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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/09/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1496 / 2025
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1496 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
con l'avv.to PACITTI CLAUDINE e RAFFAELE Parte_1
IANNOTTA ricorrente
E
con l'avv.to PERLINI ITALICO e GAETANO Controparte_1
CAPPUCCI resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso ritualmente depositato in Cancelleria in data 30.05.2025, parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato il licenziamento intimato dalla
[...] con lettera del 29.11.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o Illegittimità e/o inefficacia della declaratoria del 29/11/2024 di cessazione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, disporre la reintegrazione della Sig.ra nel posto di lavoro Pt_1 con effetto dal 29/11/2024, o altra data che risulterà di giustizia, con condanna della
, in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno pari alle Controparte_1 retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data del recesso fino alla reintegrazione.
Con contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge e/o per contratto ed interessi legali e/o rivalutazione monetaria nella misura legale. Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa”.
A sostegno della propria domanda ha dedotto:
- di aver fruito di un periodo di malattia nel periodo compreso tra il 12 luglio e il 3 agosto 2018, come da certificazioni mediche trasmesse all'azienda per via telematica.
- la società datrice, con missiva recapitata il 11.09.2018, contestava una serie di condotte incompatibili con lo stato di malattia ed un comportamento contrario ai canoni di correttezza e buona fede;
nonostante le giustificazioni rese, le veniva intimato, con lettera racc. a/r dell'11.09.2018, il licenziamento per giusta causa;
- di aver richiesto al Tribunale di Cassino, con ricorso ex art. 1, co. 48 ss., L. n.
92/2012, di dichiarare illegittimo il licenziamento subito per insussistenza del fatto contestato, chiedendo in via principale la reintegrazione nel posto di lavoro ed in via subordinata la risoluzione del rapporto con condanna della società a un'indennità risarcitoria di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: con ordinanza del 18.03.2021 il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando risolto il rapporto di lavoro e condannando la Società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- di aver proposto opposizione avverso l'ordinanza de quo, procedimento che veniva definito con sentenza n. 1036 emessa dall'intestato Tribunale in data 28 dicembre
2021 di rigetto del ricorso in opposizione;
- di aver proposto reclamo ex art. 1, co. 58 ss., L. n. 92/2012 alla Corte d'Appello di
Roma contro la citata sentenza n. 1036/2021: nel giudizio di reclamo la Corte disponeva una CTU medico-legale per accertare la compatibilità delle attività contestate con lo stato di salute della ricorrente e, all'esito della consulenza, con sentenza n. 2797 del 4 luglio 2023, la Corte d'Appello di Roma accoglieva il reclamo, ordinando la reintegrazione della lavoratrice e condannando la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità; - la società proponeva ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza d'appello; la
Corte di Cassazione, con sentenza n. 30551/2024 del 27.11.2024, accoglieva il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviando alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione;
per effetto di tale pronuncia, la società con lettera del 29.11.2024 comunicava alla lavoratrice la cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla ricezione della comunicazione.
Tanto premesso in fatto la parte deduce in diritto la violazione e falsa applicazione dell'art. 389 c.p.c., poiché, a seguito della sentenza n. 30551/2024 della Corte di
Cassazione, che aveva cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Roma, la Società resistente avrebbe dovuto proporre ricorso dinanzi al giudice del rinvio, anziché disporre unilateralmente la cessazione del rapporto di lavoro con comunicazione del 29.11.2024.
Deduce altresì che la reintegrazione, una volta eseguita, mantiene i suoi effetti fino alla definizione del giudizio e non può venire meno automaticamente per effetto della sentenza che ha cassato con rinvio, non potendo il datore di lavoro disdettare un rapporto ormai dallo stesso ripristinato, spettando unicamente al giudice del rinvio ex art. 389 c.p.c. la competenza a pronunciarsi sulla restitutio in integrum, con conseguente illegittimità dell'atto datoriale di cessazione del rapporto: rilevava quindi che la società avrebbe dovuto procedere ex art. 389 c.p.c. con ricorso al Giudice competente per il rinvio, unica autorità cui competeva il potere disporre la restitutio in integrum e ristabilire lo status quo ante.
Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la rilevando che, a Controparte_1 seguito della sentenza n. 30551/2024 della Corte di Cassazione, con cui era stata cassata con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Roma, la pronuncia d'appello aveva perso efficacia esecutiva, con conseguente ripristino dello status quo ante e della piena validità del licenziamento dell'11.09.2018. La società sosteneva, pertanto, che non si fosse in presenza di un nuovo licenziamento, bensì della riespansione dell'efficacia del recesso originario, atto unilaterale recettizio sottoposto alla condizione risolutiva della dichiarazione di illegittimità, venuta meno per effetto della cassazione.
Da ciò derivava, secondo la resistente, la legittimità e l'efficacia attuale del licenziamento intimato alla lavoratrice.
Concludeva quindi chiedendo “il rigetto del ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione sulle spese e sulle competenze di causa”.
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Deve osservarsi che, a seguito della sentenza n. 30551/2024 della Corte di Cassazione, con la quale è stata cassata con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Roma che aveva disposto la reintegrazione della lavoratrice, la cessazione del rapporto di lavoro comunicata dalla resistente deve ritenersi pienamente legittima. CP_2
Invero, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, l'atto di ricostituzione del rapporto di lavoro in esecuzione di una sentenza di reintegra viene automaticamente meno qualora la pronuncia che ne costituisce il fondamento venga successivamente riformata o cassata, per effetto dell'art 336, comma. 2, c.p.c. che priva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, a monte,
l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso da parte del datore di lavoro. (Cass. civ. Sez. Lav. n. 28918/2018; n. 14103/2018; n.
1702/2017; n. 5323/2009). La caducazione della sentenza travolge, infatti, anche gli atti dipendenti da essa, ivi compreso il ripristino del rapporto lavorativo avvenuto in esecuzione della sentenza d'appello, che rimane privo di titolo giuridico.
La Suprema Corte ha chiarito che l'ordine di reintegra non costituisce la fonte di un nuovo rapporto “ex sententia”, ma rappresenta la riaffermazione provvisoria del vincolo contrattuale, destinata a operare fino a quando l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento conserva efficacia(Cass. civ., 1702/2017; Cass.
SSUU 2925/1988; Cass. 4631/1989, 13181/1991, 8745/2000). Ne deriva che, una volta cassata la sentenza che aveva ordinato la reintegrazione, l'originario licenziamento riacquista ex tunc la sua efficacia, determinando la cessazione definitiva del rapporto, senza che sia necessario un nuovo atto di recesso datoriale: in tale ipotesi, come è stato efficacemente sostenuto “l'estromissione del lavoratore non richiede un autonomo atto di recesso, ben potendo il datore di lavoro rifiutarsi di continuare ad adempiere all'originario comando giudiziale” (Cass. n. 1702/2017 cit.).
Alla luce di quanto esposto, la cassazione della sentenza d'appello che ha condannato il datore di lavoro alla reintegrazione ex art. 18 Stat. lav. determina, anche nell'ipotesi di cassazione con rinvio, il venir meno immediato della efficacia esecutiva della pronuncia cassata.
Ne consegue che la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro con lettera del 29.11.2024 non può essere configurata come un nuovo licenziamento, ma costituisce il semplice effetto della riacquistata idoneità del recesso originario a spiegare i propri effetti ex tunc: invero, in virtù dell'art. 336, co. 2, c.p.c., l'effetto espansivo esterno della cassazione travolge l'atto di ripristino del rapporto, privandolo di ogni titolo giuridico e rendendo priva di fondamento la prosecuzione del vincolo contrattuale.
Nel caso di specie, la comunicazione del 29.11.2024 non integra un autonomo provvedimento espulsivo, ma costituisce la presa d'atto della rinnovata efficacia del licenziamento comminato in data 11.09.2018, divenuto valido ed efficace per effetto della cassazione della sentenza che ne aveva disposto l'illegittimità.
Invero è stato al proposito affermato che “'atto di ricostituzione del rapporto lavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza (indifferentemente di reintegra ex art.
18 st.lav. ovvero di riammissione in servizio per effetto della ritenuta illegittimità del termine) successivamente riformata o cassata, viene travolto insieme con quest'ultima, in applicazione dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., che priva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, a monte,
l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso da parte del datore di lavoro” (in termini Cass. n. 14103 del 2018).
Deve altresì escludersi l'applicabilità dell'art. 389 c.p.c. alla vicenda in esame, sia per l'automatico effetto riespansivo dell'originario atto di recesso datoriale sia perché tale disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n.
17374/2018; Cass. civ., Sez. III, n. 21699/2011), disciplina le sole domande di restituzione e di riduzione in pristino relative a prestazioni patrimoniali eseguite in forza di una sentenza successivamente cassata, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale anteriore al titolo annullato. In altre parole, l'art. 389 c.p.c. attiene alla sfera patrimoniale del soggetto, in particolare la restituzione di somme di denaro o di utilità economiche corrisposte in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva.
Questa interpretazione trova conferma nel fatto che la stessa giurisprudenza ha chiarito che l'azione di restituzione o riduzione in pristino, proposta ai sensi dell'art. 389 c.p.c., non è riconducibile allo schema della ripetizione di indebito, ma risponde all'esigenza di ripristinare la situazione patrimoniale anteriore alla sentenza poi cassata, prescindendo dall'esistenza del rapporto sostanziale (ancora sub iudice) e dalla buona o mala fede dell'accipiens (Cass. civ sent. n. 21699/2011). Da ciò deriva che il soggetto che abbia eseguito un pagamento in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata, ha diritto alla restituzione integrale delle somme corrisposte, con gli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento.
Orbene, il principio espresso dall'art. 389 c.p.c. trova fondamento nella regola
“spoliatus ante omnia restituendus” (Cass. civ., n. 12863/2023), la quale impone che l'assetto patrimoniale alterato da una sentenza poi cassata sia quanto prima riequilibrato, eliminando l'attribuzione patrimoniale derivante dal titolo caducato. La sentenza di legittimità fa sorgere immediatamente il diritto alla restituzione delle attribuzioni patrimoniali eseguite in forza della decisione di merito annullata, indipendentemente dal rinvio o meno della causa.
A titolo meramente esemplificativo, tra le domande riconducibili all'art. 389 c.p.c., oltre alla restituzione o riduzione in pristino, rientrano il risarcimento del danno derivante dalla perdita del possesso o del godimento di un bene durante il periodo di esecuzione della sentenza poi cassata (Cass. n. 5265/1996; Cass. n. 1135/1987; Cass.
n. 8755/1987), nonché la restituzione delle spese giudiziali liquidate in favore della parte poi risultata soccombente in Cassazione.
A ben vedere, si tratta di fattispecie che riguardano esclusivamente prestazioni economiche aventi incidenza diretta sulla sfera patrimoniale del soggetto. Ne consegue che tali rimedi sono strettamente correlati ad utilità di natura patrimoniale e non possono estendersi a effetti ripristinatori di carattere personale o contrattuale.
Posto ciò, la disciplina in questione non può estendersi alla diversa ipotesi della reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 Stat. lav., la quale non integra una prestazione pecuniaria, bensì un effetto ripristinatorio del vincolo contrattuale destinato ad operare in via provvisoria fino alla caducazione della sentenza che lo dispone.
Pertanto, non era necessario promuovere un autonomo giudizio restitutorio ai sensi dell'art. 389 c.p.c., poiché la caducazione della sentenza d'appello ha comportato ipso iure il venir meno degli effetti esecutivi già prodotti, con conseguente riacquisto di efficacia del licenziamento originario, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.
In forza delle considerazioni che precedono, la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro con lettera del 29.11.2024 deve ritenersi legittima e pienamente efficace, con conseguente rigetto della domanda in questa sede proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in complessivi euro 3.689,00 oltre 15% per spese generali, CP_1
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A
Così deciso in data 29.09.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1496 / 2025
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1496 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
con l'avv.to PACITTI CLAUDINE e RAFFAELE Parte_1
IANNOTTA ricorrente
E
con l'avv.to PERLINI ITALICO e GAETANO Controparte_1
CAPPUCCI resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso ritualmente depositato in Cancelleria in data 30.05.2025, parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato il licenziamento intimato dalla
[...] con lettera del 29.11.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o Illegittimità e/o inefficacia della declaratoria del 29/11/2024 di cessazione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, disporre la reintegrazione della Sig.ra nel posto di lavoro Pt_1 con effetto dal 29/11/2024, o altra data che risulterà di giustizia, con condanna della
, in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno pari alle Controparte_1 retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data del recesso fino alla reintegrazione.
Con contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge e/o per contratto ed interessi legali e/o rivalutazione monetaria nella misura legale. Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa”.
A sostegno della propria domanda ha dedotto:
- di aver fruito di un periodo di malattia nel periodo compreso tra il 12 luglio e il 3 agosto 2018, come da certificazioni mediche trasmesse all'azienda per via telematica.
- la società datrice, con missiva recapitata il 11.09.2018, contestava una serie di condotte incompatibili con lo stato di malattia ed un comportamento contrario ai canoni di correttezza e buona fede;
nonostante le giustificazioni rese, le veniva intimato, con lettera racc. a/r dell'11.09.2018, il licenziamento per giusta causa;
- di aver richiesto al Tribunale di Cassino, con ricorso ex art. 1, co. 48 ss., L. n.
92/2012, di dichiarare illegittimo il licenziamento subito per insussistenza del fatto contestato, chiedendo in via principale la reintegrazione nel posto di lavoro ed in via subordinata la risoluzione del rapporto con condanna della società a un'indennità risarcitoria di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: con ordinanza del 18.03.2021 il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando risolto il rapporto di lavoro e condannando la Società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva di diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- di aver proposto opposizione avverso l'ordinanza de quo, procedimento che veniva definito con sentenza n. 1036 emessa dall'intestato Tribunale in data 28 dicembre
2021 di rigetto del ricorso in opposizione;
- di aver proposto reclamo ex art. 1, co. 58 ss., L. n. 92/2012 alla Corte d'Appello di
Roma contro la citata sentenza n. 1036/2021: nel giudizio di reclamo la Corte disponeva una CTU medico-legale per accertare la compatibilità delle attività contestate con lo stato di salute della ricorrente e, all'esito della consulenza, con sentenza n. 2797 del 4 luglio 2023, la Corte d'Appello di Roma accoglieva il reclamo, ordinando la reintegrazione della lavoratrice e condannando la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità; - la società proponeva ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza d'appello; la
Corte di Cassazione, con sentenza n. 30551/2024 del 27.11.2024, accoglieva il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviando alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione;
per effetto di tale pronuncia, la società con lettera del 29.11.2024 comunicava alla lavoratrice la cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla ricezione della comunicazione.
Tanto premesso in fatto la parte deduce in diritto la violazione e falsa applicazione dell'art. 389 c.p.c., poiché, a seguito della sentenza n. 30551/2024 della Corte di
Cassazione, che aveva cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Roma, la Società resistente avrebbe dovuto proporre ricorso dinanzi al giudice del rinvio, anziché disporre unilateralmente la cessazione del rapporto di lavoro con comunicazione del 29.11.2024.
Deduce altresì che la reintegrazione, una volta eseguita, mantiene i suoi effetti fino alla definizione del giudizio e non può venire meno automaticamente per effetto della sentenza che ha cassato con rinvio, non potendo il datore di lavoro disdettare un rapporto ormai dallo stesso ripristinato, spettando unicamente al giudice del rinvio ex art. 389 c.p.c. la competenza a pronunciarsi sulla restitutio in integrum, con conseguente illegittimità dell'atto datoriale di cessazione del rapporto: rilevava quindi che la società avrebbe dovuto procedere ex art. 389 c.p.c. con ricorso al Giudice competente per il rinvio, unica autorità cui competeva il potere disporre la restitutio in integrum e ristabilire lo status quo ante.
Tanto premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la rilevando che, a Controparte_1 seguito della sentenza n. 30551/2024 della Corte di Cassazione, con cui era stata cassata con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Roma, la pronuncia d'appello aveva perso efficacia esecutiva, con conseguente ripristino dello status quo ante e della piena validità del licenziamento dell'11.09.2018. La società sosteneva, pertanto, che non si fosse in presenza di un nuovo licenziamento, bensì della riespansione dell'efficacia del recesso originario, atto unilaterale recettizio sottoposto alla condizione risolutiva della dichiarazione di illegittimità, venuta meno per effetto della cassazione.
Da ciò derivava, secondo la resistente, la legittimità e l'efficacia attuale del licenziamento intimato alla lavoratrice.
Concludeva quindi chiedendo “il rigetto del ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione sulle spese e sulle competenze di causa”.
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Deve osservarsi che, a seguito della sentenza n. 30551/2024 della Corte di Cassazione, con la quale è stata cassata con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Roma che aveva disposto la reintegrazione della lavoratrice, la cessazione del rapporto di lavoro comunicata dalla resistente deve ritenersi pienamente legittima. CP_2
Invero, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, l'atto di ricostituzione del rapporto di lavoro in esecuzione di una sentenza di reintegra viene automaticamente meno qualora la pronuncia che ne costituisce il fondamento venga successivamente riformata o cassata, per effetto dell'art 336, comma. 2, c.p.c. che priva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, a monte,
l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso da parte del datore di lavoro. (Cass. civ. Sez. Lav. n. 28918/2018; n. 14103/2018; n.
1702/2017; n. 5323/2009). La caducazione della sentenza travolge, infatti, anche gli atti dipendenti da essa, ivi compreso il ripristino del rapporto lavorativo avvenuto in esecuzione della sentenza d'appello, che rimane privo di titolo giuridico.
La Suprema Corte ha chiarito che l'ordine di reintegra non costituisce la fonte di un nuovo rapporto “ex sententia”, ma rappresenta la riaffermazione provvisoria del vincolo contrattuale, destinata a operare fino a quando l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento conserva efficacia(Cass. civ., 1702/2017; Cass.
SSUU 2925/1988; Cass. 4631/1989, 13181/1991, 8745/2000). Ne deriva che, una volta cassata la sentenza che aveva ordinato la reintegrazione, l'originario licenziamento riacquista ex tunc la sua efficacia, determinando la cessazione definitiva del rapporto, senza che sia necessario un nuovo atto di recesso datoriale: in tale ipotesi, come è stato efficacemente sostenuto “l'estromissione del lavoratore non richiede un autonomo atto di recesso, ben potendo il datore di lavoro rifiutarsi di continuare ad adempiere all'originario comando giudiziale” (Cass. n. 1702/2017 cit.).
Alla luce di quanto esposto, la cassazione della sentenza d'appello che ha condannato il datore di lavoro alla reintegrazione ex art. 18 Stat. lav. determina, anche nell'ipotesi di cassazione con rinvio, il venir meno immediato della efficacia esecutiva della pronuncia cassata.
Ne consegue che la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro con lettera del 29.11.2024 non può essere configurata come un nuovo licenziamento, ma costituisce il semplice effetto della riacquistata idoneità del recesso originario a spiegare i propri effetti ex tunc: invero, in virtù dell'art. 336, co. 2, c.p.c., l'effetto espansivo esterno della cassazione travolge l'atto di ripristino del rapporto, privandolo di ogni titolo giuridico e rendendo priva di fondamento la prosecuzione del vincolo contrattuale.
Nel caso di specie, la comunicazione del 29.11.2024 non integra un autonomo provvedimento espulsivo, ma costituisce la presa d'atto della rinnovata efficacia del licenziamento comminato in data 11.09.2018, divenuto valido ed efficace per effetto della cassazione della sentenza che ne aveva disposto l'illegittimità.
Invero è stato al proposito affermato che “'atto di ricostituzione del rapporto lavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza (indifferentemente di reintegra ex art.
18 st.lav. ovvero di riammissione in servizio per effetto della ritenuta illegittimità del termine) successivamente riformata o cassata, viene travolto insieme con quest'ultima, in applicazione dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., che priva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, a monte,
l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso da parte del datore di lavoro” (in termini Cass. n. 14103 del 2018).
Deve altresì escludersi l'applicabilità dell'art. 389 c.p.c. alla vicenda in esame, sia per l'automatico effetto riespansivo dell'originario atto di recesso datoriale sia perché tale disposizione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n.
17374/2018; Cass. civ., Sez. III, n. 21699/2011), disciplina le sole domande di restituzione e di riduzione in pristino relative a prestazioni patrimoniali eseguite in forza di una sentenza successivamente cassata, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale anteriore al titolo annullato. In altre parole, l'art. 389 c.p.c. attiene alla sfera patrimoniale del soggetto, in particolare la restituzione di somme di denaro o di utilità economiche corrisposte in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva.
Questa interpretazione trova conferma nel fatto che la stessa giurisprudenza ha chiarito che l'azione di restituzione o riduzione in pristino, proposta ai sensi dell'art. 389 c.p.c., non è riconducibile allo schema della ripetizione di indebito, ma risponde all'esigenza di ripristinare la situazione patrimoniale anteriore alla sentenza poi cassata, prescindendo dall'esistenza del rapporto sostanziale (ancora sub iudice) e dalla buona o mala fede dell'accipiens (Cass. civ sent. n. 21699/2011). Da ciò deriva che il soggetto che abbia eseguito un pagamento in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata, ha diritto alla restituzione integrale delle somme corrisposte, con gli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento.
Orbene, il principio espresso dall'art. 389 c.p.c. trova fondamento nella regola
“spoliatus ante omnia restituendus” (Cass. civ., n. 12863/2023), la quale impone che l'assetto patrimoniale alterato da una sentenza poi cassata sia quanto prima riequilibrato, eliminando l'attribuzione patrimoniale derivante dal titolo caducato. La sentenza di legittimità fa sorgere immediatamente il diritto alla restituzione delle attribuzioni patrimoniali eseguite in forza della decisione di merito annullata, indipendentemente dal rinvio o meno della causa.
A titolo meramente esemplificativo, tra le domande riconducibili all'art. 389 c.p.c., oltre alla restituzione o riduzione in pristino, rientrano il risarcimento del danno derivante dalla perdita del possesso o del godimento di un bene durante il periodo di esecuzione della sentenza poi cassata (Cass. n. 5265/1996; Cass. n. 1135/1987; Cass.
n. 8755/1987), nonché la restituzione delle spese giudiziali liquidate in favore della parte poi risultata soccombente in Cassazione.
A ben vedere, si tratta di fattispecie che riguardano esclusivamente prestazioni economiche aventi incidenza diretta sulla sfera patrimoniale del soggetto. Ne consegue che tali rimedi sono strettamente correlati ad utilità di natura patrimoniale e non possono estendersi a effetti ripristinatori di carattere personale o contrattuale.
Posto ciò, la disciplina in questione non può estendersi alla diversa ipotesi della reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 Stat. lav., la quale non integra una prestazione pecuniaria, bensì un effetto ripristinatorio del vincolo contrattuale destinato ad operare in via provvisoria fino alla caducazione della sentenza che lo dispone.
Pertanto, non era necessario promuovere un autonomo giudizio restitutorio ai sensi dell'art. 389 c.p.c., poiché la caducazione della sentenza d'appello ha comportato ipso iure il venir meno degli effetti esecutivi già prodotti, con conseguente riacquisto di efficacia del licenziamento originario, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.
In forza delle considerazioni che precedono, la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro con lettera del 29.11.2024 deve ritenersi legittima e pienamente efficace, con conseguente rigetto della domanda in questa sede proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in complessivi euro 3.689,00 oltre 15% per spese generali, CP_1
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A
Così deciso in data 29.09.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri