Ebbene, la domanda proposta è tempestiva in quanto parte opponente, odierna appellante, ha dimostrato di aver introdotto il giudizio nel prescritto termine decadenziale di trenta giorni. Segnatamente, dalle ricevute telematiche di accettazione e consegna della notifica in proprio a mezzo pec dell'atto di citazione di primo grado, si evince che la stessa risulta compiuta in data 14 gennaio 2023, a fronte della ricezione della cartella opposta avvenuta il 19 dicembre 2022. Ciò che interessa nella specie non è difatti il giorno dell'iscrizione a ruolo e, dunque, il deposito della citazione ma quello della sua notificazione perché, ai fini dell'ammissibilità, a nulla rileva l'impego della forma della citazione per l'atto introduttivo in luogo di quella del ricorso prescritta dall'art. 7 D. Lgs. n. 150/2011, in quanto il differente rito concretamente seguito non sortisce effetti preclusivi.
- 3 - Va evidenziato, infatti, che in materia si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti difforme dal rito normativamente prescritto, secondo i quali di norma la tempestività dell'atto va valutata con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito erroneamente omesso. Nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione hanno invece formulato un principio di diritto opposto, valorizzando la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co 5, D.Lgs. 150/2011. “Nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7)” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 758/2022).
La domanda, oltre che ammissibile per quanto esposto, risulta altresì fondata per l'assenza di prova dell'avventa notifica dei verbali di contravvenzione sottesi alle cartelle impugnate, stante la contumacia dell'Ente impositore nel doppio grado di giudizio. Difatti, l'art. 201, co. 5 C.d.S., sancisce che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto dal primo comma della medesima disposizione;
dunque, 90 giorni. Sul punto, la Corte di cassazione a Sezioni Unite dispone che l'art. 201, co. 5, C.d.S.
“letteralmente interpretato, delinea un fatto estintivo di quell'obbligo che, come si è detto, sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell'illecito amministrativo”. (SS.UU. C. Cass. sent. n. 22080/2017).
In ragione di quanto precede, l'opposizione spiegata in primo grado va accolta tenuto conto, altresì, che nell'opposizione recuperatoria avverso cartella esattoriale l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale quale vizio di formazione della pretesa dell'amministrazione, senza necessità
- 4 - di contestare il merito della violazione del Codice della Strada (Cass. civ., sent. n. 4690/22; Cass. civ, sent. n. 34631/2021; Cass. civ., ord. 3318/2021; Cass. civ., ord. n. 11789 del 06/05/2019, ord. n. 3318 del 10/02/2021).
Risultano, conseguentemente, prive di pregio le eccezioni formulate dall'
[...]
circa la tardività dell'atto introduttivo del giudizio e la Controparte_3 necessità di una espressa pronuncia di mutamento di rito da parte del giudice di prime cure.
Infine, risulta altresì infondato l'asserito difetto di legittimazione passiva dell' Difatti, va evidenziato che la Controparte_3 giurisprudenza di legittimità ravvisa in materia di opposizione a cartella fondata su verbale di contravvenzione al Codice della strada, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente impositore ed agente della riscossione (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154). Nello specifico, ove il destinatario della cartella deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non solo all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Per tali ragioni, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (v. Cass. civ., sent. 24678/2018; Cass. civ., sent. 2570/2017; Cass. civ., n. 15900/2017).
In definitiva, l'appello risulta fondato e va accolto con annullamento della cartella impugnata ed assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii. alla luce del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
- 5 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' e del
[...] Controparte_3 CP_2 iscritta al n. 16208/2024 del R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia del Controparte_2
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile l'azione proposta in primo grado e annulla la cartella impugnata n. 07120210096750887000, nonché il sottostante verbale elevato dal Controparte_2
4. condanna l' e il in solido Controparte_3 Controparte_2 tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della parte appellante per compenso professionale per il primo grado in € 139,00, per il secondo grado in € 232,00; per entrambi i gradi, oltre le spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Gennaro De Angelis dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 16208/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gennaro De Angelis, elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso Garibaldi n. 246;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Tisci, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via del Parco Margherita n. 33;
[...]
