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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 187/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. LU ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 3108 del 7.02.2025 della Corte di cassazione – Sezione Lavoro introdotto con ricorso in riassunzione depositato il 22.04.2025 da elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
SS NE che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-ricorrente in riassunzione e originario appellato- contro
, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'avv. Antonella Tomasello che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti. Corte d'Appello di Venezia
- resistente in riassunzione e originario appellante-
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 3108 del
7.02.2025 della Corte di cassazione – Sezione Lavoro che ha cassato con rinvio la sentenza n. 501/18 della Corte d'Appello di Venezia
In punto: opposizione a cartelle di pagamento – riqualificazione rapporti.
Causa trattata all'udienza del 13.11.2025
Conclusioni per parte appellante in riassunzione: “1) in via principale:
- respingersi l'appello proposto dall in proprio e quale CP_1
mandatario di perché infondato in fatto ed in diritto, per i CP_2
motivi indicati in narrativa e, conseguentemente, confermarsi la sentenza di primo grado;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede:
- accertata l'infondatezza e l'insussistenza probatoria della pretesa,
l'erroneità e l'indeterminatezza della richiesta, dichiararsi non dovute le somme richieste con le cartelle di pagamento opposte n. 124
2009 00155491 04, n. 124 2009 00050267 56 e n. 124 2009 00316909
67, con conseguente loro annullamento e dichiarazione di illegittimità, nullità e comunque di inefficacia della relativa iscrizione
a ruolo;
3) in via ulteriormente subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono e conseguente condanna dell'appellato al pagamento di tutti o parte dei contributi cartellati, compensarsi detti importi con quanto già versato dall'appellato alla gestione separata ex lege
335/1995 per i sig.ri e;
CP_3 Pt_2 CP_4
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
- rideterminare le sanzioni, somme aggiuntive e quant'altro maturato
e maturando dalla debenza al saldo, calcolandole solo sull'eventuale differenza contributiva dovuta all'Istituto, tenuto conto della contribuzione già versata alla gestione separata, così come indicato in narrativa;
4) in ogni caso:
- con vittoria di spese, anticipazioni e competenze di lite liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge”
Conclusioni per parte appellata in riassunzione: “Piaccia all'adita
Corte d'Appello di Venezia Giudice del Lavoro, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n.308/2014, così giudicare:
Rigettate le eccezioni preliminari avversarie, ed in accoglimento dell'appello principale dell' contrariis reiectis, CP_1
-condannare a pagare a Parte_1 CP_5 Pt_3
contributi residui pari a € 10.351,23, oltre somme aggiuntive
[...]
per morosità sino al saldo effettivo;
-condannare a pagare a Gestione Parte_1 CP_1
Commercianti per e contributi Controparte_6 Parte_4
residui pari € 4.091,78, oltre alle somme aggiuntive per evasione sui contributi tardivamente versati o non versati per per il CP_3
periodo in cui non era iscritta alla Gestione Separata, e alle somme aggiuntive per morosità sui contributi ancora dovuti per sino Pt_2
al saldo effettivo
-Rigettare l'appello incidentale proposto da perché Parte_1
inammissibile quanto ai contributi portati dalla cartella di pagamento
n. 12420080049007382000 e infondato per il resto.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
-Condannare a restituire a la somma di € Parte_1 CP_1
16.744,00 pagata in esecuzione della sentenza d'appello cassata.
-Spese di tutti i gradi di giudizio rifuse integralmente o almeno parzialmente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come esposto nell'ordinanza della Suprema Corte n. 3108/25, il
Tribunale di Vicenza – all'esito del giudizio in cui erano stati riuniti quattro procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione delle cartelle di pagamento n. 124200900050267560000, n.
12420090015549104000, n. 12420090031690967000, e n.
12420080049007382000 - ha annullato le prime tre cartelle esattoriali per intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 e, con riferimento alla quarta, esclusa la decadenza in parola, ha dichiarato parzialmente prescritto il credito in relazione al periodo anteriore al
20.01.2004 (ritenendo che la prescrizione avesse iniziato a decorrere dalla notifica della cartella e non dalla notifica del prodromico verbale ispettivo) e ha ritenuto fondata l'opposizione esclusivamente in relazione alla contribuzione pretesa dall'Istituto con riferimento al lavoratore rigettando per il residuo. Parte_5
All'esito del giudizio d'appello, questa Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello promosso dall , ha escluso che fosse CP_1
maturata la prescrizione in relazione alla cartella n.
12420080049007382000 e ha ritenuto dovuta la contribuzione pretesa in relazione alle posizioni dei lavoratori e fatta CP_3 Pt_2
valere con la cartella in questione, confermando la statuizione di primo grado con riferimento sia all'infondatezza nel merito della pretesa creditoria in relazione al lavoratore sia con Parte_5
riferimento all'annullamento delle prime tre cartelle per intervenuta
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
decadenza, ritenendo non devoluta in grado d'appello la richiesta di condanna al pagamento dei contributi cui le stesse si riferivano (tra cui quelli conseguenti alla riqualificazione in termini di subordinazione del rapporto di lavoro a progetto del lavoratore , cui si riferiva CP_4
la cartella n. 124200900050267560000).
La Suprema Corte, con l'ordinanza che ha dato origine alla presente fase di rinvio, ha accolto il motivo di ricorso formulato dall' e ha CP_1
cassato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui, dopo aver ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999, non ha esaminato nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell' previdenziale, richiamando CP_1
il principio secondo cui gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano solo l'impossibilità per l' di CP_1
avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del credito. La Corte di legittimità, inoltre, ha ritenuto priva di pregio la doglianza del controricorrente secondo cui Pt_1
tale accertamento non sarebbe stato devoluto al giudice d'appello atteso che nelle proprie conclusioni l' aveva chiesto l'integrale CP_1
conferma delle cartelle opposte, manifestando così l'interesse a veder accertata la debenza dei contributi e non solo di veder affermato che non si fosse realizzata la decadenza dall'iscrizione a ruolo.
Con il ricorso in riassunzione, sostiene che deve Parte_1
essere vagliata la fondatezza nel merito della pretesa creditoria dell'Istituto di cui alle cartelle n. 124200900050267560000, n.
12420090015549104000, n. 12420090031690967000 ma limitatamente alle posizioni dei lavoratori e Controparte_6
Per la posizione di infatti, rileva Parte_4 Parte_5
l'esistenza della pronuncia favorevole emessa da questa Corte, il cui
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
capo è passato in giudicato, mentre per la posizione di (i Parte_3
cui contributi sono stati richiesti integralmente nella sola cartella n.
124200900050267560000) sostiene che l non aveva formulato CP_1
alcuna specifica censura in relazione alla statuizione di primo grado, limitando le proprie doglianze in appello alla contestata decadenza relativamente ai contributi pretesi per i tre collaboratori familiari
( e , senza dunque contestare CP_3 Pt_2 Parte_5
l'affermata decadenza dall'iscrizione a ruolo in relazione ai contributi pretesi per la posizione di . Parte_3
La difesa del ricorrente in riassunzione richiama, inoltre, le difese già svolte nel precedente grado d'appello contestando l'ammissibilità di alcuni documenti nuovi prodotti dall' sub doc. 3, 4 e 5, CP_1
ribadendo l'infondatezza delle pretese creditorie dell' in CP_1
relazione alla posizione di e affermando la carenza di Parte_5
prova in merito alla natura subordinata del rapporto di lavoro a progetto del sig. e alla riconducibilità dei rapporti di lavoro a CP_4
progetto instaurati con (moglie del ricorrente) e CP_3 Pt_2
(fratello uterino del ricorrente) alla collaborazione familiare ai fini della debenza dei contributi da versarsi alla gestione commercianti.
Ribadisce, da ultimo, l'indeterminatezza e l'erroneità delle somme pretese rispetto alle quali non sarebbe chiaro se l' abbia tenuto CP_1
conto delle somme già versate alla gestione separata.
Si è costituito in giudizio l' sostenendo che il giudizio, all'esito CP_1
della pronuncia della Suprema Corte, ha ad oggetto la debenza dei contributi dovuti anche in relazione alla posizione del lavoratore atteso che nel precedente giudizio d'appello era stata richiesta, CP_4
in riforma della sentenza di primo grado, la conferma di tutte le cartelle. Ha, inoltre, rilevato che il giudice di prime cure, pur limitandosi ad annullare la relativa cartella in ragione dell'affermata
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999, aveva confermato la correttezza della riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione e tale statuizione, impugnata con appello incidentale dal ricorrente, era stata difesa dall'Istituto nel corso del giudizio. Ha, poi, dato atto che dalle cartelle di pagamento erano stati medio tempore sgravati, in esecuzione della sentenza d'appello n. 501/2018, i contributi e le relative sanzioni chiesti per (la cui Parte_5
posizione non è più oggetto di giudizio) e che il ricorrente aveva presentato in data 19.4.2019 domanda di definizione agevolata ex art. 3 del D.L. n. 119/2018 (cd. Rottamazione-ter) della cartella di pagamento n. 12420080049007382000 portante la 1^ rata dell'emissione 2008/01, al netto dei contributi già sgravati. L' CP_1
ha, quindi, dato atto che la definizione agevolata si è perfezionata a seguito del regolare versamento delle rate previste dal 31.7.2019 al
13.11.2023, per complessivi € 4.800,84 per contributi ed € 498,50 per interessi moratori e tali somme sono state acquisite a pagamento dei contributi dovuti per la 1^ rata dell'emissione 2008/01 per e CP_3
Rimarrebbero, quindi, in contestazione gli ulteriori contributi Pt_2
dovuti in relazione alle posizioni di e nonché i CP_3 Pt_2
contributi dovuti in conseguenza della riqualificazione del rapporto di lavoro del sig. . Nel merito ha sostenuto la fondatezza della CP_4
pretesa creditoria in questione richiamando anche le emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio.
La causa, dopo la celebrazione della prima udienza in data
11.09.2025, è stata discussa e decisa all'udienza del 13.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il ricorrente in riassunzione sostiene che la questione rimessa alla
Corte in questa fase di rinvio riguardi esclusivamente la debenza o
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
meno della contribuzione richiesta in relazione alle tre cartelle di pagamento n. 124200900050267560000, n. 12420090015549104000
e n. 12420090031690967000 limitatamente alle sole posizioni dei due presunti collaboratori familiari e . Controparte_6 Parte_4
L' ha dato atto di aver sgravato, prestando acquiescenza sul CP_1
punto alla precedente sentenza di questa Corte, le somme originariamente pretese con riferimento alla posizione di Pt_5
ma ha contestato la circostanza che sarebbe estranea
[...]
all'oggetto del contendere la questione relativa alla debenza dei contributi conseguenti alla riqualificazione del rapporto di lavoro di
. Parte_3
1.1 – Il rilievo dell' risulta fondato alla luce di quanto disposto CP_1
dalla Suprema Corte con l'ordinanza che ha dato origine alla presente fase di rinvio. È ben vero che l' nel precedente giudizio CP_1
d'appello non aveva svolto uno specifico motivo di gravame volto a censurare la decisione di prime cure nella parte in cui non aveva esaminato nel merito la fondatezza della pretesa creditoria portata dalle tre cartelle in relazione alle quali era stata dichiarata l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. n.
46/1999 e si è limitato a contestare l'affermata fondatezza dell'eccezione di decadenza (peraltro facendo esplicito riferimento alle posizioni di e . Proprio per tale ragione CP_3 Pt_1 Pt_2
questa Corte, dopo aver confermato l'intervenuta decadenza e aver preso atto che l'annullamento delle tre cartelle era stato gravato solo sotto questo limitato profilo, aveva affermato di non poter esaminare nel merito la fondatezza delle pretese creditorie “stanti i limiti devolutivi propri del giudizio d'appello”.
La Suprema Corte, accogliendo l'unico motivo di ricorso formulato dall' , con cui la sentenza è stata censurata per non aver CP_1
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
esaminato nel merito la fondatezza della pretesa creditoria dell' CP_1
a prescindere dalla affermata illegittimità dell'iscrizione a ruolo, ha affermato che tale illegittimità non esime il giudice dall'esaminare il merito della pretesa. Inoltre, proprio replicando al rilievo del controricorrente secondo cui tale accertamento non sarebbe stato devoluto al giudice d'appello (come aveva affermato questa Corte), ha statuito che la doglianza è priva di pregio: “E', infatti, sufficiente leggere le conclusioni dell'appellante riportate in sentenza –
“rigettate le eccezioni preliminari avversarie ed in accoglimento dell'appello dell' confermare integralmente le cartelle” – per CP_1
comprendere come il profilo fosse, invece, ricompreso nel gravame, posto che l'interesse sostanziale dell' era quello di procedere CP_1
con l'accertamento della debenza dei contributi e non, come è ovvio, quello di vedere semplicemente affermato che non era decaduto dall'iscrizione a ruolo”.
