TAR Latina, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 114
TAR
Sentenza 25 luglio 2018
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TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

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    Inerzia delle Amministrazioni

    La sentenza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso originario per intervenuta adozione del provvedimento autorizzativo regionale, ma ha disposto la conversione del rito per la domanda risarcitoria. La precedente sentenza ha condannato alle spese solo l'ASL di Latina in ordine alla richiesta di accertamento dell'illegittimità del silenzio.

  • Rigettato
    Responsabilità per ritardo nella conclusione del procedimento

    La ricorrente non ha fornito prova del nesso di causalità tra la condotta delle Amministrazioni e i danni lamentati, né ha dimostrato adeguatamente i pregiudizi subiti. Non sono stati esperiti gli strumenti stragiudiziali per sollecitare un pronunciamento espresso e i danni lamentati, in particolare quelli relativi ai debiti tributari, non sono stati provati in modo certo e riconducibili al ritardo.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno-conseguenza

    La perizia di parte non è stata supportata da elementi obiettivi e documentali sufficienti a consentire un vaglio di attendibilità. Non è stata dimostrata l'effettiva sussistenza della domanda di prestazioni aggiuntive, né l'idoneità strutturale e organizzativa della società ad operare immediatamente. La liquidazione equitativa del danno non può supplire alla carenza dell'onere probatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 114
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 114
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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