Art. 1. Articolo unico.
Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 526 ; 19 giugno 1950, n. 527 ; 22 giugno 1950, n. 528 ; 28 giugno 1950, n. 529 e 28 giugno 1950, n. 530 , con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50.
Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 526 ; 19 giugno 1950, n. 527 ; 22 giugno 1950, n. 528 ; 28 giugno 1950, n. 529 e 28 giugno 1950, n. 530 , con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50.