La difesa del ricorrente sostiene che l' aveva appellato la CP_1
statuizione di decadenza esclusivamente in relazione alle posizioni di e ma non anche in relazione alla posizione CP_3 Pt_1 Pt_2
di e, per tale ragione, in questa sede non sarebbe ulteriormente CP_4
vagliabile nel merito la sussistenza del credito contributivo riferito a tale lavoratore. In realtà, se è pur vero che il motivo di doglianza sollevato dall' nel precedente grado d'appello coinvolgeva CP_1
direttamente le posizioni dei collaboratori e CP_3 Pt_1 Pt_2
è altrettanto vero che l' ha comunque formalmente contestato CP_1
la correttezza della declaratoria di decadenza in relazione alle tre cartelle n. 124 2009 00155491 04, n. 124 2009 00050267 56 e n. 124
2009 00316909 67, facendo dunque riferimento anche alla cartella che comprendeva il credito contributivo riferito alla posizione (si CP_4
legge a pag. 5 del ricorso in appello: “Pertanto, le cartelle esattoriali
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
emesse e notificate nel 2009 – e cioè entro l'anno successivo rispetto al termine fissato per il versamento (2008) erano tempestive e l' CP_1
non è incorso in alcuna decadenza”). Inoltre, risulta dirimente la circostanza che la statuizione di decadenza dall'iscrizione a ruolo, quand'anche definitiva, non preclude l'esame nel merito della pretesa creditoria e tanto emerge significativamente proprio con riferimento alle posizioni degli altri tre lavoratori, rispetto alle quali la statuizione di intervenuta decadenza di questa Corte è divenuta definitiva (atteso che non è stato svolto ricorso per Cassazione sul punto) ma, ciò nonostante, si deve ora esaminare nel merito la relativa pretesa contributiva e la stessa difesa del ricorrente lo riconosce. La mancata devoluzione in sede di gravame della domanda di accertamento della fondatezza dei crediti oggetto delle tre cartelle rispetto alle quali è stata accolta l'eccezione di decadenza è stata esclusa dal giudice di legittimità (senza operare alcun distinguo tra i vari crediti) e, pertanto, in questa fase di rinvio la pretesa creditoria oggetto delle tre cartelle in parola (compreso, dunque, il credito contributivo riferibile alla posizione del lavoratore Pertile) va esaminata nel merito. Sotto altro profilo, si deve, da ultimo, rilevare come la sentenza di primo grado avesse già positivamente accertato – nel merito – la fondatezza della riqualificazione del rapporto di lavoro del operata in sede CP_4
ispettiva. Tale statuizione era stata oggetto di appello incidentale da parte del contribuente e, a fronte della richiesta dell' di veder CP_1
confermate tutte le cartelle, si deve ritenere che anche il merito della pretesa contributiva costituisse oggetto del devoluto in sede di gravame.
2 – Nel merito la pretesa creditoria dell' è fondata. CP_1
2.1 – In relazione alla posizione del sig. , le emergenze CP_4
istruttorie – come peraltro già affermato nella sentenza di primo grado
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
– confortano la riqualificazione del rapporto di lavoro a progetto in comune rapporto di lavoro subordinato. Nei due contratti stipulati il progetto si riferiva all'attività di sviluppo del segmento di mercato del latte in cui operava l'azienda di attraverso la ricerca Parte_1
di nuova clientela e l'incremento degli acquisti dei prodotti da parte dei clienti già esistenti (I° contratto) nonché attraverso l'introduzione di nuovi prodotti, la promozione la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti (II° contratto in cui si conferma anche l'obiettivo di ricerca di nuovi clienti). In entrambi i contratti si afferma la libertà per il collaboratore di organizzare la propria attività dal punto di vista operativo e degli orari di lavoro.
All'esito dell'istruttoria è emerso che il svolgeva CP_4
essenzialmente la mansione di autista, incaricato di caricare i prodotti lattiero caseari presso le Latterie Vicentine verso le ore 15.00 per poi distribuirli ai clienti tramite dei giri sostanzialmente fissi e stabiliti dall'azienda. Solo in via residuale ha reperito alcuni nuovi clienti. Lo stesso , sentito nel corso del processo di primo grado, nel CP_4
confermare le dichiarazioni rese agli ispettori, ha dichiarato:
“consegnavo prodotti latticino/caseari per il ricorrente” e pur genericamente affermando che era “abbastanza autonomo nel lavoro” ha comunque precisato che “sostanzialmente i giri che facevo erano fissi, i clienti erano sempre quelli”. Ha altresì confermato che percepiva una retribuzione fissa mensile, che l'orario di lavoro poteva variare in particolare in caso di malfunzionamenti dei macchinari presso Latterie Vicentine, che doveva andare a caricare presso le
Latterie alle ore 15.00 o anche dopo e che doveva effettuare tutte le consegne, che aveva reperito autonomamente due o tre nuovi clienti.
Nelle dichiarazioni rese agli ispettori, confermate in corso di causa, ha inoltre precisato i giorni in cui doveva andare a caricare la merce ed
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
ha ribadito che i clienti erano sempre gli stessi di (la ditta Per_1
del ricorrente) e che “io so già il giro dei clienti che devo fare e consegno in più o in meno i prodotti che mi chiedono”. Il lavoratore ha, dunque, svolto un'attività significativamente diversa da quella indicata nel progetto (in cui si valorizzava lo sviluppo nel mercato con acquisizione di nuova clientela), limitandosi, sia pure con qualche margine di autonomia negli orari, ad effettuare il ritiro e la consegna dei prodotti da commercializzare presso i clienti del ricorrente (quasi sempre gli stessi) nell'ambito di giri fissi, necessariamente indicati dall'azienda del ricorrente, utilizzando (pacificamente) un automezzo messo a disposizione dall'azienda. Non si rinviene alcun significativo margine di autonomia in tale attività, non dissimile da quella di un comune autotrasportatore che deve effettuare le consegne presso i clienti indicati dal datore di lavoro. Come noto, “Il contratto di lavoro
a progetto, disciplinato dall'art. 61 del d. lgs. 10 settembre 2003, n.
276, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione” (Cass. sez. lav., n. 15922 del
25/06/2013). Nel caso di specie si deve escludere che il lavoratore abbia svolto un'attività funzionale all'obiettivo di espandere il mercato dei latticini (indicata nel progetto), essendosi limitato, in via nettamente prevalente, allo svolgimento di un'attività di consegna di prodotti ai clienti del ricorrente sulla base delle direttive di quest'ultimo in merito al giro di clienti che doveva visitare.
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ad abundantiam, si rileva che nel ricorso in riassunzione, pur essendo state riproposte le difese già svolte in primo grado con cui si era contestata la fondatezza nel merito della pretesa creditoria in questione, non è stato riformulato l'appello incidentale in relazione alla parte della motivazione della sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto la correttezza della riqualificazione del rapporto di lavoro di (nella parte espositiva, a pag. 29, non viene riproposto il CP_4
contenuto del paragrafo 7 dell'originaria memoria di costituzione in appello rubricato “appello incidentale” e nelle conclusioni non è presente la formulazione di appello incidentale).