c.f.: ), in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-APPELLATO contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3121/2024 del Giudice di Pace di Napoli, pubblicata il 29 gennaio 2024;
Conclusioni: all'udienza del 20 novembre 2024, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto gravame avverso Parte_1 la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma. In primo grado l'opponente ha eccepito l'illegittimità della cartella esattoriale n. 07120210096750887000, emessa a suo carico per un'infrazione al Codice della Strada elevata dal nel 2017, per l'omessa notifica del verbale di Controparte_2 accertamento ad essa sotteso, con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa ex art. 201 C.d.S. Il giudice di prime cure, nella contumacia dell'Ente impositore, qualificando la domanda ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 689/1981 e rilevando la mancata proposizione di motivi idonei a scalfire nel merito la pretesa sanzionatoria su cui si fonda la cartella di pagamento, ha concluso per l'inammissibilità dell'opposizione.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
censurandone, in via preliminare, la nullità. Secondo la prospettazione
[...] difensiva fornita dall'appellante, la pronuncia è viziata dall'errata applicazione della L. n. 689/1981, nonché dall'omessa applicazione dell'art. 4 del D.lgs. n. 150/2011. Quale secondo motivo di appello, la parte ha contestato la decisione del giudice di prime cure nel momento in cui ha omesso sia di pronunciarsi sul mutamento del rito e sia, considerata la contumacia del di dichiarare l'omessa Controparte_2 notifica del verbale oggetto della cartella impugnata. Su tali premesse ha concluso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, per la dichiarazione di intervenuta decadenza del diritto alla riscossione ex art. 201 C.d.S. per omessa notifica del verbale n. 17190209834/AP/17 del 03/06/2017, nonché per l'annullamento della cartella in oggetto, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita l' , resistendo al gravame. L'agente Controparte_3 della riscossione ha eccepito in via preliminare la tardività dell'atto introduttivo rispetto ai termini previsti dal D.lgs. n. 150/2011 e ha asserito che la portata applicativa di detta normativa deve essere limitata alle opposizioni che rientrano nella competenza del Tribunale, risultando dunque necessaria una pronuncia di mutamento del rito da parte del giudice di prime cure. Rispetto al secondo motivo d'appello, la parte appellata ha rilevato l'assenza di doglianze attinenti al merito della pretesa sanzionatoria, affermando che la parte attrice non può limitare le proprie censure all'omessa o tardiva notificazione da parte dell'Ente territoriale del verbale di accertamento. Ha riproposto quindi le eccezioni spiegate in primo grado, segnatamente la propria carenza di legittimazione passiva, e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione per inammissibilità ed infondatezza, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 20 novembre 2024 con la concessione dei termini di cui
- 2 - all'art. 190 c.p.c. ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_2
Il presente giudizio origina dall'impugnazione della cartella esattoriale n. 07120210096750887000, emessa per un'infrazione al Codice della Strada elevata dal nel 2017 e notificata ad istanza dell' Controparte_2 Controparte_3
in data 19 dicembre 2022, per l'omessa notifica del verbale di
[...] accertamento ad essa sotteso, con conseguente intervenuta prescrizione della pretesa ex art. 201 C.d.S.
Tanto premesso e sempre in via preliminare, risulta fondato ed assorbente il motivo con cui l'appellante censura l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in funzione recuperatoria.
La domanda spiegata in primo grado deve essere qualificata come un'opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. 150/2011, e non già come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. In proposito, gli affermano che “l'azione Parte_2 diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dall'omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. 150 del 2011. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare” (SS.UU. C. Cass. sent. n. 22080/2017).
