TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 842
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Sentenza 16 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per erroneità, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 6 della L.R. Veneto n. 11/2004. Violazione dell’art. 18 della L.R. Veneto n. 11/2004. Violazione della prescrizione della Deliberazione n. 21/2022 di adozione della variante n. 6 al P.I.. Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento nonché di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa. Violazione del principio del contraddittorio procedimentale. Violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990

    Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità. Non sussiste una posizione di affidamento qualificato dei proprietari. L'osservazione dei ricorrenti è stata valutata e respinta con motivazione adeguata. La proposta di accordo pubblico-privato non poteva essere considerata in quella fase procedurale, dovendo avvenire tramite procedure di evidenza pubblica.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 12 della L.R. Veneto n. 11/2004. Violazione degli artt. 82 e 141 delle NN.TT. del P.A.T. comunale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 delle NN.TT. del P.A.T. comunale

    Il PAT ha una funzione programmatica e di indirizzo, demandando al Piano degli Interventi le scelte puntuali. La destinazione agricola, pur temporanea, è stata prospettata in attesa di futuri sviluppi insediativi, nel rispetto degli indirizzi del PAT e della normativa sul consumo di suolo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per erroneità, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990

    Le scelte di pianificazione urbanistica non richiedono motivazione puntuale in assenza di affidamento qualificato. L'amministrazione non era tenuta a una motivazione rafforzata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 842
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 842
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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