Del tutto generica e infondata risulta, infine, la contestazione in merito all'asserita carenza di indicazione dei criteri e delle modalità seguite per quantificare gli importi richiesti. L'orario di lavoro (in coerenza con le dichiarazioni raccolte dallo stesso , confermate in sede CP_4
testimoniale), il CCNL applicabile, il livello di inquadramento – cioè gli elementi funzionali alla determinazione della contribuzione dovuta
– sono, infatti, chiaramente descritti nel verbale di accertamento, notificato il 20.10.2007 e nei relativi allegati.
2.2 – Quanto alle posizioni di e si deve rilevare Pt_2 CP_3
che la sentenza d'appello non è stata oggetto di controricorso in
Cassazione da parte del ricorrente nella parte in cui, confermando la statuizione di primo grado, ha affermato la sussistenza dei presupposti per la loro iscrizione alla gestione commercianti quali collaboratori familiari sul rilievo che “l'istruttoria ha consentito di accertare che essi, nel periodo per cui è causa, avevano collaborato in maniera abituale e prevalente nell'azienda del loro familiare Parte_1
Abitualità e prevalenza sono infatti desumibili dalle dichiarazioni acquisite anche dagli stessi collaboratori – con riferimento alla moglie dell'appellato, non è risultata Controparte_6
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convincente la ritrattazione parziale operata in giudizio rispetto a quanto dichiarato in sede ispettiva – e sono del resto coerenti anche con la circostanza dell'avvenuta regolarizzazione degli stessi con contratti a progetto (contratti peraltro non dimessi in giudizio), fattispecie che presuppone un rapporto caratterizzato da continuità della prestazione”. Tale statuizione, sia pur resa con riferimento ai crediti di cui alla sola cartella n. 12420080049007382000 (per le altre cartelle era stata ritenuta assorbente l'intervenuta decadenza ex art. 25
d.lgs. n. 46/1999) è divenuta definitiva e preclude ad un nuovo, diverso, esame atteso che i crediti di cui alle altre tre cartelle riferibili agli stessi lavoratori riguardano solo dei periodi temporali diversi rispetto ai quali non consta, né è stato dedotto, un diverso atteggiarsi del loro rapporto di lavoro. Ad ogni buon conto, si deve in questa sede confermare che le dichiarazioni rese in sede ispettiva da da CP_3
ritenersi maggiormente attendibili rispetto a quelle parzialmente diverse e in larga parte generiche rese nel corso del giudizio, in quanto rese in epoca più recente rispetto ai fatti di causa, confermano l'abitualità e prevalenza della prestazione resa dalla stessa nella ditta del marito nei periodi indicati nel verbale ispettivo, dunque sin dal
2002 (cfr. Cass. sez. lav., n. 24208 del 2/11/2020 secondo cui “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizi”).
Analogamente, le dichiarazioni rese da confermano Parte_4
l'abitualità e prevalenza dell'attività di lavoro (consegna merci con carico presso la TNT Traco) per circa 6/8 ore al giorno dal lunedì al venerdì.
~ 14 ~ Corte d'Appello di Venezia
Inoltre, come già rilevato da questa Corte, non risultano neppure prodotti in giudizio i contratti a progetto che i due lavoratori avrebbero stipulato, rimanendo conseguentemente precluso il loro esame.
Da ultimo, in via assorbente, si rileva come nel corso dell'udienza del
13.11.2025 parte ricorrente in riassunzione ha dato atto dell'avvenuto pagamento delle somme quantificate dall' come dovute in CP_1
relazione alle posizioni e (impegnandosi al Pt_2 CP_3
versamento anche delle somme aggiuntive, ancora da quantificare da parte dell' ) e le parti hanno concordemente richiesto la CP_1
dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione a tali posizioni. Alla luce di tale sopravvenienza va sul punto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione ai crediti riferiti alle posizioni e ferma la soccombenza virtuale del Pt_2 CP_3
ricorrente in riassunzione alla luce delle suesposte considerazioni.
3 – In ordine alla quantificazione delle residue somme dovute, l' CP_1
nel costituirsi in giudizio ha predisposto un analitico conteggio, poi ulteriormente dettagliato nelle note illustrative da ultimo depositate – non oggetto di specifiche contestazioni – che tiene conto dei contributi già versati alla gestione separata (i cui versamenti riferiti alla
Posizione Pertile sono stati analiticamente indicati dall'Istituto – cfr. doc. versamenti_Pertile_in_GS – senza che siano state sollevate sul punto contestazioni1). In coerenza con tale conteggio, Parte_1
va condannato al pagamento in favore dell' dell'importo di Euro CP_1
10.351,23, oltre somme aggiuntive per morosità sino al saldo in relazione al lavoratore Pertile al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
4 – Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della vicenda, vengono compensate per metà attesa la parziale reciproca soccombenza e poste a carico del ricorrente in riassunzione per la metà residua per tutti i gradi e fasi di giudizio (atteso che l' , attore in senso sostanziale CP_1
nei giudizi di opposizione a cartella, è risultato parzialmente vittorioso). Le spese vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori tra i minimi e i medi di scaglione attesa la non particolare complessità delle questioni oggetto di causa. Il ricorrente, da ultimo, va condannato alla restituzione all dell'importo corrisposto a CP_1
titolo di spese legali in esecuzione della precedente sentenza d'appello
(l' ha prodotto in giudizio il mandato di pagamento e il relativo CP_1
versamento non è neppure stato contestato in udienza da parte della difesa del ricorrente in riassunzione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n. 3108/25 della Corte di cassazione, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
− In parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa creditoria dell'Istituto in relazione ai lavoratori e CP_3
e condanna al pagamento in favore Pt_2 Parte_1
dell' dell'importo di Euro 10.351,23, oltre somme CP_1
aggiuntive per morosità sino al saldo in relazione al lavoratore
Pertile al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
− Compensa per metà le spese di lite di tutti i gradi e fasi di giudizio, e condanna al pagamento della metà Parte_1
residua in favore di che si liquida in Euro 3.000 per il CP_1
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
primo grado, Euro 3.000 per il grado d'appello; Euro 2.500 per il giudizio di legittimità, Euro 3.000 per la presente fase di rinvio, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
− Condanna alla restituzione all' della Parte_1 CP_1
somma corrisposta a titolo di spese di lite liquidate in suo favore nella precedente sentenza d'appello.
Venezia, 13.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IP DA LU AL
~ 17 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il ricorrente in riassunzione si era limitato a produrre degli F24, verosimilmente cumulativi, da cui non è possibile ricavare una diversa quantificazione dei contributi versati in gestione separata per il lavoratore (né è stata fornita alcuna indicazione per ricavare tale specifico dato). CP_4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. LU ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 3108 del 7.02.2025 della Corte di cassazione – Sezione Lavoro introdotto con ricorso in riassunzione depositato il 22.04.2025 da elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
SS NE che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-ricorrente in riassunzione e originario appellato- contro
, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso l'avv. Antonella Tomasello che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti. Corte d'Appello di Venezia
- resistente in riassunzione e originario appellante-
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 3108 del
7.02.2025 della Corte di cassazione – Sezione Lavoro che ha cassato con rinvio la sentenza n. 501/18 della Corte d'Appello di Venezia
In punto: opposizione a cartelle di pagamento – riqualificazione rapporti.
Causa trattata all'udienza del 13.11.2025
Conclusioni per parte appellante in riassunzione: “1) in via principale:
- respingersi l'appello proposto dall in proprio e quale CP_1
mandatario di perché infondato in fatto ed in diritto, per i CP_2
motivi indicati in narrativa e, conseguentemente, confermarsi la sentenza di primo grado;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede:
- accertata l'infondatezza e l'insussistenza probatoria della pretesa,
l'erroneità e l'indeterminatezza della richiesta, dichiararsi non dovute le somme richieste con le cartelle di pagamento opposte n. 124
2009 00155491 04, n. 124 2009 00050267 56 e n. 124 2009 00316909
67, con conseguente loro annullamento e dichiarazione di illegittimità, nullità e comunque di inefficacia della relativa iscrizione
a ruolo;
3) in via ulteriormente subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono e conseguente condanna dell'appellato al pagamento di tutti o parte dei contributi cartellati, compensarsi detti importi con quanto già versato dall'appellato alla gestione separata ex lege
335/1995 per i sig.ri e;
CP_3 Pt_2 CP_4
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
- rideterminare le sanzioni, somme aggiuntive e quant'altro maturato
e maturando dalla debenza al saldo, calcolandole solo sull'eventuale differenza contributiva dovuta all'Istituto, tenuto conto della contribuzione già versata alla gestione separata, così come indicato in narrativa;
4) in ogni caso:
- con vittoria di spese, anticipazioni e competenze di lite liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge”
Conclusioni per parte appellata in riassunzione: “Piaccia all'adita
Corte d'Appello di Venezia Giudice del Lavoro, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n.308/2014, così giudicare:
Rigettate le eccezioni preliminari avversarie, ed in accoglimento dell'appello principale dell' contrariis reiectis, CP_1
-condannare a pagare a Parte_1 CP_5 Pt_3
contributi residui pari a € 10.351,23, oltre somme aggiuntive
[...]
per morosità sino al saldo effettivo;
-condannare a pagare a Gestione Parte_1 CP_1
Commercianti per e contributi Controparte_6 Parte_4
residui pari € 4.091,78, oltre alle somme aggiuntive per evasione sui contributi tardivamente versati o non versati per per il CP_3
periodo in cui non era iscritta alla Gestione Separata, e alle somme aggiuntive per morosità sui contributi ancora dovuti per sino Pt_2
al saldo effettivo
-Rigettare l'appello incidentale proposto da perché Parte_1
inammissibile quanto ai contributi portati dalla cartella di pagamento
n. 12420080049007382000 e infondato per il resto.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
-Condannare a restituire a la somma di € Parte_1 CP_1
16.744,00 pagata in esecuzione della sentenza d'appello cassata.
-Spese di tutti i gradi di giudizio rifuse integralmente o almeno parzialmente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come esposto nell'ordinanza della Suprema Corte n. 3108/25, il
Tribunale di Vicenza – all'esito del giudizio in cui erano stati riuniti quattro procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione delle cartelle di pagamento n. 124200900050267560000, n.
12420090015549104000, n. 12420090031690967000, e n.
12420080049007382000 - ha annullato le prime tre cartelle esattoriali per intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 e, con riferimento alla quarta, esclusa la decadenza in parola, ha dichiarato parzialmente prescritto il credito in relazione al periodo anteriore al
20.01.2004 (ritenendo che la prescrizione avesse iniziato a decorrere dalla notifica della cartella e non dalla notifica del prodromico verbale ispettivo) e ha ritenuto fondata l'opposizione esclusivamente in relazione alla contribuzione pretesa dall'Istituto con riferimento al lavoratore rigettando per il residuo. Parte_5
All'esito del giudizio d'appello, questa Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello promosso dall , ha escluso che fosse CP_1
maturata la prescrizione in relazione alla cartella n.
12420080049007382000 e ha ritenuto dovuta la contribuzione pretesa in relazione alle posizioni dei lavoratori e fatta CP_3 Pt_2
valere con la cartella in questione, confermando la statuizione di primo grado con riferimento sia all'infondatezza nel merito della pretesa creditoria in relazione al lavoratore sia con Parte_5
riferimento all'annullamento delle prime tre cartelle per intervenuta
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
decadenza, ritenendo non devoluta in grado d'appello la richiesta di condanna al pagamento dei contributi cui le stesse si riferivano (tra cui quelli conseguenti alla riqualificazione in termini di subordinazione del rapporto di lavoro a progetto del lavoratore , cui si riferiva CP_4
la cartella n. 124200900050267560000).
La Suprema Corte, con l'ordinanza che ha dato origine alla presente fase di rinvio, ha accolto il motivo di ricorso formulato dall' e ha CP_1
cassato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui, dopo aver ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo per intervenuta decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999, non ha esaminato nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell' previdenziale, richiamando CP_1
il principio secondo cui gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano solo l'impossibilità per l' di CP_1
avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del credito. La Corte di legittimità, inoltre, ha ritenuto priva di pregio la doglianza del controricorrente secondo cui Pt_1
tale accertamento non sarebbe stato devoluto al giudice d'appello atteso che nelle proprie conclusioni l' aveva chiesto l'integrale CP_1
conferma delle cartelle opposte, manifestando così l'interesse a veder accertata la debenza dei contributi e non solo di veder affermato che non si fosse realizzata la decadenza dall'iscrizione a ruolo.
Con il ricorso in riassunzione, sostiene che deve Parte_1
essere vagliata la fondatezza nel merito della pretesa creditoria dell'Istituto di cui alle cartelle n. 124200900050267560000, n.
12420090015549104000, n. 12420090031690967000 ma limitatamente alle posizioni dei lavoratori e Controparte_6
Per la posizione di infatti, rileva Parte_4 Parte_5
l'esistenza della pronuncia favorevole emessa da questa Corte, il cui
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
capo è passato in giudicato, mentre per la posizione di (i Parte_3
cui contributi sono stati richiesti integralmente nella sola cartella n.
124200900050267560000) sostiene che l non aveva formulato CP_1
alcuna specifica censura in relazione alla statuizione di primo grado, limitando le proprie doglianze in appello alla contestata decadenza relativamente ai contributi pretesi per i tre collaboratori familiari
( e , senza dunque contestare CP_3 Pt_2 Parte_5
l'affermata decadenza dall'iscrizione a ruolo in relazione ai contributi pretesi per la posizione di . Parte_3
La difesa del ricorrente in riassunzione richiama, inoltre, le difese già svolte nel precedente grado d'appello contestando l'ammissibilità di alcuni documenti nuovi prodotti dall' sub doc. 3, 4 e 5, CP_1
ribadendo l'infondatezza delle pretese creditorie dell' in CP_1
relazione alla posizione di e affermando la carenza di Parte_5
prova in merito alla natura subordinata del rapporto di lavoro a progetto del sig. e alla riconducibilità dei rapporti di lavoro a CP_4
progetto instaurati con (moglie del ricorrente) e CP_3 Pt_2
(fratello uterino del ricorrente) alla collaborazione familiare ai fini della debenza dei contributi da versarsi alla gestione commercianti.
Ribadisce, da ultimo, l'indeterminatezza e l'erroneità delle somme pretese rispetto alle quali non sarebbe chiaro se l' abbia tenuto CP_1
conto delle somme già versate alla gestione separata.
Si è costituito in giudizio l' sostenendo che il giudizio, all'esito CP_1
della pronuncia della Suprema Corte, ha ad oggetto la debenza dei contributi dovuti anche in relazione alla posizione del lavoratore atteso che nel precedente giudizio d'appello era stata richiesta, CP_4
in riforma della sentenza di primo grado, la conferma di tutte le cartelle. Ha, inoltre, rilevato che il giudice di prime cure, pur limitandosi ad annullare la relativa cartella in ragione dell'affermata
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999, aveva confermato la correttezza della riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione e tale statuizione, impugnata con appello incidentale dal ricorrente, era stata difesa dall'Istituto nel corso del giudizio. Ha, poi, dato atto che dalle cartelle di pagamento erano stati medio tempore sgravati, in esecuzione della sentenza d'appello n. 501/2018, i contributi e le relative sanzioni chiesti per (la cui Parte_5
posizione non è più oggetto di giudizio) e che il ricorrente aveva presentato in data 19.4.2019 domanda di definizione agevolata ex art. 3 del D.L. n. 119/2018 (cd. Rottamazione-ter) della cartella di pagamento n. 12420080049007382000 portante la 1^ rata dell'emissione 2008/01, al netto dei contributi già sgravati. L' CP_1
ha, quindi, dato atto che la definizione agevolata si è perfezionata a seguito del regolare versamento delle rate previste dal 31.7.2019 al
13.11.2023, per complessivi € 4.800,84 per contributi ed € 498,50 per interessi moratori e tali somme sono state acquisite a pagamento dei contributi dovuti per la 1^ rata dell'emissione 2008/01 per e CP_3
Rimarrebbero, quindi, in contestazione gli ulteriori contributi Pt_2
dovuti in relazione alle posizioni di e nonché i CP_3 Pt_2
contributi dovuti in conseguenza della riqualificazione del rapporto di lavoro del sig. . Nel merito ha sostenuto la fondatezza della CP_4
pretesa creditoria in questione richiamando anche le emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio.
La causa, dopo la celebrazione della prima udienza in data
11.09.2025, è stata discussa e decisa all'udienza del 13.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il ricorrente in riassunzione sostiene che la questione rimessa alla
Corte in questa fase di rinvio riguardi esclusivamente la debenza o
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
meno della contribuzione richiesta in relazione alle tre cartelle di pagamento n. 124200900050267560000, n. 12420090015549104000
e n. 12420090031690967000 limitatamente alle sole posizioni dei due presunti collaboratori familiari e . Controparte_6 Parte_4
L' ha dato atto di aver sgravato, prestando acquiescenza sul CP_1
punto alla precedente sentenza di questa Corte, le somme originariamente pretese con riferimento alla posizione di Pt_5
ma ha contestato la circostanza che sarebbe estranea
[...]
all'oggetto del contendere la questione relativa alla debenza dei contributi conseguenti alla riqualificazione del rapporto di lavoro di
. Parte_3
1.1 – Il rilievo dell' risulta fondato alla luce di quanto disposto CP_1
dalla Suprema Corte con l'ordinanza che ha dato origine alla presente fase di rinvio. È ben vero che l' nel precedente giudizio CP_1
d'appello non aveva svolto uno specifico motivo di gravame volto a censurare la decisione di prime cure nella parte in cui non aveva esaminato nel merito la fondatezza della pretesa creditoria portata dalle tre cartelle in relazione alle quali era stata dichiarata l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. n.
46/1999 e si è limitato a contestare l'affermata fondatezza dell'eccezione di decadenza (peraltro facendo esplicito riferimento alle posizioni di e . Proprio per tale ragione CP_3 Pt_1 Pt_2
questa Corte, dopo aver confermato l'intervenuta decadenza e aver preso atto che l'annullamento delle tre cartelle era stato gravato solo sotto questo limitato profilo, aveva affermato di non poter esaminare nel merito la fondatezza delle pretese creditorie “stanti i limiti devolutivi propri del giudizio d'appello”.
La Suprema Corte, accogliendo l'unico motivo di ricorso formulato dall' , con cui la sentenza è stata censurata per non aver CP_1
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
esaminato nel merito la fondatezza della pretesa creditoria dell' CP_1
a prescindere dalla affermata illegittimità dell'iscrizione a ruolo, ha affermato che tale illegittimità non esime il giudice dall'esaminare il merito della pretesa. Inoltre, proprio replicando al rilievo del controricorrente secondo cui tale accertamento non sarebbe stato devoluto al giudice d'appello (come aveva affermato questa Corte), ha statuito che la doglianza è priva di pregio: “E', infatti, sufficiente leggere le conclusioni dell'appellante riportate in sentenza –
“rigettate le eccezioni preliminari avversarie ed in accoglimento dell'appello dell' confermare integralmente le cartelle” – per CP_1
comprendere come il profilo fosse, invece, ricompreso nel gravame, posto che l'interesse sostanziale dell' era quello di procedere CP_1
con l'accertamento della debenza dei contributi e non, come è ovvio, quello di vedere semplicemente affermato che non era decaduto dall'iscrizione a ruolo”.
