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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - sezione civile VII - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere dott.ssa Lucia MINAURO - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi
4034/2020, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 5877/2020 del
Tribunale di Napoli depositata in data 17.09.2020 e notificata il 08.10.2020, vertente
tra
(CF. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
avvocati Giancarlo Parente (CF. ) e (CF. CodiceFiscale_2 Parte_2
), congiuntamente e disgiuntamente;
C.F._3
APPELLANTE
e
(C.F. e P.I.: ) (anche in qualità di avente Controparte_1 P.IVA_1
causa di Banco di Napoli S.p.A. in forza di atto per Notaio di Torino del Per_1
10.10.2018), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Cirillo (C.F.: ); CodiceFiscale_4
APPELLATA
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 13 febbraio 2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 18 FEBBRAIO 2025, Parte_1
conveniva in giudizio il Banco di Napoli s.p.a. ed intesa San Paolo s.p.a,
[...]
deducendo:
- di aver stipulato i seguenti contratti: 1) in data 05.01.2005, il contratto di credito personale n°546028, con polizza multi garanzia, a tasso fisso del 7,250% annuo con la S.p.a. Banco di Napoli, avente ad oggetto il prestito di euro 15.647,00, da restituirsi in sessanta rate di pari importo di euro 311,68; 2) in data 04.02.2004, con il medesimo istituto di credito, un contratto di mutuo fondiario con atto per notar , rep. 70555 e racc. 3334, per un importo di euro 30.000,0 da Persona_2
restituirsi in quindici anni mediante il pagamento di 180 rate, con un TAN fissato alla data della stipula del contratto al 3,49% ed un TAEG pari al 3,75%; 3) in data
14.03.2003, con il San Paolo IMI S.p.a. (oggi un contratto Controparte_1
di mutuo fondiario con atto per notar , rep. 37202 e racc. 6284, Persona_3 per l'importo di euro 70.000,00 da restituirsi in quindici anni mediante il pagamento di 180 rate, con un TAN fissato alla data della stipula del contratto al 5,65% ed un
TAEG pari al 5,65;
- che le somme effettivamente erogate ammontavano: per il prestito personale, ad euro 14.843,00 (€ 15.647 meno € 647,00 spese polizza meno € 156,47 spese di istruttoria); per il mutuo del 04.02.2004, ad euro 29.775,00 (€ 30.000,00 meno €
225,00 per spese di istruttoria); per il mutuo del 14.03.2003, ad € 69.485,00 (€
70.000,00 meno € 350,00 per spese di istruttoria meno € 164,00 per spese di perizia);
- che i predetti erano da considerarsi nulli o annullabili perché affetti da usura;
- che nei contratti erano previsti tassi indeterminati ed era indicato un l'ISC inferiore all'ISC effettivo e verificato;
- che la formula per il calcolo della rata del piano di ammortamento alla francese contemplava un meccanismo di capitalizzazione composta degli interessi, benché implicito con conseguente elusione dell'art.1283 c.c. nonché indeterminatezza dello stesso.
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito giudice di “accertare la nullità o dichiarare l'annullabilità dei contratti sottoscritti in regime di usura dall'attore,
2 stante la nullità della causa per contrarietà a norme imperative, e per l'effetto condanni la convenuta, in persona dei l.r.p.t.: alla restituzione di € 3.941,19 relativamente al contratto di prestito personale quale differenza tra il valore del finanziamento iniziale e la quota capitale importo pagato;
alla restituzione di €
27.542, 56 relativamente al contratto di mutuo di € 30.000,00 ed ordini la dilazione del pagamento della restante somma pari ad € 2.232,44 in rate di pari importo senza interessi fino allo scadenza;
relativamente al contratto di mutuo di €
70.000,0 condanni parte convenuta alla restituzione di € 78.485,58, quale importo versato e non dovuto, nonché ordini il versamento della parte ancora da restituire in 45 rate di pari importo senza interesse. In via gradata voglia accertare la nullità
o dichiarare l'annullabilità dei contratti impugnati, stante la nullità della causa per contrarietà a norme imperative, sottoscritti in regime di usura, e per l'effetto condanni la convenuta, in persona del l.r.p.t., alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, da valutarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi legali, ed ordini la dilazione del pagamento della restanti somme, ove necessario, in rate di pari importo senza interessi fino allo scadere;
in via ancor più subordinata voglia accertare la nullità delle clausole, singolarmente o cumulativamente considerate, contenenti l'indicazione dei tassi usurai e per
l'effetto voglia condannare le convenute, in persona del l.r.p.t. alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ordinando la sostituzione delle clausole nulle con clausole indicanti un tasso di interesse pari al tasso di interesse legale, ricalcolando interamente il piano di ammortamento delle rate. Voglia condannare le parti convenute alla refusione di spese ed onorari di lite, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo come da allegata nota spese ”.
1.2. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le Banche convenute contestando le avverse argomentazioni dell'attore e chiedendo al Tribunale di:
“rigettare ogni domanda attorea perché improcedibile, inammissibile ed infondata;
- condannare l'istante al pagamento delle spese di lite.”
1.3. Espletata l'istruttoria, il Tribunale, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “1) RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
2) CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 15.444,50 (di cui € 13.430,00 Controparte_1
3 per compensi di avvocato ed € 2.014,50 per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto
10 marzo 2014, n. 55) oltre Iva e Cpa come per legge e se dovute;
3) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in atti, definitivamente a carico di
”. Parte_1
2. Il giudizio di appello
2.1. Con atto di appello notificato il 6.11.2020, ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. e 351 c.p.c., derivando dall'esecuzione della sentenza un danno grave ed irreparabile per l'appellante.
Nel merito voglia riformare la sentenza impugnata, in ragione delle critiche analiticamente formulate avverso i singoli capi, e così accertare la nullità o dichiarare l'annullabilità dei contratti sottoscritti in regime di usura dall'attore, stante la nullità della causa per contrarietà a norme imperative, e per l'effetto condanni la convenuta, in persona dei l.r.p.t.: alla restituzione di € 3.941,19 relativamente al contratto di prestito personale quale differenza tra il valore del finanziamento iniziale e la quota capitale importo pagato;
alla restituzione di €
27.542, 56 relativamente al contratto di mutuo di € 30.000,00 ed ordini la dilazione del pagamento della restante somma pari ad € 2.232,44 in rate di pari importo senza interessi fino allo scadenza;
relativamente al contratto di mutuo di €
70.000,0 condanni parte convenuta alla restituzione di € 78.485,58, quale importo versato e non dovuto, nonchè ordini il versamento della parte ancora da restituire in 45 rate di pari importo senza interesse. In via gradata voglia accertare la nullità
o dichiarare l'annullabilità dei contratti impugnati, stante la nullità della causa per contrarietà a norme imperative, sottoscritti in regime di usura, e per l'effetto condanni la convenuta, in persona del l.r.p.t., alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, da valutarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi legali, ed ordini la dilazione del pagamento della restanti somme, ove necessario, in rate di pari importo senza interessi fino allo scadere;
in via ancor più subordinata voglia accertare la nullità delle clausole, singolarmente o cumulativamente considerate, contenenti l'indicazione dei tassi usurai e per
l'effetto voglia condannare le convenute, in persona del l.r.p.t. alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
4 ordinando la sostituzione delle clausole nulle con clausole indicanti un tasso di interesse pari al tasso di interesse legale, ricalcolando interamente il piano di ammortamento delle rate.
In ogni caso voglia condannare le parti convenute alla refusione di spese ed onorari di lite, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfetario delle spese nella misura del
15% del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo”.
2.2. Si è costituita in giudizio anche in qualità di avente Controparte_1
causa di Banco di Napoli S.p.A., chiedendo a questa Corte di:
“- dichiarare la inammissibilità del gravame proposto;
- confermare la sentenza emessa dal Giudice di prime cure per le motivazioni innanzi illustrate;
- rigettare la domanda di sospensiva della esecutività della sentenza;
- condannare parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del grado di giudizio”.
2.3. Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., la Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 13.2.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. I motivi di appello
3.1. In via preliminare, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022,
n.7081).
5 Ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante ha indicato con sufficiente puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte
a rivederle per ottenere la riforma della sentenza.
L'appello deve essere, dunque, delibato nel merito.
3.2. L'impugnante critica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso il carattere usurario dei contratti su indicati.
Secondo l'appellante, l'art. 644 c.p. prenderebbe in considerazione <non gli interessi corrispettivi, come sostenuto nella sentenza impugnata, bensì “il corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità” , ovvero per poter garantire alla persona offesa la tutela più ampia possibile, tutela che al contrario la giurisprudenza ha via via sempre più ridotto, giungendo ad elaborare una diversa funzione “ontologica” e causale della clausola relativa agli interessi convenzionali, rispetto a quella che regola gli interessi di mora, arrivando infine a svuotare di contenuto il dettato dell'art. 644 c.p. nel punto in cui punisce chiunque si faccia dare o anche solo promettere interessi usurari!>>.
Il verificarsi o meno del ritardo nel pagamento che fa scattare gli interessi di mora sarebbe, secondo la ricostruzione dell'impugnante del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione del concetto di usura, <anche perché si potrebbe arrivare al paradosso di far sottoscrivere ad ignari clienti contratti con un tasso “corrispettivo” molto basso (che li attragga) ed un tasso di mora palesemente in usura (ma nascosto ad arte nel contratto), confidando sul fatto che una volta verificatasi la circostanza del ritardo il cliente comunque non chieda di essere tutelato nelle sedi opportune!>>.
Inoltre, l'usura dovrebbe, ad avviso dell'impugnante, calcolarsi sommando interessi convenzionali ed interessi moratori <per l'ipotesi in cui non si rinvenga un articolo che chiarisca come gli interessi di mora si andranno ad applicare solo alla parte di rata che riguardi il capitale!>>.
6 Ancora, l'appellante, nel contestare la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto di dover escludere che la commissione per l'estinzione anticipata del mutuo debba essere computata ai fini del calcolo sull'usurarietà, osserva che <dal momento che la possibilità dell'estinzione anticipata viene inserita nel contratto diviene parte integrante del medesimo e regola una delle ipotesi di estinzione dell'obbligazione attraverso una modalità alternativa a quella del pagamento di tutte le rate del piano, motivo per il quale non può costituire una circostanza che esula dallo schema contrattuale, né un'eccezione all'esecuzione dello stesso, dal momento che tale circostanza viene prevista e regolamentata!
Una circostanza che vada al di fuori dello schema contrattuale è una circostanza che per sua stessa natura non è stata prevista nel contratto e per tale ragione costituisce un'eccezione all'esecuzione dello schema contrattuale! È contraddittorio, a parere di chi scrive, ritenere che una circostanza prevista e regolamentata dal contratto possa essere ritenuta una circostanza che esula la regolare esecuzione del contratto! Ed ancora una volta non convince il principio secondo il quale l'intera disciplina antiusura imporrebbe il confronto dei soli dati omogenei: in definitiva attraverso tale principio si potrebbe conferire agli istituti di credito di poter legittimamente porre in essere una serie di comportamenti che se considerati in modo scollegato l'uno dall'altro risultino conformi al dato normativo, ma nel momento in cui vengono posti in correlazione tra loro fanno emergere
l'illiceità del comportamento tenuto! >>.
Infine, l'impugnante contesta la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha escluso l'illegittimità del metodo di ammortamento c.d. alla francese, rilevando, altresì una discrasia nei contratti <tra rappresentato e quello poi CP_2
effettivamente rilevato>>.
Richiamando, in particolare, le conclusioni cui sono giunti taluni matematici finanziari nonché una pronuncia del Tribunale di Roma, l'appellante deduce che il piano di ammortamento cd. alla francese celi una forma “nascosta” di capitalizzazione determinata dalla indebita maggiorazione degli interessi compresa nella formula di calcolo che sottende il valore della rata pattuita nel contratto.
3.3. Le censure dell'impugnante sono tutte palesemente infondate.
7 Innanzitutto, la prima censura si fonda sul presupposto (come si vedrà errato) che l'illegittimo superamento del tasso soglia usura relativo ai soli interessi moratori comporterebbe la gratuità del mutuo.
Come è noto, la Suprema Corte, nella sentenza a Sezioni Unite n.
19597/20,benché abbia definitivamente chiarito che gli interessi di mora soggiacciono alla disciplina antiusura (atteso che la stessa mira a sanzionare la promessa di qualsiasi somma usuraria da corrispondere in ragione del vincolo contrattuale) e che anche rispetto a tali interessi debba ritenersi operante la norma di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. (la quale sancisce la nullità della clausola usuraria ed esclude la debenza degli interessi pattuiti) ha ulteriormente sancito che:
a) ove l'interesse corrispettivo sia lecito e unicamente il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, soltanto questi ultimi vanno considerati illeciti e non dovuti;
b) in tale evenienza, si applica la disposizione generale dettata dall'art. 1224, comma 1, c.c., onde il risarcimento del danno sofferto dal creditore va commisurato non più alla misura preconcordata ed usuraria, bensì a quella lecitamente convenuta per gli interessi corrispettivi;
ciò in quanto, una volta caduta la clausola relativa agli interessi moratori, residua comunque un danno per il creditore insoddisfatto, sicché va fatta applicazione della regola comune secondo cui il pregiudizio patrimoniale derivante dall'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato mercé il riconoscimento della stessa misura degli interessi corrispettivi già dovuta per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità di una somma di denaro.
Nella detta pronuncia è stato, inoltre, precisato che il tasso soglia dell'usura si calcola in modo diverso per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, dovendosi, per questi ultimi, utilizzare la seguente formula: «tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) + maggiorazione media degli interessi moratori x coefficiente in aumento + punti percentuali aggiuntivi previsti, quale ulteriore tolleranza, dall'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996».
Ove, peraltro, i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto (T.E.G.), comprensivo degli interessi moratori, e il
8 T.E.G.M., così come rilevato negli stessi decreti, con il coefficiente in aumento ivi previsto.
Deve ancora rilevarsi che, come chiarito sempre dalla Suprema Corte, non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini del confronto con il tasso soglia antiusura, atteso che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in regola con i pagamenti deve corrispondere gli interessi corrispettivi;
quando, invece, è in ritardo rispetto alle scadenze stabilite, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori.
Ne consegue che i detti tassi non si possano sommare, in quanto fondati su basi di calcolo del tutto diverse: il tasso corrispettivo si calcola, infatti, sul capitale residuo, il tasso di mora sulla rata scaduta (cfr. Cass. n. 17447/19).
Assodato dunque che il tasso soglia degli interessi moratori deve essere calcolato separatamente rispetto a quello degli interessi corrispettivi, l'eventuale superamento del limite dell'usura relativo agli interessi moratori, ove mai accertato, non potrebbe in ogni caso potuto comportare la non debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
Conforme a diritto deve dunque ritenersi sul punto la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che << alla eventuale usurarietà degli interessi moratori non possa conseguire la non debenza anche di quelli corrispettivi (non usurari), atteso che l'art. 1815, II comma, c.c. delinea la nullità della sola clausola che prevede interessi usurari, dovendosi interpretare la successiva precisazione "e non sono dovuti interessi" non come esclusione della debenza di qualsiasi altro tipo di interesse previsto da altre clausole pur conformi a legge, ma piuttosto come divieto, in ottica sanzionatoria, di sostituzione alla clausola nulla di una misura degli interessi minore (interessi nella misura legale o interessi nei limiti del tasso soglia), quindi come esclusione dell'operatività dell'ordinario meccanismo sostitutivo o integrativo previsto dagli artt. 1339 e1419,
II comma, c.c. Poiché pertanto i due tassi afferiscono a due clausole ben distinte ed autonome tra loro, ove solo la pattuizione relativa agli interessi di mora sia nulla, in ragione della distinzione sopra rilevata, il vizio di nullità non si estende alla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi>>.
Invero, la Suprema Corte, superando i contrasti della giurisprudenza di merito sul punto, ha affermato che "In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del
"tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla
9 sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni
a quella connessi " (Cass. n. 7352 del 07/03/2022).
A sostegno di detta conclusione, si è osservato che la commissione di estinzione anticipata costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio.
Gli interessi moratori, dunque, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
proprio la natura di penale per recesso, insita poi nella commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del
2008), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi alla pattuizione negoziale.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha ribadito tale principio che può ormai ritenersi consolidato anche nella giurisprudenza di merito (cfr. Cass.
08/07/2024, n.18497; Cass. 29/12/2023, n.36404; Corte appello Ancona
17/01/2024, n.98).
Le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della l. n. 108 del 1996 emanate dalla Banca d'Italia escludono, poi, dal calcolo del TEG gli interessi di mora, nonché tutti gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo e le penali previste in caso di estinzione anticipata del rapporto: ciò significa che la legge antiusura, nel prevedere il tasso- soglia al di là del quale gli interessi pattuiti vanno considerati usurari, riguarda sì gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, ma al fine della verifica del
10 superamento del tasso-soglia non si può effettuare la sommatoria degli stessi, né delle altre condizioni contrattuali.
Dall'applicazione dei summenzionati principi al caso che ci occupa, ne deriva che correttamente la sentenza di prime cure ha escluso la commissione di estinzione anticipata tra i costi collegati all'erogazione del credito e, dunque, la sua rilevanza quale componente di uno degli elementi in comparazione ai fini del calcolo dell'usurarietà degli interessi, anche tenuto conto del fatto che il , come Parte_1
emerge dagli atti, non ha estinto anticipatamente i contratti di finanziamento, ragion per cui alcuna penale per la estinzione anticipata è stata corrisposta.
Anche la censura dell'impugnante, sullo specifico punto, deve essere dunque, rigettata.
Deve, a questo punto, rilevarsi che il giudice di primo grado ha accertato, anche a mezzo c.t.u., come il non abbia mai corrisposto gli interessi moratori. Lo Parte_1
stesso non avrebbe potuto chiedere, quindi, la restituzione degli interessi pagati, in assenza di allegazione e prova di un'eventuale mora nel pagamento delle rate.
La decisione del Tribunale si rivela corretta, con riferimento al rigetto della domanda di ripetizione formulata dal , nonché alla domanda tesa alla Parte_1 dichiarazione di “non debenza” di alcun interesse, avendo il Tribunale compiutamente accertato, sempre attraverso l'espletamento di c.t.u. e sulla base dei corretti criteri su esplicitati che, “per tutti i contratti oggetto di accertamento il
TAEG ed il tasso di mora è al di sotto del tasso soglia ex lege 108/96”.
Quanto alla censura relativa alla pretesa illegittimità del metodo di ammortamento c.d. “alla francese” in virtù della asserita illegittima capitalizzazione degli interessi sottesa a tale metodo ed alla difformità tra il tasso di interesse nominale ed il tasso effettivamente applicato, secondo la ricostruzione proposta dall'appellante, da un punto di vista matematico, la maggiore onerosità degli interessi, nel sistema di ammortamento alla francese, comporterebbe l'applicazione di un regime di capitalizzazione composta, con conseguente calcolo di interessi su interessi, in quanto l'aggiornamento del debito residuo ad ogni scadenza prevede che gli interessi maturati sul debito residuo del periodo precedente vengano incorporati nel debito.
Sul piano squisitamente giuridico, tuttavia, ciò non implica, ad avviso del Collegio,
l'automatica applicazione dell'art. 1283 c.c., non esistendo, nella specie, un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale calcolare l'interesse
11 composto. La quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva. In pratica, il piano di ammortamento alla francese prevede un ammontare più elevato dell'obbligazione di interessi, rispetto a piani di ammortamento all'italiana, solo in ragione dalla diversa costruzione delle rate, che nell'ammortamento all'italiana, prevede una quota capitale costante per tutta la durata dell'ammortamento, mentre nell'ammortamento alla francese, prevede un calcolo degli interessi corrispettivi applicando il relativo tasso sul debito capitale progressivamente residuo dopo il pagamento della rata. Nella sostanza, la circostanza che di fatto, si paghino interessi leggermente superiori nell'ammortamento alla francese, trova ragione, non già in un calcolo anatocistico “nascosto”, bensì nel fatto che, nell'ammortamento all'italiana, le rate comprendono sin da subito una quota capitale maggiore e, dunque, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente maggiore rispetto alla prima rata dell'ammortamento alla francese,
l'interesse sarà, progressivamente, sempre più basso.
La Suprema Corte occupata della questione nella sentenza, a Sezioni Unite,
15130/2024, chiarendo che <in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
La Corte di Cassazione ha anche precisato che i piani di ammortamento “alla francese” non generano illegittimi effetti anatocistici.
La detta sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 ha escluso, infatti, l'anatocismo nei mutui a tasso fisso con ammortamento alla francese, chiarendo, altresì, come detto, che la mancata indicazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non comporta la nullità del contratto, né per indeterminatezza dell'oggetto né per violazione della normativa sulla trasparenza contrattuale.
12 Con l'ordinanza n. 7382 del 19 marzo 2025, tali principi sono stati estesi dalla
Suprema Corte anche ai mutui a tasso variabile (cfr. anche Cassazione civile sez.
I, 29/03/2025, n.8322/2025).
Alcun rilievo assume, poi, la circostanza in uno dei contratti sia stato indicato un
ISC differente da quello che è stato in concreto applicato.
In primo luogo, deve condividersi l'assunto del giudice di primo grado, secondo cui Con l costituisce un indicatore di natura informativa, il cui scopo è esclusivamente quello di fornire al cliente una visione sintetica e comprensibile del costo complessivo del finanziamento.
Tale indicatore, disciplinato dalla normativa regolamentare del CICR e dai provvedimenti della Banca d'Italia in materia di trasparenza bancaria, non assume la natura di una condizione economica vincolante del contratto, né equivale a un tasso di interesse o a un onere contrattuale specifico.
L'articolo 117, comma 6, del Testo Unico Bancario (TUB), richiamato quale presunta base per la nullità, è norma volta a tutelare la correttezza nella indicazione dei tassi, prezzi e condizioni contrattuali effettivamente pattuiti, prevedendo la nullità di clausole che impongano condizioni più onerose di quelle pubblicizzate. Tuttavia, detta disposizione si riferisce specificamente ai tassi e alle condizioni contrattuali e non può essere estesa all'ISC, il quale è un mero indicatore e non un elemento determinante e vincolante del rapporto negoziale
(cfr. sul punto ord. n. 397 in data 08 gennaio 2025 Cass. Sez. 1; ord. n. 4597 del
14/02/2023; sent. n. 39169 del 09/12/2021; Cass. Sez. 1 -).
Con La mancata o errata indicazione dell' , sebbene costituisca una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, non determina nullità contrattuale ma può costituire al più, fonte di responsabilità risarcitoria, qualora venga provato il danno subito dal cliente in conseguenza dell'inadempimento.
Nel caso di specie, non risultano dimostrati né la sussistenza di un danno effettivo
Con né il nesso causale tra l'errata indicazione dell' e una eventuale pregiudizio subito dall'odierno impugnante.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto
2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della
13 causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013
(Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato il 6.11.2020, Parte_1
avverso la sentenza n. 5877/2020 del Tribunale di Napoli depositata in data
17.09.2020 e notificata il 08.10.2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00 a titolo
[...]
di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa
Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - sezione civile VII - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere dott.ssa Lucia MINAURO - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi
4034/2020, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 5877/2020 del
Tribunale di Napoli depositata in data 17.09.2020 e notificata il 08.10.2020, vertente
tra
(CF. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
avvocati Giancarlo Parente (CF. ) e (CF. CodiceFiscale_2 Parte_2
), congiuntamente e disgiuntamente;
C.F._3
APPELLANTE
e
(C.F. e P.I.: ) (anche in qualità di avente Controparte_1 P.IVA_1
causa di Banco di Napoli S.p.A. in forza di atto per Notaio di Torino del Per_1
10.10.2018), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Cirillo (C.F.: ); CodiceFiscale_4
APPELLATA
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 13 febbraio 2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 18 FEBBRAIO 2025, Parte_1
conveniva in giudizio il Banco di Napoli s.p.a. ed intesa San Paolo s.p.a,
[...]
deducendo:
- di aver stipulato i seguenti contratti: 1) in data 05.01.2005, il contratto di credito personale n°546028, con polizza multi garanzia, a tasso fisso del 7,250% annuo con la S.p.a. Banco di Napoli, avente ad oggetto il prestito di euro 15.647,00, da restituirsi in sessanta rate di pari importo di euro 311,68; 2) in data 04.02.2004, con il medesimo istituto di credito, un contratto di mutuo fondiario con atto per notar , rep. 70555 e racc. 3334, per un importo di euro 30.000,0 da Persona_2
restituirsi in quindici anni mediante il pagamento di 180 rate, con un TAN fissato alla data della stipula del contratto al 3,49% ed un TAEG pari al 3,75%; 3) in data
14.03.2003, con il San Paolo IMI S.p.a. (oggi un contratto Controparte_1
di mutuo fondiario con atto per notar , rep. 37202 e racc. 6284, Persona_3 per l'importo di euro 70.000,00 da restituirsi in quindici anni mediante il pagamento di 180 rate, con un TAN fissato alla data della stipula del contratto al 5,65% ed un
TAEG pari al 5,65;
- che le somme effettivamente erogate ammontavano: per il prestito personale, ad euro 14.843,00 (€ 15.647 meno € 647,00 spese polizza meno € 156,47 spese di istruttoria); per il mutuo del 04.02.2004, ad euro 29.775,00 (€ 30.000,00 meno €
225,00 per spese di istruttoria); per il mutuo del 14.03.2003, ad € 69.485,00 (€
70.000,00 meno € 350,00 per spese di istruttoria meno € 164,00 per spese di perizia);
- che i predetti erano da considerarsi nulli o annullabili perché affetti da usura;
- che nei contratti erano previsti tassi indeterminati ed era indicato un l'ISC inferiore all'ISC effettivo e verificato;
- che la formula per il calcolo della rata del piano di ammortamento alla francese contemplava un meccanismo di capitalizzazione composta degli interessi, benché implicito con conseguente elusione dell'art.1283 c.c. nonché indeterminatezza dello stesso.
Tanto premesso, l'attore chiedeva all'adito giudice di “accertare la nullità o dichiarare l'annullabilità dei contratti sottoscritti in regime di usura dall'attore,
2 stante la nullità della causa per contrarietà a norme imperative, e per l'effetto condanni la convenuta, in persona dei l.r.p.t.: alla restituzione di € 3.941,19 relativamente al contratto di prestito personale quale differenza tra il valore del finanziamento iniziale e la quota capitale importo pagato;
alla restituzione di €
27.542, 56 relativamente al contratto di mutuo di € 30.000,00 ed ordini la dilazione del pagamento della restante somma pari ad € 2.232,44 in rate di pari importo senza interessi fino allo scadenza;
relativamente al contratto di mutuo di €
70.000,0 condanni parte convenuta alla restituzione di € 78.485,58, quale importo versato e non dovuto, nonché ordini il versamento della parte ancora da restituire in 45 rate di pari importo senza interesse. In via gradata voglia accertare la nullità
o dichiarare l'annullabilità dei contratti impugnati, stante la nullità della causa per contrarietà a norme imperative, sottoscritti in regime di usura, e per l'effetto condanni la convenuta, in persona del l.r.p.t., alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, da valutarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi legali, ed ordini la dilazione del pagamento della restanti somme, ove necessario, in rate di pari importo senza interessi fino allo scadere;
in via ancor più subordinata voglia accertare la nullità delle clausole, singolarmente o cumulativamente considerate, contenenti l'indicazione dei tassi usurai e per
l'effetto voglia condannare le convenute, in persona del l.r.p.t. alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ordinando la sostituzione delle clausole nulle con clausole indicanti un tasso di interesse pari al tasso di interesse legale, ricalcolando interamente il piano di ammortamento delle rate. Voglia condannare le parti convenute alla refusione di spese ed onorari di lite, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo come da allegata nota spese ”.
1.2. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le Banche convenute contestando le avverse argomentazioni dell'attore e chiedendo al Tribunale di:
“rigettare ogni domanda attorea perché improcedibile, inammissibile ed infondata;
- condannare l'istante al pagamento delle spese di lite.”
1.3. Espletata l'istruttoria, il Tribunale, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “1) RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
2) CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 15.444,50 (di cui € 13.430,00 Controparte_1
3 per compensi di avvocato ed € 2.014,50 per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto
10 marzo 2014, n. 55) oltre Iva e Cpa come per legge e se dovute;
3) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in atti, definitivamente a carico di
”. Parte_1
2. Il giudizio di appello
2.1. Con atto di appello notificato il 6.11.2020, ha impugnato la Parte_1
predetta sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. e 351 c.p.c., derivando dall'esecuzione della sentenza un danno grave ed irreparabile per l'appellante.
Nel merito voglia riformare la sentenza impugnata, in ragione delle critiche analiticamente formulate avverso i singoli capi, e così accertare la nullità o dichiarare l'annullabilità dei contratti sottoscritti in regime di usura dall'attore, stante la nullità della causa per contrarietà a norme imperative, e per l'effetto condanni la convenuta, in persona dei l.r.p.t.: alla restituzione di € 3.941,19 relativamente al contratto di prestito personale quale differenza tra il valore del finanziamento iniziale e la quota capitale importo pagato;
alla restituzione di €
27.542, 56 relativamente al contratto di mutuo di € 30.000,00 ed ordini la dilazione del pagamento della restante somma pari ad € 2.232,44 in rate di pari importo senza interessi fino allo scadenza;
relativamente al contratto di mutuo di €
70.000,0 condanni parte convenuta alla restituzione di € 78.485,58, quale importo versato e non dovuto, nonchè ordini il versamento della parte ancora da restituire in 45 rate di pari importo senza interesse. In via gradata voglia accertare la nullità
o dichiarare l'annullabilità dei contratti impugnati, stante la nullità della causa per contrarietà a norme imperative, sottoscritti in regime di usura, e per l'effetto condanni la convenuta, in persona del l.r.p.t., alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, da valutarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi legali, ed ordini la dilazione del pagamento della restanti somme, ove necessario, in rate di pari importo senza interessi fino allo scadere;
in via ancor più subordinata voglia accertare la nullità delle clausole, singolarmente o cumulativamente considerate, contenenti l'indicazione dei tassi usurai e per
l'effetto voglia condannare le convenute, in persona del l.r.p.t. alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
4 ordinando la sostituzione delle clausole nulle con clausole indicanti un tasso di interesse pari al tasso di interesse legale, ricalcolando interamente il piano di ammortamento delle rate.
In ogni caso voglia condannare le parti convenute alla refusione di spese ed onorari di lite, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfetario delle spese nella misura del
15% del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo”.
2.2. Si è costituita in giudizio anche in qualità di avente Controparte_1
causa di Banco di Napoli S.p.A., chiedendo a questa Corte di:
“- dichiarare la inammissibilità del gravame proposto;
- confermare la sentenza emessa dal Giudice di prime cure per le motivazioni innanzi illustrate;
- rigettare la domanda di sospensiva della esecutività della sentenza;
- condannare parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi del grado di giudizio”.
2.3. Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., la Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 13.2.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. I motivi di appello
3.1. In via preliminare, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022,
n.7081).
5 Ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante ha indicato con sufficiente puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte
a rivederle per ottenere la riforma della sentenza.
L'appello deve essere, dunque, delibato nel merito.
3.2. L'impugnante critica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso il carattere usurario dei contratti su indicati.
Secondo l'appellante, l'art. 644 c.p. prenderebbe in considerazione <non gli interessi corrispettivi, come sostenuto nella sentenza impugnata, bensì “il corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità” , ovvero per poter garantire alla persona offesa la tutela più ampia possibile, tutela che al contrario la giurisprudenza ha via via sempre più ridotto, giungendo ad elaborare una diversa funzione “ontologica” e causale della clausola relativa agli interessi convenzionali, rispetto a quella che regola gli interessi di mora, arrivando infine a svuotare di contenuto il dettato dell'art. 644 c.p. nel punto in cui punisce chiunque si faccia dare o anche solo promettere interessi usurari!>>.
Il verificarsi o meno del ritardo nel pagamento che fa scattare gli interessi di mora sarebbe, secondo la ricostruzione dell'impugnante del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione del concetto di usura, <anche perché si potrebbe arrivare al paradosso di far sottoscrivere ad ignari clienti contratti con un tasso “corrispettivo” molto basso (che li attragga) ed un tasso di mora palesemente in usura (ma nascosto ad arte nel contratto), confidando sul fatto che una volta verificatasi la circostanza del ritardo il cliente comunque non chieda di essere tutelato nelle sedi opportune!>>.
Inoltre, l'usura dovrebbe, ad avviso dell'impugnante, calcolarsi sommando interessi convenzionali ed interessi moratori <per l'ipotesi in cui non si rinvenga un articolo che chiarisca come gli interessi di mora si andranno ad applicare solo alla parte di rata che riguardi il capitale!>>.
6 Ancora, l'appellante, nel contestare la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto di dover escludere che la commissione per l'estinzione anticipata del mutuo debba essere computata ai fini del calcolo sull'usurarietà, osserva che <dal momento che la possibilità dell'estinzione anticipata viene inserita nel contratto diviene parte integrante del medesimo e regola una delle ipotesi di estinzione dell'obbligazione attraverso una modalità alternativa a quella del pagamento di tutte le rate del piano, motivo per il quale non può costituire una circostanza che esula dallo schema contrattuale, né un'eccezione all'esecuzione dello stesso, dal momento che tale circostanza viene prevista e regolamentata!
Una circostanza che vada al di fuori dello schema contrattuale è una circostanza che per sua stessa natura non è stata prevista nel contratto e per tale ragione costituisce un'eccezione all'esecuzione dello schema contrattuale! È contraddittorio, a parere di chi scrive, ritenere che una circostanza prevista e regolamentata dal contratto possa essere ritenuta una circostanza che esula la regolare esecuzione del contratto! Ed ancora una volta non convince il principio secondo il quale l'intera disciplina antiusura imporrebbe il confronto dei soli dati omogenei: in definitiva attraverso tale principio si potrebbe conferire agli istituti di credito di poter legittimamente porre in essere una serie di comportamenti che se considerati in modo scollegato l'uno dall'altro risultino conformi al dato normativo, ma nel momento in cui vengono posti in correlazione tra loro fanno emergere
l'illiceità del comportamento tenuto! >>.
Infine, l'impugnante contesta la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha escluso l'illegittimità del metodo di ammortamento c.d. alla francese, rilevando, altresì una discrasia nei contratti <tra rappresentato e quello poi CP_2
effettivamente rilevato>>.
Richiamando, in particolare, le conclusioni cui sono giunti taluni matematici finanziari nonché una pronuncia del Tribunale di Roma, l'appellante deduce che il piano di ammortamento cd. alla francese celi una forma “nascosta” di capitalizzazione determinata dalla indebita maggiorazione degli interessi compresa nella formula di calcolo che sottende il valore della rata pattuita nel contratto.
3.3. Le censure dell'impugnante sono tutte palesemente infondate.
7 Innanzitutto, la prima censura si fonda sul presupposto (come si vedrà errato) che l'illegittimo superamento del tasso soglia usura relativo ai soli interessi moratori comporterebbe la gratuità del mutuo.
Come è noto, la Suprema Corte, nella sentenza a Sezioni Unite n.
19597/20,benché abbia definitivamente chiarito che gli interessi di mora soggiacciono alla disciplina antiusura (atteso che la stessa mira a sanzionare la promessa di qualsiasi somma usuraria da corrispondere in ragione del vincolo contrattuale) e che anche rispetto a tali interessi debba ritenersi operante la norma di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. (la quale sancisce la nullità della clausola usuraria ed esclude la debenza degli interessi pattuiti) ha ulteriormente sancito che:
a) ove l'interesse corrispettivo sia lecito e unicamente il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, soltanto questi ultimi vanno considerati illeciti e non dovuti;
b) in tale evenienza, si applica la disposizione generale dettata dall'art. 1224, comma 1, c.c., onde il risarcimento del danno sofferto dal creditore va commisurato non più alla misura preconcordata ed usuraria, bensì a quella lecitamente convenuta per gli interessi corrispettivi;
ciò in quanto, una volta caduta la clausola relativa agli interessi moratori, residua comunque un danno per il creditore insoddisfatto, sicché va fatta applicazione della regola comune secondo cui il pregiudizio patrimoniale derivante dall'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato mercé il riconoscimento della stessa misura degli interessi corrispettivi già dovuta per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità di una somma di denaro.
Nella detta pronuncia è stato, inoltre, precisato che il tasso soglia dell'usura si calcola in modo diverso per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, dovendosi, per questi ultimi, utilizzare la seguente formula: «tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) + maggiorazione media degli interessi moratori x coefficiente in aumento + punti percentuali aggiuntivi previsti, quale ulteriore tolleranza, dall'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996».
Ove, peraltro, i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto (T.E.G.), comprensivo degli interessi moratori, e il
8 T.E.G.M., così come rilevato negli stessi decreti, con il coefficiente in aumento ivi previsto.
Deve ancora rilevarsi che, come chiarito sempre dalla Suprema Corte, non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini del confronto con il tasso soglia antiusura, atteso che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in regola con i pagamenti deve corrispondere gli interessi corrispettivi;
quando, invece, è in ritardo rispetto alle scadenze stabilite, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori.
Ne consegue che i detti tassi non si possano sommare, in quanto fondati su basi di calcolo del tutto diverse: il tasso corrispettivo si calcola, infatti, sul capitale residuo, il tasso di mora sulla rata scaduta (cfr. Cass. n. 17447/19).
Assodato dunque che il tasso soglia degli interessi moratori deve essere calcolato separatamente rispetto a quello degli interessi corrispettivi, l'eventuale superamento del limite dell'usura relativo agli interessi moratori, ove mai accertato, non potrebbe in ogni caso potuto comportare la non debenza degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
Conforme a diritto deve dunque ritenersi sul punto la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che << alla eventuale usurarietà degli interessi moratori non possa conseguire la non debenza anche di quelli corrispettivi (non usurari), atteso che l'art. 1815, II comma, c.c. delinea la nullità della sola clausola che prevede interessi usurari, dovendosi interpretare la successiva precisazione "e non sono dovuti interessi" non come esclusione della debenza di qualsiasi altro tipo di interesse previsto da altre clausole pur conformi a legge, ma piuttosto come divieto, in ottica sanzionatoria, di sostituzione alla clausola nulla di una misura degli interessi minore (interessi nella misura legale o interessi nei limiti del tasso soglia), quindi come esclusione dell'operatività dell'ordinario meccanismo sostitutivo o integrativo previsto dagli artt. 1339 e1419,
II comma, c.c. Poiché pertanto i due tassi afferiscono a due clausole ben distinte ed autonome tra loro, ove solo la pattuizione relativa agli interessi di mora sia nulla, in ragione della distinzione sopra rilevata, il vizio di nullità non si estende alla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi>>.
Invero, la Suprema Corte, superando i contrasti della giurisprudenza di merito sul punto, ha affermato che "In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del
"tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla
9 sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni
a quella connessi " (Cass. n. 7352 del 07/03/2022).
A sostegno di detta conclusione, si è osservato che la commissione di estinzione anticipata costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio.
Gli interessi moratori, dunque, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
proprio la natura di penale per recesso, insita poi nella commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del
2008), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi alla pattuizione negoziale.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha ribadito tale principio che può ormai ritenersi consolidato anche nella giurisprudenza di merito (cfr. Cass.
08/07/2024, n.18497; Cass. 29/12/2023, n.36404; Corte appello Ancona
17/01/2024, n.98).
Le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della l. n. 108 del 1996 emanate dalla Banca d'Italia escludono, poi, dal calcolo del TEG gli interessi di mora, nonché tutti gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo e le penali previste in caso di estinzione anticipata del rapporto: ciò significa che la legge antiusura, nel prevedere il tasso- soglia al di là del quale gli interessi pattuiti vanno considerati usurari, riguarda sì gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, ma al fine della verifica del
10 superamento del tasso-soglia non si può effettuare la sommatoria degli stessi, né delle altre condizioni contrattuali.
Dall'applicazione dei summenzionati principi al caso che ci occupa, ne deriva che correttamente la sentenza di prime cure ha escluso la commissione di estinzione anticipata tra i costi collegati all'erogazione del credito e, dunque, la sua rilevanza quale componente di uno degli elementi in comparazione ai fini del calcolo dell'usurarietà degli interessi, anche tenuto conto del fatto che il , come Parte_1
emerge dagli atti, non ha estinto anticipatamente i contratti di finanziamento, ragion per cui alcuna penale per la estinzione anticipata è stata corrisposta.
Anche la censura dell'impugnante, sullo specifico punto, deve essere dunque, rigettata.
Deve, a questo punto, rilevarsi che il giudice di primo grado ha accertato, anche a mezzo c.t.u., come il non abbia mai corrisposto gli interessi moratori. Lo Parte_1
stesso non avrebbe potuto chiedere, quindi, la restituzione degli interessi pagati, in assenza di allegazione e prova di un'eventuale mora nel pagamento delle rate.
La decisione del Tribunale si rivela corretta, con riferimento al rigetto della domanda di ripetizione formulata dal , nonché alla domanda tesa alla Parte_1 dichiarazione di “non debenza” di alcun interesse, avendo il Tribunale compiutamente accertato, sempre attraverso l'espletamento di c.t.u. e sulla base dei corretti criteri su esplicitati che, “per tutti i contratti oggetto di accertamento il
TAEG ed il tasso di mora è al di sotto del tasso soglia ex lege 108/96”.
Quanto alla censura relativa alla pretesa illegittimità del metodo di ammortamento c.d. “alla francese” in virtù della asserita illegittima capitalizzazione degli interessi sottesa a tale metodo ed alla difformità tra il tasso di interesse nominale ed il tasso effettivamente applicato, secondo la ricostruzione proposta dall'appellante, da un punto di vista matematico, la maggiore onerosità degli interessi, nel sistema di ammortamento alla francese, comporterebbe l'applicazione di un regime di capitalizzazione composta, con conseguente calcolo di interessi su interessi, in quanto l'aggiornamento del debito residuo ad ogni scadenza prevede che gli interessi maturati sul debito residuo del periodo precedente vengano incorporati nel debito.
Sul piano squisitamente giuridico, tuttavia, ciò non implica, ad avviso del Collegio,
l'automatica applicazione dell'art. 1283 c.c., non esistendo, nella specie, un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale calcolare l'interesse
11 composto. La quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva. In pratica, il piano di ammortamento alla francese prevede un ammontare più elevato dell'obbligazione di interessi, rispetto a piani di ammortamento all'italiana, solo in ragione dalla diversa costruzione delle rate, che nell'ammortamento all'italiana, prevede una quota capitale costante per tutta la durata dell'ammortamento, mentre nell'ammortamento alla francese, prevede un calcolo degli interessi corrispettivi applicando il relativo tasso sul debito capitale progressivamente residuo dopo il pagamento della rata. Nella sostanza, la circostanza che di fatto, si paghino interessi leggermente superiori nell'ammortamento alla francese, trova ragione, non già in un calcolo anatocistico “nascosto”, bensì nel fatto che, nell'ammortamento all'italiana, le rate comprendono sin da subito una quota capitale maggiore e, dunque, rimborsando già dalla prima rata una quota capitale sensibilmente maggiore rispetto alla prima rata dell'ammortamento alla francese,
l'interesse sarà, progressivamente, sempre più basso.
La Suprema Corte occupata della questione nella sentenza, a Sezioni Unite,
15130/2024, chiarendo che <in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
La Corte di Cassazione ha anche precisato che i piani di ammortamento “alla francese” non generano illegittimi effetti anatocistici.
La detta sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 ha escluso, infatti, l'anatocismo nei mutui a tasso fisso con ammortamento alla francese, chiarendo, altresì, come detto, che la mancata indicazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non comporta la nullità del contratto, né per indeterminatezza dell'oggetto né per violazione della normativa sulla trasparenza contrattuale.
12 Con l'ordinanza n. 7382 del 19 marzo 2025, tali principi sono stati estesi dalla
Suprema Corte anche ai mutui a tasso variabile (cfr. anche Cassazione civile sez.
I, 29/03/2025, n.8322/2025).
Alcun rilievo assume, poi, la circostanza in uno dei contratti sia stato indicato un
ISC differente da quello che è stato in concreto applicato.
In primo luogo, deve condividersi l'assunto del giudice di primo grado, secondo cui Con l costituisce un indicatore di natura informativa, il cui scopo è esclusivamente quello di fornire al cliente una visione sintetica e comprensibile del costo complessivo del finanziamento.
Tale indicatore, disciplinato dalla normativa regolamentare del CICR e dai provvedimenti della Banca d'Italia in materia di trasparenza bancaria, non assume la natura di una condizione economica vincolante del contratto, né equivale a un tasso di interesse o a un onere contrattuale specifico.
L'articolo 117, comma 6, del Testo Unico Bancario (TUB), richiamato quale presunta base per la nullità, è norma volta a tutelare la correttezza nella indicazione dei tassi, prezzi e condizioni contrattuali effettivamente pattuiti, prevedendo la nullità di clausole che impongano condizioni più onerose di quelle pubblicizzate. Tuttavia, detta disposizione si riferisce specificamente ai tassi e alle condizioni contrattuali e non può essere estesa all'ISC, il quale è un mero indicatore e non un elemento determinante e vincolante del rapporto negoziale
(cfr. sul punto ord. n. 397 in data 08 gennaio 2025 Cass. Sez. 1; ord. n. 4597 del
14/02/2023; sent. n. 39169 del 09/12/2021; Cass. Sez. 1 -).
Con La mancata o errata indicazione dell' , sebbene costituisca una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, non determina nullità contrattuale ma può costituire al più, fonte di responsabilità risarcitoria, qualora venga provato il danno subito dal cliente in conseguenza dell'inadempimento.
Nel caso di specie, non risultano dimostrati né la sussistenza di un danno effettivo
Con né il nesso causale tra l'errata indicazione dell' e una eventuale pregiudizio subito dall'odierno impugnante.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto
2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della
13 causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013
(Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato il 6.11.2020, Parte_1
avverso la sentenza n. 5877/2020 del Tribunale di Napoli depositata in data
17.09.2020 e notificata il 08.10.2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1
impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00 a titolo
[...]
di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa
Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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