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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/11/2025, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo discusso all'udienza del 12.11.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Annachiara Putortì Parte_1
Opponente
C O N T R O
Avv. , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Luca Bosco Controparte_1
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.04.2024 la proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 128/2024 emesso a favore dell'avv. per l'importo Controparte_1 lordo di € 31.392,29 chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo emesso e, in via riconvenzionale, l'accertamento di un presunto indebito vantato nei confronti dell'opposta dell'importo di € 18.602,30 con conseguente operatività della compensazione dei rispettivi debiti e crediti, con vittoria di spese. Part In particolare, la osteneva di essere titolare di un credito, a titolo di ripetizione di indebito, per somme indebitamente versate alla opposta a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2021 e 2022, allorquando l'avv. era già in comando CP_1 presso l' ed aveva percepito le medesime voci accessorie da tale ultimo Ente, CP_2 effettivamente tenuto al pagamento, conseguendo così un doppio pagamento di poste non cumulabili. Si costituiva in giudizio la opposta la quale, con propria memoria, contestava l'operatività della compensazione in quanto l'indebito vantato era stato illegittimamente trattenuto per somme al lordo delle ritenute e trattenute, a fronte di un importo percepito al netto;
inoltre, evidenziava che tale compensazione fosse stata illegittimamente operata su poste di bilancio aventi diversa titolarità e natura:
a questo proposito osservava che la somma di € 31.392,29, dovuta alla ricorrente a titolo di spese legali per i giudizi definiti (c.d. propine), non è di titolarità della Part
trattandosi di un importo unicamente riscosso e da redistribuire ai difensori.
Peraltro, la opposta evidenziava la irripetibilità dell'indebito in ragione della sua buona fede e del legittimo affidamento maturato. Pertanto, concludeva, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., per il rigetto del ricorso e per la conferma del d.i. opposto, detratta la somma di € 10.804,03 nelle more Part corrisposta dalla con vittoria di spese.
All'udienza del 04.12.2024 il Giudice non concedeva la provvisoria esecutività in pendenza di opposizione ex art. 648 c.p.c. non ravvisandone i presupposti.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di Ctu, era discussa all'udienza del
12.11.2025 e veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Nel caso di specie, ai fini della risoluzione della controversia, vengono in rilievo due istituti giuridici: quello della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e quello della compensazione impropria, ossia relativa a due crediti nascenti dal medesimo rapporto quali reciproche poste di dare e avere. Part Nel caso di specie, posto che la on ha dato seguito al pagamento di € 31.392,29 oggetto del decreto ingiuntivo emesso e liquidato in favore dell'opposta con delibera
DG n. 2160 del 4 ottobre 2023 (all. 5 opposta) in ragione della sussistenza di un indebito quantificato in € 18.602,30 opposto in compensazione, occorre chiarire se tale compensazione e il relativo effetto paralizzante ed estintivo sul credito vantato possa esplicare i propri effetti.
Infatti, si osserva sul punto che la compensazione che viene in rilievo nel caso di specie è la c.d. “compensazione impropria” la quale si caratterizza e si differenzia dalle altre tipologie codicistiche di compensazione (volontaria, legale e giudiziale) perché i contro crediti opposti in compensazione nascono dal medesimo rapporto e non da rapporti autonomi e distinti. La Cassazione ha, infatti, chiarito che “la compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli articoli 1241 e seguenti del c.c., che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà luogo a un mero accertamento di dare
e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza”
(Cassazione civile sez. III, 21/05/2024, n.14156).
Tuttavia la giurisprudenza consolidata ha precisato, quanto alla disciplina applicabile alla compensazione impropria, che la stessa non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, in quanto la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (arg. ex Cass. 9 maggio 2006, n. 10629). In particolare, per l'applicabilità della compensazione è sempre richiesto che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione.
Pertanto, deve ritenersi che, in presenza di una eccezione di compensazione formulata sulla base di un controcredito di cui sia controversa l'esistenza, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale e, conseguentemente, nemmeno “impropria o atecnica” (in quanto anche quest'ultima deve rispettare i requisiti di cui all'art. 1243 c.c.).
Mentre, se il controcredito sia certo nell'an ma non nel quantum e, quindi, non sia liquido, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione solo se è facile e pronta, ossia attuabile nel medesimo giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22/12/2023, n.
35913), altrimenti dovrà comunque rigettare l'eccezione di compensazione (trattasi, peraltro, di principi confermati anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza 15 novembre 2016 n° 23225).
Alla luce di quanto detto affinché possa operare la compensazione, anche impropria o atecnica, è necessario che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione nell'ambito del medesimo giudizio.
Nel caso di specie si ritiene di poter applicare tale principio in ragione della Part circostanza che la domanda riconvenzionale articolata dalla va, più correttamente, interpretata e intesa come eccezione riconvenzionale, avendo come principale effetto non quello di ottenere l'accoglimento di ulteriori e diverse domande ma quello di paralizzare la pretesa di parte opposta.
Difatti, sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto e dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale, ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronuncia di accoglimento di ulteriori e diverse domande” (così Cass. ord. n.
31010/2023).
Tanto premesso occorrerà verificare se nel caso di specie l'indebito posto in Part compensazione dalla sia certo, liquido ed esigibile.
Ebbene, al fine di accertare in primo luogo l'esistenza e l'esigibilità del controcredito Part vantato a titolo di indebito dalla ed opposto in compensazione, occorre Part evidenziare che la parte opposta ha percepito dalla la somma lorda di €
18.602,30 a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2021 e 2022 e che allo stesso titolo ha ricevuto anche il pagamento dall' conseguendo, pertanto, un CP_2 doppio pagamento di somme non cumulabili tra loro ex art. 3 comma 63 l. 57/1993
(cfr. buste paga agosto e novembre 2022 e agosto 2023 all. 7,8 e 9 conv.).
Tanto in violazione della delibera n. 166/2021 che, in modifica della delibera DG
n. 2613/2020, ha previsto che all'avv. , in comando presso l' a decorrere CP_1 CP_2 dal 01.02.2021, spetta, a carico dell' il trattamento economico accessorio (tra CP_2 cui la retribuzione di risultato) mentre il trattamento economico fondamentale resta Part a carico della (cfr. all. 5 . Parte_1
La circostanza inerente la sussistenza dell'indebito, oltre ad essere provata in atti
(come da documentazione allegata e richiamata), non è contestata.
Ciò che si contesta riguarda la ripetibilità dell'indebito in quanto, secondo la ricostruzione della parte opposta, la restituzione della somma indebitamente percepita sarebbe preclusa dalla sussistenza della buona fede e del legittimo affidamento al momento del percepimento delle somme. Sulla questione della irripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c. per buona fede e legittimo affidamento del percettore, rilevante ai fini della risoluzione della presente controversia, si è di recente pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n.
8/2023.
In tale pronuncia la Corte Costituzionale ha chiarito che la Corte EDU riconosce l'interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito concentrando le censure sulla proporzionalità dell'interferenza nella sfera patrimoniale del privato, in quanto sede del bilanciamento di interessi tra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, giungendo alla conclusione che: “a fronte dell'interpretazione prospettata dalla
Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto. (…) A fronte dell'obbligo restitutorio, da un lato, lo stesso art. 2033 cod. civ. - come già emerge dalla sua formulazione testuale - prevede che, in ipotesi di buona fede soggettiva dell'accipiens, i frutti e gli interessi vanno corrisposti solo a partire dalla domanda di restituzione, il che allontana una delle possibili ragioni di sproporzione dell'interferenza ravvisate dalla giurisprudenza della Corte EDU (in particolare, nella sentenza Cakarevic, paragrafo 86).
Da un altro lato, e soprattutto, si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, così come si ravvisa un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.
Il perno della disciplina risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva
o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona - dando rilievo agli interessi in gioco
e alle circostanze concrete - l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ. Per un altro verso, e ab imis, la buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l'art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia quale interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod. civ., condiziona l'attuazione del rapporto obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria, proprio attraverso la disciplina dell'illecito precontrattuale. (…) Proprio l'attitudine della buona fede oggettiva a recepire processi di concretizzazione giurisprudenziale consenta di ravvisare nell'art. 1337 cod. civ. la cornice giuridica capace di valorizzare, a livello nazionale, presupposti che, in effetti, corrispondono a quelli individuati dalla Corte EDU per fondare il riconoscimento di un affidamento legittimo circa la spettanza di una prestazione indebita erogata.
In sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte
EDU per individuare una legitimate expectation.
Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione - titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto -, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
(…) Così individuati i presupposti costitutivi di un affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita, si tratta ora di chiarire quale apparato rimediale appronti l'ordinamento nazionale a sua difesa e se sia idoneo a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.”. La Corte ravvisa il principale rimedio a tutela del legittimo affidamento in materia di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. nella categoria dell' “inesigibilità” della ripetizione fintanto che le modalità di restituzione non siano conformi a buona fede oggettiva.
Difatti, la Corte nella citata sentenza n. 8/2023 prosegue specificando che “il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11).(…) Le conseguenze dell'inesigibilità possono essere, dunque, varie. Particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte del creditore. (…)In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
L'opzione ermeneutica inaugurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza richiamata è stata condivisa ed asseverata anche dalla Corte di Cassazione la quale con sent. Cass. lav. n. 23419 del 1 agosto 2023 ha ritenuto che “Il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente è atto di natura privatistica riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e non costituisce atto di esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990. (…) La Corte ha evidenziato che l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, non determina l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. Tali tutele si fondano sulla categoria della inesigibilità, radicata nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ. che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi del debitore. Tra i rimedi che l'ordinamento appronta a tutela del legittimo affidamento, la Corte ha richiamato: - il dovere del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico- patrimoniali in cui versa l'obbligato, che si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto;
- l'inesigibilità temporanea o parziale della prestazione in presenza di particolari condizioni personali del debitore, correlate a diritti inviolabili, che attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria dell'indebito e funge da causa esimente del debitore quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto”.
Ebbene, facendo applicazione dei parametri individuati dalla giurisprudenza al fine di ravvisare la sussistenza di un legittimo affidamento nel percettore di un'erogazione indebita, è possibile concludere che, nel caso di specie, tale legittimo affidamento sia riscontrabile nella percezione da parte dell'opposta della retribuzione di risultato per l'anno 2021 ma non in relazione alla retribuzione di risultato per l'anno 2022. Part Con riferimento al trattamento accessorio erogato indebitamente dalla per l'anno 2021 ricorrono, in capo alla parte opposta, taluni elementi indicativi e sintomatici del legittimo affidamento come delineati dalla giurisprudenza Cedu richiamata, valorizzati anche dall'art. 1337 c.c. e dalla nozione di buona fede soggettiva.
In particolare, il legittimo affidamento può dirsi consolidato come si evince da alcune circostanze concrete: la particolare natura del soggetto erogatore della prestazione, in quanto, trattandosi di una Pubblica Amministrazione, essa è idonea a ingenerare nell'accipiens-persona fisica una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali;
il carattere periodico della prestazione (retribuzione di risultato) erogata con cadenza annuale;
la circostanza che la somma di cui viene chiesta la ripetizione fosse stata erogata all'esito di una Part istanza (scheda di valutazione all. 10 e, pertanto, a fronte di una richiesta del dipendente e di un preliminare vaglio dell'amministrazione; la sussistenza di un titolo posto a fondamento dell'erogazione (art. 70 CCNL STPA); nonché, infine, la sussistenza della buona fede dell'accipiens desumibile dalla circostanza per cui il Part format della scheda di valutazione con intestazione e logo della finalizzata Part all'erogazione della retribuzione di risultato 2021, era stata fornita dalla stessa via mail ad agosto 2021, allorquando l'avv. era già distaccata presso l CP_1 CP_2
(cfr. all. 6 opposta). Circostanza, questa, idonea a creare incertezza e ad indurre in errore in ordine alle modalità di erogazione delle spettanze con legittimo affidamento del percettore.
Diversamente da quanto argomentato finora non è ravvisabile un legittimo Part affidamento dell'accipiens in ordine alle somme erogate dalla a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2022, non potendosi ravvisare una buona fede dell'accipiens in ordine a tale attribuzione.
Difatti, la scheda di valutazione finalizzata all'ottenimento della retribuzione di Part risultato per l'anno 2022 era redatta, sempre su modulo intestato alla in data
31.01.2023, allorquando la percipiente aveva già ricevuto la doppia erogazione della retribuzione di risultato da parte di entrambi gli enti per l'anno 2021. Tanto emerge dalla successiva nota in cui l'Istituto provvedeva a segnalare di aver CP_2 effettuato il pagamento della retribuzione di risultato in favore dell'avv. con CP_1
Part busta paga del luglio 2022 (all. 14 .
Pertanto, l'opposta, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi Part dell'erronea liquidazione delle somme da parte dell' anche alla luce della regolamentazione adottata con riferimento alla ripartizione delle voci retributive, con conseguente esclusione di un legittimo affidamento.
Deve concludersi, dunque, per la sussistenza di un legittimo affidamento in capo Part all'accipiens in ordine alle sole somme indebitamente ricevute dalla a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2021 e non anche in relazione a quelle dell'anno
2022.
Ne consegue che, in applicazione dell'apparato rimediale delineato dalla giurisprudenza richiamata per l'ipotesi di sussistenza del legittimo affidamento in capo all'accipiens, dovrà dichiararsi la temporanea inesigibilità dell'indebito Part limitatamente alla quota riferibile alla retribuzione di risultato erogata dalla er l'anno 2021. Tanto in considerazione della circostanza che la parte opponente ha chiesto in restituzione l'intero importo indebitamente erogato per l'ammontare di €
18.602,30 lordi in un'unica soluzione, con conseguente disagio e gravosità per parte debitrice, in considerazione anche dell'entità della somma. Part Con riferimento all'esatto ammontare delle somme pretese dalla a titolo di indebito deve condividersi quanto dedotto da parte opposta in relazione alla scorretta quantificazione dell'indebito operata al lordo delle trattenute e ritenute Part fiscali a fronte di somme percepite dalla parte opposta al netto (cfr. all. 7 busta paga febbraio 2024).
Difatti, per consolidata giurisprudenza “l'Amministrazione, nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuare il recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, giacché al netto di queste ritenute che gli emolumenti in più sono stati corrisposti, e la ripetizione dell'indebito deve necessariamente riferirsi soltanto alle somme effettivamente percepite in eccesso. La ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente, da parte dell'Amministrazione, non può avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendosi, invece, pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.” (cfr. T.A.R., Roma, sez. III, 05/02/2021, n. 1506; Consiglio di Stato, sez. III, 04/07/2011, n. 3984).
Pertanto, al fine di quantificare l'esatto importo dell'indebito al netto delle ritenute e trattenute fiscali e previdenziali, tanto sia in relazione alle somme riferibili alla retribuzione di risultato per l'anno 2021 che per quella 2022, veniva disposta Ctu contabile all'esito della quale il Ctu nominato dott.ssa Persona_1 quantificava in € 11.415,66 l'importo netto complessivo dell'indebito preteso dalla Part a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2021 e 2022 (€ 5.813,78 per l'anno 2022 e € 5.601,88 per l'anno 2021).
Considerato il legittimo affidamento dell'opposta in relazione alle somme indebitamente percepite a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2021 e la conseguente temporanea inesigibilità dell'indebito in parte qua, in ragione di quanto motivato, deve ritenersi che il relativo importo di € 5.601,88, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, non potrà essere compensato con il credito di € 31.392,29 vantato dall'avv. mancando il presupposto della esigibilità, CP_1 richiesto ex art. 1243 c.c., anche ai fini della compensazione impropria.
La quota di indebito riferibile al 2022, pari ad € 5.813,78 netti deve invece ritenersi certa, liquida ed esigibile non ricorrendo gli estremi del legittimo affidamento e dell'operatività dell'apparato rimediale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 8/2023. Pertanto, per tale importo potrà operare la compensazione con il credito di € 31.392,29 vantato dall'avv. . CP_1
Difatti non condivisibili sono le argomentazioni svolte da parte opposta con riferimento alla diversa natura e titolarità dei debiti e crediti per cui è eccepita la compensazione.
Sul punto, parte opposta sostiene che non possa operare una compensazione tra Part l'indebito facente capo alla e il credito di € 31.392,29 vantata dall'avv. CP_1 in quanto trattasi di compensazione operata su poste di bilancio differenti e su Part denaro che non è della che ha solo l'onere di accantonarlo e mai di incassarlo.
Secondo la ricostruzione di parte opposta si tratterebbe di “somme relative a compensi professionali che hanno sì natura retributiva ma la loro provvista non sarebbe a carico sostanziale del bilancio bensì dei soggetti soccombenti in giustizia verso lo Stato, essendo la PA solamente il soggetto che li riscuote dai terzi e li ridistribuisce ma non è né l'avente diritto né ne è gravato”.
Difatti, l'orientamento condiviso dalla parte opposta è sovrapponibile con quello fatto proprio dal giudice remittente nel giudizio definito con sentenza della Corte
Costituzionale numero 128 del 2022. In questa sentenza, tuttavia, tala ricostruzione proposta non era recepita dalla Corte la quale chiariva che “il giudice rimettente muove dall'assunto che le spese di lite siano riscosse dall'Avvocatura dello
Stato «non per conto dell'amministrazione, bensì nella sua qualità di distrattaria ex lege» e che le somme così recuperate siano vincolate ex lege «in favore delle persone degli avvocati e dei procuratori dello Stato».
In senso contrario, va invece osservato che la condanna al pagamento delle spese di lite è fatta dal «giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui» a favore della parte (art. 91, primo comma, cod. proc. civ.) - che è quindi titolare del diritto di credito al relativo pagamento nei confronti della controparte soccombente - e non, salvo il caso di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., del suo difensore.
Nella specie, la parte non è l'Avvocatura dello Stato, bensì l'amministrazione pubblica da essa patrocinata, che, se vittoriosa, ha diritto al rimborso delle spese legali nei confronti del soccombente. Una parte di queste (il 75 per cento) è poi ripartita tra gli avvocati e i procuratori dello Stato, come «componente retributiva aggiuntiva legata agli emolumenti per il "riscosso"» (sentenza n. 236 del 2017). Questi emolumenti, quindi, sono indubbiamente «a carico delle finanze pubbliche, senza che il vincolo di destinazione su di essi imposto dall'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
(Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e dall'art. 9, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, possa mutarne la natura” (cfr. Corte Cost. n. 128/2022).
Tale pronuncia sebbene specificamente riferita all'Avvocatura dello Stato si ritiene estensibile al caso di specie stante l'identità di disciplina richiamata e applicabile
(art. 9 d.l. 90/2014 conv. in l. 114/2014 richiamato in delibera n. 2160/2023).
Per le ragioni esposte l'opposizione va parzialmente accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della parte opponente al pagamento in favore della opposta della minor somma di € 14.774,48 (€ 31.392,29 - € 5.813,78 - € 10.804,03 già erogati in corso di causa e sul cui importo non vi è contestazione).
Dichiara, altresì, temporaneamente inesigibile la somma di € 5.601,88 dovuta alla Part a titolo di indebito per retribuzione di risultato 2021, fino a rateizzazione della stessa.
Le spese del presente giudizio, nonché quelle della fase monitoria sono integralmente compensate in ragione della complessità della questione affrontata e della complessità del quadro normativo e istruttorio.
Le spese di Ctu sono definitivamente liquidate come da separato decreto e sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione Parte proposto da nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1.Accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la al pagamento in favore dell'avv. della minor somma di CP_3 CP_1
€ 14.774,48, oltre accessori dal dovuto al soddisfo;
Part
2. Dichiara temporaneamente inesigibile la somma di € 5.601,88 dovuta alla a titolo di indebito per retribuzione di risultato 2021, fino a rateizzazione della stessa;
3. Compensa le spese del presente giudizio nonché quelle della fase monitoria
4. Spese di Ctu come da separato decreto
Taranto, 12.11.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo discusso all'udienza del 12.11.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Annachiara Putortì Parte_1
Opponente
C O N T R O
Avv. , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Luca Bosco Controparte_1
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.04.2024 la proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 128/2024 emesso a favore dell'avv. per l'importo Controparte_1 lordo di € 31.392,29 chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo emesso e, in via riconvenzionale, l'accertamento di un presunto indebito vantato nei confronti dell'opposta dell'importo di € 18.602,30 con conseguente operatività della compensazione dei rispettivi debiti e crediti, con vittoria di spese. Part In particolare, la osteneva di essere titolare di un credito, a titolo di ripetizione di indebito, per somme indebitamente versate alla opposta a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2021 e 2022, allorquando l'avv. era già in comando CP_1 presso l' ed aveva percepito le medesime voci accessorie da tale ultimo Ente, CP_2 effettivamente tenuto al pagamento, conseguendo così un doppio pagamento di poste non cumulabili. Si costituiva in giudizio la opposta la quale, con propria memoria, contestava l'operatività della compensazione in quanto l'indebito vantato era stato illegittimamente trattenuto per somme al lordo delle ritenute e trattenute, a fronte di un importo percepito al netto;
inoltre, evidenziava che tale compensazione fosse stata illegittimamente operata su poste di bilancio aventi diversa titolarità e natura:
a questo proposito osservava che la somma di € 31.392,29, dovuta alla ricorrente a titolo di spese legali per i giudizi definiti (c.d. propine), non è di titolarità della Part
trattandosi di un importo unicamente riscosso e da redistribuire ai difensori.
Peraltro, la opposta evidenziava la irripetibilità dell'indebito in ragione della sua buona fede e del legittimo affidamento maturato. Pertanto, concludeva, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., per il rigetto del ricorso e per la conferma del d.i. opposto, detratta la somma di € 10.804,03 nelle more Part corrisposta dalla con vittoria di spese.
All'udienza del 04.12.2024 il Giudice non concedeva la provvisoria esecutività in pendenza di opposizione ex art. 648 c.p.c. non ravvisandone i presupposti.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di Ctu, era discussa all'udienza del
12.11.2025 e veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Nel caso di specie, ai fini della risoluzione della controversia, vengono in rilievo due istituti giuridici: quello della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e quello della compensazione impropria, ossia relativa a due crediti nascenti dal medesimo rapporto quali reciproche poste di dare e avere. Part Nel caso di specie, posto che la on ha dato seguito al pagamento di € 31.392,29 oggetto del decreto ingiuntivo emesso e liquidato in favore dell'opposta con delibera
DG n. 2160 del 4 ottobre 2023 (all. 5 opposta) in ragione della sussistenza di un indebito quantificato in € 18.602,30 opposto in compensazione, occorre chiarire se tale compensazione e il relativo effetto paralizzante ed estintivo sul credito vantato possa esplicare i propri effetti.
Infatti, si osserva sul punto che la compensazione che viene in rilievo nel caso di specie è la c.d. “compensazione impropria” la quale si caratterizza e si differenzia dalle altre tipologie codicistiche di compensazione (volontaria, legale e giudiziale) perché i contro crediti opposti in compensazione nascono dal medesimo rapporto e non da rapporti autonomi e distinti. La Cassazione ha, infatti, chiarito che “la compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli articoli 1241 e seguenti del c.c., che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà luogo a un mero accertamento di dare
e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza”
(Cassazione civile sez. III, 21/05/2024, n.14156).
Tuttavia la giurisprudenza consolidata ha precisato, quanto alla disciplina applicabile alla compensazione impropria, che la stessa non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, in quanto la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (arg. ex Cass. 9 maggio 2006, n. 10629). In particolare, per l'applicabilità della compensazione è sempre richiesto che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione.
Pertanto, deve ritenersi che, in presenza di una eccezione di compensazione formulata sulla base di un controcredito di cui sia controversa l'esistenza, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale e, conseguentemente, nemmeno “impropria o atecnica” (in quanto anche quest'ultima deve rispettare i requisiti di cui all'art. 1243 c.c.).
Mentre, se il controcredito sia certo nell'an ma non nel quantum e, quindi, non sia liquido, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione solo se è facile e pronta, ossia attuabile nel medesimo giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22/12/2023, n.
35913), altrimenti dovrà comunque rigettare l'eccezione di compensazione (trattasi, peraltro, di principi confermati anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza 15 novembre 2016 n° 23225).
Alla luce di quanto detto affinché possa operare la compensazione, anche impropria o atecnica, è necessario che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione nell'ambito del medesimo giudizio.
Nel caso di specie si ritiene di poter applicare tale principio in ragione della Part circostanza che la domanda riconvenzionale articolata dalla va, più correttamente, interpretata e intesa come eccezione riconvenzionale, avendo come principale effetto non quello di ottenere l'accoglimento di ulteriori e diverse domande ma quello di paralizzare la pretesa di parte opposta.
Difatti, sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto e dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale, ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore; di conseguenza non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, purché vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronuncia di accoglimento di ulteriori e diverse domande” (così Cass. ord. n.
31010/2023).
Tanto premesso occorrerà verificare se nel caso di specie l'indebito posto in Part compensazione dalla sia certo, liquido ed esigibile.
Ebbene, al fine di accertare in primo luogo l'esistenza e l'esigibilità del controcredito Part vantato a titolo di indebito dalla ed opposto in compensazione, occorre Part evidenziare che la parte opposta ha percepito dalla la somma lorda di €
18.602,30 a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2021 e 2022 e che allo stesso titolo ha ricevuto anche il pagamento dall' conseguendo, pertanto, un CP_2 doppio pagamento di somme non cumulabili tra loro ex art. 3 comma 63 l. 57/1993
(cfr. buste paga agosto e novembre 2022 e agosto 2023 all. 7,8 e 9 conv.).
Tanto in violazione della delibera n. 166/2021 che, in modifica della delibera DG
n. 2613/2020, ha previsto che all'avv. , in comando presso l' a decorrere CP_1 CP_2 dal 01.02.2021, spetta, a carico dell' il trattamento economico accessorio (tra CP_2 cui la retribuzione di risultato) mentre il trattamento economico fondamentale resta Part a carico della (cfr. all. 5 . Parte_1
La circostanza inerente la sussistenza dell'indebito, oltre ad essere provata in atti
(come da documentazione allegata e richiamata), non è contestata.
Ciò che si contesta riguarda la ripetibilità dell'indebito in quanto, secondo la ricostruzione della parte opposta, la restituzione della somma indebitamente percepita sarebbe preclusa dalla sussistenza della buona fede e del legittimo affidamento al momento del percepimento delle somme. Sulla questione della irripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c. per buona fede e legittimo affidamento del percettore, rilevante ai fini della risoluzione della presente controversia, si è di recente pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n.
8/2023.
In tale pronuncia la Corte Costituzionale ha chiarito che la Corte EDU riconosce l'interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito concentrando le censure sulla proporzionalità dell'interferenza nella sfera patrimoniale del privato, in quanto sede del bilanciamento di interessi tra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, giungendo alla conclusione che: “a fronte dell'interpretazione prospettata dalla
Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto. (…) A fronte dell'obbligo restitutorio, da un lato, lo stesso art. 2033 cod. civ. - come già emerge dalla sua formulazione testuale - prevede che, in ipotesi di buona fede soggettiva dell'accipiens, i frutti e gli interessi vanno corrisposti solo a partire dalla domanda di restituzione, il che allontana una delle possibili ragioni di sproporzione dell'interferenza ravvisate dalla giurisprudenza della Corte EDU (in particolare, nella sentenza Cakarevic, paragrafo 86).
Da un altro lato, e soprattutto, si rinviene nell'ordinamento italiano una clausola generale, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell'affidamento legittimo, così come si ravvisa un apparato di tutele sufficiente a superare ogni dubbio di possibile contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost.
Il perno della disciplina risiede, in particolare, nella clausola di buona fede oggettiva
o correttezza, che, per un verso, plasma, attraverso l'art. 1175 cod. civ., l'attuazione del rapporto obbligatorio e, dunque, condiziona - dando rilievo agli interessi in gioco
e alle circostanze concrete - l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, che ha fonte nell'art. 2033 cod. civ. Per un altro verso, e ab imis, la buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l'art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia quale interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod. civ., condiziona l'attuazione del rapporto obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria, proprio attraverso la disciplina dell'illecito precontrattuale. (…) Proprio l'attitudine della buona fede oggettiva a recepire processi di concretizzazione giurisprudenziale consenta di ravvisare nell'art. 1337 cod. civ. la cornice giuridica capace di valorizzare, a livello nazionale, presupposti che, in effetti, corrispondono a quelli individuati dalla Corte EDU per fondare il riconoscimento di un affidamento legittimo circa la spettanza di una prestazione indebita erogata.
In sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte
EDU per individuare una legitimate expectation.
Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione - titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto -, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
(…) Così individuati i presupposti costitutivi di un affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita, si tratta ora di chiarire quale apparato rimediale appronti l'ordinamento nazionale a sua difesa e se sia idoneo a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.”. La Corte ravvisa il principale rimedio a tutela del legittimo affidamento in materia di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. nella categoria dell' “inesigibilità” della ripetizione fintanto che le modalità di restituzione non siano conformi a buona fede oggettiva.
Difatti, la Corte nella citata sentenza n. 8/2023 prosegue specificando che “il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11).(…) Le conseguenze dell'inesigibilità possono essere, dunque, varie. Particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte del creditore. (…)In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
L'opzione ermeneutica inaugurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza richiamata è stata condivisa ed asseverata anche dalla Corte di Cassazione la quale con sent. Cass. lav. n. 23419 del 1 agosto 2023 ha ritenuto che “Il recupero da parte del datore di lavoro pubblico delle retribuzioni corrisposte indebitamente è atto di natura privatistica riconducibile alla disciplina della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. e non costituisce atto di esercizio di potestà amministrativa con conseguente inapplicabilità della disciplina che prescrive i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990. (…) La Corte ha evidenziato che l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell'affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, non determina l'illegittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ. Tali tutele si fondano sulla categoria della inesigibilità, radicata nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ. che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi del debitore. Tra i rimedi che l'ordinamento appronta a tutela del legittimo affidamento, la Corte ha richiamato: - il dovere del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico- patrimoniali in cui versa l'obbligato, che si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto;
- l'inesigibilità temporanea o parziale della prestazione in presenza di particolari condizioni personali del debitore, correlate a diritti inviolabili, che attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria dell'indebito e funge da causa esimente del debitore quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto”.
Ebbene, facendo applicazione dei parametri individuati dalla giurisprudenza al fine di ravvisare la sussistenza di un legittimo affidamento nel percettore di un'erogazione indebita, è possibile concludere che, nel caso di specie, tale legittimo affidamento sia riscontrabile nella percezione da parte dell'opposta della retribuzione di risultato per l'anno 2021 ma non in relazione alla retribuzione di risultato per l'anno 2022. Part Con riferimento al trattamento accessorio erogato indebitamente dalla per l'anno 2021 ricorrono, in capo alla parte opposta, taluni elementi indicativi e sintomatici del legittimo affidamento come delineati dalla giurisprudenza Cedu richiamata, valorizzati anche dall'art. 1337 c.c. e dalla nozione di buona fede soggettiva.
In particolare, il legittimo affidamento può dirsi consolidato come si evince da alcune circostanze concrete: la particolare natura del soggetto erogatore della prestazione, in quanto, trattandosi di una Pubblica Amministrazione, essa è idonea a ingenerare nell'accipiens-persona fisica una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali;
il carattere periodico della prestazione (retribuzione di risultato) erogata con cadenza annuale;
la circostanza che la somma di cui viene chiesta la ripetizione fosse stata erogata all'esito di una Part istanza (scheda di valutazione all. 10 e, pertanto, a fronte di una richiesta del dipendente e di un preliminare vaglio dell'amministrazione; la sussistenza di un titolo posto a fondamento dell'erogazione (art. 70 CCNL STPA); nonché, infine, la sussistenza della buona fede dell'accipiens desumibile dalla circostanza per cui il Part format della scheda di valutazione con intestazione e logo della finalizzata Part all'erogazione della retribuzione di risultato 2021, era stata fornita dalla stessa via mail ad agosto 2021, allorquando l'avv. era già distaccata presso l CP_1 CP_2
(cfr. all. 6 opposta). Circostanza, questa, idonea a creare incertezza e ad indurre in errore in ordine alle modalità di erogazione delle spettanze con legittimo affidamento del percettore.
Diversamente da quanto argomentato finora non è ravvisabile un legittimo Part affidamento dell'accipiens in ordine alle somme erogate dalla a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2022, non potendosi ravvisare una buona fede dell'accipiens in ordine a tale attribuzione.
Difatti, la scheda di valutazione finalizzata all'ottenimento della retribuzione di Part risultato per l'anno 2022 era redatta, sempre su modulo intestato alla in data
31.01.2023, allorquando la percipiente aveva già ricevuto la doppia erogazione della retribuzione di risultato da parte di entrambi gli enti per l'anno 2021. Tanto emerge dalla successiva nota in cui l'Istituto provvedeva a segnalare di aver CP_2 effettuato il pagamento della retribuzione di risultato in favore dell'avv. con CP_1
Part busta paga del luglio 2022 (all. 14 .
Pertanto, l'opposta, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi Part dell'erronea liquidazione delle somme da parte dell' anche alla luce della regolamentazione adottata con riferimento alla ripartizione delle voci retributive, con conseguente esclusione di un legittimo affidamento.
Deve concludersi, dunque, per la sussistenza di un legittimo affidamento in capo Part all'accipiens in ordine alle sole somme indebitamente ricevute dalla a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2021 e non anche in relazione a quelle dell'anno
2022.
Ne consegue che, in applicazione dell'apparato rimediale delineato dalla giurisprudenza richiamata per l'ipotesi di sussistenza del legittimo affidamento in capo all'accipiens, dovrà dichiararsi la temporanea inesigibilità dell'indebito Part limitatamente alla quota riferibile alla retribuzione di risultato erogata dalla er l'anno 2021. Tanto in considerazione della circostanza che la parte opponente ha chiesto in restituzione l'intero importo indebitamente erogato per l'ammontare di €
18.602,30 lordi in un'unica soluzione, con conseguente disagio e gravosità per parte debitrice, in considerazione anche dell'entità della somma. Part Con riferimento all'esatto ammontare delle somme pretese dalla a titolo di indebito deve condividersi quanto dedotto da parte opposta in relazione alla scorretta quantificazione dell'indebito operata al lordo delle trattenute e ritenute Part fiscali a fronte di somme percepite dalla parte opposta al netto (cfr. all. 7 busta paga febbraio 2024).
Difatti, per consolidata giurisprudenza “l'Amministrazione, nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuare il recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, giacché al netto di queste ritenute che gli emolumenti in più sono stati corrisposti, e la ripetizione dell'indebito deve necessariamente riferirsi soltanto alle somme effettivamente percepite in eccesso. La ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente, da parte dell'Amministrazione, non può avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendosi, invece, pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.” (cfr. T.A.R., Roma, sez. III, 05/02/2021, n. 1506; Consiglio di Stato, sez. III, 04/07/2011, n. 3984).
Pertanto, al fine di quantificare l'esatto importo dell'indebito al netto delle ritenute e trattenute fiscali e previdenziali, tanto sia in relazione alle somme riferibili alla retribuzione di risultato per l'anno 2021 che per quella 2022, veniva disposta Ctu contabile all'esito della quale il Ctu nominato dott.ssa Persona_1 quantificava in € 11.415,66 l'importo netto complessivo dell'indebito preteso dalla Part a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2021 e 2022 (€ 5.813,78 per l'anno 2022 e € 5.601,88 per l'anno 2021).
Considerato il legittimo affidamento dell'opposta in relazione alle somme indebitamente percepite a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2021 e la conseguente temporanea inesigibilità dell'indebito in parte qua, in ragione di quanto motivato, deve ritenersi che il relativo importo di € 5.601,88, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, non potrà essere compensato con il credito di € 31.392,29 vantato dall'avv. mancando il presupposto della esigibilità, CP_1 richiesto ex art. 1243 c.c., anche ai fini della compensazione impropria.
La quota di indebito riferibile al 2022, pari ad € 5.813,78 netti deve invece ritenersi certa, liquida ed esigibile non ricorrendo gli estremi del legittimo affidamento e dell'operatività dell'apparato rimediale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 8/2023. Pertanto, per tale importo potrà operare la compensazione con il credito di € 31.392,29 vantato dall'avv. . CP_1
Difatti non condivisibili sono le argomentazioni svolte da parte opposta con riferimento alla diversa natura e titolarità dei debiti e crediti per cui è eccepita la compensazione.
Sul punto, parte opposta sostiene che non possa operare una compensazione tra Part l'indebito facente capo alla e il credito di € 31.392,29 vantata dall'avv. CP_1 in quanto trattasi di compensazione operata su poste di bilancio differenti e su Part denaro che non è della che ha solo l'onere di accantonarlo e mai di incassarlo.
Secondo la ricostruzione di parte opposta si tratterebbe di “somme relative a compensi professionali che hanno sì natura retributiva ma la loro provvista non sarebbe a carico sostanziale del bilancio bensì dei soggetti soccombenti in giustizia verso lo Stato, essendo la PA solamente il soggetto che li riscuote dai terzi e li ridistribuisce ma non è né l'avente diritto né ne è gravato”.
Difatti, l'orientamento condiviso dalla parte opposta è sovrapponibile con quello fatto proprio dal giudice remittente nel giudizio definito con sentenza della Corte
Costituzionale numero 128 del 2022. In questa sentenza, tuttavia, tala ricostruzione proposta non era recepita dalla Corte la quale chiariva che “il giudice rimettente muove dall'assunto che le spese di lite siano riscosse dall'Avvocatura dello
Stato «non per conto dell'amministrazione, bensì nella sua qualità di distrattaria ex lege» e che le somme così recuperate siano vincolate ex lege «in favore delle persone degli avvocati e dei procuratori dello Stato».
In senso contrario, va invece osservato che la condanna al pagamento delle spese di lite è fatta dal «giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui» a favore della parte (art. 91, primo comma, cod. proc. civ.) - che è quindi titolare del diritto di credito al relativo pagamento nei confronti della controparte soccombente - e non, salvo il caso di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., del suo difensore.
Nella specie, la parte non è l'Avvocatura dello Stato, bensì l'amministrazione pubblica da essa patrocinata, che, se vittoriosa, ha diritto al rimborso delle spese legali nei confronti del soccombente. Una parte di queste (il 75 per cento) è poi ripartita tra gli avvocati e i procuratori dello Stato, come «componente retributiva aggiuntiva legata agli emolumenti per il "riscosso"» (sentenza n. 236 del 2017). Questi emolumenti, quindi, sono indubbiamente «a carico delle finanze pubbliche, senza che il vincolo di destinazione su di essi imposto dall'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
(Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e dall'art. 9, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, possa mutarne la natura” (cfr. Corte Cost. n. 128/2022).
Tale pronuncia sebbene specificamente riferita all'Avvocatura dello Stato si ritiene estensibile al caso di specie stante l'identità di disciplina richiamata e applicabile
(art. 9 d.l. 90/2014 conv. in l. 114/2014 richiamato in delibera n. 2160/2023).
Per le ragioni esposte l'opposizione va parzialmente accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della parte opponente al pagamento in favore della opposta della minor somma di € 14.774,48 (€ 31.392,29 - € 5.813,78 - € 10.804,03 già erogati in corso di causa e sul cui importo non vi è contestazione).
Dichiara, altresì, temporaneamente inesigibile la somma di € 5.601,88 dovuta alla Part a titolo di indebito per retribuzione di risultato 2021, fino a rateizzazione della stessa.
Le spese del presente giudizio, nonché quelle della fase monitoria sono integralmente compensate in ragione della complessità della questione affrontata e della complessità del quadro normativo e istruttorio.
Le spese di Ctu sono definitivamente liquidate come da separato decreto e sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione Parte proposto da nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1.Accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la al pagamento in favore dell'avv. della minor somma di CP_3 CP_1
€ 14.774,48, oltre accessori dal dovuto al soddisfo;
Part
2. Dichiara temporaneamente inesigibile la somma di € 5.601,88 dovuta alla a titolo di indebito per retribuzione di risultato 2021, fino a rateizzazione della stessa;
3. Compensa le spese del presente giudizio nonché quelle della fase monitoria
4. Spese di Ctu come da separato decreto
Taranto, 12.11.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli