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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/07/2024, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
N. 750/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatoria in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Mariarosa Pipponzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...]
[...]
Parte_2
[...] [...]
Parte_3
[...]
Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo LOMBARDI
- ricorrenti contro
in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, con i dott. , , Controparte_2 CP_3
e ex art. 417-bis c.p.c. Parte_5 Parte_6
- resistente
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., , , Parte_1 Parte_1 Pt_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_7 Parte_3
e hanno adito l'intestato Parte_4 Parte_4
Tribunale rappresentando di essere docenti alle dipendenze del
[...]
e di avere stipulato, in precedenza, contratti a tempo Controparte_1
determinato con il convenuto, così dettagliati:
• : Parte_1
-a.s. 2016/2017, dal 26 novembre 2016 al 30 giugno 2017, presso l'Istituto
Castelli di Brescia;
-a.s. 2017/2018, dal 26 settembre 2017 al 30 giugno 2018, presso l'Istituto
Bonsignori di Remedello;
-a.s. 2018/2019, dal 15 settembre 2018 al 30 giugno 2019, presso l'Istituto
Fortuny di Brescia;
-a.s. 2019/2020, dal 24 settembre 2019 al 30 giugno 2020, presso l'Istituto
Fortuny di Brescia;
-a.s. 2020/2021, dal 24 settembre 2020 al 30 giugno 2021, presso l'Istituto
Fortuny di Brescia.
• VALITUTTO ROSAGRAZIA:
-a.s. 2016/2017, dal 18 novembre 2016 al 31 agosto 2017, presso l'Istituto
Bonsignori di Remedello;
-a.s. 2017/2018, dal 22 settembre 2017 al 31 agosto 2018, presso l'Istituto
Bonsignori di Remedello;
-a.s. 2018/2019, dal 4 settembre 2018 al 31 agosto 2019, presso l'Istituto
Bonsignori di Remedello.
• GRECO GIULIA:
2 -a.s. 2017/2018, dal 29 settembre 2017 al 30 giugno 2018, presso l'istituto comprensivo di Desenzano;
-a.s. 2018/2019, dal 15 settembre 2018 al 30 giugno 2019, presso l'istituto comprensivo di Desenzano;
-a.s. 2019/2020, dal 23 settembre 2019 al 30 giugno 2020, presso l'istituto comprensivo di Desenzano;
-a.s. 2020/2021, dal 21 settembre 2020 al 31 agosto 2021, presso l'istituto comprensivo di Desenzano;
-a.s. 2021/2022, dall'1 settembre 2021 al 31 agosto 2022, presso l'istituto comprensivo di Desenzano.
• : Parte_7
-a.s. 2016/2017, dal 16 settembre 2016 al 30 giugno 2017, presso l'Istituto comprensivo di Bienno;
-a.s. 2017/2018, dal 12 settembre 2017 al 31 giugno 2018, presso l'Istituto di Bienno;
-a.s. 2018/2019, dal 18 settembre 2018 al 31 agosto 2019, presso il Liceo scientifico Golgi.
• BELLI PAOLA:
-a.s. 2016/2017, dal 10 novembre 2016 al 31 agosto 2017, presso l'Istituto
Comprensivo Don Raffaelli di Provaglio;
-a.s. 2017/2018, dal 20 settembre 2017 al 31 agosto 2018, presso l'istituto
Comprensivo di Cologne;
-a.s. 2018/2019, dall'1 settembre 2018 al 31 agosto 2019, presso l'Istituto
Monte Orfano.
• PARENTI : Pt_4
-a.s. 2016/2017, dal 22 settembre 2016 al 30 giugno 2017, presso l'Istituto
Comprensivo di Capriolo;
-a.s. 2017/2018, dal 21 settembre 2017 al 30 giugno 2018, presso l'Istituto
Comprensivo di Cazzago;
-a.s. 2018/2019, dal 26 settembre 2018 al 30 giugno 2019, presso l'Istituto
Comprensivo di Cazzago;
3 -a.s. 2019/2020, dal 28 settembre 2019 al 30 giugno 2020, presso l'Istituto
Comprensivo Einaudi di Sale Marasino;
-a.s. 2020/2021, dall'1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021, presso l'Istituto
Comprensivo di Rodengo Saiano.
• AR : Pt_1
-a.s. 2017/2018, dal 2 ottobre 2017 al 30 giugno 2018, presso l'Istituto
Bonsignori di Remedello;
-a.s. 2018/2019, dal 13 settembre 2018 al 31 agosto 2019, presso l'Istituto
Bonsignori di Remedello;
-a.s. 2019/2020, dal 25 settembre 2019 al 31 agosto 2020, presso l'Istituto
Bonsignori di Remedello;
-a.s. 2020/2021, dal 30 settembre 2020 al 30 giugno 2021, presso l'Istituto
Bonsignori di Remedello.
• : Parte_2
-a.s. 2019/2020, dal 16 settembre 2019 al 22 giugno 2020, presso l'Istituto
Comprensivo Antonioli di Ponte di Legno;
-a.s. 2020/2021, dall'8 ottobre 2020 all'8 giugno 2021, presso l'Istituto
Comprensivo Einaudi di Sale Marasino.
I ricorrenti hanno lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra
“Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che tutto il personale docente della scuola pubblica, per espressa previsione del CCNL applicabile al rapporto di lavoro, ha un preciso obbligo contrattuale di formazione e aggiornamento professionale, senza alcuna distinzione tra lavoratori a tempo determinato e a ruolo. Al contrario, l'art. 1 comma 121 l. 107/2015 e il relativo decreto attuativo escludono dal beneficio in contestazione i docenti assunti a tempo determinato, sebbene svolgano la medesima funzione dei colleghi assunti a tempo indeterminato. Tale esclusione, a
4 detta della ricorrente, determina la violazione delle norme interne (tra le altre,
l'art. 25 d.lg. 81 del 2015) e delle norme comunitarie (segnatamente, la clausola 4
e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, cui ha dato attuazione la direttiva 1999/70/CE), che sanciscono il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza ragioni oggettive;
sarebbero inoltre violati anche gli artt. 63
e 64 del CCNL comparto Scuola, che impongono il diritto e dovere del personale docente di provvedere ad un costante aggiornamento professionale.
Hanno ricordato, infine, come l'obbligo di applicazione conforme del diritto dell'Unione incomba su tutti gli organi dello Stato, con conseguente necessità di disapplicazione delle norme interne incompatibili con disposizioni europee – come la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro – dotate di efficacia diretta.
Parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta docente e CP_1 all'accreditamento di euro 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati per un totale complessivo di euro 14.500,00; ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, illegittimo o comunque infondato.
Nel merito, ha confermato lo svolgimento dei servizi esposti nell'atto introduttivo del giudizio, precisando le ore settimanali lavorate dalla ricorrente nelle annualità indicate in ricorso. Ha evidenziato, tuttavia, che con l'art. 15 comma 1 del d.l. 69 del 13.06.2023 il Legislatore ha riconosciuto il beneficio invocato per l'anno
2023, nell'ipotesi di supplenza annuale (i.e. sino al 31 agosto di ogni anno) “su posto vacante e disponibile”, sottolineando che l'onere della prova di tale requisito gravi a carico di parte ricorrente. Ha precisato inoltre che, onde evitare una disparità di trattamento al contrario, la carta docente dovrebbe essere emessa con le medesime modalità previste per il personale docente di ruolo;
per l'effetto, il non potrà essere condannato ad erogare la somma di denaro CP_1 corrispondente, bensì, nel caso, all'emissione del bonus ora per allora e comunque
5 senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, l. 724/94.
Ha infine eccepito la prescrizione per l'anno scolastico 2016/2017 per i ricorrenti
, e e per l'anno Pt_1 Parte_4 Pt_2 Pt_1 Pt_4
scolastico 2017/2018 per i ricorrenti , , Pt_1 Parte_4 Pt_3
. Pt_2 Pt_1 Pt_4 Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
1 – Come puntualmente osservato da parte ricorrente, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di Euro 500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software
e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n.
29961).
Tanto premesso in ordine alle finalità del beneficio richiesto, deve osservarsi come l'art. 282 d.lgs. 297/94 preveda che l'aggiornamento - inteso come
“adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica” - sia un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente gli artt. 63 e
64 CCNL del 29.11.2007 prevedono, senza differenze tra docenti a tempo
6 determinato e indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisca “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; e che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta…la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
(Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto della normativa nazionale con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro;
infatti,
“l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura….Essi infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa CGUE, in effetti – le cui interpretazioni delle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes (ex multis Cassazione civile sez. lav., 15/10/2020, n.22401)
– con ordinanza del 18.05.2022 ha affermato che la clausola 4 più volte citata osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del il beneficio di un vantaggio Controparte_1 finanziario dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo;
fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in
7 una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso del medesimo periodo (punto 42).
2 – Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, l. 107/2015 si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà ad una disposizione europea self excuting – come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale –
è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che parte ricorrente abbia subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa della propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive.
Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi sul punto dalla Suprema Corte - il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia – con la sentenza n.
29961.
Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi:
a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati etc.) perché così la
“connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi…il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso…Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”;
b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni…che non si prestano, per la singolarità
8 dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica”;
c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4, l. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”;
e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione – ai fini dell'attività formativa alla quale è connessa la Carta docenti
– deve avere una taratura annuale. In altri termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della 'didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla Corte – non pronunciatasi specificamente sul punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta – laddove focalizzano l'attenzione sulla taratura annuale della didattica, inducono a ritenere irrilevante una eventuale incompletezza oraria della cattedra, rispetto alle
18 ore standard. D'altro canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di
9 comparazione perché comunque “si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica 'annua'…che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza si tari sull'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini del riconoscimento del beneficio della Carta docente.
3 - Applicando i principi enunciati al caso di specie, considerato che parte ricorrente ha effettivamente svolto, per gli anni scolastici sopra indicati supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99, deve essere riconosciuta la violazione del diritto europeo da parte del , consistente nell'omessa Controparte_1
disapplicazione della normativa nazionale e nella mancata corresponsione della
Carta docente.
4 - In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la
Corte, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis” in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione della Carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse delle parti.
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale dell'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema
10 di provvista per gli acquisti che ne consegue”. Né rilevano in senso ostativo i termini e le modalità procedurali imposte dai d.p.c.m. citati (registrazione sulla piattaforma web, sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto CP_1 in proposito”. Analogamente irrilevante è il tema della decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto del creditore;
dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato: come la natura “continua del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo…ma anche del periodo pre- ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento della fine della supplenza. In altri termini “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto
11 all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria;
ma tale situazione non ricorre nell'ipotesi in esame e, pertanto, correttamente ha esercitato l'azione di adempimento in principalità, che deve essere accolta.
5- Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal in relazione all'anno CP_4
scolastico 2016/2017, si rileva che i ricorrenti , Pt_1 Parte_4
e hanno depositato in giudizio una diffida di Pt_2 Pt_1 Pt_4
pagamento inviata a mezzo PEC al il 15 giugno 2022 e pertanto, CP_1 andando a ritroso di cinque anni (15.06.2017), risulta certamente prescritto l'anno scolastico 2016/2017, posto che tale periodo è precedente la diffida e tali ricorrenti sono stati assunti dal settembre 2016.
Quanto invece all'eccezione di prescrizione sollevata dal in relazione CP_4 all'annualità 2017/2018, essa risulta infondata, posto che, i ricorrenti che hanno rivendicato il bonus docenti per tale anno scolastico hanno depositato la diffida in data 15 giugno 2022 (ad eccezione di che l'ha depositata l'8 aprile 2022). Pt_1
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenendo conto della peculiarità del contenzioso, implicante la disapplicazione di normativa nazionale e caratterizzato, al momento del deposito del ricorso (7.4.2023), da oggettive incertezze interpretative, tali da determinare il successivo intervento, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., della Suprema Corte di Cassazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 – in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la
12 formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per i seguenti anni scolastici:
- per l'anno scolastico 2017/2018, Parte_1
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- , per l'anno scolastico 2017/2018 Parte_4
e 2018/2019;
- , per l'anno scolastico 2017/2018, 2018/2019, Parte_3
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- per l'anno scolastico 2017/2018 e Parte_7
2018/2019;
- per l'anno scolastico 2017/2018 e 2018/2019; Parte_1
- per l'anno scolastico 2017/2018, Parte_4
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- , per l'anno scolastico 2017/2018, 2018/2019, Parte_1
2019/2020 e 2020/2021;
- per l'anno scolastico 2019/2020 e Parte_2
2020/2021.;
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, Controparte_1
per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore dei ricorrenti;
3- Respinge nel resto
4 – compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
13 Così deciso in Brescia, 8/07/2024
Il Giudice del lavoro
Mariarosa Pipponzi
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatoria in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Mariarosa Pipponzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...]
[...]
Parte_2
[...] [...]
Parte_3
[...]
Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo LOMBARDI
- ricorrenti contro
in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, con i dott. , , Controparte_2 CP_3
e ex art. 417-bis c.p.c. Parte_5 Parte_6
- resistente
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., , , Parte_1 Parte_1 Pt_1
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_7 Parte_3
e hanno adito l'intestato Parte_4 Parte_4
Tribunale rappresentando di essere docenti alle dipendenze del
[...]
e di avere stipulato, in precedenza, contratti a tempo Controparte_1
determinato con il convenuto, così dettagliati:
• : Parte_1
-a.s. 2016/2017, dal 26 novembre 2016 al 30 giugno 2017, presso l'Istituto
Castelli di Brescia;
-a.s. 2017/2018, dal 26 settembre 2017 al 30 giugno 2018, presso l'Istituto
Bonsignori di Remedello;
-a.s. 2018/2019, dal 15 settembre 2018 al 30 giugno 2019, presso l'Istituto
Fortuny di Brescia;
-a.s. 2019/2020, dal 24 settembre 2019 al 30 giugno 2020, presso l'Istituto
Fortuny di Brescia;
-a.s. 2020/2021, dal 24 settembre 2020 al 30 giugno 2021, presso l'Istituto
Fortuny di Brescia.
• VALITUTTO ROSAGRAZIA:
-a.s. 2016/2017, dal 18 novembre 2016 al 31 agosto 2017, presso l'Istituto
Bonsignori di Remedello;
-a.s. 2017/2018, dal 22 settembre 2017 al 31 agosto 2018, presso l'Istituto
Bonsignori di Remedello;
-a.s. 2018/2019, dal 4 settembre 2018 al 31 agosto 2019, presso l'Istituto
Bonsignori di Remedello.
• GRECO GIULIA:
2 -a.s. 2017/2018, dal 29 settembre 2017 al 30 giugno 2018, presso l'istituto comprensivo di Desenzano;
-a.s. 2018/2019, dal 15 settembre 2018 al 30 giugno 2019, presso l'istituto comprensivo di Desenzano;
-a.s. 2019/2020, dal 23 settembre 2019 al 30 giugno 2020, presso l'istituto comprensivo di Desenzano;
-a.s. 2020/2021, dal 21 settembre 2020 al 31 agosto 2021, presso l'istituto comprensivo di Desenzano;
-a.s. 2021/2022, dall'1 settembre 2021 al 31 agosto 2022, presso l'istituto comprensivo di Desenzano.
• : Parte_7
-a.s. 2016/2017, dal 16 settembre 2016 al 30 giugno 2017, presso l'Istituto comprensivo di Bienno;
-a.s. 2017/2018, dal 12 settembre 2017 al 31 giugno 2018, presso l'Istituto di Bienno;
-a.s. 2018/2019, dal 18 settembre 2018 al 31 agosto 2019, presso il Liceo scientifico Golgi.
• BELLI PAOLA:
-a.s. 2016/2017, dal 10 novembre 2016 al 31 agosto 2017, presso l'Istituto
Comprensivo Don Raffaelli di Provaglio;
-a.s. 2017/2018, dal 20 settembre 2017 al 31 agosto 2018, presso l'istituto
Comprensivo di Cologne;
-a.s. 2018/2019, dall'1 settembre 2018 al 31 agosto 2019, presso l'Istituto
Monte Orfano.
• PARENTI : Pt_4
-a.s. 2016/2017, dal 22 settembre 2016 al 30 giugno 2017, presso l'Istituto
Comprensivo di Capriolo;
-a.s. 2017/2018, dal 21 settembre 2017 al 30 giugno 2018, presso l'Istituto
Comprensivo di Cazzago;
-a.s. 2018/2019, dal 26 settembre 2018 al 30 giugno 2019, presso l'Istituto
Comprensivo di Cazzago;
3 -a.s. 2019/2020, dal 28 settembre 2019 al 30 giugno 2020, presso l'Istituto
Comprensivo Einaudi di Sale Marasino;
-a.s. 2020/2021, dall'1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021, presso l'Istituto
Comprensivo di Rodengo Saiano.
• AR : Pt_1
-a.s. 2017/2018, dal 2 ottobre 2017 al 30 giugno 2018, presso l'Istituto
Bonsignori di Remedello;
-a.s. 2018/2019, dal 13 settembre 2018 al 31 agosto 2019, presso l'Istituto
Bonsignori di Remedello;
-a.s. 2019/2020, dal 25 settembre 2019 al 31 agosto 2020, presso l'Istituto
Bonsignori di Remedello;
-a.s. 2020/2021, dal 30 settembre 2020 al 30 giugno 2021, presso l'Istituto
Bonsignori di Remedello.
• : Parte_2
-a.s. 2019/2020, dal 16 settembre 2019 al 22 giugno 2020, presso l'Istituto
Comprensivo Antonioli di Ponte di Legno;
-a.s. 2020/2021, dall'8 ottobre 2020 all'8 giugno 2021, presso l'Istituto
Comprensivo Einaudi di Sale Marasino.
I ricorrenti hanno lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra
“Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che tutto il personale docente della scuola pubblica, per espressa previsione del CCNL applicabile al rapporto di lavoro, ha un preciso obbligo contrattuale di formazione e aggiornamento professionale, senza alcuna distinzione tra lavoratori a tempo determinato e a ruolo. Al contrario, l'art. 1 comma 121 l. 107/2015 e il relativo decreto attuativo escludono dal beneficio in contestazione i docenti assunti a tempo determinato, sebbene svolgano la medesima funzione dei colleghi assunti a tempo indeterminato. Tale esclusione, a
4 detta della ricorrente, determina la violazione delle norme interne (tra le altre,
l'art. 25 d.lg. 81 del 2015) e delle norme comunitarie (segnatamente, la clausola 4
e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, cui ha dato attuazione la direttiva 1999/70/CE), che sanciscono il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza ragioni oggettive;
sarebbero inoltre violati anche gli artt. 63
e 64 del CCNL comparto Scuola, che impongono il diritto e dovere del personale docente di provvedere ad un costante aggiornamento professionale.
Hanno ricordato, infine, come l'obbligo di applicazione conforme del diritto dell'Unione incomba su tutti gli organi dello Stato, con conseguente necessità di disapplicazione delle norme interne incompatibili con disposizioni europee – come la richiamata clausola 4 dell'Accordo Quadro – dotate di efficacia diretta.
Parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta docente e CP_1 all'accreditamento di euro 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati per un totale complessivo di euro 14.500,00; ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, illegittimo o comunque infondato.
Nel merito, ha confermato lo svolgimento dei servizi esposti nell'atto introduttivo del giudizio, precisando le ore settimanali lavorate dalla ricorrente nelle annualità indicate in ricorso. Ha evidenziato, tuttavia, che con l'art. 15 comma 1 del d.l. 69 del 13.06.2023 il Legislatore ha riconosciuto il beneficio invocato per l'anno
2023, nell'ipotesi di supplenza annuale (i.e. sino al 31 agosto di ogni anno) “su posto vacante e disponibile”, sottolineando che l'onere della prova di tale requisito gravi a carico di parte ricorrente. Ha precisato inoltre che, onde evitare una disparità di trattamento al contrario, la carta docente dovrebbe essere emessa con le medesime modalità previste per il personale docente di ruolo;
per l'effetto, il non potrà essere condannato ad erogare la somma di denaro CP_1 corrispondente, bensì, nel caso, all'emissione del bonus ora per allora e comunque
5 senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, l. 724/94.
Ha infine eccepito la prescrizione per l'anno scolastico 2016/2017 per i ricorrenti
, e e per l'anno Pt_1 Parte_4 Pt_2 Pt_1 Pt_4
scolastico 2017/2018 per i ricorrenti , , Pt_1 Parte_4 Pt_3
. Pt_2 Pt_1 Pt_4 Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
1 – Come puntualmente osservato da parte ricorrente, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di Euro 500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software
e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n.
29961).
Tanto premesso in ordine alle finalità del beneficio richiesto, deve osservarsi come l'art. 282 d.lgs. 297/94 preveda che l'aggiornamento - inteso come
“adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica” - sia un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente gli artt. 63 e
64 CCNL del 29.11.2007 prevedono, senza differenze tra docenti a tempo
6 determinato e indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisca “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; e che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta…la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
(Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto della normativa nazionale con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro;
infatti,
“l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura….Essi infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa CGUE, in effetti – le cui interpretazioni delle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes (ex multis Cassazione civile sez. lav., 15/10/2020, n.22401)
– con ordinanza del 18.05.2022 ha affermato che la clausola 4 più volte citata osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del il beneficio di un vantaggio Controparte_1 finanziario dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo;
fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in
7 una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso del medesimo periodo (punto 42).
2 – Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, l. 107/2015 si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà ad una disposizione europea self excuting – come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale –
è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che parte ricorrente abbia subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa della propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive.
Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi sul punto dalla Suprema Corte - il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia – con la sentenza n.
29961.
Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi:
a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati etc.) perché così la
“connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi…il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso…Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”;
b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni…che non si prestano, per la singolarità
8 dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica”;
c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4, l. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”;
e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione – ai fini dell'attività formativa alla quale è connessa la Carta docenti
– deve avere una taratura annuale. In altri termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della 'didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla Corte – non pronunciatasi specificamente sul punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta – laddove focalizzano l'attenzione sulla taratura annuale della didattica, inducono a ritenere irrilevante una eventuale incompletezza oraria della cattedra, rispetto alle
18 ore standard. D'altro canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di
9 comparazione perché comunque “si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica 'annua'…che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza si tari sull'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini del riconoscimento del beneficio della Carta docente.
3 - Applicando i principi enunciati al caso di specie, considerato che parte ricorrente ha effettivamente svolto, per gli anni scolastici sopra indicati supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99, deve essere riconosciuta la violazione del diritto europeo da parte del , consistente nell'omessa Controparte_1
disapplicazione della normativa nazionale e nella mancata corresponsione della
Carta docente.
4 - In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la
Corte, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis” in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione della Carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse delle parti.
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale dell'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema
10 di provvista per gli acquisti che ne consegue”. Né rilevano in senso ostativo i termini e le modalità procedurali imposte dai d.p.c.m. citati (registrazione sulla piattaforma web, sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto CP_1 in proposito”. Analogamente irrilevante è il tema della decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto del creditore;
dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato: come la natura “continua del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo…ma anche del periodo pre- ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento della fine della supplenza. In altri termini “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto
11 all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria;
ma tale situazione non ricorre nell'ipotesi in esame e, pertanto, correttamente ha esercitato l'azione di adempimento in principalità, che deve essere accolta.
5- Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal in relazione all'anno CP_4
scolastico 2016/2017, si rileva che i ricorrenti , Pt_1 Parte_4
e hanno depositato in giudizio una diffida di Pt_2 Pt_1 Pt_4
pagamento inviata a mezzo PEC al il 15 giugno 2022 e pertanto, CP_1 andando a ritroso di cinque anni (15.06.2017), risulta certamente prescritto l'anno scolastico 2016/2017, posto che tale periodo è precedente la diffida e tali ricorrenti sono stati assunti dal settembre 2016.
Quanto invece all'eccezione di prescrizione sollevata dal in relazione CP_4 all'annualità 2017/2018, essa risulta infondata, posto che, i ricorrenti che hanno rivendicato il bonus docenti per tale anno scolastico hanno depositato la diffida in data 15 giugno 2022 (ad eccezione di che l'ha depositata l'8 aprile 2022). Pt_1
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenendo conto della peculiarità del contenzioso, implicante la disapplicazione di normativa nazionale e caratterizzato, al momento del deposito del ricorso (7.4.2023), da oggettive incertezze interpretative, tali da determinare il successivo intervento, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., della Suprema Corte di Cassazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 – in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la
12 formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per i seguenti anni scolastici:
- per l'anno scolastico 2017/2018, Parte_1
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- , per l'anno scolastico 2017/2018 Parte_4
e 2018/2019;
- , per l'anno scolastico 2017/2018, 2018/2019, Parte_3
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- per l'anno scolastico 2017/2018 e Parte_7
2018/2019;
- per l'anno scolastico 2017/2018 e 2018/2019; Parte_1
- per l'anno scolastico 2017/2018, Parte_4
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- , per l'anno scolastico 2017/2018, 2018/2019, Parte_1
2019/2020 e 2020/2021;
- per l'anno scolastico 2019/2020 e Parte_2
2020/2021.;
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, Controparte_1
per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore dei ricorrenti;
3- Respinge nel resto
4 – compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
13 Così deciso in Brescia, 8/07/2024
Il Giudice del lavoro
Mariarosa Pipponzi
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