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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/11/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IL
Sezione Lavoro
N.R.G. 626/2025
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 626/2025 R.G.L. proposta da
1) (c.f. ); Parte_1 C.F._1
2) (c.f. ; Parte_2 C.F._2
3) (c.f. ); Parte_3 C.F._3
4) (c.f. ); Parte_4 C.F._4
5) (c.f. ). Parte_5 C.F._5
tutte rappresentate e difese, dagli avvocati Stefano Vaccari e Massimo
Ferrari del Foro di Reggio Emilia
Ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
Rappresentato e assistito dai Funzionari dott.ssa CP_2
e dott. Mario Calò .
[...]
Resistente OGGETTO: carta docente.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Reggio-Emilia, Sezione lavoro, ogni contraria istanza disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria, anche incidentale del caso e di legge:
- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma
121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il
[...]
, in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_3
riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite accredito sulla suddetta
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, 16/17Indice comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro
Pag. 2 di 11 qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; 2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, si chiede, in ogni casorigettarsi la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2023/24 e Parte_1
2024/25in quanto inammissibile ed infondata trattandosi di supplente
Pag. 3 di 11 annuale e quindi fruitrice ex lege del beneficio per cui è causa. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di lite, in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio il Parte_5 Controparte_1
per ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite
[...]
“Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, in favore di Controparte_1
ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25; Parte_1
- nell'a.s. 2023/24 e 2024/25; Parte_2
- nell' a.s. 2023/24 e 2024/25; Parte_3
- nell' a.s. 2023/24; Parte_4
- nell' a.s. 2022/23, 2023/24 e 2024/25; Parte_5
In esecuzione di questi contratti, le ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale
Pag. 4 di 11 precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni;
il medesimo non ha riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in CP_1
violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Si è costituito il , eccependo - in via preliminare - la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale CP_4
al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, deducendo che la CP_1
Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di disattendere, con specifico CP_1
riferimento alla ricorrente la pretesa relativa all'a.s. Parte_1
2023/24, atteso che con il Decreto cd. “Salva Infrazioni” (Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
136 del 13.06.2023, la carta del docente è stata estesa per l'a.s. 2023/24 ai
Pag. 5 di 11 docenti precari che, come la ricorrente, hanno ottenuto la supplenza annuale fino al 31 agosto.
In ultimo, parte resistente chiede che sia rigettata la domanda della ricorrente riferita al corrente a.s. 2024/25 in quanto destituita di Pt_1
fondamento sia nell'an che nel quantum, “essendo la docente Pt_1
contrattualizzata, anche per l'a.s. in corso, con incarico a decorrenza
09.09.2024 e cessazione al 31.08.2025 e quindi fruitrice ex lege del beneficio che le verrà attribuito nell'a.s. in corso”, nonché la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame, degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali e della reciproca parziale soccombenza”.
Con note in sostituzione di udienza depositate in data 15.09.2025, parte ricorrente contestava, con riferimento al beneficio relativo all'a.s.
2023/2024 della ricorrente l'allegazione di parte avversa Parte_1
relativamente al fatto che le sia stato messo a disposizione l'importo di cui alla carta docente (e che ne abbia conseguentemente potuto usufruire).
Inoltre, con riferimento al beneficio per cui è causa relativo all'a.s.
2024/2025, parte ricorrente osservava come l'eventuale spontaneo adempimento, da parte del resistente, della prestazione richiesta, CP_1
essendo successivo alla proposizione del ricorso, risultava idoneo a determinare, al più, non certamente l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto, bensì, esclusivamente, la mera cessazione parziale della materia del contendere.
La causa viene decisa all'esito di trattazione scritta.
*** *** ***
Pag. 6 di 11 Va respinta l'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione del discutendosi di lesione di un diritto soggettivo. CP_1
Il ricorso è nel merito fondato.
Risulta provato che le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- la ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. 2021/22 dal Parte_1
20.09.2021 al 31.08.2022, a.s. 2022/23 dal 01.09.2022 al 31.08.2023, a.s.
2023/24 dal 01.09.2023 al 31.08.2024, a.s. 2024/25 dal 09.09.2024 al
31.08.2025 (12 ore settimanali);
- la ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. 2023/24 dal Parte_2
01.09.23 al 30.06.24 (7 ore settimanali), a.s. 2024/25 dal 09.09.2024 al
30.6.2025 (18 ore settimanali);
- la ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. 2023/2024 con Parte_3
contratto decorrente dal 18.09.23 al 27.06.2024 (18 ore settimanali), a.s.
