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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7062 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza dell'8.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale , nella causa civile iscritta sotto il numero RG 28245/2024 previdenza tra
rappresentata e difesa dagli Avv. GENNARO ORLANDO Parte_1
NA TA e PA TA ed elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gennaro Orlando in Napoli alla via Giotto n. 25giusta procura in calce al ricorso telematico;
RICORRENTE
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22.03.2024 Persona_1
(rep. 37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo tutti elettivamente domiciliati in
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe proponeva con ricorso giudiziale del 28.12. 2023 , ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa a :
(X) indennità di accompagnamento ex artt. 1, 2° comma, l. n. 508 del 1988 o 6 del d.lgs. n. 509 del 1988
(X) handicap con connotazione di gravità l.104/92 art. 3 co. 3 , già richieste con domanda amministrativa del 17.3.2023 .
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
1 2)Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
19.12.2024 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario addotto fin dalla data della domanda amministrativa e chiedendo quindi la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda/ CP_1 verifica o da altra accertata in corso di giudizio.
L si costituiva ,deducendo la genericità delle deduzioni contenute in ricorso CP_1
e concludendo per il rigetto della domanda con conferma delle risultanze dell'accertamento medico legale svolto nella precedente fase.
All'odierna udienza, espletata nuova indagine medico-legale , il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
°°°°°
3)La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione .
All'esito del supplemento di accertamento medico legale condotto, invero, risulta fondata , a decorrere dal novembre 2024 , la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della connotazione di gravità dell'handicap sofferto dalla parte .
A mente dell'art.1 L. 11 FEBBRAIO 1980 n.18 infatti :
Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971,n.118,nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile.. ..
La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.
Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.
La giurisprudenza della Suprema Corte insegna che :
In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza,
l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti
2 quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).
(Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015, Rv. 636580)
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, sicché anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera.
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014, Rv. 633410)
4)Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio di opposizione , alla stregua delle nuova e più aggiornata certificazione medico legale, solo in parte confermato la precedente valutazione medico-legale ; ha, infatti, concluso affermando :
Rispetto alla valutazione del precedente CTU appare evidente che ci sia stato un notevole aggravamento, tanto che a Novembre 2024 fu anche prescritto un deambulatore.
Pertanto riteniamo che da tale epoca siano presenti i requisiti medico-legali a sostegno di quanto richiesto.
Concludendo la sua relazione nel seguente modo :
1. La ricorrente è affetta da:
VASCULOPATIA CEREBRALE CON DECLINO COGNITIVO MODERATO E DEFICIT
DELLA STATICO-DINAMICA. DIABETE MELLITO IN TERAPIA CON I.O.
IPERTENSIONE ARTERIOSA. INCONTINENZA URINARIA CON USO DI PRESIDI;
2. La ricorrente NECESSITA di accompagnamento in quanto NON IN GRADO di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con decorrenza: Novembre
Duemilaventiquattro;
3
3. Si riconosce la condizione di HANDICAP con connotazione di gravità, a far data:
Novembre Duemilaventiquattro.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. E' stata infatti valutata la situazione del ricorrente successiva al primo accertamento medico legale compiuto, e quindi l'aggravamento occorso delle diverse patologie riscontrate .
Non si riscontrano , nell'elaborato in atti , carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003;
Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004).
La valutazione del c.t.u. appare infatti corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta. L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1,
Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Ricorrono ,dunque, i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave , a decorrere dall'1.11.2024.
In tali termini il ricorso va limitatamente accolto.
5)Le spese , tenuto conto della decorrenza, notevolmente successiva rispetto alla domanda amministrativa del 17.2.2023 , restano compensate per intero .
E' ben noto ,infatti , che la domanda giudiziale di riconoscimento dell'invalidità civile comprende anche l'accertamento della specifica decorrenza della prestazione , per cui l'eventuale spostamento della decorrenza della prestazione
è da intendersi come un accoglimento parziale della stessa .
La statuizione è sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato :
In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente
4 vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi. (Sez. L, Sentenza n.
17938 del 13/08/2014, Rv. 631915)
Atteso che la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa;
ne consegue che il giudice - il quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. incontra come unico limite l'impossibilità di condannare al pagamento delle spese la parte integralmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi
(Sez. L, Sentenza n. 16821 del 10/08/2005 Rv. 582912)
Nel caso di specie , la decorrenza assegnata dal CTU alla sussistenza dello stato necessitante l'accompagnamento è del novembre 2024 quindi successiva di venti mesi rispetto alla domanda amministrativa del 17.3.2023 per cui deve ritenersi equa la compensazione integrale delle spese .
L'appartenenza della parte alle fasce di reddito protette , tuttavia, esonera la ricorrente dalla rifusione , anche parziale delle spese del giudizio .
Le spese di consulenza si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1)Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto di all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento della Parte_1 connotazione di gravità dello stato di handicap , a decorrere dall'1.11.2024 ;
2)Condanna l' in persona del legale rapp.te , al riconoscimento delle CP_1 prestazioni richieste con la medesima decorrenza;
3)Compensa integralmente le spese del giudizio e dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione nemmeno parziale delle spese di giudizio .
Napoli , 8.10. 2025 Il giudice del lavoro
Dr. Maria Gallo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza dell'8.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale , nella causa civile iscritta sotto il numero RG 28245/2024 previdenza tra
rappresentata e difesa dagli Avv. GENNARO ORLANDO Parte_1
NA TA e PA TA ed elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gennaro Orlando in Napoli alla via Giotto n. 25giusta procura in calce al ricorso telematico;
RICORRENTE
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 22.03.2024 Persona_1
(rep. 37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo tutti elettivamente domiciliati in
Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe proponeva con ricorso giudiziale del 28.12. 2023 , ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa a :
(X) indennità di accompagnamento ex artt. 1, 2° comma, l. n. 508 del 1988 o 6 del d.lgs. n. 509 del 1988
(X) handicap con connotazione di gravità l.104/92 art. 3 co. 3 , già richieste con domanda amministrativa del 17.3.2023 .
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste.
1 2)Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
19.12.2024 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario addotto fin dalla data della domanda amministrativa e chiedendo quindi la condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda/ CP_1 verifica o da altra accertata in corso di giudizio.
L si costituiva ,deducendo la genericità delle deduzioni contenute in ricorso CP_1
e concludendo per il rigetto della domanda con conferma delle risultanze dell'accertamento medico legale svolto nella precedente fase.
All'odierna udienza, espletata nuova indagine medico-legale , il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
°°°°°
3)La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione .
All'esito del supplemento di accertamento medico legale condotto, invero, risulta fondata , a decorrere dal novembre 2024 , la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della connotazione di gravità dell'handicap sofferto dalla parte .
A mente dell'art.1 L. 11 FEBBRAIO 1980 n.18 infatti :
Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971,n.118,nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile.. ..
La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.
Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.
La giurisprudenza della Suprema Corte insegna che :
In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza,
l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti
2 quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità).
(Sez. L, Sentenza n. 15882 del 28/07/2015, Rv. 636580)
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri va intesa non solo in senso fisico, ossia come mera idoneità ad eseguirli materialmente, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata e l'importanza, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica, dovendosi parametrare la stessa non sul numero degli elementari atti giornalieri, ma, soprattutto, sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, sicché anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare la necessità di una effettiva assistenza giornaliera.
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014, Rv. 633410)
4)Il consulente tecnico nominato nel presente giudizio di opposizione , alla stregua delle nuova e più aggiornata certificazione medico legale, solo in parte confermato la precedente valutazione medico-legale ; ha, infatti, concluso affermando :
Rispetto alla valutazione del precedente CTU appare evidente che ci sia stato un notevole aggravamento, tanto che a Novembre 2024 fu anche prescritto un deambulatore.
Pertanto riteniamo che da tale epoca siano presenti i requisiti medico-legali a sostegno di quanto richiesto.
Concludendo la sua relazione nel seguente modo :
1. La ricorrente è affetta da:
VASCULOPATIA CEREBRALE CON DECLINO COGNITIVO MODERATO E DEFICIT
DELLA STATICO-DINAMICA. DIABETE MELLITO IN TERAPIA CON I.O.
IPERTENSIONE ARTERIOSA. INCONTINENZA URINARIA CON USO DI PRESIDI;
2. La ricorrente NECESSITA di accompagnamento in quanto NON IN GRADO di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con decorrenza: Novembre
Duemilaventiquattro;
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3. Si riconosce la condizione di HANDICAP con connotazione di gravità, a far data:
Novembre Duemilaventiquattro.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. E' stata infatti valutata la situazione del ricorrente successiva al primo accertamento medico legale compiuto, e quindi l'aggravamento occorso delle diverse patologie riscontrate .
Non si riscontrano , nell'elaborato in atti , carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. Lav. n. 11054/2003;
Cass. Lav. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. Lav. n. 2151/2004).
La valutazione del c.t.u. appare infatti corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta. L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1,
Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Ricorrono ,dunque, i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave , a decorrere dall'1.11.2024.
In tali termini il ricorso va limitatamente accolto.
5)Le spese , tenuto conto della decorrenza, notevolmente successiva rispetto alla domanda amministrativa del 17.2.2023 , restano compensate per intero .
E' ben noto ,infatti , che la domanda giudiziale di riconoscimento dell'invalidità civile comprende anche l'accertamento della specifica decorrenza della prestazione , per cui l'eventuale spostamento della decorrenza della prestazione
è da intendersi come un accoglimento parziale della stessa .
La statuizione è sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato :
In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente
4 vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi. (Sez. L, Sentenza n.
17938 del 13/08/2014, Rv. 631915)
Atteso che la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa;
ne consegue che il giudice - il quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. incontra come unico limite l'impossibilità di condannare al pagamento delle spese la parte integralmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi
(Sez. L, Sentenza n. 16821 del 10/08/2005 Rv. 582912)
Nel caso di specie , la decorrenza assegnata dal CTU alla sussistenza dello stato necessitante l'accompagnamento è del novembre 2024 quindi successiva di venti mesi rispetto alla domanda amministrativa del 17.3.2023 per cui deve ritenersi equa la compensazione integrale delle spese .
L'appartenenza della parte alle fasce di reddito protette , tuttavia, esonera la ricorrente dalla rifusione , anche parziale delle spese del giudizio .
Le spese di consulenza si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1)Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto di all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento della Parte_1 connotazione di gravità dello stato di handicap , a decorrere dall'1.11.2024 ;
2)Condanna l' in persona del legale rapp.te , al riconoscimento delle CP_1 prestazioni richieste con la medesima decorrenza;
3)Compensa integralmente le spese del giudizio e dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione nemmeno parziale delle spese di giudizio .
Napoli , 8.10. 2025 Il giudice del lavoro
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