Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/05/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a Tanger in [...] il [...] – c.f. Parte_1
) C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Desantis
- ricorrenti -
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/11/2024 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/06/2023 in IT
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 4 part I serie A anno
2023) e che dall'unione non sono nati figli, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere da separatamente e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio creda;
2. la sig.ra continuerà ad abitare in IT alla via Parte_1
Raffaello Sanzio n. 278 nella casa coniugale condotta in locazione sino alla
3. i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento.
Con sentenza n. 160/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di scioglimento del matrimonio alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 21/06/2023 in
IT (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 4 part I serie A anno 2023) e che dall'unione non sono nati figli, che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 160/2024 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e
3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni di divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o die figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in data 21/06/2023 in IT Parte_1 Parte_2
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 4 part I serie A anno
2023), alle seguenti condizioni:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere da separatamente e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio creda;
2. la sig.ra continuerà ad abitare in IT alla via Parte_1
Raffaello Sanzio n. 278 nella casa coniugale condotta in locazione sino alla scadenza del contratto, mentre il sig. trasferirà la propria Parte_2 residenza nel termine di gg. 15 dalla firma del ricorso;
3. i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola