Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 05/05/2026, n. 8281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8281 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08281/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13998/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13998 del 2024, proposto da ON TO, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Maria Fasano, Stefania Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, non costituiti in giudizio;
nei confronti
CA ZA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 8 NOVEMBRE 2024, n. prot. 44695 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra ON TO nata il [...] a [...] – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 30 settembre 2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 7136 del 22 marzo 2022, come citata in premessa, è rigettata.”.
- Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione del 16 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa IA FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
Preso atto che, con memoria del 16.04.2026, parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al giudizio di primo grado, avendo intenzione di prendere parte al secondo ciclo dei percorsi “indire” Decreto Interministeriale n. 26/2026, che prevede la rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo e al contenzioso in essere con il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio,
Ritenuto che:
- non è possibile dichiarare l’estinzione del presente giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c) e 85 c.p.a., non essendo state rispettate le formalità all’uopo prescritte dall’art. 84, co. 3, c.p.a. (nella specie la notifica della rinuncia al Ministero dell’Istruzione almeno dieci giorni prima dell'udienza);
- tuttavia, anche ai sensi del disposto di cui al comma 4 del medesimo art. 84 (“Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”), la dichiarazione resa dalla difesa di parte testimonia la carenza di un interesse attuale alla decisione del merito;
- ne deriva, pertanto, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE OR, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
IA FA, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IA FA | IE OR |
IL SEGRETARIO