La difesa del ricorrente sostiene che l' aveva appellato la CP_1
statuizione di decadenza esclusivamente in relazione alle posizioni di e ma non anche in relazione alla posizione CP_3 Pt_1 Pt_2
di e, per tale ragione, in questa sede non sarebbe ulteriormente CP_4
vagliabile nel merito la sussistenza del credito contributivo riferito a tale lavoratore. In realtà, se è pur vero che il motivo di doglianza sollevato dall' nel precedente grado d'appello coinvolgeva CP_1
direttamente le posizioni dei collaboratori e CP_3 Pt_1 Pt_2
è altrettanto vero che l' ha comunque formalmente contestato CP_1
la correttezza della declaratoria di decadenza in relazione alle tre cartelle n. 124 2009 00155491 04, n. 124 2009 00050267 56 e n. 124
2009 00316909 67, facendo dunque riferimento anche alla cartella che comprendeva il credito contributivo riferito alla posizione (si CP_4
legge a pag. 5 del ricorso in appello: “Pertanto, le cartelle esattoriali
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
emesse e notificate nel 2009 – e cioè entro l'anno successivo rispetto al termine fissato per il versamento (2008) erano tempestive e l' CP_1
non è incorso in alcuna decadenza”). Inoltre, risulta dirimente la circostanza che la statuizione di decadenza dall'iscrizione a ruolo, quand'anche definitiva, non preclude l'esame nel merito della pretesa creditoria e tanto emerge significativamente proprio con riferimento alle posizioni degli altri tre lavoratori, rispetto alle quali la statuizione di intervenuta decadenza di questa Corte è divenuta definitiva (atteso che non è stato svolto ricorso per Cassazione sul punto) ma, ciò nonostante, si deve ora esaminare nel merito la relativa pretesa contributiva e la stessa difesa del ricorrente lo riconosce. La mancata devoluzione in sede di gravame della domanda di accertamento della fondatezza dei crediti oggetto delle tre cartelle rispetto alle quali è stata accolta l'eccezione di decadenza è stata esclusa dal giudice di legittimità (senza operare alcun distinguo tra i vari crediti) e, pertanto, in questa fase di rinvio la pretesa creditoria oggetto delle tre cartelle in parola (compreso, dunque, il credito contributivo riferibile alla posizione del lavoratore Pertile) va esaminata nel merito. Sotto altro profilo, si deve, da ultimo, rilevare come la sentenza di primo grado avesse già positivamente accertato – nel merito – la fondatezza della riqualificazione del rapporto di lavoro del operata in sede CP_4
ispettiva. Tale statuizione era stata oggetto di appello incidentale da parte del contribuente e, a fronte della richiesta dell' di veder CP_1
confermate tutte le cartelle, si deve ritenere che anche il merito della pretesa contributiva costituisse oggetto del devoluto in sede di gravame.
2 – Nel merito la pretesa creditoria dell' è fondata. CP_1
2.1 – In relazione alla posizione del sig. , le emergenze CP_4
istruttorie – come peraltro già affermato nella sentenza di primo grado
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
– confortano la riqualificazione del rapporto di lavoro a progetto in comune rapporto di lavoro subordinato. Nei due contratti stipulati il progetto si riferiva all'attività di sviluppo del segmento di mercato del latte in cui operava l'azienda di attraverso la ricerca Parte_1
di nuova clientela e l'incremento degli acquisti dei prodotti da parte dei clienti già esistenti (I° contratto) nonché attraverso l'introduzione di nuovi prodotti, la promozione la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti (II° contratto in cui si conferma anche l'obiettivo di ricerca di nuovi clienti). In entrambi i contratti si afferma la libertà per il collaboratore di organizzare la propria attività dal punto di vista operativo e degli orari di lavoro.
All'esito dell'istruttoria è emerso che il svolgeva CP_4
essenzialmente la mansione di autista, incaricato di caricare i prodotti lattiero caseari presso le Latterie Vicentine verso le ore 15.00 per poi distribuirli ai clienti tramite dei giri sostanzialmente fissi e stabiliti dall'azienda. Solo in via residuale ha reperito alcuni nuovi clienti. Lo stesso , sentito nel corso del processo di primo grado, nel CP_4
confermare le dichiarazioni rese agli ispettori, ha dichiarato:
“consegnavo prodotti latticino/caseari per il ricorrente” e pur genericamente affermando che era “abbastanza autonomo nel lavoro” ha comunque precisato che “sostanzialmente i giri che facevo erano fissi, i clienti erano sempre quelli”. Ha altresì confermato che percepiva una retribuzione fissa mensile, che l'orario di lavoro poteva variare in particolare in caso di malfunzionamenti dei macchinari presso Latterie Vicentine, che doveva andare a caricare presso le
Latterie alle ore 15.00 o anche dopo e che doveva effettuare tutte le consegne, che aveva reperito autonomamente due o tre nuovi clienti.
Nelle dichiarazioni rese agli ispettori, confermate in corso di causa, ha inoltre precisato i giorni in cui doveva andare a caricare la merce ed
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
ha ribadito che i clienti erano sempre gli stessi di (la ditta Per_1
del ricorrente) e che “io so già il giro dei clienti che devo fare e consegno in più o in meno i prodotti che mi chiedono”. Il lavoratore ha, dunque, svolto un'attività significativamente diversa da quella indicata nel progetto (in cui si valorizzava lo sviluppo nel mercato con acquisizione di nuova clientela), limitandosi, sia pure con qualche margine di autonomia negli orari, ad effettuare il ritiro e la consegna dei prodotti da commercializzare presso i clienti del ricorrente (quasi sempre gli stessi) nell'ambito di giri fissi, necessariamente indicati dall'azienda del ricorrente, utilizzando (pacificamente) un automezzo messo a disposizione dall'azienda. Non si rinviene alcun significativo margine di autonomia in tale attività, non dissimile da quella di un comune autotrasportatore che deve effettuare le consegne presso i clienti indicati dal datore di lavoro. Come noto, “Il contratto di lavoro
a progetto, disciplinato dall'art. 61 del d. lgs. 10 settembre 2003, n.
276, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione” (Cass. sez. lav., n. 15922 del
25/06/2013). Nel caso di specie si deve escludere che il lavoratore abbia svolto un'attività funzionale all'obiettivo di espandere il mercato dei latticini (indicata nel progetto), essendosi limitato, in via nettamente prevalente, allo svolgimento di un'attività di consegna di prodotti ai clienti del ricorrente sulla base delle direttive di quest'ultimo in merito al giro di clienti che doveva visitare.
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ad abundantiam, si rileva che nel ricorso in riassunzione, pur essendo state riproposte le difese già svolte in primo grado con cui si era contestata la fondatezza nel merito della pretesa creditoria in questione, non è stato riformulato l'appello incidentale in relazione alla parte della motivazione della sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto la correttezza della riqualificazione del rapporto di lavoro di (nella parte espositiva, a pag. 29, non viene riproposto il CP_4
contenuto del paragrafo 7 dell'originaria memoria di costituzione in appello rubricato “appello incidentale” e nelle conclusioni non è presente la formulazione di appello incidentale).
Del tutto generica e infondata risulta, infine, la contestazione in merito all'asserita carenza di indicazione dei criteri e delle modalità seguite per quantificare gli importi richiesti. L'orario di lavoro (in coerenza con le dichiarazioni raccolte dallo stesso , confermate in sede CP_4
testimoniale), il CCNL applicabile, il livello di inquadramento – cioè gli elementi funzionali alla determinazione della contribuzione dovuta
– sono, infatti, chiaramente descritti nel verbale di accertamento, notificato il 20.10.2007 e nei relativi allegati.
2.2 – Quanto alle posizioni di e si deve rilevare Pt_2 CP_3
che la sentenza d'appello non è stata oggetto di controricorso in
Cassazione da parte del ricorrente nella parte in cui, confermando la statuizione di primo grado, ha affermato la sussistenza dei presupposti per la loro iscrizione alla gestione commercianti quali collaboratori familiari sul rilievo che “l'istruttoria ha consentito di accertare che essi, nel periodo per cui è causa, avevano collaborato in maniera abituale e prevalente nell'azienda del loro familiare Parte_1
Abitualità e prevalenza sono infatti desumibili dalle dichiarazioni acquisite anche dagli stessi collaboratori – con riferimento alla moglie dell'appellato, non è risultata Controparte_6
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
convincente la ritrattazione parziale operata in giudizio rispetto a quanto dichiarato in sede ispettiva – e sono del resto coerenti anche con la circostanza dell'avvenuta regolarizzazione degli stessi con contratti a progetto (contratti peraltro non dimessi in giudizio), fattispecie che presuppone un rapporto caratterizzato da continuità della prestazione”. Tale statuizione, sia pur resa con riferimento ai crediti di cui alla sola cartella n. 12420080049007382000 (per le altre cartelle era stata ritenuta assorbente l'intervenuta decadenza ex art. 25
d.lgs. n. 46/1999) è divenuta definitiva e preclude ad un nuovo, diverso, esame atteso che i crediti di cui alle altre tre cartelle riferibili agli stessi lavoratori riguardano solo dei periodi temporali diversi rispetto ai quali non consta, né è stato dedotto, un diverso atteggiarsi del loro rapporto di lavoro. Ad ogni buon conto, si deve in questa sede confermare che le dichiarazioni rese in sede ispettiva da da CP_3
ritenersi maggiormente attendibili rispetto a quelle parzialmente diverse e in larga parte generiche rese nel corso del giudizio, in quanto rese in epoca più recente rispetto ai fatti di causa, confermano l'abitualità e prevalenza della prestazione resa dalla stessa nella ditta del marito nei periodi indicati nel verbale ispettivo, dunque sin dal
2002 (cfr. Cass. sez. lav., n. 24208 del 2/11/2020 secondo cui “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizi”).
Analogamente, le dichiarazioni rese da confermano Parte_4
l'abitualità e prevalenza dell'attività di lavoro (consegna merci con carico presso la TNT Traco) per circa 6/8 ore al giorno dal lunedì al venerdì.
~ 14 ~ Corte d'Appello di Venezia
Inoltre, come già rilevato da questa Corte, non risultano neppure prodotti in giudizio i contratti a progetto che i due lavoratori avrebbero stipulato, rimanendo conseguentemente precluso il loro esame.
Da ultimo, in via assorbente, si rileva come nel corso dell'udienza del
13.11.2025 parte ricorrente in riassunzione ha dato atto dell'avvenuto pagamento delle somme quantificate dall' come dovute in CP_1
relazione alle posizioni e (impegnandosi al Pt_2 CP_3
versamento anche delle somme aggiuntive, ancora da quantificare da parte dell' ) e le parti hanno concordemente richiesto la CP_1
dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione a tali posizioni. Alla luce di tale sopravvenienza va sul punto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione ai crediti riferiti alle posizioni e ferma la soccombenza virtuale del Pt_2 CP_3
ricorrente in riassunzione alla luce delle suesposte considerazioni.
3 – In ordine alla quantificazione delle residue somme dovute, l' CP_1
nel costituirsi in giudizio ha predisposto un analitico conteggio, poi ulteriormente dettagliato nelle note illustrative da ultimo depositate – non oggetto di specifiche contestazioni – che tiene conto dei contributi già versati alla gestione separata (i cui versamenti riferiti alla
Posizione Pertile sono stati analiticamente indicati dall'Istituto – cfr. doc. versamenti_Pertile_in_GS – senza che siano state sollevate sul punto contestazioni1). In coerenza con tale conteggio, Parte_1
va condannato al pagamento in favore dell' dell'importo di Euro CP_1
10.351,23, oltre somme aggiuntive per morosità sino al saldo in relazione al lavoratore Pertile al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
4 – Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della vicenda, vengono compensate per metà attesa la parziale reciproca soccombenza e poste a carico del ricorrente in riassunzione per la metà residua per tutti i gradi e fasi di giudizio (atteso che l' , attore in senso sostanziale CP_1
nei giudizi di opposizione a cartella, è risultato parzialmente vittorioso). Le spese vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori tra i minimi e i medi di scaglione attesa la non particolare complessità delle questioni oggetto di causa. Il ricorrente, da ultimo, va condannato alla restituzione all dell'importo corrisposto a CP_1
titolo di spese legali in esecuzione della precedente sentenza d'appello
(l' ha prodotto in giudizio il mandato di pagamento e il relativo CP_1
versamento non è neppure stato contestato in udienza da parte della difesa del ricorrente in riassunzione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n. 3108/25 della Corte di cassazione, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
− In parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa creditoria dell'Istituto in relazione ai lavoratori e CP_3
e condanna al pagamento in favore Pt_2 Parte_1
dell' dell'importo di Euro 10.351,23, oltre somme CP_1
aggiuntive per morosità sino al saldo in relazione al lavoratore
Pertile al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
− Compensa per metà le spese di lite di tutti i gradi e fasi di giudizio, e condanna al pagamento della metà Parte_1
residua in favore di che si liquida in Euro 3.000 per il CP_1
~ 16 ~ Corte d'Appello di Venezia
primo grado, Euro 3.000 per il grado d'appello; Euro 2.500 per il giudizio di legittimità, Euro 3.000 per la presente fase di rinvio, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
− Condanna alla restituzione all' della Parte_1 CP_1
somma corrisposta a titolo di spese di lite liquidate in suo favore nella precedente sentenza d'appello.
Venezia, 13.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IP DA LU AL
~ 17 ~ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il ricorrente in riassunzione si era limitato a produrre degli F24, verosimilmente cumulativi, da cui non è possibile ricavare una diversa quantificazione dei contributi versati in gestione separata per il lavoratore (né è stata fornita alcuna indicazione per ricavare tale specifico dato). CP_4