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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 5064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5064 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice AN IA UA, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 11156/2023
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Mario Chieffallo
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 CP_2 pro-tempore
Resistente contumace
NONCHE'
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.09.2023, la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze: che il con Controparte_1 decreto n. 50 del 3 marzo 2021, aveva provveduto all'aggiornamento della sola terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; di aver presentato, in data 18.04.2021, domanda di aggiornamento della terza fascia del personale ATA pur possedendo i requisiti di accesso alla seconda fascia di cui all'art. 5 comma
3 lettera b punto 2 del DM 13.12.2000 n. 430, per avere prestato servizio per oltre trenta giorni nelle istituzioni scolastiche;
di essere allo stato inserita nelle graduatorie di terza fascia ATA pubblicate in data 26.08.2021 dalla Scuola Giancarlo Siani 3°
Circolo Didattico di Marano di;
che, nonostante il CP_3
aggiorni regolarmente la prima e la terza fascia delle CP_1 graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, la seconda fascia non è aggiornata addirittura dal 2004.
Per i motivi dedotti in narrativa, la ricorrente ha chiesto accertare e dichiarare di essere in possesso di un idoneo titolo per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA -profilo di collaboratore scolastico- costituito da almeno trenta giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche e, per l'effetto, di ordinare al
[...] di inserirla nella predetta seconda Controparte_4 fascia, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, con vittoria di spese.
Il resistente, pur regolarmente citato, non si è CP_1 costituito in giudizio.
Acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate, l'udienza è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Il D. L. del 28 agosto 2000, n. 240 “Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000- 2001”, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2000, n. 306 (in G.U.
28/10/2000, n.253) ha così disposto all'art. 1, comma 6: “6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.”
Il D.M. n. 430 del 2000 all'art. 5, comma 3, ha disposto che “Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da utilizzare nell'ordine, composte come segue: A) Prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2, per il medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto. B) Seconda fascia: comprende: 1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;
2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni;
3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni. C) Terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici.” La ricorrente ha quindi lamentato la violazione dell'art. 5, comma
3, lett. b), punto 2, del D.M. 13.12.2000 n. 430 in quanto sarebbe stato previsto solo l'aggiornamento della prima e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (del personale ATA) nonché l'aggiornamento solo delle graduatorie provinciali permanenti, chiudendo, di fatto, la seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, nonostante non esista alcuna norma che ne abbia previsto la chiusura.
Nel merito, questo giudicante, conformemente ad altri precedenti di merito depositati in atti, intende aderire al consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimo cfr. C.D.S. Ord. del
Consiglio di Stato 3453/22 e Sent. 8245 del 27 dicembre 2021), che ha espresso il principio per il quale, anche in vigenza della norma di cui all'art.1 comma 1 del D.M. n. 75 del 2001, che riserva l'inserimento in seconda fascia solo a coloro che hanno svolto 30 giorni di servizio entro il 19.04.2001, ogni lavoratore che abbia conseguito, anche in data successiva - come nel caso della ricorrente - i 30 giorni di servizio richiesti in via generale per l'inserimento in seconda fascia, ha diritto ad esservi collocato, anche in caso di “chiusura di fatto” della stessa da parte del;
difatti bloccare l'accesso alla seconda CP_5 fascia delle graduatorie del personale ATA altro non significa che violare il comma 11 dell'art. 4 L. 124/1999, il quale prevede che al personale ATA si applichi, in punto di formazione delle graduatorie, la medesima disciplina del personale docente, per il quale esistono e sono aggiornate costantemente graduatorie.
Tale soluzione ermeneutica deve ritenersi preferibile in quanto il
D.M. 75/2001, atto amministrativo, a prescindere dal suo carattere normativo o di generale amministrazione, deve essere interpretato in armonia con la fonte normativa di rango superiore, ovvero la
L.124/1999, che non ha inteso disporre la sostanziale chiusura della seconda fascia della graduatoria per il personale A.T.A., ma ha invece previsto aggiornamenti delle graduatorie con le stesse modalità del personale docente, non disponendo alcuna data di scadenza per la revisione della seconda fascia. Ne discende che un atto amministrativo successivo non può porsi in contrasto con la legge e, ove ciò fosse, il G.O. è pienamente legittimato a disapplicarlo in via incidentale. Pertanto, la scadenza del
19.04.2001 ai fini dell'ingresso in seconda fascia, così come prevista dall'art.1 co.1 D.M. 75/2001, non può certamente valere per coloro che alla predetta data non avevano avuto nemmeno la possibilità di conseguire il requisito delle trenta giornate di servizio effettivo, ma solo per coloro che alla data del
19.04.2001 avevano già maturato il requisito prescritto. Opinare diversamente significa sostanzialmente permettere ad un atto amministrativo posteriore l'abrogazione di una legge, fattispecie prevista solo dall'art. 17 L.400/1988 per i regolamenti cd.
“delegificanti”, che debbono tuttavia essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato:
“per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.”
Il citato D.M. 75/2001 è carente di tali requisiti, pertanto, lo stesso non può in alcun modo abrogare la disposizione di cui all'art.4 L.124/1999.
Considerato che, nella fattispecie in esame, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo è stato documentalmente provato, occorre dare atto che la ricorrente è in possesso dei requisiti per l'inserimento in seconda fascia ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del DM 13.12.2000 n. 430, a tutt'oggi vigente in quanto non espressamente abrogato da nessuna normativa successiva.
Cont D'altronde il , rimasto contumace, non ha dedotto la sussistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente.
Per tutti i motivi sin qui esposti, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Accerta che la ricorrente è in possesso di un idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ata -profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico- e, per l'effetto,
Cont condanna il ad inserire nella predetta seconda Parte_1 fascia, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge.
Cont Condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00, oltre spese generali,
IVA e cpa, con attribuzione.
Aversa 16.12.2025
Il Giudice
AN IA UA