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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente
FUGACCI PIERLUIGI, EL
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 3 - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:accoglimento ricorso.
Resistente:rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vertenza trae origine dal diniego tacito opposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Parma all'istanza di rimborso dell'importo complessivo di € 12.670,42 presentata dalla società Ricorrente_1 S.p.a. in data 11/07/2024 mediante trasmissione di posta elettronica certificata (all.1). A sostegno della richiesta Ricorrente_1 S.p.a. deduceva che, nel corso dell'anno 2010, il fornitore di energia elettrica Società_1
S.p.a., già Società_2 S.p.a. di seguito Società_3 S.p.a., (c.f./p.Iva P.IVA_2) aveva addebitato in rivalsa alla odierna ricorrente gli importi dell'imposta addizionale provinciale all'accisa sui consumi energetici. Nell'arco temporale gennaio – dicembre 2010 Ricorrente_1
S.p.a. aveva così versato somme pari complessivamente ad € 12.670,42. Stante
l'incompatibilità dell'imposizione addizionale di cui si tratta con il diritto dell'Unione Europea, in data
20/12/2019 la ricorrente, per il tramite dei propri legali, aveva intimato il rimborso al proprio fornitore Società_1 S.p.a. (all.2). Successivamente, in data 01/04/2021, il Tribunale di Milano II° sez. civile – Fallimentare, aveva ammesso la società Società_1 S.p.a., alla procedura di concordato preventivo “in bianco” assegnando termine fino al 31.07.2021 per presentazione di una proposta definitiva. Il termine assegnato al fornitore per la formulazione della proposta definitiva di piano concordatario veniva rispettato mediante deposito della proposta c.d. piena di ammissione che veniva, infine, approvata con decreto depositato in cancelleria in data 04/10/2022. In tale contesto per Ricorrente_1 S.p.a. conseguire il rimborso degli importi versati a titolo di addizionale sull'energia elettrica dal proprio fornitore, ormai in stato d'insolvenza, si traduceva nell'obbligo di partecipazione alla procedura concorsuale. In data
20.05.2021 la società Ricorrente_1 notificava all'Ufficio delle dogane di Parma la richiesta di restituzione degli importi versati a titolo di addizionale con contestuale messa in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione. Valutate tutte le circostanze di fatto si può quindi riassumere brevemente affermando che la società odierna ricorrente ha quindi deciso di non intraprendere azioni nei confronti del proprio fornitore, ma di agire direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria mediante presentazione di istanza di rimborso del 11 luglio 2024, notificata via pec, per ottenere la ripetizione degli importi versati al proprio fornitore di energia nell'anno 2010. L'adita Agenzia delle Dogane non si esprimeva nel merito della richiesta di rimborso sicché, decorsi oltre 90 giorni dalla data di presentazione, l'istanza s'intendeva ex lege tacitamente respinta. Decorsi novanta giorni dalla notifica della istanza di rimborso la società
Ricorrente_1 S.p.a. notificava, quindi, all' Ufficio delle Dogane di Parma ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento tacito di rigetto. Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente sostiene che lo stato di insolvenza del proprio fornitore Società_1 S.p.a., ammessa al concordato preventivo in continuità aziendale con decreto del Tribunale in data 29/09/2022, è causa di per sé sufficiente a giustificare una legittimazione di carattere straordinario per ottenere il rimborso direttamente dall'amministrazione delle Dogane. La società ricorrente sostiene, inoltre, che la richiesta di rimborso è tempestiva.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane di Parma contestando entrambe le eccezioni sollevate da parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Entrambe le parti hanno depositato memorie replicando alle argomentazioni di controparte e ribadendo quanto già sostenuto nei propri atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento.
Nelle more del giudizio in epigrafe, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21554/2024 del 29 luglio
2024 e con sentenza n. 21749/2024 dell'1 agosto 2024 si è pronunciata con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio (azione diretta di rimborso del consumatore finale nel termine di prescrizione decennale), avallando la tesi della ricorrente. Anche il termine prescrizionale di dieci anni non risulta decorso nel caso di specie. Ciò in considerazione del fatto che il diritto a richiedere il rimborso;
nel caso di specie decorre da epoca successiva al momento dell'intervenuto pagamento (16.03.2011), ossia dall'intervenuta abrogazione delle imposte (1.01.2012)”. Sicché, il dies a quo della prescrizione ordinaria, come individuato dai Giudici di legittimità, deve essere individuato alla data di abrogazione dell'addizionale: se si conteggia la prescrizione decennale da tale momento, emerge con tutta evidenza la tempestività dell'azione promossa da Ricorrente_1. Ed infatti, entro 10 anni dall'abrogazione (ossia entro il 1 gennaio 2022), la Ricorrente_1 ha inviato formale diffida di interruzione della prescrizione e di messa in mora, in particolare, in data 19 maggio 2021 (cfr. doc. 6). Dunque, il termine di prescrizione è stato ampiamente interrotto in modo tempestivo. Alla luce di quanto sopra, il diniego di rimborso è infondato ed illegittimo: l'azione del consumatore finale nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è pienamente ammissibile, sussistendo i requisiti per l'azione diretta entro l'ordinario termine di prescrizione decennale. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCATI STEFANO, Presidente
FUGACCI PIERLUIGI, EL
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 3 - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:accoglimento ricorso.
Resistente:rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vertenza trae origine dal diniego tacito opposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Parma all'istanza di rimborso dell'importo complessivo di € 12.670,42 presentata dalla società Ricorrente_1 S.p.a. in data 11/07/2024 mediante trasmissione di posta elettronica certificata (all.1). A sostegno della richiesta Ricorrente_1 S.p.a. deduceva che, nel corso dell'anno 2010, il fornitore di energia elettrica Società_1
S.p.a., già Società_2 S.p.a. di seguito Società_3 S.p.a., (c.f./p.Iva P.IVA_2) aveva addebitato in rivalsa alla odierna ricorrente gli importi dell'imposta addizionale provinciale all'accisa sui consumi energetici. Nell'arco temporale gennaio – dicembre 2010 Ricorrente_1
S.p.a. aveva così versato somme pari complessivamente ad € 12.670,42. Stante
l'incompatibilità dell'imposizione addizionale di cui si tratta con il diritto dell'Unione Europea, in data
20/12/2019 la ricorrente, per il tramite dei propri legali, aveva intimato il rimborso al proprio fornitore Società_1 S.p.a. (all.2). Successivamente, in data 01/04/2021, il Tribunale di Milano II° sez. civile – Fallimentare, aveva ammesso la società Società_1 S.p.a., alla procedura di concordato preventivo “in bianco” assegnando termine fino al 31.07.2021 per presentazione di una proposta definitiva. Il termine assegnato al fornitore per la formulazione della proposta definitiva di piano concordatario veniva rispettato mediante deposito della proposta c.d. piena di ammissione che veniva, infine, approvata con decreto depositato in cancelleria in data 04/10/2022. In tale contesto per Ricorrente_1 S.p.a. conseguire il rimborso degli importi versati a titolo di addizionale sull'energia elettrica dal proprio fornitore, ormai in stato d'insolvenza, si traduceva nell'obbligo di partecipazione alla procedura concorsuale. In data
20.05.2021 la società Ricorrente_1 notificava all'Ufficio delle dogane di Parma la richiesta di restituzione degli importi versati a titolo di addizionale con contestuale messa in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione. Valutate tutte le circostanze di fatto si può quindi riassumere brevemente affermando che la società odierna ricorrente ha quindi deciso di non intraprendere azioni nei confronti del proprio fornitore, ma di agire direttamente nei confronti dell'amministrazione finanziaria mediante presentazione di istanza di rimborso del 11 luglio 2024, notificata via pec, per ottenere la ripetizione degli importi versati al proprio fornitore di energia nell'anno 2010. L'adita Agenzia delle Dogane non si esprimeva nel merito della richiesta di rimborso sicché, decorsi oltre 90 giorni dalla data di presentazione, l'istanza s'intendeva ex lege tacitamente respinta. Decorsi novanta giorni dalla notifica della istanza di rimborso la società
Ricorrente_1 S.p.a. notificava, quindi, all' Ufficio delle Dogane di Parma ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento tacito di rigetto. Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente sostiene che lo stato di insolvenza del proprio fornitore Società_1 S.p.a., ammessa al concordato preventivo in continuità aziendale con decreto del Tribunale in data 29/09/2022, è causa di per sé sufficiente a giustificare una legittimazione di carattere straordinario per ottenere il rimborso direttamente dall'amministrazione delle Dogane. La società ricorrente sostiene, inoltre, che la richiesta di rimborso è tempestiva.
Si è costituita l'Agenzia delle Dogane di Parma contestando entrambe le eccezioni sollevate da parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Entrambe le parti hanno depositato memorie replicando alle argomentazioni di controparte e ribadendo quanto già sostenuto nei propri atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento.
Nelle more del giudizio in epigrafe, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21554/2024 del 29 luglio
2024 e con sentenza n. 21749/2024 dell'1 agosto 2024 si è pronunciata con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio (azione diretta di rimborso del consumatore finale nel termine di prescrizione decennale), avallando la tesi della ricorrente. Anche il termine prescrizionale di dieci anni non risulta decorso nel caso di specie. Ciò in considerazione del fatto che il diritto a richiedere il rimborso;
nel caso di specie decorre da epoca successiva al momento dell'intervenuto pagamento (16.03.2011), ossia dall'intervenuta abrogazione delle imposte (1.01.2012)”. Sicché, il dies a quo della prescrizione ordinaria, come individuato dai Giudici di legittimità, deve essere individuato alla data di abrogazione dell'addizionale: se si conteggia la prescrizione decennale da tale momento, emerge con tutta evidenza la tempestività dell'azione promossa da Ricorrente_1. Ed infatti, entro 10 anni dall'abrogazione (ossia entro il 1 gennaio 2022), la Ricorrente_1 ha inviato formale diffida di interruzione della prescrizione e di messa in mora, in particolare, in data 19 maggio 2021 (cfr. doc. 6). Dunque, il termine di prescrizione è stato ampiamente interrotto in modo tempestivo. Alla luce di quanto sopra, il diniego di rimborso è infondato ed illegittimo: l'azione del consumatore finale nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è pienamente ammissibile, sussistendo i requisiti per l'azione diretta entro l'ordinario termine di prescrizione decennale. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.