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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4761 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 5941/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9232/2018 del 25.10.2018, avente ad oggetto responsabilità civile e vertente:
TRA
(c.f. n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
IO (c.f. n. ) per mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado C.F._2 ed esteso ad ogni grado, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Napoli, al Viale di Augusto 71, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0815933483 o al proprio indirizzo pec
; Email_1
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t. (c.f. n. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 per mandato esteso in calce all'atto di citazione di primo grado notificatole, e giusta delibera del
C.S. n. 76 del 5.3.2019, dall'avv. Riccardo Garofalo (c.f. n. ), ed C.F._3
1 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore, in Napoli, al Corso Umberto I n.
7, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche all'indirizzo pec;
Email_2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.1.2014, conveniva la , al fine di Parte_1 CP_1 essere risarcita dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il giorno 8.3.2012 alle ore 10,00 circa, all'interno del Presidio Ospedaliero “Elena d'Aosta”, al padiglione D, sito in Napoli. L'attrice si era recata presso detta struttura per effettuare degli esami specialistici, e nell'uscire dalla struttura, era scivolata su uno scalino di marmo, posto in corrispondenza del portone di ingresso all'edificio, reso viscido in quanto bagnato e privo di accorgimenti antiscivolo, o di segnalazione di pericolo, riportando una lussazione traumatica del coccige.
Essedo risultate vane le richieste stragiudiziali alla , proponeva il presente giudizio, CP_1 per ottenere, previo accertamento della responsabilità esclusiva del custode della struttura, il ristoro di tutti i danni oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese, da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituiva tempestivamente la , contestando l'avversa domanda e deducendo la sua CP_1 assoluta infondatezza in diritto e in fatto, dovendosi escludere sia i presupposti dell'azione ex art. 2051 cc, che ex art. 2043 cc, nonché risultando infondata ed eccessiva la richiesta dei danni;
e in subordine chiedendo di valutare eventuali corresponsabilità.
Sulla scorta della documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale e compiuti gli accertamenti tecnici sulla congruità ed entità dei danni, la causa veniva rinviata per le conclusioni e decisa con sentenza n. 9232/2018 del 25.10.2018, con le forme normative in vigore al momento della decisione, nei seguenti termini;
“accoglie la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna l' , al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
2.290,84 all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
condanna l' CP_1
al pagamento in favore di delle spese di giudizio che liquida in € 1.378,00 oltre
[...] Parte_1
15% per rimborso spese forfettarie, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
IO anticipatario;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa”.
Il giudice riteneva la domanda fondata ai sensi dell'art. 2051 cc, ritenendo accertato sulla base dell'istruttoria il fatto storico della caduta e delle lesioni conseguitene, nonché la sua riconducibilità Cont eziologica alla pericolosità della cosa in custodia dell' ovvero la scalinata posta all'accesso al
2 pubblico della struttura, risultando accertata l'insidiosità della stessa in quanto bagnata e scivolosa, senza misure di protezione o segnalazioni di pericolo, e non essendo stato provato, dal custode convenuto, l'eventuale incidenza del caso fortuito.
In ordine al danno risarcibile, il giudice aderiva alle valutazioni condivisibili e precise del CTU, determinanti un danno biologico permanente del 1,5 %, ITT di 5 giorni, ITP al 50% di 15 giorni e successivamente ITP di giorni 20 al 25%. Escludeva l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica, peraltro non provata, e riteneva riconducibili alla cura delle lesioni connesse al sinistro, solo le spese mediche, specificamente indicate, per complessivi € 55,77, escludendo, invece la pertinenza di altre spese allegate.
Sulla liquidazione, il giudicante asseriva: “passando alla liquidazione del danno, alla stregua delle tabelle del Tribunale di Milano, e tenuto conto dell'età dell'attrice al tempo dell'incidente (50 anni): per danno biologico € 1.414,67, per ITT € 234,40, per ITP al 50% € 351,60, per ITP al 25% €
234,40”, a cui aggiungeva € 55,77 per spese mediche;
per un totale di € 2.290,84 all'attualità oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Condannava inoltre parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice con attribuzione al procuratore anticipatario, liquidandole in dispositivo in complessive € 1.378,00 oltre
15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, senza alcuna indicazione dei criteri determinativi dell'importo indicato.
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2018 proponeva appello chiedendo “in Parte_1 accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza quanto al primo Cont motivo di impugnazione, sentir condannare essa al risarcimento del danno non patrimoniale patito e patendo della liquidato in misura più giusta e congrua e legittima con gli accessori di Pt_1 legge;
quanto al secondo motivo di impugnazione sentir condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado, da liquidare in misura più giusta e congrua secondo la legge e rispettando il decoro della professione ex art. 2233 cc oltre al rimborso forfettario spese generali,
CPA ed IVA con attribuzione”, con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio con attribuzione.
In particolare con il primo motivo lamentava la insufficiente ed illegittima liquidazione dei danni, ritenendo che - pur avendo correttamente richiamato come criterio di liquidazione le tabelle del
Tribunale di Milano ed avendo condiviso le percentuali di invalidità e durata di quella temporanea, accertate dal consulente – il giudice aveva poi liquidato degli importi inferiori a quelli ricavabili dall'applicazione delle tabelle verosimilemnte non tenendo conto degli aggiornamenti periodici degli importi, specificando che l'applicazione corretta delle tabelle in uso al momento della decisione, ovvero quelle compilate nel 2018, avrebbe portato a ben superiori importi: € 1.755,00 per
3 invalidità permanente e € 122,50 al giorno per l'invalidità temporanea, pervenendo ad una complessiva somma di € 3.898,75.
Con il secondo motivo, inoltre, lamentava l'insufficiente liquidazione delle spese di lite, ritenendole palesemente insufficienti rispetto ai parametri fissati dal DM 55/2014 in quanto ben inferiori ai valori medi ivi indicati, peraltro senza darne alcuna motivazione, dovendo il giudice indicare specificamente i criteri di liquidazione, e ritenendo congruo l'importo complessivo di € 2.430,00, e ritenendo altresì omessa la liquidazione delle spese vive, indicate nella nota delle spese, allegata al fascicolo di primo grado, in € 247,00.
In data 12.3.2019 si costituiva l' contestando l'avverso gravame ritenuto CP_1 CP_1 illegittimo ed infondato. Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del gravame, sia con riferimento alla mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, sia con riferimento ai requisiti dell'atto di impugnazione delineati dall'art. 342 cpc, e, in particolare alla carenza della richiesta specificità delle doglianze ed indicazione delle parti del provvedimento da sottoporre al riesame con puntuali modifiche richieste.
Contestava il merito dei motivi addotte: il primo motivo non aveva fondamento in quanto il giudice avrebbe dovuto applicare le tabelle ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni pervenendo ad importi anche inferiori di quelli liquidati, i quali risultavano, dunque più che congrui;
e contestava il secondo motivo, risultando l'importo delle spese calcolato pari al minimo del compenso previsto dalle tabelle ex DM 55/2014 applicate al giudizio in oggetto, e pertanto risultando legittime, non essendo necessaria specifica motivazione risultando i compensi ricompresi nelle indicazioni regolamentari.
Chiedeva, quindi, di dichiarare l'appello inammissibile o infondato con vittoria di spese, oltre condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Instaurato il giudizio, in esito ad alcuni rinvii della precisazione delle conclusioni, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal
Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data 24.1.2025, il presente procedimento perveniva dalla Quinta sezione Civile (1 bis) alla presente, con assegnazione alla relatrice dott.ssa
Celentano.
Alla udienza del 8.7.2025, in presenza delle parti, sulla base delle conclusioni proposte, il Collegio assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., abbreviati a giorni 30 per le comparse conclusionali (depositate da entrambe le parti) e venti per le successive repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 L'appello è parzialmente fondato, con riferimento al primo motivo, ed in parte anche al secondo
(relativamente alle spese vive), e va accolto nei limiti di seguito indicato.
La sintetica motivazione del capo liquidatorio del danno, limitato al richiamo alle tabelle del
Tribunale di Milano, ed all'età della danneggiata, stimata in 50 anni, e all'inciso in dispositivo
“all'attualità”, non consente di comprendere se il primo giudice abbia ritenuto di discostarsi dai valori aritmetici delle tabelle o errato nella loro applicazione (anche con riferimento agli aggiornamenti) e nel calcolo (ipotesi in cui sarebbe bastata la correzione) o travisato i dati accertati nel giudizio (età, invalidità permanente, durata). Peraltro essendo stato accertato un danno biologico del 1,50%, la corretta applicazione dei criteri matematici condurrebbe a liquidare la semisomma del valore corrispondente ad 1% e 2% di IP.
Tuttavia questa Corte ripetuti i calcoli sulla base degli scarni parametri adottati, rileva effettivamente sussistente una insufficiente quantificazione dei danni stessi.
Ed invero, facendo riferimento alle tabelle aggiornate nel 2018, per una persona di 50 anni compiuti, si determina un valore di € 1.743,00 (pari alla semisomma tra € 1.116,00 ed € 2.371,00), dunque superiore alla somma indicata di € 1.414,67. Senza tenere conto della necessità per la corretta applicazione dei valori tabellari, comunque di devalutare l'importo al momento del sinistro, con rivalutazione ed applicazione degli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata fino alla sentenza, operazione indicata nella granitica giurisprudenza di legittimità, ma di cui, peraltro, non vi è alcun riferimento in motivazione, se non nell'inciso “all'attualità”, posto subito dopo il valore ttale caclolato (non risultando chiaro, come già detto, se si tratti di una carenza di motivazione o di una esclusione degli accessori di legge o di un errore di calcolo). Tuttavia, applicando il calcolo sopra indicato, risulterebbe € 1.851,58 (pari ad € 1.743,00 devalutati al momento del sinistro e rivalutata anno per anno con applicazione di interessi legali, come previsto da Cass. 1712/1995 con giurisprudenza granitica).
Va, peraltro, respinta la deduzione dell'appellata secondo cui l'importo apparirebbe congruo, alla luce dei criteri liquidatori delle tabelle richiamate dall'art. 139 D.lgs 209/2005, in quanto detti criteri non possono essere utilizzati nel caso di specie, in cui il danno è riconducibile a responsabilità aquiliana del custode, ex art. 2051 cc, e non invece a “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti” come indicati dal comma 1 della norma citata, e neanche a “danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o socio – sanitaria, pubblica o privata e dell'esercente la professione sanitaria”, come previsto dall'art. 7 comma 4 L 24/2017. È infatti evidente, in merito alla seconda delle norme citate che il solo fatto occasionale di trovarsi all'interno di una struttura sanitaria non determina l'applicazione della norma de qua, non essendovi pertinenza con “l'attività
5 sanitaria”, da intendere come causa diretta del danno e non mera occasione (la stava Pt_1 semplicemente uscendo dalla struttura dopo essersi sottoposta ad esami). Ciò è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “i criteri di liquidazione del danno biologico, previsti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni, per il caso derivante da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”, cfr. Cass. 4509/2022, proprio in tema di responsabilità ex art. 2051 cc;
coerente con la citata previsione della legge Gelli la quale ha operato un Per_1 espresso rinvio normativo a detti criteri.
Ciò detto, il primo motivo di appello va accolto.
Pur non rivestendo carattere normativo, l'applicazione delle tabelle milanesi consente di avere un unitario criterio guida per i giudicanti, integrativo del concetto di equità nel risarcimento del danno non patrimoniale, anche al fine di realizzare una certa parità di trattamento tra situazioni analoghe, di tal che o il giudicante decida di non adottarle, dovendo, però dare conto dei criteri posti a base del diverso procedimento valutativo seguito (e della peculiarità del caso), o decida di applicarle, e allora basterà il richiamo alle stesse, ma la personalizzazione non potrà discostarsi dagli intervalli minimi e massimi consentiti o dovrà fornire adeguata motivazione (cfr. Cass. 1553/2019, Cass.
13701/2024, Cass. 7597/2021, cass. 8508/2020, Cass. 8532/2020).
Ne consegue la fondatezza del primo motivo di appello, avendo il Tribunale, a fronte del mero e stretto richiamo alle tabelle milanesi, liquidato un importo inferiore ai criteri richiamati.
Ne deriva la necessità di rinnovare la liquidazione, viziata da difetto di motivazione sui criteri di liquidazione o errori di calcolo o travisamenti, facendo applicazione dei valori effettivamente scaturiti dalle tabelle richiamate, al fine di garantire l'uniformità, la ragionevolezza e la parità di trattamento del risarcimento nel caso specifico, la cui liquidazione al di sotto dei parametri ricavati dall'applicazione delle dette tabelle, non trova alcuna motivazione espressa e specifica né nella sentenza né nelle deduzioni delle parti. La nuova operazione matematica eseguita in questa sede tiene ovviamente conto dei corretti parametri specifici del caso concreto, tra cui l'età della danneggiata al momento del sinistro, in anni 49.
Dunque, dovendosi liquidare un danno permanente del 1,5%, occorre determinare la semisomma del valore del danno da inabilità permanente del 1% e del 2% per una persona di 49 anni all'attualità ammonta ad € 2.068,50 (€ 1.324,00 + € 2.813,00, diviso due), utilizzando le tabelle predisposte per il 2024. Detti importi vanno - secondo i criteri consolidati della Corte di legittimità per la rivalutazione e maturazione di interessi (Cass. 1712/1995, Cass. 9036/2016), devalutati al momento del sinistro (8.3.2012) e rivalutati anno per anno, applicandovi gli interessi al saggio legale (sul punto va osservato che Cass. 9194/2020 qui condivisa stabilisce che ove la sentenza di
6 primo grado sia riformata in punto di quantum dalla sentenza di appello, che sostituisca la prima nella parte della liquidazione del danno, la quantificazione deve essere ricondotta, quanto a termine finale, al momento della pubblicazione della seconda, essendo contrario alla logica compensativa, limitare il conteggio alla data della pronuncia di primo grado, sostituita da quella che definisce il gravame).
Parimenti, la ITT e ITP vanno calcolate ai valori attuali, e poi devalutate al momento del sinistro e con rivalutazione ed interessi secondo gli stessi principi sopra espressi, laddove anche tali valori non corrispondono ai parametri delle tabelle milanesi richiamate: in mancanza di idonea motivazione, si deve ritenere che il valore giornaliero di invalidità temporanea totale sia stato fissato dal giudice in € 46,88, ben inferiore a quello delle tabelle vigenti che avrebbe dovuto applicare (e parimenti neanche rispondenti al valore devalutato e poi rivalutato con interessi legali, secondo i criteri già detti). Pertanto, applicando il valore attualmente stimato di € 115,00, si perviene a 5 giorni di ITT = € 575,00; 15 giorni di ITP al 50 % = € 862,00; e infine 20 giorni al 25
% = € 575,00.
Dalla presente sentenza al soddisfo solo interessi legali.
Va disatteso il secondo motivo di doglianza con riferimento ai compensi professionali, ma va accolto per l'omesso rimborso delle spese vive. L'applicazione delle tariffe vigenti al momento della liquidazione con riferimento al valore della controversia, consente di individuare il compenso medio in € 2.430,00 come indicato dall'appellante, ma l'art. 4 comma 1 del DM 55/2014, consente la riduzione fino al 50%, dunque fino ad un minimo di € 1.215,00. Nel caso di specie, la semplicità della questione di diritto e della istruttoria, sicuramente rendono congruo il compenso come liquidato, non inferiore al minimo previsto, risultando unicamente opportuno integrare la decisione con la motivazione, qui espressa.
Nulla dice la motivazione del primo giudice, neanche sul mancato rimborso delle spese vive.
Dall'esame del fascicolo di primo grado si rileva l'importo di € 233,00 pari a contributo unificato e diritti regolarmente versati (come da marche da bollo applicate sulla nota di iscrizione al ruolo cartacea), somme che devono essere riconosciute alla parte vittoriosa. È evidente, tuttavia, che tali spese debbano essere rimborsate dal soccombente alla parte vittoriosa e dunque anche il capo 2 va Cont parzialmente riformato, aggiungendo alla condanna dell' al pagamento delle spese di lite, anche l'importo di € 233,00 per spese vive, rientranti nelle somme di cui il procuratore antistatario ha fatto anticipo. Non può invece essere rimborsata la prestazione già esaminata dal CTU nel corso di primo grado, relativamente alle spese mediche e limitatamente all'importo di € 98,00 per una certificazione medico legale: in primo luogo va detto che detto importo è stato accorpato al secondo motivo sulle spese vive, come se fosse una spesa effettuata nel processo, mentre, invece, la Corte
7 dalla lettura della comparsa conclusionale in cui si fa riferimento alla decisione del consulente, prende atto che tale somma corrisponde ad una spesa medica effettuata dalla indicata come Pt_1 danno patrimoniale. Alla luce di tale classificazione non può che essere condivisa la valutazione del
CTU, di non necessarietà e congruità, ma anche di mancata prova, visto che il consulente afferma di non aver rinvenuto tale certificazione in atti (ovvero la certificazione del medico legale, in effetti non presente in atti).
Pertanto, in conclusione il primo capo di sentenza va riformato, prevedendo la condanna dell'
[...]
al pagamento in favore di per risarcimento del danno cagionato dal Controparte_1 Parte_1 sinistro oggetto di causa, dell'importo di € 4.080,00 da devalutare al momento del sinistro e rivalutare anno per anno, applicando gli interessi al saggio legale alla somma via via rivalutata, oltre i soli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo, oltre ancora € 55,77 (come già riconosciuti) come danno patrimoniale, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
Il secondo capo va riformato, confermando i compensi previsti con gli accessori delle spese forfettarie, IVA e CPA negli importi previsti e aggiungendo il rimborso delle spese vive, di €
233,00 sempre con attribuzione al procuratore anticipatario.
Sul governo delle spese di lite, la valutazione della ridotta consistenza del maggior danno riconosciuto, il mancato riconoscimento di tutte le istanze proposte dall'appellato e la valutazione della condotta processuale dell'appellata, la quale prestava comunque acquiescenza alla pronuncia relativamente all'an debeatur, induce a compensare per metà le spese di lite del secondo grado, gravando la soccombente della sola residua metà. Dette spese vanno determinate CP_1 secondo i parametri ed D.M. 55/2014, nei minimi, secondo lo scaglione della domanda corrispondente al maggior danno e spese (fino ad € 5.200,00). Resta assorbita la pretesa ex art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata dall'appellata in ordine alle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Napoli n. 9232/2018 del 25.10.2018, nei confronti dell' , ogni Controparte_2 ulteriore istanza rigettata e disattesa, così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto modifica il capo A), liquidando il risarcimento del danno non patrimoniale patito in esito al sinistro per cui è causa dalla nel maggior importo di € Parte_1
4.080,00 (oltre le già riconosciute spese mediche di € 55,77) da devalutare al momento del sinistro e rivalutare anno per anno, applicando gli interessi al saggio legale alla somma via via rivalutata, oltre i soli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo, nonché il capo B) riconoscendo nelle spese di giudizio anche il rimborso delle spese vive documentate di € 233,00 da versare al procuratore anticipatario;
8 - condanna l' , al pagamento della metà delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio, compensando tra le parti la residua metà e liquidando tali spese negli importi complessivi
(da ridurre alla metà) di € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge ed € 174,00 per spese vive
Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Celentano Nicoletta Dott. Eugenio Forgillo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 5941/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9232/2018 del 25.10.2018, avente ad oggetto responsabilità civile e vertente:
TRA
(c.f. n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
IO (c.f. n. ) per mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado C.F._2 ed esteso ad ogni grado, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Napoli, al Viale di Augusto 71, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0815933483 o al proprio indirizzo pec
; Email_1
APPELLANTE
E
in persona del l.r.p.t. (c.f. n. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 per mandato esteso in calce all'atto di citazione di primo grado notificatole, e giusta delibera del
C.S. n. 76 del 5.3.2019, dall'avv. Riccardo Garofalo (c.f. n. ), ed C.F._3
1 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto procuratore, in Napoli, al Corso Umberto I n.
7, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge e notifiche all'indirizzo pec;
Email_2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.1.2014, conveniva la , al fine di Parte_1 CP_1 essere risarcita dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il giorno 8.3.2012 alle ore 10,00 circa, all'interno del Presidio Ospedaliero “Elena d'Aosta”, al padiglione D, sito in Napoli. L'attrice si era recata presso detta struttura per effettuare degli esami specialistici, e nell'uscire dalla struttura, era scivolata su uno scalino di marmo, posto in corrispondenza del portone di ingresso all'edificio, reso viscido in quanto bagnato e privo di accorgimenti antiscivolo, o di segnalazione di pericolo, riportando una lussazione traumatica del coccige.
Essedo risultate vane le richieste stragiudiziali alla , proponeva il presente giudizio, CP_1 per ottenere, previo accertamento della responsabilità esclusiva del custode della struttura, il ristoro di tutti i danni oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese, da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituiva tempestivamente la , contestando l'avversa domanda e deducendo la sua CP_1 assoluta infondatezza in diritto e in fatto, dovendosi escludere sia i presupposti dell'azione ex art. 2051 cc, che ex art. 2043 cc, nonché risultando infondata ed eccessiva la richiesta dei danni;
e in subordine chiedendo di valutare eventuali corresponsabilità.
Sulla scorta della documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale e compiuti gli accertamenti tecnici sulla congruità ed entità dei danni, la causa veniva rinviata per le conclusioni e decisa con sentenza n. 9232/2018 del 25.10.2018, con le forme normative in vigore al momento della decisione, nei seguenti termini;
“accoglie la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna l' , al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
2.290,84 all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
condanna l' CP_1
al pagamento in favore di delle spese di giudizio che liquida in € 1.378,00 oltre
[...] Parte_1
15% per rimborso spese forfettarie, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
IO anticipatario;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa”.
Il giudice riteneva la domanda fondata ai sensi dell'art. 2051 cc, ritenendo accertato sulla base dell'istruttoria il fatto storico della caduta e delle lesioni conseguitene, nonché la sua riconducibilità Cont eziologica alla pericolosità della cosa in custodia dell' ovvero la scalinata posta all'accesso al
2 pubblico della struttura, risultando accertata l'insidiosità della stessa in quanto bagnata e scivolosa, senza misure di protezione o segnalazioni di pericolo, e non essendo stato provato, dal custode convenuto, l'eventuale incidenza del caso fortuito.
In ordine al danno risarcibile, il giudice aderiva alle valutazioni condivisibili e precise del CTU, determinanti un danno biologico permanente del 1,5 %, ITT di 5 giorni, ITP al 50% di 15 giorni e successivamente ITP di giorni 20 al 25%. Escludeva l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica, peraltro non provata, e riteneva riconducibili alla cura delle lesioni connesse al sinistro, solo le spese mediche, specificamente indicate, per complessivi € 55,77, escludendo, invece la pertinenza di altre spese allegate.
Sulla liquidazione, il giudicante asseriva: “passando alla liquidazione del danno, alla stregua delle tabelle del Tribunale di Milano, e tenuto conto dell'età dell'attrice al tempo dell'incidente (50 anni): per danno biologico € 1.414,67, per ITT € 234,40, per ITP al 50% € 351,60, per ITP al 25% €
234,40”, a cui aggiungeva € 55,77 per spese mediche;
per un totale di € 2.290,84 all'attualità oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Condannava inoltre parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice con attribuzione al procuratore anticipatario, liquidandole in dispositivo in complessive € 1.378,00 oltre
15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, senza alcuna indicazione dei criteri determinativi dell'importo indicato.
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2018 proponeva appello chiedendo “in Parte_1 accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza quanto al primo Cont motivo di impugnazione, sentir condannare essa al risarcimento del danno non patrimoniale patito e patendo della liquidato in misura più giusta e congrua e legittima con gli accessori di Pt_1 legge;
quanto al secondo motivo di impugnazione sentir condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado, da liquidare in misura più giusta e congrua secondo la legge e rispettando il decoro della professione ex art. 2233 cc oltre al rimborso forfettario spese generali,
CPA ed IVA con attribuzione”, con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio con attribuzione.
In particolare con il primo motivo lamentava la insufficiente ed illegittima liquidazione dei danni, ritenendo che - pur avendo correttamente richiamato come criterio di liquidazione le tabelle del
Tribunale di Milano ed avendo condiviso le percentuali di invalidità e durata di quella temporanea, accertate dal consulente – il giudice aveva poi liquidato degli importi inferiori a quelli ricavabili dall'applicazione delle tabelle verosimilemnte non tenendo conto degli aggiornamenti periodici degli importi, specificando che l'applicazione corretta delle tabelle in uso al momento della decisione, ovvero quelle compilate nel 2018, avrebbe portato a ben superiori importi: € 1.755,00 per
3 invalidità permanente e € 122,50 al giorno per l'invalidità temporanea, pervenendo ad una complessiva somma di € 3.898,75.
Con il secondo motivo, inoltre, lamentava l'insufficiente liquidazione delle spese di lite, ritenendole palesemente insufficienti rispetto ai parametri fissati dal DM 55/2014 in quanto ben inferiori ai valori medi ivi indicati, peraltro senza darne alcuna motivazione, dovendo il giudice indicare specificamente i criteri di liquidazione, e ritenendo congruo l'importo complessivo di € 2.430,00, e ritenendo altresì omessa la liquidazione delle spese vive, indicate nella nota delle spese, allegata al fascicolo di primo grado, in € 247,00.
In data 12.3.2019 si costituiva l' contestando l'avverso gravame ritenuto CP_1 CP_1 illegittimo ed infondato. Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del gravame, sia con riferimento alla mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, sia con riferimento ai requisiti dell'atto di impugnazione delineati dall'art. 342 cpc, e, in particolare alla carenza della richiesta specificità delle doglianze ed indicazione delle parti del provvedimento da sottoporre al riesame con puntuali modifiche richieste.
Contestava il merito dei motivi addotte: il primo motivo non aveva fondamento in quanto il giudice avrebbe dovuto applicare le tabelle ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni pervenendo ad importi anche inferiori di quelli liquidati, i quali risultavano, dunque più che congrui;
e contestava il secondo motivo, risultando l'importo delle spese calcolato pari al minimo del compenso previsto dalle tabelle ex DM 55/2014 applicate al giudizio in oggetto, e pertanto risultando legittime, non essendo necessaria specifica motivazione risultando i compensi ricompresi nelle indicazioni regolamentari.
Chiedeva, quindi, di dichiarare l'appello inammissibile o infondato con vittoria di spese, oltre condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Instaurato il giudizio, in esito ad alcuni rinvii della precisazione delle conclusioni, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal
Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, in data 24.1.2025, il presente procedimento perveniva dalla Quinta sezione Civile (1 bis) alla presente, con assegnazione alla relatrice dott.ssa
Celentano.
Alla udienza del 8.7.2025, in presenza delle parti, sulla base delle conclusioni proposte, il Collegio assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., abbreviati a giorni 30 per le comparse conclusionali (depositate da entrambe le parti) e venti per le successive repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 L'appello è parzialmente fondato, con riferimento al primo motivo, ed in parte anche al secondo
(relativamente alle spese vive), e va accolto nei limiti di seguito indicato.
La sintetica motivazione del capo liquidatorio del danno, limitato al richiamo alle tabelle del
Tribunale di Milano, ed all'età della danneggiata, stimata in 50 anni, e all'inciso in dispositivo
“all'attualità”, non consente di comprendere se il primo giudice abbia ritenuto di discostarsi dai valori aritmetici delle tabelle o errato nella loro applicazione (anche con riferimento agli aggiornamenti) e nel calcolo (ipotesi in cui sarebbe bastata la correzione) o travisato i dati accertati nel giudizio (età, invalidità permanente, durata). Peraltro essendo stato accertato un danno biologico del 1,50%, la corretta applicazione dei criteri matematici condurrebbe a liquidare la semisomma del valore corrispondente ad 1% e 2% di IP.
Tuttavia questa Corte ripetuti i calcoli sulla base degli scarni parametri adottati, rileva effettivamente sussistente una insufficiente quantificazione dei danni stessi.
Ed invero, facendo riferimento alle tabelle aggiornate nel 2018, per una persona di 50 anni compiuti, si determina un valore di € 1.743,00 (pari alla semisomma tra € 1.116,00 ed € 2.371,00), dunque superiore alla somma indicata di € 1.414,67. Senza tenere conto della necessità per la corretta applicazione dei valori tabellari, comunque di devalutare l'importo al momento del sinistro, con rivalutazione ed applicazione degli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata fino alla sentenza, operazione indicata nella granitica giurisprudenza di legittimità, ma di cui, peraltro, non vi è alcun riferimento in motivazione, se non nell'inciso “all'attualità”, posto subito dopo il valore ttale caclolato (non risultando chiaro, come già detto, se si tratti di una carenza di motivazione o di una esclusione degli accessori di legge o di un errore di calcolo). Tuttavia, applicando il calcolo sopra indicato, risulterebbe € 1.851,58 (pari ad € 1.743,00 devalutati al momento del sinistro e rivalutata anno per anno con applicazione di interessi legali, come previsto da Cass. 1712/1995 con giurisprudenza granitica).
Va, peraltro, respinta la deduzione dell'appellata secondo cui l'importo apparirebbe congruo, alla luce dei criteri liquidatori delle tabelle richiamate dall'art. 139 D.lgs 209/2005, in quanto detti criteri non possono essere utilizzati nel caso di specie, in cui il danno è riconducibile a responsabilità aquiliana del custode, ex art. 2051 cc, e non invece a “risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti” come indicati dal comma 1 della norma citata, e neanche a “danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o socio – sanitaria, pubblica o privata e dell'esercente la professione sanitaria”, come previsto dall'art. 7 comma 4 L 24/2017. È infatti evidente, in merito alla seconda delle norme citate che il solo fatto occasionale di trovarsi all'interno di una struttura sanitaria non determina l'applicazione della norma de qua, non essendovi pertinenza con “l'attività
5 sanitaria”, da intendere come causa diretta del danno e non mera occasione (la stava Pt_1 semplicemente uscendo dalla struttura dopo essersi sottoposta ad esami). Ciò è in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “i criteri di liquidazione del danno biologico, previsti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni, per il caso derivante da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”, cfr. Cass. 4509/2022, proprio in tema di responsabilità ex art. 2051 cc;
coerente con la citata previsione della legge Gelli la quale ha operato un Per_1 espresso rinvio normativo a detti criteri.
Ciò detto, il primo motivo di appello va accolto.
Pur non rivestendo carattere normativo, l'applicazione delle tabelle milanesi consente di avere un unitario criterio guida per i giudicanti, integrativo del concetto di equità nel risarcimento del danno non patrimoniale, anche al fine di realizzare una certa parità di trattamento tra situazioni analoghe, di tal che o il giudicante decida di non adottarle, dovendo, però dare conto dei criteri posti a base del diverso procedimento valutativo seguito (e della peculiarità del caso), o decida di applicarle, e allora basterà il richiamo alle stesse, ma la personalizzazione non potrà discostarsi dagli intervalli minimi e massimi consentiti o dovrà fornire adeguata motivazione (cfr. Cass. 1553/2019, Cass.
13701/2024, Cass. 7597/2021, cass. 8508/2020, Cass. 8532/2020).
Ne consegue la fondatezza del primo motivo di appello, avendo il Tribunale, a fronte del mero e stretto richiamo alle tabelle milanesi, liquidato un importo inferiore ai criteri richiamati.
Ne deriva la necessità di rinnovare la liquidazione, viziata da difetto di motivazione sui criteri di liquidazione o errori di calcolo o travisamenti, facendo applicazione dei valori effettivamente scaturiti dalle tabelle richiamate, al fine di garantire l'uniformità, la ragionevolezza e la parità di trattamento del risarcimento nel caso specifico, la cui liquidazione al di sotto dei parametri ricavati dall'applicazione delle dette tabelle, non trova alcuna motivazione espressa e specifica né nella sentenza né nelle deduzioni delle parti. La nuova operazione matematica eseguita in questa sede tiene ovviamente conto dei corretti parametri specifici del caso concreto, tra cui l'età della danneggiata al momento del sinistro, in anni 49.
Dunque, dovendosi liquidare un danno permanente del 1,5%, occorre determinare la semisomma del valore del danno da inabilità permanente del 1% e del 2% per una persona di 49 anni all'attualità ammonta ad € 2.068,50 (€ 1.324,00 + € 2.813,00, diviso due), utilizzando le tabelle predisposte per il 2024. Detti importi vanno - secondo i criteri consolidati della Corte di legittimità per la rivalutazione e maturazione di interessi (Cass. 1712/1995, Cass. 9036/2016), devalutati al momento del sinistro (8.3.2012) e rivalutati anno per anno, applicandovi gli interessi al saggio legale (sul punto va osservato che Cass. 9194/2020 qui condivisa stabilisce che ove la sentenza di
6 primo grado sia riformata in punto di quantum dalla sentenza di appello, che sostituisca la prima nella parte della liquidazione del danno, la quantificazione deve essere ricondotta, quanto a termine finale, al momento della pubblicazione della seconda, essendo contrario alla logica compensativa, limitare il conteggio alla data della pronuncia di primo grado, sostituita da quella che definisce il gravame).
Parimenti, la ITT e ITP vanno calcolate ai valori attuali, e poi devalutate al momento del sinistro e con rivalutazione ed interessi secondo gli stessi principi sopra espressi, laddove anche tali valori non corrispondono ai parametri delle tabelle milanesi richiamate: in mancanza di idonea motivazione, si deve ritenere che il valore giornaliero di invalidità temporanea totale sia stato fissato dal giudice in € 46,88, ben inferiore a quello delle tabelle vigenti che avrebbe dovuto applicare (e parimenti neanche rispondenti al valore devalutato e poi rivalutato con interessi legali, secondo i criteri già detti). Pertanto, applicando il valore attualmente stimato di € 115,00, si perviene a 5 giorni di ITT = € 575,00; 15 giorni di ITP al 50 % = € 862,00; e infine 20 giorni al 25
% = € 575,00.
Dalla presente sentenza al soddisfo solo interessi legali.
Va disatteso il secondo motivo di doglianza con riferimento ai compensi professionali, ma va accolto per l'omesso rimborso delle spese vive. L'applicazione delle tariffe vigenti al momento della liquidazione con riferimento al valore della controversia, consente di individuare il compenso medio in € 2.430,00 come indicato dall'appellante, ma l'art. 4 comma 1 del DM 55/2014, consente la riduzione fino al 50%, dunque fino ad un minimo di € 1.215,00. Nel caso di specie, la semplicità della questione di diritto e della istruttoria, sicuramente rendono congruo il compenso come liquidato, non inferiore al minimo previsto, risultando unicamente opportuno integrare la decisione con la motivazione, qui espressa.
Nulla dice la motivazione del primo giudice, neanche sul mancato rimborso delle spese vive.
Dall'esame del fascicolo di primo grado si rileva l'importo di € 233,00 pari a contributo unificato e diritti regolarmente versati (come da marche da bollo applicate sulla nota di iscrizione al ruolo cartacea), somme che devono essere riconosciute alla parte vittoriosa. È evidente, tuttavia, che tali spese debbano essere rimborsate dal soccombente alla parte vittoriosa e dunque anche il capo 2 va Cont parzialmente riformato, aggiungendo alla condanna dell' al pagamento delle spese di lite, anche l'importo di € 233,00 per spese vive, rientranti nelle somme di cui il procuratore antistatario ha fatto anticipo. Non può invece essere rimborsata la prestazione già esaminata dal CTU nel corso di primo grado, relativamente alle spese mediche e limitatamente all'importo di € 98,00 per una certificazione medico legale: in primo luogo va detto che detto importo è stato accorpato al secondo motivo sulle spese vive, come se fosse una spesa effettuata nel processo, mentre, invece, la Corte
7 dalla lettura della comparsa conclusionale in cui si fa riferimento alla decisione del consulente, prende atto che tale somma corrisponde ad una spesa medica effettuata dalla indicata come Pt_1 danno patrimoniale. Alla luce di tale classificazione non può che essere condivisa la valutazione del
CTU, di non necessarietà e congruità, ma anche di mancata prova, visto che il consulente afferma di non aver rinvenuto tale certificazione in atti (ovvero la certificazione del medico legale, in effetti non presente in atti).
Pertanto, in conclusione il primo capo di sentenza va riformato, prevedendo la condanna dell'
[...]
al pagamento in favore di per risarcimento del danno cagionato dal Controparte_1 Parte_1 sinistro oggetto di causa, dell'importo di € 4.080,00 da devalutare al momento del sinistro e rivalutare anno per anno, applicando gli interessi al saggio legale alla somma via via rivalutata, oltre i soli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo, oltre ancora € 55,77 (come già riconosciuti) come danno patrimoniale, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
Il secondo capo va riformato, confermando i compensi previsti con gli accessori delle spese forfettarie, IVA e CPA negli importi previsti e aggiungendo il rimborso delle spese vive, di €
233,00 sempre con attribuzione al procuratore anticipatario.
Sul governo delle spese di lite, la valutazione della ridotta consistenza del maggior danno riconosciuto, il mancato riconoscimento di tutte le istanze proposte dall'appellato e la valutazione della condotta processuale dell'appellata, la quale prestava comunque acquiescenza alla pronuncia relativamente all'an debeatur, induce a compensare per metà le spese di lite del secondo grado, gravando la soccombente della sola residua metà. Dette spese vanno determinate CP_1 secondo i parametri ed D.M. 55/2014, nei minimi, secondo lo scaglione della domanda corrispondente al maggior danno e spese (fino ad € 5.200,00). Resta assorbita la pretesa ex art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata dall'appellata in ordine alle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Napoli n. 9232/2018 del 25.10.2018, nei confronti dell' , ogni Controparte_2 ulteriore istanza rigettata e disattesa, così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto modifica il capo A), liquidando il risarcimento del danno non patrimoniale patito in esito al sinistro per cui è causa dalla nel maggior importo di € Parte_1
4.080,00 (oltre le già riconosciute spese mediche di € 55,77) da devalutare al momento del sinistro e rivalutare anno per anno, applicando gli interessi al saggio legale alla somma via via rivalutata, oltre i soli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo, nonché il capo B) riconoscendo nelle spese di giudizio anche il rimborso delle spese vive documentate di € 233,00 da versare al procuratore anticipatario;
8 - condanna l' , al pagamento della metà delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio, compensando tra le parti la residua metà e liquidando tali spese negli importi complessivi
(da ridurre alla metà) di € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge ed € 174,00 per spese vive
Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Celentano Nicoletta Dott. Eugenio Forgillo
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