2024/25 dal 24.09.2024 al 30.6.2025 (1 ore settimanali aggiuntive alle 12);
- la ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. 2023/2024 Parte_4
con contratto decorrente dal 01.09.23 al 30.06.24 (10 ore settimanali);
- la ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. 2022/2023 con Parte_5
contratto decorrente dal 20.09.2022 al 30.06.23 (24 ore settimanali), nell'a.s. 2023/24 dal 25.09.2023 al 30.06.24 (24 ore settimanali), a.s.
2024/25 dal 27.09.2024 al 30.6.2025 (24 ore settimanali).
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
Pag. 7 di 11 del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_5
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di
Pag. 8 di 11 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratto di lavoro), le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della loro permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso.
Con riguardo agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 della ricorrente il beneficio va riconosciuto sulla base della recente normativa Pt_1
richiamata dal e non sulla base dei principi richiamati che si CP_1
fondano sul divieto di discriminazione.
Avendo il riconosciuto che il beneficio è dovuto in forza della CP_1
richiamata normativa deve considerarsi parzialmente cessata la materia del contendere.
La domanda deve trovare per il resto accoglimento e il va CP_1
condannato a riconoscere alle ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli
Pag. 9 di 11 anni scolastici richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro
500,00 annui.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (cfr Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i minimi tabellari, tenuto conto che si tratta di causa seriale, definita subito dopo il deposito delle note di trattazione scritta, considerato l'aumento percentuale per il numero dei ricorrenti e per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
626/2025 R.G.L.:
1) Dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo a favore di :
- per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 per un importo Parte_1
di € 1.000,00, e dichiara cessata la materia del contendere per gli a.s.
2023/24 e 2024/25 in relazione ai quali il ha riconosciuto il CP_1
diritto in forza della sopra richiamata normativa;
- per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 per un importo Parte_2
di € 1.000,00;
Pag. 10 di 11 - per gli anni scolastici 2022/23 e 2024/25 per un importo di € Parte_3
1.000,00;
- per l' anno scolastico 2023/24 per un importo di € Parte_4
500,00;
- per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per un Parte_5
importo di € 1.500,00; per tutti oltre interessi legali sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere ai Controparte_1
ricorrenti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 2.352,00,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IL
Sezione Lavoro
N.R.G. 626/2025
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 626/2025 R.G.L. proposta da
1) (c.f. ); Parte_1 C.F._1
2) (c.f. ; Parte_2 C.F._2
3) (c.f. ); Parte_3 C.F._3
4) (c.f. ); Parte_4 C.F._4
5) (c.f. ). Parte_5 C.F._5
tutte rappresentate e difese, dagli avvocati Stefano Vaccari e Massimo
Ferrari del Foro di Reggio Emilia
Ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
Rappresentato e assistito dai Funzionari dott.ssa CP_2
e dott. Mario Calò .
[...]
Resistente OGGETTO: carta docente.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Reggio-Emilia, Sezione lavoro, ogni contraria istanza disattesa, previa ogni più opportuna declaratoria, anche incidentale del caso e di legge:
- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma
121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il
[...]
, in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_3
riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite accredito sulla suddetta
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, 16/17Indice comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro
Pag. 2 di 11 qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; 2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per l'effetto, si chiede, in ogni casorigettarsi la domanda della ricorrente riferita agli aa.ss. 2023/24 e Parte_1
2024/25in quanto inammissibile ed infondata trattandosi di supplente
Pag. 3 di 11 annuale e quindi fruitrice ex lege del beneficio per cui è causa. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di lite, in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame nonché della reciproca parziale soccombenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio il Parte_5 Controparte_1
per ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite
[...]
“Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, in favore di Controparte_1
ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25; Parte_1
- nell'a.s. 2023/24 e 2024/25; Parte_2
- nell' a.s. 2023/24 e 2024/25; Parte_3
- nell' a.s. 2023/24; Parte_4
- nell' a.s. 2022/23, 2023/24 e 2024/25; Parte_5
In esecuzione di questi contratti, le ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale
Pag. 4 di 11 precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni;
il medesimo non ha riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in CP_1
violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Si è costituito il , eccependo - in via preliminare - la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale CP_4
al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, deducendo che la CP_1
Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di disattendere, con specifico CP_1
riferimento alla ricorrente la pretesa relativa all'a.s. Parte_1
2023/24, atteso che con il Decreto cd. “Salva Infrazioni” (Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
136 del 13.06.2023, la carta del docente è stata estesa per l'a.s. 2023/24 ai
Pag. 5 di 11 docenti precari che, come la ricorrente, hanno ottenuto la supplenza annuale fino al 31 agosto.
In ultimo, parte resistente chiede che sia rigettata la domanda della ricorrente riferita al corrente a.s. 2024/25 in quanto destituita di Pt_1
fondamento sia nell'an che nel quantum, “essendo la docente Pt_1
contrattualizzata, anche per l'a.s. in corso, con incarico a decorrenza
09.09.2024 e cessazione al 31.08.2025 e quindi fruitrice ex lege del beneficio che le verrà attribuito nell'a.s. in corso”, nonché la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame, degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali e della reciproca parziale soccombenza”.
Con note in sostituzione di udienza depositate in data 15.09.2025, parte ricorrente contestava, con riferimento al beneficio relativo all'a.s.
2023/2024 della ricorrente l'allegazione di parte avversa Parte_1
relativamente al fatto che le sia stato messo a disposizione l'importo di cui alla carta docente (e che ne abbia conseguentemente potuto usufruire).
Inoltre, con riferimento al beneficio per cui è causa relativo all'a.s.
2024/2025, parte ricorrente osservava come l'eventuale spontaneo adempimento, da parte del resistente, della prestazione richiesta, CP_1
essendo successivo alla proposizione del ricorso, risultava idoneo a determinare, al più, non certamente l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto, bensì, esclusivamente, la mera cessazione parziale della materia del contendere.
La causa viene decisa all'esito di trattazione scritta.
*** *** ***
Pag. 6 di 11 Va respinta l'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione del discutendosi di lesione di un diritto soggettivo. CP_1
Il ricorso è nel merito fondato.
Risulta provato che le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- la ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. 2021/22 dal Parte_1
20.09.2021 al 31.08.2022, a.s. 2022/23 dal 01.09.2022 al 31.08.2023, a.s.
2023/24 dal 01.09.2023 al 31.08.2024, a.s. 2024/25 dal 09.09.2024 al
31.08.2025 (12 ore settimanali);
- la ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. 2023/24 dal Parte_2
01.09.23 al 30.06.24 (7 ore settimanali), a.s. 2024/25 dal 09.09.2024 al
30.6.2025 (18 ore settimanali);
- la ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. 2023/2024 con Parte_3
contratto decorrente dal 18.09.23 al 27.06.2024 (18 ore settimanali), a.s.
2024/25 dal 24.09.2024 al 30.6.2025 (1 ore settimanali aggiuntive alle 12);
- la ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. 2023/2024 Parte_4
con contratto decorrente dal 01.09.23 al 30.06.24 (10 ore settimanali);
- la ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. 2022/2023 con Parte_5
contratto decorrente dal 20.09.2022 al 30.06.23 (24 ore settimanali), nell'a.s. 2023/24 dal 25.09.2023 al 30.06.24 (24 ore settimanali), a.s.
2024/25 dal 27.09.2024 al 30.6.2025 (24 ore settimanali).
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
Pag. 7 di 11 del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_5
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di
Pag. 8 di 11 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratto di lavoro), le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della loro permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso.
Con riguardo agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 della ricorrente il beneficio va riconosciuto sulla base della recente normativa Pt_1
richiamata dal e non sulla base dei principi richiamati che si CP_1
fondano sul divieto di discriminazione.
Avendo il riconosciuto che il beneficio è dovuto in forza della CP_1
richiamata normativa deve considerarsi parzialmente cessata la materia del contendere.
La domanda deve trovare per il resto accoglimento e il va CP_1
condannato a riconoscere alle ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli
Pag. 9 di 11 anni scolastici richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro
500,00 annui.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (cfr Cass. 29961/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i minimi tabellari, tenuto conto che si tratta di causa seriale, definita subito dopo il deposito delle note di trattazione scritta, considerato l'aumento percentuale per il numero dei ricorrenti e per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
626/2025 R.G.L.:
1) Dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo a favore di :
- per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 per un importo Parte_1
di € 1.000,00, e dichiara cessata la materia del contendere per gli a.s.
2023/24 e 2024/25 in relazione ai quali il ha riconosciuto il CP_1
diritto in forza della sopra richiamata normativa;
- per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 per un importo Parte_2
di € 1.000,00;
Pag. 10 di 11 - per gli anni scolastici 2022/23 e 2024/25 per un importo di € Parte_3
1.000,00;
- per l' anno scolastico 2023/24 per un importo di € Parte_4
500,00;
- per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 per un Parte_5
importo di € 1.500,00; per tutti oltre interessi legali sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere ai Controparte_1
ricorrenti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 2.352,00,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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