Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00842/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01414/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2023, proposto da ND IA e IM IA, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Greggio, Carlo Zampieri e Federico Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castello di Godego, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Castello di Godego n. 26 del 15.9.2023, pubblicata dall’11.10.2023 al 26.10.2023, avente ad oggetto “ Piano degli Interventi – Variante n. 6. Variante generale comprensiva dell’adeguamento alla L.R. n° 14/2019 "VENETO 2050" Esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione ai sensi art. 18 della L.R. n. 11 del 23/04/2004 ” e dei relativi allegati, nella parte che riguarda le aree di proprietà dei ricorrenti;
- per quanto occorrer possa e di ragione, della Deliberazione del Consiglio Comunale di Castello di Godego n. 21 del 7.7.2022, avente ad oggetto “ Piano degli Interventi - Variante n. 6. Adozione ai sensi art. 18 L.R. 23.04.2004 n. 11 ”;
- di ogni altro atto, parere, e/o provvedimento presupposto, connesso, e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castello di Godego;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa EN RB e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, comproprietari di un’area di circa 7.700 mq nel comune di Castello di Godego (TV), con il gravame in epigrafe hanno impugnato la variante generale n. 6 al Piano degli Interventi, nella parte relativa ai loro mappali, catastalmente censiti al Foglio 13 nn. 1639, 1641 e 1643.
Essi espongono che i terreni dagli anni 1998/2000 e fino all’entrata in vigore della nuova pianificazione erano inseriti urbanisticamente in zona FC – aree per servizi ed attrezzature a parco e per il gioco e lo sport ; tale destinazione, mantenuta per più di vent’anni, limitando fortemente la disponibilità della loro area, non è però mai stata resa operativa con l’approvazione di un progetto di intervento di interesse pubblico.
Dopo l’adozione della variante n. 6 (deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 7 luglio 2022) i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni (nota del 29 agosto 2022), chiedendo all’Amministrazione comunale di eliminare il vincolo a zona FC e rendere il compendio edificabile.
Ciò anche in considerazione della sua collocazione all’interno di un contesto già edificato e in coerenza con lo sviluppo insediativo della parte di territorio comunale in cui l’area si inserisce, confermato dalla recente trasformazione da agricola ad edificabile del terreno comunale confinante ad est.
Con successiva nota integrativa delle osservazioni, gli esponenti hanno altresì manifestato all’Amministrazione il loro interesse, in via alternativa e subordinata rispetto alla modifica della destinazione richiesta, a sottoscrivere un accordo pubblico-privato al fine di classificare una parte dell’attuale zona FC a destinazione C2 – residenziale di urbanizzazione programmata, oppure a zona C1 – residenziale di urbanizzazione consolidata, a fronte della cessione all’ente pubblico di una parte dei mappali, a compensazione del vantaggio ricevuto.
Essi lamentano che con la delibera del Consiglio comunale n. 26/2023, di definitiva approvazione della variante generale n. 6, il Comune non ha accolto la loro osservazione e, pur non reiterando la destinazione originaria, ha classificato l’area ad uso agricolo, con una disciplina quindi peggiorativa, che si limita a prevedere la mera possibilità di una riclassificazione come zona di espansione residenziale previa stipula di un accordo di pianificazione. Il tutto senza dare alcun riscontro alla manifestazione di interesse alla stipula di un accordo già avanzata dai ricorrenti.
Deducono quindi l’illegittimità dell’atto pianificatorio impugnato per i seguenti motivi in diritto:
I. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per erroneità, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 6 della L.R. Veneto n. 11/2004. Violazione dell’art. 18 della L.R. Veneto n. 11/2004. Violazione della prescrizione della Deliberazione n. 21/2022 di adozione della variante n. 6 al P.I.. Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento nonché di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa. Violazione del principio del contraddittorio procedimentale. Violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990 .
Il Comune non ha preso in alcuna considerazione l’ipotesi di accordo pubblico privato proposta dai ricorrenti e che essi avevano interesse a vedere riscontrata nell’ambito dell ’iter della variante urbanistica. La nuova disciplina urbanistica ha addirittura degradato l’area, attribuendole una destinazione agricola, dalla quale deriva un valore di mercato dei terreni inferiore rispetto a quello precedente; ciò diminuirà la capacità contrattuale dei ricorrenti nell’ipotesi in cui si addivenga ad un accordo con il Comune per rendere i terreni edificabili: il minor valore dell’area di proprietà richiederà infatti la cessione all’amministrazione di una maggiore porzione degli stessi quale contropartita del riconoscimento della destinazione residenziale.
II. Violazione dell’art. 12 della L.R. Veneto n. 11/2004. Violazione degli artt. 82 e 141 delle NN.TT. del P.A.T. comunale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 delle NN.TT. del P.A.T. comunale .
La disciplina impressa ai terreni dal Piano degli Interventi si pone in contrasto con gli indirizzi del Piano di Assetto del Territorio, che include l’area tra quelle di urbanizzazione programmata e, quindi, trasformabili. La destinazione agricola risulta pertanto incoerente con lo strumento di pianificazione sovraordinato, mirando non già all’espansione ma alla conservazione del territorio.
III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per erroneità, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 .
L’area in questione è circondata da terreni edificabili. La nuova destinazione mal si concilia quindi con la sua collocazione all’interno del contesto territoriale. Inoltre la legittima aspettativa dei ricorrenti alla possibilità di uno sviluppo edificatorio avrebbe richiesto una motivazione rafforzata della diversa determinazione assunta dal Comune.
Sulla scorta di tali censure i ricorrenti chiedono l’annullamento della variante generale al Piano degli Interventi e avanzano istanza di risarcimento dei danni patiti, riservandosi di quantificarli in corso di giudizio.
Si è costituito per resistere al ricorso l’intimato Comune di Castello di Godego, contestando la ricostruzione in fatto proposta dai ricorrenti e replicando alle censure dedotte, chiedendone il rigetto.
Le parti hanno scambiato memorie e repliche.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 19 marzo 2026, alla quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In via preliminare vanno richiamate le coordinate ermeneutiche che informano il sindacato del giudice amministrativo sugli strumenti di pianificazione urbanistica.
Secondo un orientamento interpretativo ampiamente consolidato le scelte di pianificazione urbanistica, e in particolare quelle inerenti la destinazione d’uso delle aree, costituiscono espressione di ampia discrezionalità, attenendo al merito dell’azione amministrativa; il corrispondente sindacato giurisdizionale ha carattere estrinseco ed è limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità.
Le determinazioni assunte dall’amministrazione comunale nella pianificazione urbanistica non richiedono inoltre una motivazione puntuale, essendo sufficiente il richiamo agli obiettivi e ai criteri generali seguiti nell’impostazione del Piano (Cons. Stato, Sez. II, 25 settembre 2024, n. 7787).
A tale regola generale fanno eccezione le ipotesi in cui il privato sia titolare di una posizione di affidamento qualificato ad una specifica destinazione del suolo, circostanza che si verifica in limitate ipotesi, individuate dalla giurisprudenza unicamente nell'esistenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, di un giudicato di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio - rifiuto su una domanda di concessione e, infine, nelle modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.
In assenza di tali specifiche situazioni non è configurabile in capo ai proprietari delle aree un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria migliorativa o non peggiorativa di quella pregressa, “ ma solo un'aspettativa generica analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all'utilizzazione più proficua dell'immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell'Amministrazione: sicché non può essere invocato il difetto di motivazione, in quanto si porrebbe in contrasto con la natura generale dell'atto e i criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello stesso (cfr., ex multis, Cons. di Stato, n. 4467/2020 ).” (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 5 luglio 2022, n. 307).
Nel caso di specie non ricorre alcuna delle menzionate situazioni che consolidano un affidamento qualificato meritevole di tutela; quindi, contrariamente a quanto dedotto dal ricorso (motivo III), l’amministrazione comunale non era tenuta ad una motivazione rafforzata della scelta di destinazione dell’area.
Va rilevato, peraltro, che l’osservazione presentata dai ricorrenti dopo l’adozione della Variante è stata puntualmente valutata dal Comune e respinta con una motivazione perspicua, sicché non è in alcun modo ravvisabile il lamentato difetto di motivazione.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalle difese dell’amministrazione resistente vanno respinte anche le ulteriori censure mosse nel gravame.
Anzitutto occorre rilevare come l’osservazione n. 3, presentata dai ricorrenti, non sia stata respinta, ma parzialmente accolta, con la seguente motivazione: “ La richiesta può essere parzialmente accolta mediante lo stralcio della zona FC/15 riclassificando l'area ad uso agricolo come indicato nell'elaborato allegato alla presente relazione. La richiesta di riclassificazione come zona di espansione residenziale non può essere accolta in quanto, comportando nuova urbanizzazione, è sottoposta alle disposizioni di cui ai commi 4 e 4bis dell'art. 17 LR n° 11/2004. Poiché l'area oggetto di richiesta ricade nelle "Aree di urbanizzazione programmata dal PRG compatibili con il PAT: servizi", art. 82 NT del PAT e rientra nelle "Linee preferenziali di sviluppo insediativo, espansione delle aree urbanizzate: servizi", art. 83 NT del PAT, per ottenere una diversa classificazione urbanistica, la proprietà potrà formulare una proposta di accordo di pianificazione ai sensi art. 6 LR n° 11/2004 che verrà valutata dall'AC secondo gli indirizzi e le linee guida approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n° 6 del 03/02/2016 .”.
L’amministrazione comunale, pertanto, pur non riconoscendo direttamente l’edificabilità residenziale dei suoli, non l’ha esclusa, ma l’ha subordinata e condizionata alla stipula di un accordo pubblico – privato, superando -nel frattempo- la previgente destinazione dell’area ad utilizzi di tipo collettivo.
Ciò in conformità alla previsione del PAT che inserisce l’area tra quelle di urbanizzazione programmata, la cui edificazione è demandata però a successivi strumenti attuativi.
Occorre inoltre rilevare come il Comune, nell’ambito dell’atto di approvazione della variante in questione, non potesse considerare la proposta di accordo pubblico privato formulata dai ricorrenti, come dagli stessi auspicato; l’urbanizzazione dell’area deve infatti avvenire secondo i moduli procedimentali previsti dalla legge e in ragione di criteri predeterminati, previa verifica del rispetto dei limiti di consumo di suolo.
Ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 17, comma 4 bis della l.r. del Veneto n. 11/2004, secondo cui:
“ 4-bis. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il comune procede:
a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f) sulla base dell'aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo, in presenza del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo;
b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6 e in sede di adozione dello strumento il comune dà atto dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui alla presente lettera e degli esiti delle stesse .”.
Tale norma prevede “ a tutela della par condicio tra tutti i proprietari delle aree interessate e, più in generale, dei soggetti interessati – l’espletamento di procedure “evidenza pubblica” per l’assegnazione delle volumetrie ammissibili ai sensi del provvedimento regionale di cui all’art 4 L.R. 14/2017 nelle quali devono essere preventivamente individuati i criteri ai quali l’Amministrazione dovrà ispirarsi per la valutazione delle proposte (…)”. (TAR Veneto, Sez. II, 8 luglio 2023, n. 1025).
Nel rispetto di tali previsioni, l’ iter esitato nell’atto di pianificazione qui impugnato è iniziato nell’anno 2015; l’amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/10/2015, ha infatti avviato la procedura per la formazione del Piano degli Interventi, approvando tra l’altro specifiche linee guida e criteri generali per la raccolta di proposte di accordo pubblico privato finalizzate ad interventi di trasformazione e/o riqualificazione di rilevante interesse pubblico.
Sulla scorta di tali indirizzi, in data 15 febbraio 2016 il Comune ha approvato un avviso pubblico per la presentazione di proposte di accordo pubblico privato.
Con deliberazione n. 85 del 10 settembre 2020 il Comune ha poi attivato la procedura di evidenza pubblica per il completamento del Piano Piano degli Interventi e l’adeguamento alla L.R. n. 14/2019, approvando lo schema di avviso pubblico, le linee guida e la modulistica per la raccolta delle richieste di classificazione di manufatti incongrui, ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L.R. n. 14/2019 “Veneto 2050”, nel frattempo entrata in vigore.
I ricorrenti, come evidenziato dalla difesa comunale, non hanno partecipato alle procedure di evidenza bandite dall’amministrazione né hanno formulato istanze di modifica del Piano degli Interventi.
Peraltro va sottolineato come il Comune di Castello di Godego abbia deciso, in sede di adozione della variante generale in esame, di non prendere in considerazione nemmeno le istanze di accordo pubblico-privato pervenute tempestivamente, rinviando a tal fine a successive varianti parziali.
Non è infine configurabile, come dedotto nel ricorso, una violazione degli indirizzi dettati dal PAT in ragione della destinazione impressa allo stato all’area dei ricorrenti.
Anzitutto va rilevato che lo strumento pianificatorio sovraordinato, avendo una funzione meramente programmatoria e di indirizzo, demanda al Piano degli Interventi la definizione delle scelte puntuali di disciplina del territorio, nel rispetto del principio di contenimento del consumo di suolo.
Il Comune di Castello di Godego, come già evidenziato, ha in prima battuta sottratto l’area di cui è questione ad usi a favore della collettività, imprimendole una destinazione agricola, ma al contempo ha prospettato la possibilità di futuri sviluppi insediativi, alle condizioni già menzionate, nel rispetto degli indirizzi del PAT e della normativa.
La domanda di annullamento non può trovare quindi accoglimento.
Parimenti da respingere è la domanda di risarcimento dei danni, peraltro formulata nel ricorso con formula di stile e mai specificata nei successivi scritti difensivi.
In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
La peculiarità del caso controverso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA FL, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
EN RB, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RB | IA FL |
IL SEGRETARIO