Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 04/02/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2026, proposto da
Convatec Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5E9CFFDFF, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;
contro
ST - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Guarino e Cecilia Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Effebi Hospital S.r.l. e della Medival S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione del Direttore del Dipartimento di ESTAR – Ente di supporto tecnico amministrativo regionale n. 1440 del 19.11.2025, avente a oggetto “Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per dm endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari delle AA.SS. della Regione Toscana (CUI 2024-032-0016) - Aggiudicazione”, in parte qua, e precisamente nella parte in cui aggiudica il lotto n. 46 di gara in favore della ditta Effebi Hospital S.r.l.;
- della nota di ESTAR – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale del 20.11.2025, avente a oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per dm endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari - Comunicazione dell’Aggiudicazione definitiva alle Ditte partecipanti, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 36/2023”, con la quale è stata trasmessa a Convatec Italia S.r.l. la Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 1440 del 19.11.2025;
- di tutti i Verbali della Commissione giudicatrice, allegati alla Determinazione del Direttore del Dipartimento di ESTAR – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale n. 1440 del 19.11.2025, nessuno eccettuato e/o escluso, e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, e così, a
titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti Verbali: del 9.04.2025; del 8.05.2025; del 22.05.2025; del 11.06.2025; del 30.07.2025; del 9.07.2025; del 3.09.2025; del 11.09.2025; del 10.10.2025; del 1.10.2025 e relativi Allegati;
- nonché, ancora, della Determinazione del Direttore del Dipartimento di ESTAR – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale n. 1476 del 19.12.2024, avente a oggetto “Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per dm endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari- indizione”, in parte qua, e precisamente nella parte in cui per il lotto n. 46 di gara prevede il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- ove occorrer possa, e comunque, nei limiti dei motivi di ricorso, della Determinazione del Direttore del Dipartimento di ESTAR – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale n. 276 del 4.03.2025, avente a oggetto “Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per dm endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari delle AA.SS. della Regione Toscana- adeguamento normativo atti di gara a seguito del D. lgs. n. 209/2024 (determina di indizione n.1476/2024)”;
- del bando di gara, pubblicato in data 6.03.2025, relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento in Accordo quadro per la Fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per dm endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari per le AA.SS. della Regione Toscana (52 lotti)” e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in parte qua, e precisamente nella parte in cui per il lotto n. 46 di gara prevede il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- del Disciplinare di gara relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento in Accordo quadro per la Fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per dm endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari per le AA.SS. della Regione Toscana (52 lotti)” e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in parte qua, e precisamente nella parte in cui per il lotto n. 46 di gara prevede il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- del Capitolato Normativo e Prestazionale relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento in Accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per dm endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari per le AA.SS. della Regione Toscana (52 lotti)” e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in parte qua, e precisamente nella parte in cui per il lotto n. 46 di gara prevede il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- del Capitolato Tecnico relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento in Accordo quadro per la Fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per dm endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari per le AA.SS. della Regione Toscana (52 lotti)” e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in parte qua, e precisamente nella parte in cui per il lotto n. 46 di gara prevede il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto;
e per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità della scelta di ESTAR – Ente di supporto tecnico amministrativo regionale di procedere all’aggiudicazione del lotto n. 46 di gara, con cui si è richiesta la fornitura di un “Kit per la gestione delle feci liquide e semiliquide composto da: voce a) sonda per evacuazione, sacca di raccolta e siringa di gonfiaggio, monouso e latex free; voce b) sacca di ricambio per suddetto sistema”, in forza del criterio del prezzo più basso, in pretesa applicazione dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
dell’inefficacia del contratto di appalto che dovesse essere medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria nelle more del presente giudizio, e la conseguente condanna della stazione appaltante alla riedizione della procedura di gara esente dai vizi lamentati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ST - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 120 del cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. DO GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con D.D. n. 1476 del 19 dicembre 2024, ST indiceva una procedura aperta “ per la conclusione di Accordi Quadro per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per DM endotracheali, per tracheotomia e dispositivi vari (52 lotti) ”.
La ricorrente partecipava alla predetta gara limitatamente al Lotto n. 46, avente ad oggetto la fornitura di un “ Kit per la gestione delle feci liquide e semiliquide composto da: voce a) sonda per evacuazione, sacca di raccolta e siringa di gonfiaggio, monouso e latex free; voce b) sacca di ricambio per suddetto sistema ”.
All’esito, ST aggiudicava il Lotto n. 46 alla Heffebi Hospital srl, mentre la ricorrente si collocava al terzo posto in graduatoria, dopo l’altra controinteressata, la Medival srl.
2. Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha prospettato il seguente motivo di impugnazione.
