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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/12/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR EN all'udienza del 17.12.2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1438 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “intimazione di sfratto per morosità”, pendente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Grosseto, viale Ombrone n. 7, presso lo studio dell'avv. Carlo De Martis, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTORE - INTIMANTE
contro
:
(C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, premettendo d'aver concesso in locazione a Parte_1
il fondo commerciale sito in Grosseto, via Capodistria n. 17, con contratto CP_1 del 15.11.2022, gli ha intimato lo sfratto per morosità per l'omesso pagamento della somma di € 2.450,00 a titolo di canoni scaduti da settembre 2024 a marzo 2025.
Ordinata la rinnovazione della notifica, all'esito dell'udienza del 20.8.2025 nessuno si costituiva per l'intimato e il Giudice, attesa l'irreperibilità del convenuto e considerata pagina 1 di 3 l'inutilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c. ai soli fini della convalida di sfratto, negava la richiesta della stessa, ordinando il mutamento di rito e invitando le parti a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010.
All'udienza del 17.12.2025, il Giudice dichiarava la contumacia del conduttore e incamerava la decisione.
*****
Tanto premesso in fatto, si rileva in diritto che la domanda attorea è fondata e merita accoglimento, atteso l'inadempimento del convenuto e considerata la morosità denunciata dall'attore e del cui pagamento non è stata fornita alcuna prova.
Va ricordato che, difatti, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex pluribus Cass. n. 826/15).
Nella fattispecie, l'attore ha assolto gli oneri di prova che gli incombevano ex art. 2697
c.c. producendo in giudizio il contratto stipulato (doc. 1) e allegando l'inadempimento del conduttore all'obbligazione di pagare regolarmente il canone locativo a decorrere dal mese di settembre 2024.
Il convenuto, viceversa, rimanendo contumace, non ha dimostrato d'aver adempiuto alle sue prestazioni, quindi deve accogliersi la domanda volta a ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'intimato e la condanna dello stesso al rilascio del bene che, tenuto conto del suo contegno e dell'entità della morosità, va disposta immediatamente ex art. 56 della L. 56/1978.
Il conduttore dev'essere poi condannato a pagare all'attore la somma di € 5.600,00 per i canoni scaduti e non pagati fino al mese di dicembre 2025 (compreso), oltre ai canoni da scadere (€ 580,00) fino al rilascio effettivo, e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, comprensive di quelle della procedura mediatizia, seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i criteri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto dell'attività espletata. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara il contratto di locazione del
15.11.2022, relativo all'immobile sito in Grosseto, via Capodistria n. 17, risolto per inadempimento del conduttore;
2) ordina al convenuto il rilascio immediato dell'immobile ai sensi dell'art. 56 della L.
392/1978;
3) condanna il convenuto a pagare all'attore la somma di € 5.600,00 per i canoni scaduti e non pagati fino al mese di dicembre 2025 (compreso), oltre ai canoni da scadere (€ 350,00) fino al rilascio effettivo, e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
4) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 350,07 per esborsi ed € 1.400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.
Grosseto 17.12.2025.
Il Giudice
AR EN
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