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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 949/2025 RG, rimessa al Tribunale per la decisione all'udienza del 27 maggio 2025, promossa
da
rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Simona Tedeschi, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in La Spezia, Via dei Colli n. 9
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI: all'udienza del 27 maggio 2025 la ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 marzo 2025, chiedeva che fosse pronunciata Parte_1
l'interdizione del proprio coniuge , adducendo che l'interdicendo si trovava in CP_1
uno stato di abituale infermità di mente, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, in quanto affetto da demenza senile a far data dal mese di ottobre 2024. Precisava che, a causa di tali condizioni, il era stato dichiarato non autosufficiente ed era di fatto CP_1
invalido permanente nella misura del 100%. Lo stesso non era in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi patrimoniali e di compiere gli atti della vita quotidiana, sicché appariva necessario assicurare al medesimo adeguata protezione ed assistenza.
Quanto alla situazione patrimoniale dell'interdicendo, la ricorrente allegava che il marito era titolare di una modesta pensione, pari a euro 842,00 lordi mensili, ed era proprietario di beni immobili.
All'udienza del 27 maggio 2025, avanti al Giudice Istruttore designato, veniva espletato l'esame del resistente e venivano sentiti ricorrente nonché coniuge Parte_1 dell'interdicendo, e figlio dell'interdicendo. Persona_1
Ritenuto il procedimento sufficientemente istruito sulla base dei documenti prodotti e delle emergenze d'udienza, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*****
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia del resistente, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Nel merito, dalla relazione redatta in data 20/12/2024 dalla dott.ssa psicologa Tes_1 presso l'AUSL di Parma, emerge che gli accertamenti neuropsicologici condotti sul CP_1 hanno evidenziato “un profilo cognitivo caratterizzato da alterazioni a carico delle funzioni esecutive, compatibile con un quadro di MCI non amnesico” (v. doc.
2.2 allegato al ricorso).
Dal certificato medico del 4/2/2025, a firma del dott. medico presso il Persona_2
Centro Disturbi Cognitivi dell'AUSL di Parma, risulta che l'interdicendo, attualmente di anni
73, presenta un quadro di “Deterioramento Mentale Moderato” e che lo stesso, a causa del disturbo neurologico da cui è affetto, versa in una condizione di non autosufficienza nella gestione dei propri bisogni domestici ed extradomestici, oltre che personali, con conseguente necessità di adeguato supporto assistenziale domiciliare, non essendo in grado di badare a se stesso.
Dal certificato medico in data 13/3/2025, a firma della Dott.ssa , dirigente Persona_3
medico presso E.O. Ospedali Galliera-Dipartimento di cure geriatriche, emerge che il CP_1
è affetto da “malattia di Alzheimer di grado moderato con disturbi del comportamento” nonchè da “encefalopatia vascolare cronica atrofica (prevalente regioni frontali e temporali)”. Inoltre, si evince che, in considerazione dell'età, delle comorbilità e del relativo impatto funzionale, il risulta dipendente in pressoché tutte le attività di base e strumentali della vita CP_1 quotidiana. In particolare, “necessita di essere accompagnato per le visite mediche e supervisionato nell'occuparsi dei propri interessi e della propria salute in maniera continuativa nelle 24 ore”.
L'esame diretto dell'interdicendo ha parimenti evidenziato la sua inidoneità a provvedere autonomamente ai propri interessi a causa della sua irreversibile infermità; lo stesso, durante l'esame diretto, ha risposto alle domande con grande esitazione e spesso ha dato risposte non pienamente congruenti con le domande formulate. Nel corso dell'audizione, il resistente non ha saputo indicare il luogo in cui si trovava (“So solo che mi trovo a Parma”) e neppure il motivo per cui si trovava in tribunale. Non è stato in grado di riferire l'importo della pensione dallo stesso percepita, ma ha affermato di sapere solo che tale importo è diminuito.
Quanto alla situazione patrimoniale del resistente, dal ricorso emerge che , CP_1
oltre ad essere comproprietario di beni immobili, percepisce una pensione pari a euro 782,65 mensili netti;
è titolare di un conto corrente postale con un saldo attivo di euro 659,641.
Orbene, nel caso di specie, le risultanze documentali, l'esame dell'interdicendo e le esigenze poste alla base della sua tutela depongono per una pronuncia di accoglimento dello strumento di tutela richiesto.
Occorre preliminarmente evidenziare, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1 marzo 2010, n. 4866; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass. 12 giugno 2006,
n. 13584) e come evincibile sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica del complesso di norme oggi racchiuse sotto il titolo XII del libro primo del codice civile ("Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia"), che a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno, che ha quale dichiarata finalità (art. 1 legge 6/2004) quella di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
Si è, in particolare, chiarito che il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione.
In materia di distinzione tra amministrazione di sostegno e interdizione, la scelta dell'una o dell'altra misura deve tenere conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad «un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti... corrisponderà
l'amministrazione di sostegno» mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta «di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.
Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare «anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie» (cfr. Cass. 22 aprile 2009, n. 9628).
Fatta tale debita premessa, rileva il Collegio che nel caso di specie dalle acquisite risultanze processuali emerge come il non sia assolutamente in grado né di provvedere ai propri CP_1
interessi di carattere economico e personale, oltre che pratico - quotidiano, né di esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari, in ragione della gravità delle sue condizioni di salute, rendendosi pertanto opportuna l'applicazione dello strumento di protezione rigido e maggiormente incidente sulla capacità di agire (v. art. 1 L. n. 6/2004) costituito dall'interdizione.
Infatti, la patologia da cui è affetto il resistente, documentata in atti come “malattia di
Alzheimer di grado moderato con disturbi del comportamento” (v. relazione medica del marzo
2025), notoriamente non consente, per la connaturata ingravescenza e allo stato attuale delle conoscenze mediche e scientifiche sulle patologie a carico del sistema nervoso, di formulare un giudizio prognostico di possibile resipiscenza e conseguente recupero di una certa autosufficienza, bensì, al contrario, di inevitabile aggravarsi e intensificarsi, nel tempo, delle esigenze di cura e accudimento della persona. Si va dunque ben oltre la mera gestione del patrimonio, essendo necessario salvaguardare e valorizzare prima di tutto la persona.
L'esame dell'interdicendo, in udienza, ha consentito di trarre elementi di conferma della diagnosi e del giudizio prognostico che è possibile formulare. Il infatti, per effetto CP_1
della patologia di cui soffre, risulta assolutamente incapace di curare i propri interessi, non solo dal punto di vista patrimoniale, ma anche e soprattutto dal punto di vista sanitario. Da tutte le argomentazioni esposte deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda proposta, con nomina, ai sensi dell'art. 717 c.p.c., di tutore provvisorio nella persona del coniuge, odierna ricorrente, . Parte_1
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Dopo l'annotazione nell'apposito registro (art. 423 cod. civ.), la presente sentenza sarà comunicata (in copia) dalla Cancelleria al
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Parma per l'apertura della tutela (artt. 343 e 424 cod. civ.; 42 disp. att. cod. civ.) ed all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgo Val di Taro
(PR) per l'annotazione in margine all'atto di nascita (art. 49, primo comma, lett. d e lett. e, del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
La natura delle questioni trattate rende opportuno che le spese processuali restino a carico della parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del resistente;
2) Pronuncia l'interdizione di , nato a [...] il [...]; CP_1
3) Nomina tutore provvisorio nata a [...] il [...]; Parte_1
4) Dispone che la presente sentenza sia trascritta dalla Cancelleria nell'apposito registro;
5) Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza al Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Parma ed all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgo Val di Taro
(PR);
6) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgo Val di Taro (PR) di annotare la presente sentenza in margine all'atto di nascita di , nonché di CP_1
compiere gli ulteriori adempimenti di legge;
7) Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Parma in data 10 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) (Dott. Simone Medioli Devoto)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 949/2025 RG, rimessa al Tribunale per la decisione all'udienza del 27 maggio 2025, promossa
da
rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Simona Tedeschi, Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in La Spezia, Via dei Colli n. 9
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI: all'udienza del 27 maggio 2025 la ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 marzo 2025, chiedeva che fosse pronunciata Parte_1
l'interdizione del proprio coniuge , adducendo che l'interdicendo si trovava in CP_1
uno stato di abituale infermità di mente, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, in quanto affetto da demenza senile a far data dal mese di ottobre 2024. Precisava che, a causa di tali condizioni, il era stato dichiarato non autosufficiente ed era di fatto CP_1
invalido permanente nella misura del 100%. Lo stesso non era in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi patrimoniali e di compiere gli atti della vita quotidiana, sicché appariva necessario assicurare al medesimo adeguata protezione ed assistenza.
Quanto alla situazione patrimoniale dell'interdicendo, la ricorrente allegava che il marito era titolare di una modesta pensione, pari a euro 842,00 lordi mensili, ed era proprietario di beni immobili.
All'udienza del 27 maggio 2025, avanti al Giudice Istruttore designato, veniva espletato l'esame del resistente e venivano sentiti ricorrente nonché coniuge Parte_1 dell'interdicendo, e figlio dell'interdicendo. Persona_1
Ritenuto il procedimento sufficientemente istruito sulla base dei documenti prodotti e delle emergenze d'udienza, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*****
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia del resistente, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Nel merito, dalla relazione redatta in data 20/12/2024 dalla dott.ssa psicologa Tes_1 presso l'AUSL di Parma, emerge che gli accertamenti neuropsicologici condotti sul CP_1 hanno evidenziato “un profilo cognitivo caratterizzato da alterazioni a carico delle funzioni esecutive, compatibile con un quadro di MCI non amnesico” (v. doc.
2.2 allegato al ricorso).
Dal certificato medico del 4/2/2025, a firma del dott. medico presso il Persona_2
Centro Disturbi Cognitivi dell'AUSL di Parma, risulta che l'interdicendo, attualmente di anni
73, presenta un quadro di “Deterioramento Mentale Moderato” e che lo stesso, a causa del disturbo neurologico da cui è affetto, versa in una condizione di non autosufficienza nella gestione dei propri bisogni domestici ed extradomestici, oltre che personali, con conseguente necessità di adeguato supporto assistenziale domiciliare, non essendo in grado di badare a se stesso.
Dal certificato medico in data 13/3/2025, a firma della Dott.ssa , dirigente Persona_3
medico presso E.O. Ospedali Galliera-Dipartimento di cure geriatriche, emerge che il CP_1
è affetto da “malattia di Alzheimer di grado moderato con disturbi del comportamento” nonchè da “encefalopatia vascolare cronica atrofica (prevalente regioni frontali e temporali)”. Inoltre, si evince che, in considerazione dell'età, delle comorbilità e del relativo impatto funzionale, il risulta dipendente in pressoché tutte le attività di base e strumentali della vita CP_1 quotidiana. In particolare, “necessita di essere accompagnato per le visite mediche e supervisionato nell'occuparsi dei propri interessi e della propria salute in maniera continuativa nelle 24 ore”.
L'esame diretto dell'interdicendo ha parimenti evidenziato la sua inidoneità a provvedere autonomamente ai propri interessi a causa della sua irreversibile infermità; lo stesso, durante l'esame diretto, ha risposto alle domande con grande esitazione e spesso ha dato risposte non pienamente congruenti con le domande formulate. Nel corso dell'audizione, il resistente non ha saputo indicare il luogo in cui si trovava (“So solo che mi trovo a Parma”) e neppure il motivo per cui si trovava in tribunale. Non è stato in grado di riferire l'importo della pensione dallo stesso percepita, ma ha affermato di sapere solo che tale importo è diminuito.
Quanto alla situazione patrimoniale del resistente, dal ricorso emerge che , CP_1
oltre ad essere comproprietario di beni immobili, percepisce una pensione pari a euro 782,65 mensili netti;
è titolare di un conto corrente postale con un saldo attivo di euro 659,641.
Orbene, nel caso di specie, le risultanze documentali, l'esame dell'interdicendo e le esigenze poste alla base della sua tutela depongono per una pronuncia di accoglimento dello strumento di tutela richiesto.
Occorre preliminarmente evidenziare, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1 marzo 2010, n. 4866; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass. 12 giugno 2006,
n. 13584) e come evincibile sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica del complesso di norme oggi racchiuse sotto il titolo XII del libro primo del codice civile ("Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia"), che a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno, che ha quale dichiarata finalità (art. 1 legge 6/2004) quella di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
Si è, in particolare, chiarito che il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione.
In materia di distinzione tra amministrazione di sostegno e interdizione, la scelta dell'una o dell'altra misura deve tenere conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad «un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti... corrisponderà
l'amministrazione di sostegno» mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta «di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.
Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare «anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie» (cfr. Cass. 22 aprile 2009, n. 9628).
Fatta tale debita premessa, rileva il Collegio che nel caso di specie dalle acquisite risultanze processuali emerge come il non sia assolutamente in grado né di provvedere ai propri CP_1
interessi di carattere economico e personale, oltre che pratico - quotidiano, né di esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari, in ragione della gravità delle sue condizioni di salute, rendendosi pertanto opportuna l'applicazione dello strumento di protezione rigido e maggiormente incidente sulla capacità di agire (v. art. 1 L. n. 6/2004) costituito dall'interdizione.
Infatti, la patologia da cui è affetto il resistente, documentata in atti come “malattia di
Alzheimer di grado moderato con disturbi del comportamento” (v. relazione medica del marzo
2025), notoriamente non consente, per la connaturata ingravescenza e allo stato attuale delle conoscenze mediche e scientifiche sulle patologie a carico del sistema nervoso, di formulare un giudizio prognostico di possibile resipiscenza e conseguente recupero di una certa autosufficienza, bensì, al contrario, di inevitabile aggravarsi e intensificarsi, nel tempo, delle esigenze di cura e accudimento della persona. Si va dunque ben oltre la mera gestione del patrimonio, essendo necessario salvaguardare e valorizzare prima di tutto la persona.
L'esame dell'interdicendo, in udienza, ha consentito di trarre elementi di conferma della diagnosi e del giudizio prognostico che è possibile formulare. Il infatti, per effetto CP_1
della patologia di cui soffre, risulta assolutamente incapace di curare i propri interessi, non solo dal punto di vista patrimoniale, ma anche e soprattutto dal punto di vista sanitario. Da tutte le argomentazioni esposte deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda proposta, con nomina, ai sensi dell'art. 717 c.p.c., di tutore provvisorio nella persona del coniuge, odierna ricorrente, . Parte_1
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Dopo l'annotazione nell'apposito registro (art. 423 cod. civ.), la presente sentenza sarà comunicata (in copia) dalla Cancelleria al
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Parma per l'apertura della tutela (artt. 343 e 424 cod. civ.; 42 disp. att. cod. civ.) ed all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgo Val di Taro
(PR) per l'annotazione in margine all'atto di nascita (art. 49, primo comma, lett. d e lett. e, del
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
La natura delle questioni trattate rende opportuno che le spese processuali restino a carico della parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del resistente;
2) Pronuncia l'interdizione di , nato a [...] il [...]; CP_1
3) Nomina tutore provvisorio nata a [...] il [...]; Parte_1
4) Dispone che la presente sentenza sia trascritta dalla Cancelleria nell'apposito registro;
5) Manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza al Giudice Tutelare presso il
Tribunale di Parma ed all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgo Val di Taro
(PR);
6) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Borgo Val di Taro (PR) di annotare la presente sentenza in margine all'atto di nascita di , nonché di CP_1
compiere gli ulteriori adempimenti di legge;
7) Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Parma in data 10 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena) (Dott. Simone Medioli Devoto)