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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/10/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti in funzione di giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3734/2024 R.G.L.
VERTENTE TRA
(C.F. nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
BO (Marocco), nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi Persona_1 C.F._2 residenti in 87040 Mongrassano (CS) Contrada Cocchiato, 11, elettivamente domiciliato in
87043 – Bisignano, Via de7i Principi Sanseverino, 7 – p.e.c.
, presso lo studio dell'avv.to Antonello Calvelli Email_1
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena (C.F. FAX 0984/489329 - PEC: C.F._3
E ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni) e Email_2
(C.F. - FAX 0984/489331 - PEC Testimone_1 C.F._4
t) giusta procura generale alle liti per notar Email_4 di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed Persona_2 elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
-RESISTENTE-
Avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/10/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla propria figlia minore, premesso che in sede di visita di revisione del 22/09/2021 la competente commissione medica riconosceva la minore “non invalida” e “non portatrice di handicap”; che, esperito ricorso ex art. 445 bis c.p.c. il CTU nominato confermava il giudizio medico legale già espresso dalla commissione, ha instaurato il presente giudizio per chiedere l'accertamento della sussistenza in capo alla minore dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento della stato di handicap ex art. 3 comma 1 L. n. 104/92 nonché per la fruizione dell'indennità di frequenza.
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto. Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, ammessa ed espletata CTU medico legale, la causa veniva decisa all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., come da dispositivo in calce unitamente alla presente contestuale motivazione.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine 6-9-2024, data deposito atto di dissenso 6-9-2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 4-4-2024.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dall' di inammissibilità CP_1 del ricorso per mancanza di una specifica contestazione;
invero, parte ricorrente ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo in maniera certamente specifica, avendo illustrato i motivi per i quali ritiene erronea la valutazione del c.t.u. nominato nel corso del suddetto procedimento.
Il ricorso, pur ammissibile, si rivela infondato alla luce delle conclusioni del CTU nominato in questa fase anche al fine di valutare eventuali aggravamenti rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. (cfr. relazione del dottor . Per_3
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
La minore, sottoposta a nuova accurata visita, sulla base delle patologie documentate, è stata ritenuta anche dal CTU di questa fase non portatrice di handicap e priva dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di frequenza (non invalida civile) risultando anche in questo giudizio confermato il giudizio medico espresso in sede amministrativa.
Parte ricorrente contesta gli esiti dell'elaborato peritale con argomentazioni prive di supporto scientifico, ampiamente superata dal CTU in sede di relazione sulle osservazioni nel sub procedimento ex art. 195 c.p.c.
Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, integrano un mero dissenso diagnostico.
Infatti, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004).
Va conseguentemente rigettata la domanda.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c., parte ricorrente deve essere dichiarata esonerata dal pagamento delle spese di lite, nonostante la soccombenza anche in questo giudizio. Parimenti, graveranno sull' le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
Cosenza, il 9 ottobre 2025 Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti