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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/10/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1294/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to SUSSARELLO Parte_1 C.F._1
AN US C.F._2
ATTORE
Contro
, nata a [...] il [...], ; , , CP_1 C.F._3 Controparte_2
; , C.F._4 Controparte_3 Controparte_4
, ; , C.F._5 CP_5 C.F._6 Controparte_6
; , ,; C.F._7 Controparte_7 C.F._8 CP_8
, , nato a [...] il [...],
[...] C.F._9 Controparte_9
, in qualità di erede di;
, C.F._10 Persona_1 Controparte_10
, , Controparte_11 C.F._11
convenuti contumaci con notifiche per pubblici proclami:
, nato a [...] il [...], deceduto con eredi: CP_12 Controparte_3
; / deceduto con eredi: Controparte_4 CP_5 CP_13 Persona_2 [...]
; / dece duta con eredi: ; CP_8 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
- deceduta con eredi: , Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 Per_11
; - deceduta con eredi: , , ;
[...] Persona_12 Controparte_14 Persona_13 Persona_14
- deceduta con eredi: Persona_15 CP_15 CP_16 Controparte_17 CP_18
, ; ; - deceduto con
[...] CP_19 CP_20 Persona_16 Persona_17
Pagina 1 eredi: , , , Persona_18 CP_21 Persona_19 Controparte_7 Persona_20 Per_21
- deceduto con eredi: , ,
[...] Persona_22 Persona_23 Persona_24 Persona_25
, / nato a [...] il [...], deceduto con CP_22 Controparte_23 Persona_26 eredi: - deceduta con eredi: , , Persona_27 Persona_28 Controparte_2 CP_1
MA MA;
; MA;
/ CP_24 CP_25 CP_26 Persona_29 Per_30 Persona_31 [...]
deceduto con eredi: ; / / deceduta con Per_26 Persona_32 Persona_33 Per_34 Per_35 eredi: / deceduto genitore dell'attore con unico erede / nata a Per_36 Per_37 Per_27
Luogosanto il 18.02.1913, deceduta con eredi: ; – deceduto con eredi: Per_38 Per_39 [...]
, - deceduto con eredi: Per_40 Persona_41 Persona_42 Per_43 Per_44 Per_45
– deceduto con eredi: /
[...] Persona_4 Parte_2 Per_46 Persona_47 Per_27
deceduta con eredi: , nato a [...] il [...]; ;
[...] Controparte_6 Persona_22 Per_48
; – deceduta con eredi: ,
[...] Per_49 Controparte_11 Controparte_27 CP_28
/ , nato a
[...] Persona_50 CP_29 Controparte_30 Persona_29
Luogosanto il 03.02.1926, deceduto con eredi: , / , nato Persona_51 CP_31 Persona_52
a Tempio Pausania il 11.05.1915, deceduto con erede / , deceduto con CP_32 Persona_52 eredi: ; – deceduto con Per_35 CP_33 Per_27 Persona_53 Persona_54 eredi: , / , nato a Persona_55 CP_34 Persona_41 Per_35 CP_35
Luogosanto il 15.10.1947 / nata a [...] il [...] / CP_36 [...]
, nato a [...] il [...] / nato a [...] il [...], deceduto con Per_56 Persona_57 eredi: , nato a [...] il [...], deceduto Controparte_18 Persona_58 Persona_53 con erede Persona_59
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione del 10.09.2024, l'attore esponeva di possedere da oltre venti anni, in modo esclusivo, continuo, pubblico e pacifico, i terreni siti nel Comune di Luogosanto e distinti al NTC: a)
Pagina 2 al Foglio 31, mappale 193, Pascolo 4, ha 00.22.50 RD 1,6 – RA 0,58; b) al Foglio 31, mappale 195,
Pascolo 4, ha 03.47.76 RD 17,96 – RA 8,98; c) al Foglio 31, mappale 2, Pascolo ARB U, ha 11.45.74,
RD 177,52 - RA 147,93; d) al Foglio 31, mappale 232, Pascolo 4, ha 00.70.00, RD 3,62 – RA 1,81; e) al Foglio 31, mappale141, Pascolo 5, ha 03.15.25 RD 8,14 – RA 3,26.
Precisava che i detti beni erano utilizzati, a seguito di una divisione amichevole avvenuta tra gli ascendenti - originari intestatari - negli anni cinquanta, dal proprio nonno e alla sua morte dal proprio padre al quale è succeduto avendo proseguito nel possesso.
Chiedeva, pertanto di essere riconosciuto esclusivo proprietario dei terreni oggetto di causa per intervenuta usucapione. Spiegava di aver posseduto in modo esclusivo e continuativo gli immobili oggetto di domanda provvedendo ad effettuarvi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenendo le spese e comportandosi come esclusivo proprietario. I convenuti, seppure ritualmente citati, anche in parte per pubblici proclami, non si costituivano e veniva dichiarata la loro contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali.
E' emerso che gli immobili per cui è causa sono stati materialmente posseduti dall'attore in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica da oltre vent'anni.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Nel caso di specie, è applicabile l'art. 1146 c.c., che disciplina la successione e l'accessione del possesso, consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione. In tale ultima ipotesi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori si ricollega e trova la sua necessaria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene, che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro, giacché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa. In questo caso è necessario che i due possessi siano temporalmente uniti per ottenere l'effetto di cumulo e ciò è acclarato nel caso di specie.
Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
Pagina 3 Ulteriormente, in relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436); che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II, 27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem "va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass. Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del 29.11.2005, n. 25922 "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
La prova degli elementi costitutivi della domanda può evincersi con chiarezza dal complesso delle risultanze istruttorie, avendo l'attore dimostrato di avere esercitato sugli immobili come identificati in atti - in via esclusiva e continuativa - un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione.
I testimoni escussi e , della cui attendibilità Testimone_1 Testimone_2 non è dato dubitare - data l'assenza di interesse e considerata la conoscenza diretta dei luoghi, dell'attore e dei suoi ascendenti, nonché l' assidua frequentazione degli stessi, anche per la vicinanza dei propri terreni a quelli di causa - hanno confermato la veridicità delle circostanze dedotte nei
Pagina 4 capitoli di prova, poste dall'attore a fondamento della domanda.
In particolare, hanno confermato che il nonno dell'attore negli anni cinquanta, il padre dello stesso ed infine il hanno posseduto gli immobili in maniera esclusiva e che gli stessi hanno Parte_1 sempre eseguito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo alla cura, alla recinzione dei terreni, alla sistemazione delle strade, utilizzando ininterrottamente gli immobili in maniera esclusiva.
In ragione dei fatti sopra considerati ben possono ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda, avendo l'attore posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene, posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità.
Considerato, dunque, che le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, deve ritenersi perfezionato in capo all'attore l'acquisto della proprietà degli immobili in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art.1158 c.c.
P.Q.M.
AR , proprietario unico ed esclusivo degli Parte_1 C.F._1 immobili siti in Comune di Luogosanto (SS) e distinti al Catasto Terreni: a) al Foglio 31, mappale 193,
Pascolo 4, ha 00.22.50 RD 1,6 – RA 0,58; b) al Foglio 31, mappale 195, Pascolo 4, ha 03.47.76 RD
17,96 – RA 8,98; c) al Foglio 31, mappale 2, Pascolo ARB U, ha 11.45.74, RD 177,52 - RA 147,93; d) al Foglio 31, mappale 232, Pascolo 4, ha 00.70.00, RD 3,62 – RA 1,81; e) al Foglio 31, mappale 141,
Pascolo 5, ha 03.15.25 RD 8,14 – RA 3,26, avendoli acquistati per usucapione ultraventennale.
2) Ordina al competente Conservatore dei RR II di provvedere alle relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) Spese compensate.
Tempio Pausania, 8.10.2025
Il Giudice
dott. Daniela Schintu
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1294/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to SUSSARELLO Parte_1 C.F._1
AN US C.F._2
ATTORE
Contro
, nata a [...] il [...], ; , , CP_1 C.F._3 Controparte_2
; , C.F._4 Controparte_3 Controparte_4
, ; , C.F._5 CP_5 C.F._6 Controparte_6
; , ,; C.F._7 Controparte_7 C.F._8 CP_8
, , nato a [...] il [...],
[...] C.F._9 Controparte_9
, in qualità di erede di;
, C.F._10 Persona_1 Controparte_10
, , Controparte_11 C.F._11
convenuti contumaci con notifiche per pubblici proclami:
, nato a [...] il [...], deceduto con eredi: CP_12 Controparte_3
; / deceduto con eredi: Controparte_4 CP_5 CP_13 Persona_2 [...]
; / dece duta con eredi: ; CP_8 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
- deceduta con eredi: , Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 Per_11
; - deceduta con eredi: , , ;
[...] Persona_12 Controparte_14 Persona_13 Persona_14
- deceduta con eredi: Persona_15 CP_15 CP_16 Controparte_17 CP_18
, ; ; - deceduto con
[...] CP_19 CP_20 Persona_16 Persona_17
Pagina 1 eredi: , , , Persona_18 CP_21 Persona_19 Controparte_7 Persona_20 Per_21
- deceduto con eredi: , ,
[...] Persona_22 Persona_23 Persona_24 Persona_25
, / nato a [...] il [...], deceduto con CP_22 Controparte_23 Persona_26 eredi: - deceduta con eredi: , , Persona_27 Persona_28 Controparte_2 CP_1
MA MA;
; MA;
/ CP_24 CP_25 CP_26 Persona_29 Per_30 Persona_31 [...]
deceduto con eredi: ; / / deceduta con Per_26 Persona_32 Persona_33 Per_34 Per_35 eredi: / deceduto genitore dell'attore con unico erede / nata a Per_36 Per_37 Per_27
Luogosanto il 18.02.1913, deceduta con eredi: ; – deceduto con eredi: Per_38 Per_39 [...]
, - deceduto con eredi: Per_40 Persona_41 Persona_42 Per_43 Per_44 Per_45
– deceduto con eredi: /
[...] Persona_4 Parte_2 Per_46 Persona_47 Per_27
deceduta con eredi: , nato a [...] il [...]; ;
[...] Controparte_6 Persona_22 Per_48
; – deceduta con eredi: ,
[...] Per_49 Controparte_11 Controparte_27 CP_28
/ , nato a
[...] Persona_50 CP_29 Controparte_30 Persona_29
Luogosanto il 03.02.1926, deceduto con eredi: , / , nato Persona_51 CP_31 Persona_52
a Tempio Pausania il 11.05.1915, deceduto con erede / , deceduto con CP_32 Persona_52 eredi: ; – deceduto con Per_35 CP_33 Per_27 Persona_53 Persona_54 eredi: , / , nato a Persona_55 CP_34 Persona_41 Per_35 CP_35
Luogosanto il 15.10.1947 / nata a [...] il [...] / CP_36 [...]
, nato a [...] il [...] / nato a [...] il [...], deceduto con Per_56 Persona_57 eredi: , nato a [...] il [...], deceduto Controparte_18 Persona_58 Persona_53 con erede Persona_59
convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione del 10.09.2024, l'attore esponeva di possedere da oltre venti anni, in modo esclusivo, continuo, pubblico e pacifico, i terreni siti nel Comune di Luogosanto e distinti al NTC: a)
Pagina 2 al Foglio 31, mappale 193, Pascolo 4, ha 00.22.50 RD 1,6 – RA 0,58; b) al Foglio 31, mappale 195,
Pascolo 4, ha 03.47.76 RD 17,96 – RA 8,98; c) al Foglio 31, mappale 2, Pascolo ARB U, ha 11.45.74,
RD 177,52 - RA 147,93; d) al Foglio 31, mappale 232, Pascolo 4, ha 00.70.00, RD 3,62 – RA 1,81; e) al Foglio 31, mappale141, Pascolo 5, ha 03.15.25 RD 8,14 – RA 3,26.
Precisava che i detti beni erano utilizzati, a seguito di una divisione amichevole avvenuta tra gli ascendenti - originari intestatari - negli anni cinquanta, dal proprio nonno e alla sua morte dal proprio padre al quale è succeduto avendo proseguito nel possesso.
Chiedeva, pertanto di essere riconosciuto esclusivo proprietario dei terreni oggetto di causa per intervenuta usucapione. Spiegava di aver posseduto in modo esclusivo e continuativo gli immobili oggetto di domanda provvedendo ad effettuarvi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenendo le spese e comportandosi come esclusivo proprietario. I convenuti, seppure ritualmente citati, anche in parte per pubblici proclami, non si costituivano e veniva dichiarata la loro contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali.
E' emerso che gli immobili per cui è causa sono stati materialmente posseduti dall'attore in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica da oltre vent'anni.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Nel caso di specie, è applicabile l'art. 1146 c.c., che disciplina la successione e l'accessione del possesso, consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione. In tale ultima ipotesi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori si ricollega e trova la sua necessaria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene, che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro, giacché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa. In questo caso è necessario che i due possessi siano temporalmente uniti per ottenere l'effetto di cumulo e ciò è acclarato nel caso di specie.
Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
Pagina 3 Ulteriormente, in relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436); che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II, 27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem "va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass. Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del 29.11.2005, n. 25922 "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
La prova degli elementi costitutivi della domanda può evincersi con chiarezza dal complesso delle risultanze istruttorie, avendo l'attore dimostrato di avere esercitato sugli immobili come identificati in atti - in via esclusiva e continuativa - un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione.
I testimoni escussi e , della cui attendibilità Testimone_1 Testimone_2 non è dato dubitare - data l'assenza di interesse e considerata la conoscenza diretta dei luoghi, dell'attore e dei suoi ascendenti, nonché l' assidua frequentazione degli stessi, anche per la vicinanza dei propri terreni a quelli di causa - hanno confermato la veridicità delle circostanze dedotte nei
Pagina 4 capitoli di prova, poste dall'attore a fondamento della domanda.
In particolare, hanno confermato che il nonno dell'attore negli anni cinquanta, il padre dello stesso ed infine il hanno posseduto gli immobili in maniera esclusiva e che gli stessi hanno Parte_1 sempre eseguito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo alla cura, alla recinzione dei terreni, alla sistemazione delle strade, utilizzando ininterrottamente gli immobili in maniera esclusiva.
In ragione dei fatti sopra considerati ben possono ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda, avendo l'attore posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene, posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità.
Considerato, dunque, che le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, deve ritenersi perfezionato in capo all'attore l'acquisto della proprietà degli immobili in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art.1158 c.c.
P.Q.M.
AR , proprietario unico ed esclusivo degli Parte_1 C.F._1 immobili siti in Comune di Luogosanto (SS) e distinti al Catasto Terreni: a) al Foglio 31, mappale 193,
Pascolo 4, ha 00.22.50 RD 1,6 – RA 0,58; b) al Foglio 31, mappale 195, Pascolo 4, ha 03.47.76 RD
17,96 – RA 8,98; c) al Foglio 31, mappale 2, Pascolo ARB U, ha 11.45.74, RD 177,52 - RA 147,93; d) al Foglio 31, mappale 232, Pascolo 4, ha 00.70.00, RD 3,62 – RA 1,81; e) al Foglio 31, mappale 141,
Pascolo 5, ha 03.15.25 RD 8,14 – RA 3,26, avendoli acquistati per usucapione ultraventennale.
2) Ordina al competente Conservatore dei RR II di provvedere alle relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3) Spese compensate.
Tempio Pausania, 8.10.2025
Il Giudice
dott. Daniela Schintu
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