Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/04/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
AKA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 5490/22 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo d pagamento, riservata per la decisione all' udienza del
20/12/24 ex art. 190 cpc, vertente tra:
Parte 1 e Parte 2 rappresentati e difesi dall' avv. Alessandro Longone per mandato in atti
ATTORI IN OPPOSIZIONE
E
quale mandataria di ERsona 1 in persona del legale rappresentante pro Controparte 1 tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall' avv. Andrea Zeroli per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
All' udienza designata le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con atto ritualmente notificato, i Parte 1 e Pt 2 traevano in lite la CP 1 opponendo il decreto ingiuntivo n. 1244/22, reso in data 20/7/22 dal Tribunale di sede, dell' importo pari ad € 24448,26, oltre accessori e spese, premettendo che Pt 3 ebbe a concedere finanziamento personale al primo, garantito dalla seconda, successivamente risolto ipso iure per il mancato pagamento delle rate prestabilite, con avviso di decadenza dal beneficio rateale e che con comunicazione del 15/12/16 (I' ultima assunta come inviata dalla creditrice) apprendessero che la posizione debitoria acquisita fu assegnata al segmento di gestione "Rosa Bis 2016".
A sostegno causale dell' opposizione, eccepivano il difetto di titolarita' dell' opposta in senso sostanziale ERsona 1 assuntasi divenuta titolare in virtu' di cessione intercorsa con la Pt 3 , non essendo il rapporto in esame considerarsi incluso nella convenzione di cessione intercorsa, evenienza, a detta degli opponenti, nemmeno provata, non essendo sufficiente allo scopo la mera pubblicazione dell' avviso di cessione sulla G.U. della Repubblica, occorrendo, diversamente, la prova costitutiva della cessione, ove vi sia contestazione in merito, accennando anche alla rilevabilita' d' ufficio di tale sua mancata inclusione.
La pretesa veniva avversata dalla convenuta, che, premettendo come il credito in esame fosse effettivo e reale, in quanto provato a mezzo dei prodotti allegati, oltre che regolarmente garantito dalla Parte 2 e che, in seguito all' inadempimento, ebbe ad essere revocato il beneficio del
,
termine, evidenziato di averne acquisito i diritti con atto di cessione del 25/6/20, significava l'idoneita'
e la sufficienza dell' avviso pubblicato in G.U. a comprovare la cessione, stante anche il suffragio dimostrativo fornito dall' estratto del contratto di cessione e dallo stralcio dell' elenco dei crediti oggetto di cessione, sottolineando l' ultroneita' della lettera con cui si assegnava il credito in gestione a Rosa bis 2016.
Evidenziato, inoltre, che la pretesa, in disparte le infondate eccezioni dei resistenti, sarebbe rimasta sostanzialmente incontestata nella sua esistenza e consistenza, concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell' opposizione, gradatamente per la condanna dei convenuti al pagamento nei termini ingiunti, salva la diversa somma di giustizia accertanda, vinte le spese.
Istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, concessi i termini di difesa ex art. 190 cpc.
MOTIVI
In primis va osservato come risulti rimossa la causale di improcebilita' in relazione alle previsioni di cui all'art. al D. Lgs. 28/10 (che assoggettando i processi aventi ad oggetto contratti bancari al tentativo di mediazione obbligatoria, ne consente l'esperibilita' anche in corso di causa) verificato che essa, in seguito alla definizione della richiesta di provvisoria esecuzione, venisse ritualmente esperita in via endo-processuale da chi tenuto, a nulla rilevando il fallimento dell' approccio conciliativo, essendo sufficiente a tal fine il mero tentativo, purche' ritualmente esperito, come qui documentalmente dimostrato.
Potendosi, dunque, esaminare i motivi interposti dall' avversante in prospettiva revocativa, l' opposizione pare ragionevolmente fondata in relazione al primo motivo, assorbente, di difetto di titolarita' in capo alla ricorrente del credito avanzato in monitorio, in accoglimento della conforme eccezione sollevata dalla difesa opponente.
Sul punto giova sottolineare che a ragion veduta l'avversante abbia configurato la contestazione di mancata inclusione del credito nella convenzione di cessione quale difetto di titolarita' e non di legittimazione, nota la differenza che intercorre tra la legittimazione, quale condizione dell' azione, dalla titolarita', laddove si consideri che la prima sussiste ove vi sia astratta coincidenza tra il soggetto che si assume titolare di una posizione tutelabile con chi la aziona in lite, gia' di per se' meritevole di ottenere una pronuncia giudiziale, mentre la titolarita' consiste nell' accertamento di effettiva appartenenza di quel diritto a chi lo reclama, risolvendosi tale aspetto nell' esigenza di indagare su un presupposto costitutivo della pretesa, appartenente, inequivocabilmente, al merito.
Nel caso di diritto creditorio caduto in successione per atto tra vivi (compresa la cessione, noto strumento che determina la mutazione del soggetto del rapporto dal lato attivo), pare anche banale osservare che la legittimazione attiva e' determinata dalla dichiarazione della parte che agisce di esserne titolare, purche', naturalmente, sia rappresentato che essa agisca quale titolare in virtu' ci convenzione di cessione stipulata in proprio favore, che costituisce ipotesi qui riscontrabile, mentre va accertato se ne sussista l'effettiva titolarita', messa in dubbio dall' opponente, che ha innescato, in tal modo, l'onere di provare l' evenienza, incombente sulla assunta creditrice, con modalita' su cui, allo stato, e' aperta accesa discussione, anche in sede di legittimita'.
Va osservato, in limine, che l' esigenza che sta alla base della convenzione di cessione, in rapporto agli interessi del ceduto, non e' quella di sindacare il rapporto tra cedente e cessionario (del tutto neutra per le ragioni del debitore, in effetti nemmeno parte del contratto, intercorrente esclusivamente tra cedente e cessionario), quanto quella di conoscere esattamente il soggetto cui pagare, onde evitare il rischio, corrispondendo il dovuto ad un "accipiens" non legittimato (sebbene astrattamente tutelato dal principio di estinzione dell' obbligazione per pagamento realizzato in favore del creditore apparente), di rimanere, comunque, esposto all' azione di altro soggetto, che si dichiari il reale creditore.
In un quadro ermeneutico caratterizzato da forte frammentarieta' e e disomogeneita', e' prevalsa, in un primo momento, una tesi tradizionalmente ispirata al principio di bilateralita' (per cui il ceduto, non essendo parte della convenzione, nulla potrebbe eccepire sui rapporti tra cedente e cessionario), secondo cui la prova della cessione di credito (in favore di chi se ne assume avente causa) puo' essere desunta a prescindere dalle evidenza documentale (costitutiva) della cessione, quale e' il contratto appositamente stipulato, esclusa ogni legittimazione del ceduto a sollevare eccezioni sulla validita' della cessione stessa.
Opinione suffragata anche dalla Suprema Corte (vedasi, ex pluribus, Cass. 31118/17), che, tuttavia, in successivi arresti si e' assestata su posizioni, se non diametralmente opposte, quanto meno asimmetricche, che, pur ponendo al centro della vicenda traslativa l' interesse del debitore ad avere certezza del reale titolare del credito, afferma, ove sia contestata la legittimazione del pretendente, che la prova della titolarita' del credito in capo alla cessionaria non possa limitarsi all' attestazione di avvenuta pubblicazione della cessione (anche nelle forme divulgative previste dall' art. 58 TUB in caso di cessioni in blocco, quale forma di pubblicita' equipollente ed alternativa rispetto a quella del tradizionale avviso ex art. 1264 c.c), non costituendo tale formalita' il credito in capo al cessionario che, ordinariamente, avviene mediante un vero e proprio contratto di cessione tra il titolare originario
(cedente) ed il subentrante cessionario, mentre l'avviso al debitore ceduto assume efficacia meramente dichiarativa, in quanto mirato a rendergli la cessione opponibile.
Secondo la concezione in esame, la cessionaria deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito in oggetto, in quanto solo un contratto che contenga il credito (esplicitamente o de relato) ne puo' materializzare la prova costitutiva, non essendo sufficiente la mera pubblicazione sulla G.U., poiche' opera anche in caso di cartolarizzazione la regola generale di cui all'art. 115 cpc (Cass. 24789/20, conf., Cass. 17994/23).
A bilanciare le due posizioni "rigide", pare affermarsi, allo stato, una concezione intermedia, che sugella una sorta di compromesso, tendendo ad affievolire gli oneri probatori incombenti sul creditore cessionario, dandosi prevalenza agli aspetti piu' sostanziali della vicenda traslatoria, qualificando, in particolare, quelli indiziariamente rilevanti, quali il possesso del contratto di finanziamento originario, la dichiarazione del cedente di effettiva cessione in favore del soggetto che se ne dichiara titolare, ed ancora, forse anche in via prevalente, la pubblicazione della cessione sulla G.U., purche' naturalmente, nel caso in cui, come di sovente avviene, l'oggetto della cessione non e' esattamente specificato, se non de relato, gli elementi comuni presi in considerazione per le singole categorie consentano di individuare senza incertezze i credito oggetto di cessione, e che, dunque, il rapporto contestato sia incluso nella cessione al di la' di ogni ragionevole dubbio. Emblematica, in tale novata prospettiva, emerge Cass. 7866/24, a mente della quale, rimanendo fermo l'onere di dimostrazione (del trasferimento) del credito in capo a chi lo voglia far valere, la pubblicazione della cessione nella GU non esonera chi agisce affermandosi successore a titolo particolare (sempre nel caso di contestazione) dalla prova rigorosa della sua inclusione nel contratto di cessione, che puo' dirsi soddisfatta anche mediante l' avviso di pubblicazione predetto se le indicazioni contenute siano sufficientemente precise al fine ricondurlo con certezza tra quelli ricompresi nel trasferimento in blocco e solo ove i dati ivi contenuti non siano sufficienti in tale ottica, sara' necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, o, alternativamente, ne occorrera' la dimostrazione in altro modo (secondo l' impostazione ermeneutica piu' tradizionale, che tanto aveva gia' opinato).
Ora, anche aderendosi alla linea ermeneutica piu' "morbida" sposata dalla Corte, per cui la prova della cessione non debba necessariamente passare dalla produzione del contratto, dovendosi adattare il principio di diritto al caso di specie, come concretamente presentatosi, va significato che tale prova non risulta conseguita. Dal contratto di cessione (intercorso tra Pt 3 el' ER 1 , di cui Controparte 1 si rappresenta incontestata mandataria) non e' dato evincere gli elementi per ritenere che il credito rientri nel pacchetto ceduto, significato in merito che l' opposta ne ha prodotto solo uno stralcio che, non contenendo i criteri sulla base dei quali vada individuato il credito, rimane del tutto ultroneo in chiave dimostrativa della posizione di titolarita' reclamata.
Ne' tale evenienza pare comprovata attraverso l' avviso di pubblicazione sulla GU (prodotto dalla stessa opposta nel proprio fascicolo monitorio), che include nell' oggetto della cessione solo i rapporti
"relativi a debitori la cui posizione debitoria sia stata assegnata al segmento di gestione SAMPLE 20202
Q, come comunicato al debitore ceduto mediante comunicazione scritta del 19 giugno 2020 inviata da Parte 4 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento", indicata quale caratteristica esplicitata in termini di elemento distintivo ulteriore al fine di determinare esattamente l'oggetto della cessione.
L'affidamento a gestore diverso da quello indicato nella pubblicazione, diviene, dunque, elemento determinante in chiave accertativa di inclusione o meno del credito in esame nella convenzione di cessione.
Come fondatamente eccepito, in effetti, il debito in oggetto non era stato affidato al segmento di gestione SAMPLE 20202Q, ma a quello denominato ROSA BIS 2016 (come comprovato dalla produzione documentale offerta dai resistenti sub doc. 4, missiva rimasta incontestata del 15/12/16)
Ne' deriva che non vi sia prova che il rapporto facente capo all' opponente facesse parte del pacchetto ceduto da Pt 3 non essendo prodotto in atti da parte dell' onerata opposta, alcun documento
,
idoneo ad attestare che tali attivita' informative, che la cedente avrebbe dovuto comunicare mediante racc. a.r. fossero state evase dalla cedente stessa.
Anzi, pare l'esatto contrario, ovvero che tale attivita' informativa fosse stata compiuta, anche se risalente a data diversa da quella indicata nell' avviso di pubblicazione, ma che il credito fosse stato assegnato a segmento diverso rispetto quello che costituisce elemento distintivo di inclusione nella cessione de qua.
Ne' puo' considerarsi idonea allo scopo la missiva inviata da Pt 3 in data 7/5/24 (allegata alla memoria di trattazione n. 2 dell' opposta), risalente a periodo successivo all' introduzione del giudizio, con cui l' assunta cedente afferma di aver ceduto il credito a ER 1 , rifacendosi, tuttavia, ai dati contenuti nella pubblicazione del 9/7/2020, i cui criteri di individuazione, come gia' argomentato, non parrebbero includere il rapporto in lite.
Egualmente va argomentato in ordine all' elenco nominativo (asseritamente allegato al contratto di cessione), che, oltre a non essere dirimente (in quanto, giova ribadire, contrastante con i dati di cui alla pubblicazione), manca di elementi idonei a ritenerlo collegato a tale convenzione.
Infondatamente, dunque, l'opposta assume che il credito in esame presentasse le caratteristiche inclusive, secondo tesi postulata sull' ultroneita' dell' affidamento del credito a soggetto diverso da quello indicato nella pubblicazione, che, diversamente, costituisce uno dei criteri distintivi che ne caratterizzano l'oggetto.
Vanno, pertanto, condivise le ragioni avversanti, non solo difettando prova certa dell' avvenuta traslazione del credito in esame in favore dell' opposta, ma, anzi, apparendo documentalmente provato che esso non fosse nemmeno incluso nel contratto di cessione.
Tale accertata pregiudiziale esonera da ogni delibazione dei profili meritori propriamente detti, non essendo esaminabile una posizione di diritto non appartenente a chi ne ha domandato tutela.
Il decreto ingiuntivo va, per l' effetto, revocato, sebbene la complessita' interpretativa e le difficolta' applicative della normativa in commento, come gia' argomentato, caratterizzata da forte discordanza anche nei piu' autorevoli consessi, "impongano" una giusta compensazione delle spese di processo in limiti parziali, con rifusione in favore degli opponenti della sola frazione pari al 50%.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull' opposizione, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle pregiudiziali ragioni avanzate dalla difesa opponente, revoca il decreto ingiuntivo n. 1224/22 R. Ing. del Tribunale di Taranto, dichiara assorbite gli ulteriori profili di opposizione e condanna parte opposta al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell' antistatario procuratore di parte opponente, che liquida, gia' ridotte in frazione, in € 2350,00, di cui €
150 per borsuali, oltre 15%, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Cosi' deciso, Taranto, 6/4/25
IL GO A. TAURINO