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E, IN PARTICOLARE, DELL’ART. 108, CO. 1, CO. 2, LETT. C), E CO. 3, DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTE. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE, NELLA PARTE IN CUI AGGIUDICA IL LOTTO N. 46 DI GARA ALLA EFFEBI HOSPITAL S.R.L. E DELLA LEX SPECIALIS DI GARA NELLA PARTE IN CUI PER IL CITATO LOTTO N. 46 DI GARA PREVEDE IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO. ”.
Con il predetto mezzo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione per illegittimità derivata, atteso il ricorso della stazione appaltante al criterio del prezzo più basso in violazione dell’art. 108, comma 3, del d. lgs. n. 36/2023.
In particolare, le censure di parte ricorrente si appuntano sul difetto del carattere standardizzato della fornitura in esame.
Diversamente, nella prospettiva della ricorrente, si tratterebbe di una fornitura caratterizzata da “ notevole contenuto tecnologico e avente carattere innovativo ”, che avrebbe imposto alla Stazione appaltante di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 36/2023.
A riprova dell’assunto, parte ricorrente cita le Linee guida sull’incontinenza fecale acuta con diarrea, che raccomandano l’utilizzo di dispositivi medici di gestione delle feci liquide e semiliquide in grado di offrire garanzie di prevenzione dall’insorgenza di infezioni e di altri traumi, raccomandazione che presenterebbe una particolare rilevanza nel caso di specie, dove si tratta di una fornitura da destinare ai reparti di terapia intensiva, dunque in favore di pazienti particolarmente fragili.
La presenza sul mercato di una pluralità di prodotti con caratteristiche diverse costituirebbe circostanza sintomatica volta ad escludere che i dispositivi medici in esame possano essere qualificati come aventi caratteristiche standardizzate.
Inoltre, la ricorrente deduce che i prodotti dalla medesima offerti sono coperti da brevetto, in quanto essi costituiscono prodotti innovativi che prevedono soluzioni originali.
La previsione del criterio del solo prezzo per il lotto n. 46 sarebbe peraltro illogica e contraddittoria se posta a raffronto con gli altri lotti (il n. 49 e il n. 50) per i quali è stato previsto il medesimo criterio di aggiudicazione, trattandosi di lotti aventi ad oggetto prodotti che, a dire della ricorrente, presenterebbero caratteristiche tecniche incomparabili rispetto a quello oggetto del lotto in esame.
Inoltre, la previsione del criterio del prezzo più basso previsto per la gara in esame sarebbe contraddittorio ed illogico anche all’esito della comparazione con gare effettuate da altre stazioni appaltanti aventi ad oggetto il medesimo dispositivo medico in contestazione, per le quali è stato previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Si è costituito in giudizio ST.
3.1 In primo luogo, ST deduce che vi possono essere forniture di prodotti ad alto contenuto tecnologico e a carattere standardizzato, per le quali potrebbe farsi legittimo ricorso al criterio del prezzo più basso per l’aggiudicazione.
Assume poi ST che stabilire quando ci si trovi in presenza di prodotti con caratteristiche standardizzate costituisce una scelta riservata alla Stazione appaltante, attraverso la determinazione dell’interesse pubblico concreto che la medesima intende perseguire.
Inoltre, l’art. 108 non prevede più, come l’abrogato art. 95 del d. lgs. n. 50/2016, un obbligo di motivazione rafforzata per legittimare la scelta del criterio del prezzo in luogo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; da ciò, ST inferisce che la predetta scelta rientri nel potere discrezionale della Stazione appaltante, a cui spetta “ … definire le caratteristiche tecniche e qualitative dei prodotti nella maniera che essa ritiene più idonea a soddisfare le proprie esigenze. ”.
Quanto al preteso difetto di motivazione degli atti di gara nella parte in cui essi hanno previsto il ricorso al criterio del prezzo più basso, la difesa di ST ritiene che spetterebbe solo alla Stazione appaltante determinare le caratteristiche tecniche in conformità al proprio bisogno, per cui sarebbero irrilevanti tutti i richiami contenuti in ricorso e tesi a dimostrare l’assenza di caratteristiche standardizzate dei dispositivi medici offerti.
3.2 Pertanto, ST ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Le controinteressate, pur ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
5. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, la causa è stata posta in decisione, previo avviso alle parti sulla possibile definizione del giudizio con sentenza redatta in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
6. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti considerazioni.
7. In punto di fatto, il Collegio osserva che, con il Lotto n. 46 in contestazione, ST ha richiesto agli operatori economici partecipanti la fornitura dei seguenti dispositivi: a) sonda per evacuazione, sacca di raccolta e siringa di gonfiaggio, monouso e latex free; b) sacca di ricambio per suddetto sistema.
Mentre le prime due graduate hanno offerto i prefati dispositivi, come individuati dal capitolato tecnico, la ricorrente ha offerto il seguente prodotto: “ Kit Flexi-Seal Protect, Flexi_Seal Sacche “Privacy” con filtro avanzato APS ”.
In sostanza, a fronte della richiesta di un prodotto basico, in quanto tale ritenuto dalla stazione appaltante idoneo a soddisfare i propri bisogni, la ricorrente ha offerto un prodotto diverso, che esula dal perimetro dell’oggetto del contratto da affidare come fissato dal capitolato tecnico, a cui il disciplinare ha rinviato per motivare sul carattere standardizzato della fornitura in esame.
In sostanza, il motivo proposto risulta fondamentalmente “ fuori fuoco ”, in quanto tendente a valorizzare il dispositivo medico offerto in senso assoluto, senza confrontarsi con le richieste della Stazione appaltante come individuate dalla lex specialis .
7.1 Nel predetto contesto fattuale, il Collegio intende dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ le ragioni della decisione della stazione appaltante di affidare la fornitura con il criterio del minor prezzo sono sufficientemente motivate con il richiamo alla fattispecie espressamente prevista dal comma 4 dell'art. 95, che elenca le ipotesi in cui si può fare ricorso a tale criterio, id est, alla lett. b), "i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato ” (Tar Napoli, V Sezione, sentenza del 19 giugno 2023, n. 3701).
Inoltre, è stato condivisibilmente affermato che “ deve qualificarsi e ritenersi standardizzato «un servizio che, per sua natura ovvero per la prestazione richiesta dalla stazione appaltante all’affidatario negli atti di gara, non possa essere espletato che in unica modalità; in questo caso, in effetti, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è giustificata dall’impossibilità di una reale comparazione tra la qualità delle offerte in sede di giudizio» (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1063; Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2018, n. 1099; Cons. Stato, sez. III, 13 agosto 2018, n. 1609). E’ stato ritenuto legittimo, pertanto, il ricorso al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, in deroga alla generale preferenza accordata al criterio di aggiudicazione costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di forniture e di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia quindi alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate (Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2017, n. 2014). ” (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza del 16 gennaio 2024, n. 11; v. anche Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 24 gennaio 2023, n. 782).
Deve precisarsi che le predette coordinate ermeneutiche conservano validità anche con riferimento all’art. 108 del d. lgs. n. 36/2023, che si pone in rapporto di continuità di disciplina con il previgente art. 95 del d. lgs. n. 50/2016.
7.2 In altre e più semplici parole, con il Lotto n. 46, ST ha richiesto l’offerta di una fornitura di un kit basico per la gestione delle feci, composto da una sonda per l’evacuazione, da una sacca di raccolta, da una siringa di gonfiaggio e da una sacca di ricambio; il carattere basico del kit costituisce idoneo elemento da cui desumere il carattere standardizzato della fornitura stessa, che ha condotto ST a metterlo a gara con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
7.3 In detto contesto, l’offerta della ricorrente si pone “ oltre ” la richiesta della stazione appaltante, che è stata formulata tenendo conto dei propri bisogni secondo una scelta che, in tale ambito deve ritenersi insindacabile.
Nella delineata prospettiva, non rilevano le circostanze addotte da parte ricorrente.
In particolare, la copertura brevettuale del kit offerto, oltre ad essere inconferente, perché traguardante diverse finalità industriali, è irrilevante, perché, come detto, la Stazione appaltante ha richiesto un diverso dispositivo medico da quello coperto da brevetto industriale prodotto dalla ricorrente.
Le censure di contraddittorietà e illogicità con gli altri lotti sono infondate, atteso che, come visto, il carattere basico del kit oggetto del Lotto n. 46 è circostanza da sola sufficiente a supportare la legittimità del ricorso al criterio del minor prezzo.
Quanto all’operato di altre amministrazioni che, a dire della ricorrente, avrebbero, per il medesimo dispositivo medico, previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve osservarsi che il ricorso al criterio del minor prezzo rappresenta una facoltà riconosciuta in capo alla Stazione appaltante, per cui è ben possibile che altre amministrazioni, nell’esercizio della propria discrezionalità, abbiano ritenuto di fare ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza che detta circostanza possa costituire un elemento sintomatico dell’illegittimità dell’operato di ST nel caso in esame.
8. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato.
9. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di ST; non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle controinteressate, stante la loro mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ST, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti; nulla spese nei confronti delle controinteressate non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB AR UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
DO GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO GA | OB AR UC |
IL SEGRETARIO