Ebbene, la domanda proposta è tempestiva in quanto parte opponente, odierna appellante, ha dimostrato di aver introdotto il giudizio nel prescritto termine decadenziale di trenta giorni. Segnatamente, dalle ricevute telematiche di accettazione e consegna della notifica in proprio a mezzo pec dell'atto di citazione di primo grado, si evince che la stessa risulta compiuta in data 14 gennaio 2023, a fronte della ricezione della cartella opposta avvenuta il 19 dicembre 2022. Ciò che interessa nella specie non è difatti il giorno dell'iscrizione a ruolo e, dunque, il deposito della citazione ma quello della sua notificazione perché, ai fini dell'ammissibilità, a nulla rileva l'impego della forma della citazione per l'atto introduttivo in luogo di quella del ricorso prescritta dall'art. 7 D. Lgs. n. 150/2011, in quanto il differente rito concretamente seguito non sortisce effetti preclusivi.
- 3 - Va evidenziato, infatti, che in materia si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti difforme dal rito normativamente prescritto, secondo i quali di norma la tempestività dell'atto va valutata con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito erroneamente omesso. Nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione hanno invece formulato un principio di diritto opposto, valorizzando la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co 5, D.Lgs. 150/2011. “Nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7)” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 758/2022).
La domanda, oltre che ammissibile per quanto esposto, risulta altresì fondata per l'assenza di prova dell'avventa notifica dei verbali di contravvenzione sottesi alle cartelle impugnate, stante la contumacia dell'Ente impositore nel doppio grado di giudizio. Difatti, l'art. 201, co. 5 C.d.S., sancisce che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto dal primo comma della medesima disposizione;
dunque, 90 giorni. Sul punto, la Corte di cassazione a Sezioni Unite dispone che l'art. 201, co. 5, C.d.S.
“letteralmente interpretato, delinea un fatto estintivo di quell'obbligo che, come si è detto, sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell'illecito amministrativo”. (SS.UU. C. Cass. sent. n. 22080/2017).
In ragione di quanto precede, l'opposizione spiegata in primo grado va accolta tenuto conto, altresì, che nell'opposizione recuperatoria avverso cartella esattoriale l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale quale vizio di formazione della pretesa dell'amministrazione, senza necessità
- 4 - di contestare il merito della violazione del Codice della Strada (Cass. civ., sent. n. 4690/22; Cass. civ, sent. n. 34631/2021; Cass. civ., ord. 3318/2021; Cass. civ., ord. n. 11789 del 06/05/2019, ord. n. 3318 del 10/02/2021).
Risultano, conseguentemente, prive di pregio le eccezioni formulate dall'
[...]
circa la tardività dell'atto introduttivo del giudizio e la Controparte_3 necessità di una espressa pronuncia di mutamento di rito da parte del giudice di prime cure.
Infine, risulta altresì infondato l'asserito difetto di legittimazione passiva dell' Difatti, va evidenziato che la Controparte_3 giurisprudenza di legittimità ravvisa in materia di opposizione a cartella fondata su verbale di contravvenzione al Codice della strada, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente impositore ed agente della riscossione (Cass. civ., SS. UU., sent. n. 7514/2022; Cass., 26 giugno 2017, n. 15900; Cass., 21 maggio 2013, n. 12385; Cass., 10 novembre 2011, n. 23459; Cass., 20 novembre 2007, n. 24154). Nello specifico, ove il destinatario della cartella deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non solo all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. Per tali ragioni, “l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (v. Cass. civ., sent. 24678/2018; Cass. civ., sent. 2570/2017; Cass. civ., n. 15900/2017).
In definitiva, l'appello risulta fondato e va accolto con annullamento della cartella impugnata ed assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. e ii. alla luce del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione del minimo tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
- 5 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' e del
[...] Controparte_3 CP_2 iscritta al n. 16208/2024 del R.G., così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia del Controparte_2
2. accoglie l'appello proposto;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile l'azione proposta in primo grado e annulla la cartella impugnata n. 07120210096750887000, nonché il sottostante verbale elevato dal Controparte_2
4. condanna l' e il in solido Controparte_3 Controparte_2 tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della parte appellante per compenso professionale per il primo grado in € 139,00, per il secondo grado in € 232,00; per entrambi i gradi, oltre le spese generali;
iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Gennaro De Angelis dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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